§ 5.6.28 - L.R. 17 luglio 1995, n. 29.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante «Norme integrative in materia di diritto allo studio» ed all'articolo 78 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:17/07/1995
Numero:29


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 5.6.28 - L.R. 17 luglio 1995, n. 29. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante «Norme integrative in materia di diritto allo studio» ed all'articolo 78 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, in materia di diritto allo studio.

(B.U. 17 luglio 1995, n. 29).

 

Art. 1.

     1. L'Amministrazione regionale si avvale degli uffici delle Amministrazioni provinciali per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2.

     1. A partire dall'esercizio 1995, la disponibilità prevista dall'articolo 78, commi 5 e 6, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 e successivi rifinanziamenti, è ripartita tra le Province della regione con decreto del Direttore regionale dell'istruzione e della cultura su conforme deliberazione della Giunta regionale.

     2. Il riparto di cui al comma 1 tiene conto delle domande accolte per gli anni scolastici 1994-95 e successivi ed istruite dalle rispettive Amministrazioni provinciali in conformità al regolamento di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 14/1991 ed all'articolo 78, comma 3, della legge regionale n. 8/1995, nonchè della contestuale determinazione della misura massima degli assegni da concedere, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 14/1991.

 

     Art. 3.

     1. Le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a recuperare alle disponibilità di bilancio le somme eventualmente impegnate sul bilancio 1994 per le finalità della legge regionale n. 14/1991, con riferimento all'anno scolastico 1994-95.

     2. Le somme di cui al comma 1 sono utilizzabili quali assegnazioni aggiuntive agli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 8/1995 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, destinandole preferibilmente a finalità di istruzione e cultura.

 

     Art. 4. [2]

     1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 14/1991 sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale n. 14/1991 e dall'articolo 78 della legge regionale n. 8/1995, è abrogato l'articolo 4 della legge regionale n. 14/1991, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 6.

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, nella denominazione del capitolo 5029 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono anteposte le parole «Assegnazioni alle Province per la concessione di» e il codice di finanza regionale del capitolo è così sostituito «(1.1.153.2.06.04).».

 

     Art. 7.

     1. Per l'esercizio 1995, con riferimento all'anno scolastico 1994-95, le Amministrazioni provinciali adottano i provvedimenti di propria competenza entro il termine che viene fissato dalla delibera giuntale relativa al riparto di cui al comma 1 dell'articolo 2.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.