§ 5.8.20 - L.R. 9 dicembre 2002, n. 32.
Istituzione dell’Azienda speciale Villa Manin.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 beni d'interesse storico ed artistico
Data:09/12/2002
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Istituzione dell’Azienda speciale Villa Manin).
Art. 3.  (Compiti dell’Azienda).
Art. 4.  (Organi dell’Azienda).
Art. 5.  (Sovrintendente)
Art. 5 bis.  (Consiglio di amministrazione)
Art. 6.  (Comitato di indirizzo scientifico)
Art. 7.  (Scioglimento del consiglio di amministrazione).
Art. 8.  (Il presidente).
Art. 9.  (Revisore legale)
Art. 10.  (Il direttore).
Art. 11.  (Il personale).
Art. 12.  (Il patrimonio).
Art. 13.  (Le entrate).
Art. 14.  (I programmi annuali e triennali di attività).
Art. 15.  (Il regolamento di gestione).
Art. 16.  (Promozione di progetti integrati).
Art. 17.  (Norma finanziaria).
Art. 18.  (Norma transitoria).


§ 5.8.20 - L.R. 9 dicembre 2002, n. 32. [1]

Istituzione dell’Azienda speciale Villa Manin.

(B.U. 11 dicembre 2002, n. 50).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale del compendio di Villa Manin di Passariano e del suo parco.

 

     Art. 2. (Istituzione dell’Azienda speciale Villa Manin).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituita l’Azienda speciale Villa Manin, di seguito denominata Azienda.

     2. L’Azienda ha sede legale in Passariano, comune di Codroipo, ha personalità giuridica pubblica e gestione autonoma a tutti gli effetti.

 

     Art. 3. (Compiti dell’Azienda).

     1. All’Azienda sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) l’amministrazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale della Villa Manin di Passariano, di seguito denominata Villa, e del compendio architettonico e naturalistico pertinente affidato in gestione all’Azienda, come individuato dall’articolo 12;

     b) la promozione o la partecipazione diretta, anche sulla base di apposite convenzioni con altri soggetti pubblici e privati, alla organizzazione di iniziative speciali di sviluppo dell'offerta culturale e turistica che si svolgono nella Villa e concorrono all'obiettivo della conoscenza e della fruizione del suo patrimonio architettonico e ambientale; tra le iniziative di sviluppo dell'offerta culturale e turistica l'Azienda può ospitare nella Villa anche una residenza culturale [2];

     b bis) la collaborazione diretta con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, istituito ai sensi della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 , al fine di promuovere, attraverso una utilizzazione coordinata e integrata delle rispettive risorse umane e tecniche, il migliore svolgimento delle funzioni istituzionali proprie di ciascuno dei due organismi [3];

     c) la partecipazione a società e associazioni, consorzi e fondazioni che perseguono le finalità previste dalla presente legge, anche con l’assunzione di amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano come scopo prevalente la valorizzazione e la promozione della Villa e del suo parco.

 

     Art. 4. (Organi dell’Azienda). [4]

     1. Sono organi dell'Azienda:

a) il Sovrintendente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il revisore legale.

 

     Art. 5. (Sovrintendente) [5]

     1. Il Sovrintendente è nominato per la durata da uno a tre anni dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, tra persone che hanno rivestito cariche istituzionali o di alta responsabilità amministrativa con provata esperienza scientifico-culturale pluriennale nell'esercizio di funzioni nei settori di attività della cultura e della tutela dei beni culturali, di rilevanza almeno nazionale.

