§ 5.6.17 - Legge Regionale 26 maggio 1980, n. 10.
Norme regionali in materia di diritto allo studio.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:26/05/1980
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.  [11]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 


§ 5.6.17 - Legge Regionale 26 maggio 1980, n. 10. [1]

Norme regionali in materia di diritto allo studio.

(B.U. 26 maggio 1980, n. 54).

 

CAPO I

Interventi regionali per il diritto allo studio

 

Art. 1.

     Al fine di concorrere allo sviluppo di condizioni che rendano effettivo l'esercizio del diritto allo studio, sia nell'ambito della prima scolarità, sia con riferimento a processi di formazione ricorrente, e nelle più ampie prospettive di una permanente attività di promozione e di realizzazione del diritto alla cultura, la Regione, le Province e i Comuni promuovono e svolgono nell'ambito delle rispettive competenze, le iniziative e gli interventi previsti dalla presente legge, perseguendo i seguenti obiettivi:

     a) promuovere la piena scolarizzazione nella scuola materna;

     b) assicurare l'adempimento dell'obbligo scolastico;

     c) favorire per gli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso ai gradi più alti degli studi;

     d) favorire il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso dei lavoratori ai vari gradi di istruzione;

     e) promuovere e assicurare il necessario sostegno alle iniziative di integrazione degli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali nelle strutture scolastiche ordinarie;

     f) eliminare progressivamente le cause di ordine strutturale, sociale e culturale che ostacolano l'effettivo accesso alla cultura.

 

     Art. 2.

     Per il conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 1, l'Amministrazione regionale - oltre alle iniziative in materia di medicina scolastica e di trasporto degli studenti separatamente disciplinate, agli interventi di assistenza scolastica previsti dall'articolo 1, punto 1), lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, e dalla legge regionale 6 novembre 1975, n. 66, ed agli speciali contributi di cui alla legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, a favore degli organi collegiali delle assemblee e comitati dei genitori, operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena - è autorizzata ad effettuare i seguenti interventi:

     a) fornitura di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, da assegnare in comodato agli alunni delle scuole dell'obbligo, ovvero concessione di sussidi in denaro per l'acquisto dei medesimi;

     b) organizzazione di mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;

     c) fornitura di materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo, con particolare riguardo a quelli necessari per la sperimentazione, per le attività scolastiche di integrazione e di sostegno, per la scuola a tempo pieno e per l'inserimento nelle normali strutture scolastiche di allievi minorati psico-fisici e sensoriali [2];

     d) iniziative per favorire la frequenza della scuola materna;

     e) iniziative di orientamento scolastico [3];

     f) iniziative per favorire la frequenza dei lavoratori ai corsi delle 150 ore ed alle scuole serali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, nonché altri interventi per l'educazione degli adulti;

     g) interventi di carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare ed ambientale:

     - a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo, mediante il pagamento totale o parziale della retta per l'accoglimento in convitti, semi-convitti o residenze;

     - a favore degli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore e degli istituti di istruzione artistica, ivi compresi i conservatori, o mediante il pagamento totale o parziale della retta per l'accoglimento in convitti, semiconvitti, residenze, o mediante sussidi in denaro [4];

     h) iniziative, in concorso a programmi statali o comunitari, per agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico italiano e la frequenza alla scuola dell'obbligo o alla scuola secondaria di secondo grado dei figli dei lavoratori emigrati o rimpatriati;

     i) assicurazione degli alunni delle scuole materne, elementari, medie dell'obbligo e secondarie di secondo grado per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche ed al trasporto, nonché assicurazione per la responsabilità civile del personale docente e non docente addetto alla sorveglianza degli alunni;

     l) interventi per favorire le attività di aggiornamento professionale degli operatori scolastici;

     m) interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madre lingua agli appartenenti alla minoranza slovena [5];

     m bis) interventi per favorire la conoscenza della lingua e della cultura delle minoranze e delle comunità linguistiche presenti nella regione [6];

     n) (Omissis) [7].

 

     Art. 3.

     Degli interventi previsti dal precedente articolo sono ammessi a fruire gli alunni delle scuole materne statali e non statali, nonché gli studenti frequentanti scuole di ogni ordine e grado, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, ad eccezione delle Università.

 

     Art. 4.

     I destinatari degli interventi previsti dall'articolo 2, punto b), contribuiscono alla copertura finanziaria dei relativi costi.

     Sono esonerati da ogni contribuzione gli studenti appartenenti a famiglie in condizioni di particolare disagio economico.

 

     Art. 5.

     All'attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, provvedono:

     - per i punti «a», «b», «c» e «d» i Comuni, cui la Regione assegna apposite sovvenzioni, sulla base dei programmi annualmente predisposti dai Consigli scolastici distrettuali e, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, della Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, in accordo con i Consigli di circolo e di istituto delle scuole medesime;

     - per il punto «e» la Regione, anche per il tramite delle strutture dell'Istituto regionale per la formazione professionale;

     - per i punti «f» e «g» le Province, cui la Regione assegna apposite sovvenzioni che dovranno essere utilizzate dalle Province stesse sulla base dei programmi annualmente predisposti dai Consigli scolastici distrettuali e, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, dalla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, in accordo con i Consigli di circolo e di istituto delle scuole medesime;

     - per il punto «h» la Regione, nell'ambito dell'ordinamento scolastico, anche avvalendosi degli enti locali;

     - per il punto «i» la Regione;

     - per il punto «l» la Regione, avvalendosi di norma dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi;

     - per le lettere m) e m bis) la Regione, anche avvalendosi degli enti locali [8].

