§ 5.7.162 - L.R. 27 marzo 2015, n. 7.
Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:27/03/2015
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato e sport)
Art. 2.  (Norme urgenti in materia di istruzione)
Art. 3.  (Norme urgenti in materia di protezione sociale)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 5.7.162 - L.R. 27 marzo 2015, n. 7.

Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale.

(B.U. 25 marzo 2015, n. 12 - S.O. 30 marzo 2015, n. 12)

 

Art. 1. (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato e sport)

1. All'articolo 28 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «e dei soggetti ai medesimi affiliati, svolte anche fuori regione» sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. Il finanziamento annuale di cui al comma 3 è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati.»;

c) al comma 4 dopo le parole «la corresponsione di un acconto,» sono inserite le seguenti: «le modalità per la determinazione delle quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi e ai soggetti ai medesimi affiliati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi».

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, lettera a), nell'unità di bilancio 5.2.1.5050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, nella denominazione dei capitoli 6580, 6581, 6582, 6583, 6584 e 6585 le parole «, svolte anche fuori regione,» sono soppresse.

3. Al comma 137 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), le parole «il relativo soggetto gestore» sono sostituite dalle seguenti: «l'Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano».

4. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2014 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti, su richiesta del beneficiario, sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto nel termine stabilito dalla convenzione.».

5. All'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 30 le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

b) al comma 52, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a bis) la lettera l) del comma 35 è abrogata;»;

c) al comma 57 le parole «la Cooperativa Damatrà» sono sostituite dalle seguenti: «Damatrà ONLUS»;

d) il comma 60 è sostituito dal seguente:

«60. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione di cui al comma 58 concede il contributo. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Le tipologie di spese ammissibili sono previste nel protocollo di cui al comma 57. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.».

6. Al comma 38 ter dell'articolo 4 (Norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti) della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, come introdotto dall'articolo 4, comma 98, della legge regionale 27/2014, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a esclusione dei contributi pluriennali erogati ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 17/2008».

7. Il comma 103 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2014 è abrogato.

8. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:

«Art. 27 bis. (Attività dell'Università popolare di Trieste)

1. La Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano di Slovenia e Croazia, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Università popolare di Trieste un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato e muniti del nulla osta del Ministero degli Affari esteri, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.

3. La Regione è autorizzata a delegare all'Università popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano di Slovenia e Croazia.

4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3, e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.».

9. L'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 8, ha effetto dall'1 gennaio 2016.

10. Con effetto dall'1 gennaio 2016 sono abrogati:

a) la legge regionale 21 luglio 1978, n. 79 (Contributi all'Università popolare di Trieste);

b) l'articolo 179 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994).

11. Per le finalità previste dall'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di 1.400.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5208 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione "Finanziamento all'Università popolare di Trieste per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano di Slovenia e Croazia".

12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante storno di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 5.2.1.5050 e dal capitolo 5282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

13. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:

«Art. 12 bis. (Orchestra Mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali, la Regione sostiene, attraverso l'Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano, l'attività dell'Orchestra Mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.

3. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1 e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.».

14. L'articolo 12 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 13, ha effetto dall'1 gennaio 2016.

15. Con effetto dall'1 gennaio 2016 sono abrogati i commi da 137 a 140 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013.

16. Per le finalità previste dall'articolo 12 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 13, è autorizzata la spesa complessiva di 1.400.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5209 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione " Finanziamento all'Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano per l'attività dell'Orchestra Mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia ".

17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si provvede mediante storno di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 5.2.1.5048 e dal capitolo 9764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

18. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), la parola «beni» è sostituita dalla seguente: «attività».

19. Per l'esercizio 2015, al fine di consentire la revisione dei criteri per la concessione dei finanziamenti relativi all'articolo 19 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), il termine per la presentazione delle domande riguardante i contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, previsti dall'articolo 8, comma 8, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), è fissato a trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2009, n. 0160 /Pres.

20. Al comma 88 dell'articolo 6 della legge regionale 27/2014 il periodo «Le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sono stabilite con il decreto di concessione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.» è sostituito dal seguente: «Con regolamento regionale, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese, nonché le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, e sono inoltre fissati i termini del procedimento.».

21. Alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 6 e 7 dell'articolo 4 sono abrogati;

b) il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato;

c) al comma 3 bis dell'articolo 9 le parole «Fino all'adozione del regolamento interno dell'Istituto, con il quale lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 181/Pres., dispone siano» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione del nuovo regolamento da parte del Direttore dell'Istituto, con il quale saranno».

22. L'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste è autorizzato a utilizzare il contributo concessogli, ai sensi dell'articolo 7, comma 19, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), con decreto 953/Cult del 29 aprile 2008, per l'ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento delle spese, già sostenute, relative ai lavori di allestimento del Museo per la conservazione del patrimonio e per la valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni esuli dall'Istria, ancorché detti lavori siano diversi rispetto a quelli previsti nel progetto allegato al decreto di concessione.

23. Per le finalità di cui al comma 22, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali la documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori relativi all'allestimento del Museo per la conservazione del patrimonio e per la valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni esuli dall'Istria, con le modalità previste dall'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e copia del contratto di mutuo stipulato per il finanziamento delle spese relative ai lavori medesimi.

24. La struttura regionale competente in materia di beni culturali, con decreto da adottare entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 23, provvede all'erogazione delle restanti annualità del contributo concesso con il richiamato decreto 953/2008.

25. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), e al fine di riconoscere e valorizzare il loro peculiare apporto, l'Amministrazione regionale concede contributi agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 per la realizzazione di iniziative di particolare interesse individuate dalla legge finanziaria regionale.

4. L'Amministrazione regionale concede inoltre contributi alle istituzioni scolastiche e di alta formazione individuate dalla legge finanziaria regionale per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d); può altresì stipulare convenzioni con enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Università degli studi, per l'attuazione, in favore dei corregionali all'estero, di attività individuate dalla stessa legge finanziaria regionale e rientranti nelle competenze istituzionali di tali soggetti.».

26. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2002 è sostituito dal seguente:

«2. La legge finanziaria regionale determina annualmente lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1, specificando in tale ambito:

a) la quota destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;

b) la quota destinata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter;

c) l'individuazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 4, con i rispettivi beneficiari e importi;

d) la quota destinata all'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative dirette previste dall'articolo 4, comma 5.».

27. All'articolo 6 della legge regionale 7/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale approva annualmente il riparto delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, dopo le parole «di organizzazione», sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi di uno o più dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10,».

28. Per l'anno 2015 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002, i seguenti finanziamenti:

a) al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per la XV edizione del Corso Origini 2015: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero: 70.000 euro;

b) all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici per la VI edizione del Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2007 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate": 15.000 euro.

29. le finalità previste dal comma 28, lettera a), è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5210 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per la XV edizione del Corso Origine 2015".

30. Per le finalità previste dal comma 28, lettera b), è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5211 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di studi umanistici per la VI edizione del Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità"".

31. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 29 e 30 si provvede mediante storno di 85.000 euro per l'anno 2015 dall'unità di bilancio 5.4.1.5046 e dal capitolo 5573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

32. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, numero 3), lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), è autorizzata la spesa di 6.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.4.1.5046 e dal capitolo 5573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

34. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10/2008 è autorizzata la spesa di 181.861,32 euro per l'anno 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5055 e del capitolo 5443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

35. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 34 si fa fronte mediante storno di pari importo, per l'anno 2016, dall'unità di bilancio 5.3.1.5055 e dal capitolo 9749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda speciale Villa Manin, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), un contributo straordinario per l'esecuzione dei lavori indifferibili e urgenti di adeguamento ai fini della sicurezza antincendi del corpo centrale gentilizio e della Barchessa di Ponente facenti parte del compendio immobiliare di Villa Manin di Passariano.

37. Il contributo di cui al comma 36 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile e comunque per un importo non superiore a 410.000 euro. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 6411 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento straordinario all'Azienda speciale Villa Manin per adempimenti indifferibili e urgenti in materia di sicurezza antincendio delle pertinenze del compendio assegnato".

39. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 38 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 di seguito elencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- unità di bilancio 9.1.1.1153 e capitolo 1600 320.000 euro;

- unità di bilancio 11.3.1.1180 e capitolo 490 50.000 euro;

- unità di bilancio 11.3.1.1180 e capitolo 1327 40.000 euro.

40. I commi 5 e 6 dell'articolo 42 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), sono sostituiti dai seguenti:

«5. La domanda per l'iscrizione nei nuovi registri di cui agli articoli 5 e 20 della presente legge da parte dei soggetti iscritti nei registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002 va presentata entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 26, comma 1, lettera a). All'atto dell'iscrizione nei nuovi registri è disposta la cancellazione dai registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002.

6. I soggetti iscritti nei registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002, che non hanno presentato domanda di iscrizione nei termini di cui al comma 5, decadono automaticamente dall'iscrizione in tali registri e possono comunque presentare domanda di iscrizione nei nuovi registri di cui agli articoli 5 e 20 della presente legge, con conclusione del relativo procedimento nel termine di centoventi giorni.».

41. [Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), dopo le parole «alle associazioni» è inserita la seguente: «giovanili»] [1].

42. All'articolo 6 della legge regionale 27/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 126 le parole «al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione italiana del tennis» sono sostituite dalle seguenti: «all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Events Friuli Venezia Giulia"»;

b) al comma 127 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

43. In relazione al disposto di cui al comma 42, lettera a), nell'ambito dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, nella denominazione del capitolo 5788 le parole «al Comitato regionale FVG della Federazione italiana tennis» sono sostituite dalle seguenti: «all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Events Friuli Venezia Giulia"».

44. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo a favore del Comune di Sutrio per la realizzazione dei lavori sinteticamente denominati "Primo stralcio funzionale - Sci nordico Carnia - Stadio del Fondo" e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione, del contributo annuo costante di 23.170 euro per venti anni, già concesso con decreto 3315/CULT. 5SP di data 21 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

45. Per le finalità previste dal comma 44 il Comune di Sutrio presenta, entro il 30 giugno 2015, domanda di conferma del contributo alla struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva, corredata del cronoprogramma degli interventi ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 .

46. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva conferma il contributo e fissa i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo.

 

     Art. 2. (Norme urgenti in materia di istruzione)

1. Al comma 25 dell'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), l'ultimo periodo è soppresso.

2. Dopo il comma 25 dell'articolo 15 della legge regionale 17/2008 sono inseriti i seguenti:

«25 bis. Le anticipazioni di cui al comma 25 sono concesse in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono e sono erogate subordinatamente all'assunzione del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le condizioni specifiche e le modalità di erogazione delle anticipazioni di cui al comma 25.

25 ter. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, le anticipazioni di cui al comma 25 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.».

3. Al comma 45 dell'articolo 7 della legge regionale 27/2014 la parola «Perco» è sostituita dalla seguente: «Pascoli».

4. Alla lettera a) del comma 48 dell'articolo 7 della legge regionale 27/2014 la parola «Perco» è sostituita dalla seguente: «Pascoli».

5. [Al comma 3 ter dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), le parole «l'attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «l'attestazione ISEE o la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), devono essere in corso di validità»] [2].

6. [Al comma 3 quater dell'articolo 3 della legge regionale 14/1991 le parole «31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»] [3].

7. [Al comma 48 quater dell'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), le parole «l'attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda di assegno» sono sostituite dalle seguenti: «l'attestazione ISEE o la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), devono essere in corso di validità»] [4].

8. [Al comma 48 quinquies dell'articolo 16 della legge regionale 3/1998 le parole «31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»] [5].

 

     Art. 3. (Norme urgenti in materia di protezione sociale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzare a concedere ed erogare il sostegno di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), con riferimento alle domande presentate nei mesi di gennaio e febbraio 2015 a prescindere dall'indicatore di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .

2. Per l'anno 2015 il termine per la presentazione da parte dei Comuni alla Regione delle domanda di contributo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2003, è fissato al 13 luglio 2015.

3. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003, dopo le parole «meno abbienti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi ai Comuni in favore della morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e per dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali)».

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 9, 10, 14 e 15.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[2] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.