     2. Il Sovrintendente supervisiona l'attuazione dei programmi di conservazione, valorizzazione culturale e fruizione pubblica del compendio di Villa Manin, svolgendo compiti di alta vigilanza sulla realizzazione delle iniziative dell'Azienda stessa. In tale ambito:

a) promuove e cura le relazioni dell'Azienda con enti e soggetti che operano nei settori della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

b) partecipa, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, convocate dal Presidente del Consiglio stesso per l'adozione dei programmi annuali e pluriennali di attività e dei corrispondenti strumenti di bilancio;

c) predispone annualmente un documento di sintesi e di illustrazione generale dell'attività dell'Azienda, da trasmettere alle competenti sedi del Consiglio e della Giunta regionale, a fini di verifica e valutazione politica sugli indirizzi e i risultati della programmazione culturale posta in essere nel compendio regionale di Villa Manin.

     3. Al Sovrintendente spetta un'indennità di carica annuale, il cui importo è determinato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica.

 

     Art. 5 bis. (Consiglio di amministrazione) [6]

     1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è composto da tre membri, nominati per la durata di tre anni dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, sentito il Sovrintendente dell'Azienda stessa.

     2. I componenti del Consiglio sono nominati tra persone che hanno rivestito cariche istituzionali o di alta responsabilità amministrativa in strutture pubbliche o private operanti nei settori della cultura e della tutela dei beni culturali [7].

     3. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente nella prima seduta dalla data del suo insediamento; il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda.

     4. Spetta al Consiglio di amministrazione dell'Azienda:

a) l'adozione, su proposta del direttore, accompagnata dalla valutazione del Sovrintendente, dei programmi generali annuali e pluriennali di attività e iniziative per la conservazione e la fruizione pubblica del compendio;

b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

c) l'approvazione del regolamento di gestione della Villa e delle convenzioni da stipulare con i soggetti cui è riconosciuta dalla Regione la facoltà di operare stabilmente all'interno della Villa;

d) la nomina del direttore e del Comitato di indirizzo scientifico.

     5. I componenti del Consiglio di amministrazione hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

 

     Art. 6. (Comitato di indirizzo scientifico) [8]

     1. Per la predisposizione e l'organizzazione degli interventi di supporto alla fruizione pubblica della Villa e delle iniziative espositive di rilevante interesse regionale che si inquadrano nei programmi annuali di cui all'articolo 5 bis, il Consiglio di amministrazione si avvale della collaborazione di un Comitato di indirizzo scientifico, nominato dallo stesso Consiglio di amministrazione e composto da:

a) due rappresentanti designati rispettivamente dall'Università di Trieste e dall'Università di Udine;

b) il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato;

c) un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di turismo;

d) quattro esperti individuati dal Consiglio di amministrazione tra soggetti che svolgono o abbiano svolto funzioni di direzione di Musei di interesse regionale;

e) il direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), o un suo delegato; nelle more della sua nomina, le relative funzioni sono esercitate dal direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, o un suo delegato;

f) il direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di cultura o un suo delegato [9].

     2. La partecipazione al Comitato dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

     3. Il Comitato rimane in carica per tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato.

 

     Art. 7. (Scioglimento del consiglio di amministrazione). [10]

     1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Regione nei seguenti casi:

     a) mancata elezione del presidente dopo la terza seduta successiva a quella d’insediamento;

     b) irregolarità o deficienze tali da compromettere il funzionamento del consiglio stesso o l’efficienza della gestione dell’Azienda.

     2. In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Regione può nominare, su proposta dell’Assessore regionale alla cultura, un commissario straordinario che esercita le attribuzioni del presidente e rimane in carica fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

     3. Entro tre mesi dallo scioglimento, il Presidente della Regione deve provvedere alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

 

     Art. 8. (Il presidente). [11]

     1. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione dell’Azienda tra i suoi membri.

     2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un componente del consiglio di amministrazione designato dal presidente medesimo.

     3. Sono compiti del presidente:

     a) la legale rappresentanza dell’Azienda;

     b) la convocazione e la presidenza delle adunanze del consiglio di amministrazione;

     c) la delega di specifici compiti al direttore.

 

     Art. 9. (Revisore legale) [12]

     1. Il revisore legale è nominato con decreto del Presidente della Regione tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e successive modifiche.