     I libri di testo assegnati in comodato agli alunni e i materiali di cui al punto c) del precedente articolo 2, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, sono acquisiti ad patrimonio delle scuole; le attrezzature didattiche di uso collettivo di cui al medesimo punto c) sono invece acquisite al patrimonio degli enti locali rispettivamente competenti per la manutenzione e l'arredamento [9].

 

     Art. 6.

     I fondi per gli interventi di cui ai punti «a», «b», «c» e «d» del precedente articolo 2, sono ripartiti annualmente fra i distretti con il seguente criterio:

     - per il 75% in proporzione alla popolazione scolastica frequentante le scuole di ciascun distretto;

     - per il 25% in proporzione alla superficie di ciascun distretto.

     Il piano di ripartizione di cui d comma precedente è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, di concerto con gli Assessori interessati ad altri interventi concernenti il diritto allo studio, ivi comprese le iniziative previste al primo capoverso del precedente articolo 2, entro il mese di marzo di ciascun anno. Il piano stesso è trasmesso ai distretti scolastici e alla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, i quali nei sessanta giorni successivi elaborano, previe opportune intese con gli enti locali territoriali competenti, i programmi di intervento previsti dall'articolo 5.

     Detti programmi dovranno favorire la promozione e lo sviluppo delle attività integrative, nonché l'estensione del tempo pieno o del tempo prolungato nella scuola dell'obbligo, ove ne sussistano le condizioni [10].

     Decorso il termine di cui d secondo comma del presente articolo, la Regione o provvede all'erogazione dei fondi ai Comuni in base ai programmi formulati dai Consigli scolastici distrettuali e dalla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932 o, in mancanza, autonomamente.

 

     Art. 7. [11]

     1. Gli interventi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettera m) sono attuati mediante la concessione di contributi, fino all'intera copertura della spesa ammissibile, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, con lingua di insegnamento slovena, delle associazioni e dei comitati dei genitori, operanti presso le istituzioni medesime, e di altri soggetti pubblici e privati, per sostenere la realizzazione di iniziative rivolte agli alunni e agli studenti di cui all'articolo 3.

     2. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese, purchè direttamente riferibili alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1:

a) consulenze e collaborazioni del personale esterno;

b) affitto di locali; noleggio di mezzi di trasporto, strumenti, attrezzature e materiali;

c) acquisto di pubblicazioni e materiale didattico, anche in formato digitale, destinato alla fruizione collettiva; acquisto di materiale di facile consumo;

d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.

     3. Le istituzioni scolastiche, gli organismi e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano entro il mese di febbraio di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, la domanda di contributo recante in allegato la descrizione dell'iniziativa proposta e il preventivo delle spese previste.

     4. Entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande si procede all'approvazione del piano di riparto dei contributi, determinati in proporzione al numero degli alunni o studenti effettivamente coinvolti nelle singole iniziative, con riserva a favore delle iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche di una quota pari al 65 per cento delle risorse complessivamente disponibili [12].

     4 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere liquidati in un'unica soluzione all'atto della concessione [13].

     5. Gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera m bis) sono attuati nell'ambito del Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), nonchè mediante le attività di sostegno finanziario di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007 n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).

 

     Art. 8.

     Gli interventi regionali previsti dagli articoli precedenti sono destinati a finanziare iniziative e attività dell'anno scolastico che ha inizio nell'esercizio di competenza.

     Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate né impegnate dai soggetti beneficiari possono essere computate per l'anno scolastico successivo in diminuzione di quelle assegnate per le medesime finalità ai medesimi beneficiari [14].

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli interventi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera m) [15].

 

CAPO II

Interventi a favore degli studenti universitari

 

     Art. 9.

     Le funzioni in materia di assistenza a favore degli studenti universitari competono, fintantoché non saranno trasferite alla Regione, alle Opere universitarie delle Università degli studi della regione le quali a tal fine si avvalgono, oltreché di proventi propri, di apposite sovvenzioni regionali.

     Le sovvenzioni vengono determinate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, sentita la competente Commissione consiliare, in base ad un programma annuale di interventi proposto da ciascuna Opera universitaria.

     Quando gli studenti, che siano residenti nella Regione, frequentino Università all'estero, le sovvenzioni o gli assegni di studio sono erogati direttamente dall'Amministrazione regionale.

 

CAPO III

   Soppressione dei Patronati scolastici e dei loro Consorzi provinciali

 

     Art. 10.

     I Patronati scolastici ed i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il patrimonio degli enti soppressi è trasferito ai Comuni sedi degli enti medesimi.

     Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente dell'Ente soppresso invia al Sindaco del Comune una relazione in cui sono indicati il bilancio annuale della propria attività e l'elenco dei beni mobili ed immobili di proprietà o a disposizione.

