§ 5.6.19 - Legge Regionale 6 luglio 1984, n. 26.
Provvedimenti regionali per l'istruzione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:06/07/1984
Numero:26


Sommario
Art. 7.  [2]
Art. 8.  [3]
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 5.6.19 - Legge Regionale 6 luglio 1984, n. 26.

Provvedimenti regionali per l'istruzione.

(B.U. 9 luglio 1984, n. 59).

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, concernente «Norme

regionali in materia di diritto allo studio»

 

     Artt. 1. - 6.

     (Omissis) [1].

 

Art. 7. [2]

     Per l'attuazione delle iniziative di orientamento di cui al punto e) dell'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, così come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si provvederà all'inquadramento nella qualifica funzionale di consigliere, nel limite di 30 unità, del personale già assunto con contratto a tempo determinato dall'I.R.Fo.P. per l'attività di orientamento e che abbia prestato servizio per almeno un anno scolastico.

     L'inquadramento verrà disposto a decorrere dal 1º luglio 1984, previo superamento di una prova d'esame teorica e/o tecnico-pratica e valutazione di eventuali titoli. Il programma e le modalità di svolgimento della prova d'esame saranno determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentite le organizzazioni sindacali.

     In conseguenza di quanto disposto dal precedente primo comma, l'organico del personale dell'Amministrazione regionale è aumentato di 30 unità nella qualifica funzionale di consigliere.

     Il personale suddetto potrà essere assegnato a prestare servizio presso le sedi dei Consigli scolastici distrettuali per l'espletamento del servizio di orientamento.

     Per lo svolgimento delle iniziative di cui al primo comma la Regione potrà avvalersi della consulenza di esperti o docenti universitari, mediante contratti d'opera.

 

     Art. 8. [3]

     Le disposizioni di cui agli articoli 4 5 e 6 della presente legge si applicano anche agli atti emessi nell'anno 1983 e non divenuti esecutivi.

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 - Capi V e VI

concernenti contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria, per

la ricerca scientifica e per corsi speciali di interesse regionale

 

     Artt. 9. - 10.

     (Omissis) [4].

 

CAPO III

Norma finanziaria

 

     Art. 11.

     Gli oneri per gli assegni fissi, per le ritenute previdenziali ed assistenziali e per le ritenute erariali derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, primo e secondo comma, della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

 

     Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista. Norme modificative, sostitutive e soppressive degli artt. 2, 5, 6, 8, 13 e 14 della L.R. 26 maggio 1980, n. 10.

[2] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Norme modificative e sostitutive degli artt. 15 e 16 della L.R. 2 luglio 1969, n. 11.