     2. Il revisore legale svolge i seguenti compiti:

a) verificare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprimere parere sul bilancio di previsione;

c) accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore.

     3. Al revisore legale spetta un'indennità annuale di carica onnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale.

 

     Art. 10. (Il direttore). [13]

     1. Il direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del suo Presidente, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che ne fissa la durata, a condizioni economiche e giuridiche pari a quelle previste dalla disciplina vigente per i dirigenti regionali con incarico di direttore di Servizio, predispone i programmi delle attività e i bilanci dell'Azienda, nonché il regolamento per l'utilizzo da parte di terzi del compendio della Villa, è responsabile della gestione del personale, della conduzione dei servizi amministrativi e tecnici e del patrimonio dell'Azienda, nonché della gestione dei finanziamenti destinati alle attività di valorizzazione, di promozione e di carattere culturale per la Villa e il parco, e opera, in attuazione delle direttive del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni generali che regolano l'attività finanziaria degli enti regionali; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato di indirizzo scientifico [14].

     2. Al direttore possono altresì essere affidate altre funzioni dal consiglio di amministrazione. In ogni caso, il direttore ha competenza solo negli spazi del compendio della Villa assegnati all’Azienda ai sensi dell’articolo 12.

 

     Art. 11. (Il personale).

     1. La dotazione organica dell'Azienda è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa [15].

     2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Azienda ha natura privatistica.

     3. Fino a quando non è operativa autonomamente, l’Azienda provvede al disimpegno dei propri servizi mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati e con il personale regionale, allo scopo distaccato dall’Amministrazione regionale.

 

     Art. 12. (Il patrimonio).

     1. Il patrimonio dato in gestione all'Azienda è costituito dalla Villa, compresi i suoi arredi, dal parco e da tutte le aree del compendio di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. L'uso permanente di spazi del compendio riservati all'attività dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e all'attività del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro-loco d'Italia è disciplinato da apposite convenzioni stipulate con i responsabili dei due organismi, ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 4, lettera c) [16].

     2. Possono entrare a far parte del patrimonio dell’Azienda eventuali lasciti e donazioni, nonché i beni che soggetti pubblici e privati vogliono affidare alla gestione della stessa.

     3. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda può deliberare l’acquisto, la locazione, l’affidamento o la cessione di beni immobili che ritiene necessari ovvero non necessari all’espletamento delle finalità di cui alla presente legge. Le cessioni di beni devono essere autorizzate dalla Giunta regionale [17].

 

          Art. 13. (Le entrate).

     1. A costituire le entrate del bilancio dell’Azienda concorrono:

     a) i finanziamenti ordinari e straordinari stanziati dall’Amministrazione regionale a seguito dell’approvazione del bilancio dell’Azienda e dei relativi piani di attività;

     b) il ricavato dei biglietti d’ingresso alla Villa e al parco in occasione delle normali visite e in occasione di manifestazioni di vario genere;

     c) il contributo di sponsorizzazioni per manifestazioni di carattere culturale, espositivo e convegnistico;

     d) gli affitti di parte della Villa e del suo compendio edificato, nonché quelli dei terreni affidati alla gestione dell’Azienda;

     e) i contributi dello Stato e di altri enti pubblici e privati.

     2. La misura dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), viene stabilita per ciascun esercizio finanziario ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (“Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7”), sulla base dei programmi di attività dell’Azienda.

     3. Trova applicazione la normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti ed organismi della Regione.

 

     Art. 14. (I programmi annuali e triennali di attività). [18]

     1. I programmi annuale e triennale di attività e i relativi documenti di bilancio sono adottati dall'Amministratore unico e vengono presentati, di norma, entro il 31 dicembre alla Giunta regionale che li approva e li rende esecutivi ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 18/1996 e successive modifiche [19].