     Nei trenta giorni successivi il Sindaco del Comune invierà alla Regione la relazione di cui al precedente comma, sottoscrivendola se concorda o in caso contrario esprimendo le proprie osservazioni.

     Nel primo caso il passaggio dei beni avviene alla data della sottoscrizione da parte del Sindaco; nel secondo caso l'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali attribuirà con proprio decreto i beni da trasferire.

     Qualora il Presidente dell'Ente soppresso non provveda alla compilazione della relazione, vi provvederà in via sostitutiva il Sindaco del Comune, inviandola all'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali per l'emanazione del decreto di trasferimento.

 

     Art. 11.

     L'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge, può avvalersi, in posizione di comando disposta dall'Amministrazione di provenienza, degli insegnanti elementari di ruolo già assegnati, ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, alle direzioni didattiche delle province comprese nel territorio della regione, per i servizi da svolgere presso i patronati scolastici e i consorzi provinciali dei patronati scolastici, ed in servizio presso i medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di 20 unità.

     A detto personale si applicano le norme previste dall'articolo 40 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

 

CAPO IV

Norme transitorie e finali

 

     Art. 12.

     I fondi stanziati nel bilancio per l'esercizio finanziario 1980 per le finalità di cui alla presente legge sono destinati a finanziare gli interventi per gli anni scolastici 1979-80 e 1980-81.

     Per l'attuazione degli interventi previsti ai punti a), b), c), d), f), e g) dell'articolo 2 della presente legge per gli anni scolastici 1979- 80 e 1980-81, le sovvenzioni saranno erogate ai Comuni e alle Province secondo i criteri che saranno fissati dall'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, in sostituzione dei programmi previsti dal precedente articolo 5.

 

     Art. 13.

     (Omissis) [16].

 

     Art. 14.

     E' fatto obbligo ai beneficiari delle sovvenzioni regionali previste dalla presente legge, di presentare all'Assessorato regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, a titolo di rendiconto, un elenco delle spese sostenute con le sovvenzioni ricevute, integrato da una dichiarazione dalla quale risulti che le medesime sono state impiegate in conformità dei fini per i quali sono state erogate.

     Gli interventi regionali previsti dila presente legge, comprendono anche l'onere relativo all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

     Gli atti dei Comuni e delle Province, emessi in attuazione delle funzioni trasferite dalla presente legge ai predetti Enti locali, sono soggetti esclusivamente al controllo rispettivamente dei Comitati provinciali di controllo e del Comitato centrale di controllo di cui alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 [17].

 

     Art. 15.

     In relazione all'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le leggi regionali 1º settembre 1966, n. 25; 7 agosto 1967, n. 18; 25 agosto 1971, n. 42 - Capo III e V, 27 agosto 1975, n. 62; 23 dicembre 1977, n. 61 - Capo III e loro successive modifiche ed integrazioni.

     Gli atti emessi ed i procedimenti iniziati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la loro efficacia e rispettivamente vengono condotti a termine in base alle disposizioni precedentemente in vigore.

 

CAPO V

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 16.

     Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 17.450 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 8.650 milioni per l'esercizio 1980.

     L'onere di lire 17.450 milioni fa carico al capitolo 2942 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, già compreso nell'elenco n. 1 allegato al bilancio stesso, il cui stanziamento, pari a lire 13.200 milioni per il piano, di cui lire 4.400 milioni per l'esercizio 1980, viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 4.250 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere di lire 4.250 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 8 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata nell'esercizio 1979 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

 

     Art. 17.

     Per le finalità di cui all'articolo 9 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.200 milioni per gli esercizi dal 1980 ai 1982, di cui lire 1.100 milioni per l'esercizio 1980.

     L'onere di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 2943 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, già compreso nell'elenco n. 1 allegato al bilancio stesso, il cui stanziamento, pari a lire 1.620 milioni per il piano, di cui lire 540 milioni per l'esercizio 1980, viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 580 milioni per il piano, di cui lire 560 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere di lire 580 milioni si provvede come segue:

     - per lire 30 milioni, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1980, mediante storno di pari importo dal capitolo 2944 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, che conseguentemente viene soppresso.

     Per le restanti lire 550 milioni per l'esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 8 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata nell'esercizio 1979 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

     La denominazione del capitolo 2943 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene così modificata: «Sovvenzioni per l'assistenza a favore degli studenti universitari».

 

     Art. 18.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 luglio 1984, n. 26.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 84 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 84 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[6] Lettera inserita dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[7] Lettera soppressa dall'art. 1 della L.R. 6 luglio 1984, n. 26.

[8] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 1984, n. 26.

[10] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 luglio 1984, n. 26.

[11] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[12] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dal comma 18.

[13] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[14] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 6 luglio 1984, n. 26. Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 8 dalla medesima legge.

[15] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dal comma 18.

[16] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 luglio 1984, n. 26. Vedi la norma transitoria di cui all'art. 8 della medesima legge.

[17] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 6 luglio 1984, n. 26. Vedi la norma transitoria di cui all'art. 8 della medesima legge.