     2. I programmi devono contenere previsioni tecniche, organizzative e finanziarie per:

     a) le ipotesi di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla Villa, sul parco e relative pertinenze;

     b) le ipotesi di attività culturali ed espositive che si possono realizzare nella Villa e nel parco nell’anno e nel triennio, nonché delle loro forme di finanziamento e di attuazione;

     c) le eventuali forme di utilizzo della Villa per periodi prolungati, comunque collegati con attività di carattere culturale, da parte di soggetti pubblici e privati;

     d) le modalità di valorizzazione e di promozione della Villa e delle attività svolte nella stessa in Italia e all’estero;

     e) la definizione degli oneri per il personale e per le eventuali convenzioni stipulate dall’Azienda;

     f) le previsioni dei costi per l’ordinaria attività dell’Azienda;

     g) la previsione delle entrate ordinarie e straordinarie.

 

     Art. 15. (Il regolamento di gestione).

     1. Per la disciplina delle competenze di gestione e di manutenzione della Villa e del parco e per la regolamentazione dell’uso degli spazi da parte di terzi, il consiglio di amministrazione approva il regolamento di gestione.

     2. Il regolamento è predisposto dal direttore e deve, comunque, contenere disposizioni concernenti:

     a) l’organizzazione dei servizi di vigilanza, di custodia e di manutenzione della Villa e del parco;

     b) le modalità di apertura al pubblico della Villa e del parco, le condizioni per la fruizione degli spazi e le relative modalità di gestione;

     c) l’utilizzo degli spazi della Villa e del parco da parte di terzi e le modalità di riscossione dei diritti imposti per l’offerta dei relativi servizi.

     3. Le entrate finanziarie di cui al comma 2, lettera c), afferiscono ad apposito capitolo del bilancio dell’Azienda.

     4. [Per le funzioni di vigilanza, custodia e manutenzione di cui al comma 2, ivi compresa l’assistenza alla gestione delle manifestazioni che si svolgono nel compendio della Villa come definito all’articolo 12, nonché per la riscossione delle entrate di cui al comma 3, sono stipulate apposite convenzioni con l’associazione Pro-loco Villa Manin di Passariano] [20].

 

     Art. 16. (Promozione di progetti integrati).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, in attuazione degli indirizzi definiti dai programmi di cui all’articolo 14:

     a) realizza interventi diretti di recupero e di valorizzazione dei beni immobili di proprietà regionale, di pregio storico-culturale presenti nell’area, nonché interventi di acquisto di beni strettamente necessari per il completamento di compendi già di proprietà regionale, al fine di garantire la fruibilità pubblica dei beni stessi, nonché la loro utilizzazione per attività complementari a quelle che hanno sede nella Villa;

     b) promuove, per il conseguimento di obiettivi di miglioramento dell’assetto territoriale e di salvaguardia dei valori storico-culturali, ambientali e paesaggistici dell’area, la realizzazione di progetti integrati d’iniziativa della Regione, della Provincia o di enti locali anche attraverso gli interventi di cui alla lettera a) o mediante accordi di programma.

 

     Art. 17. (Norma finanziaria).

     1. Con la legge finanziaria è determinato annualmente l’ammontare del finanziamento da destinare all’Azienda.

     2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è condizione per la prima attuazione della presente legge.

 

     Art. 18. (Norma transitoria).

     1. Al fine di assicurare continuità alle attività gestionali, l’Azienda può subentrare in tutte le eventuali convenzioni attualmente poste in essere dall’Amministrazione regionale con soggetti terzi e relative alla gestione dei beni di cui all’articolo 12.


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 2.

[2] Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18 e così modificata dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[3] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 47 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 47 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[6] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[7] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[8] Articolo già sostituito dall'art. 47 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16 e ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[10] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[11] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[12] Articolo già sostituito dall'art. 47 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[13] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16 e fatto rivivere dall'art. 302 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[15] Comma sostituito dall'art. 48 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[16] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[17] Comma già modificato dall'art. 49 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[18] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[19] Comma così sostituito dall'art. 50 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[20] Comma abrogato dall’art. 6 della L.R. 21 luglio 2004, n. 20.