§ 5.4.241 - L.R. 30 novembre 2011, n. 16.
Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:30/11/2011
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 9/2008 )
Art. 3.  (Modifica all'articolo 8 bis della legge regionale 11/2006 )
Art. 4.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 11/2006 )
Art. 5.  (Sostituzione dell'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006 )
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 6/2003)
Art. 7.  (Sostituzione dell'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003 )
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/1991)
Art. 9.  (Estensione degli interventi)
Art. 10.  (Disposizione transitoria)
Art. 11.  (Abrogazioni)
Art. 12.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 11/2011 in materia di personale)
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 5.4.241 - L.R. 30 novembre 2011, n. 16.

Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale.

(B.U. 7 dicembre 2011, n. 49)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge dispone gli interventi di modifica alla normativa regionale in materia di sostegno della famiglia e della genitorialità, edilizia residenziale pubblica e diritto allo studio, al fine di dare concreta attuazione all'articolo 31 della Costituzione , nonchè al fine di bilanciare equamente l'applicazione dei principi comunitari con l'esigenza di salvaguardare il radicamento sul territorio dei destinatari degli interventi.

2. Le provvidenze e le prestazioni erogate dalla Regione sono subordinate alla residenza nel territorio regionale dei destinatari degli interventi.

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 9/2008 ) [1]

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), è sostituito dal seguente:

«6. Con le assegnazioni di cui al comma 5, i Comuni possono attuare interventi economici per la durata massima di sei mesi, prorogabile per una sola volta fino a dodici mesi, in favore dei seguenti soggetti, purchè residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).».

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 8 bis della legge regionale 11/2006 )

1. Il comma 1 dell'articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), è sostituito dal seguente:

«1. La Regione sostiene la natalità attraverso l'attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori erogati dai Comuni a favore dei soggetti di cui all'articolo 12 bis, comma 1.».

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 11/2006 ) [2]

1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 11/2006 , le parole: «Il genitore o almeno uno dei genitori deve essere residente per almeno otto anni anche non continuativi in Italia di cui uno in regione. Si prescinde da tale requisito per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonchè per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia.» sono soppresse.

 

     Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006 ) [3]

1. L'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 bis. (Requisiti dei beneficiari)

1. Gli interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità di cui agli articoli 8 bis, 8 ter, 9, 10 e 11 sono attuati a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risieda nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi e appartenga a una delle seguenti categorie:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).».

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 6/2003)

1. Il comma 1.1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

«1.1. Gli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni sono attuati in favore dei seguenti soggetti, purchè residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo).».

2. I commi 1.2 e 1 bis dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003 sono abrogati.

 

     Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003 )

1. L'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 ante. (Requisiti dei beneficiari)

1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata può essere disposta in favore dei seguenti soggetti, purchè residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 30/2007 ;

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 3/2007 .».

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/1991) [4]

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), le parole: «nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda o presti attività lavorativa da almeno cinque anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione e » sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14/1991 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Possono accedere agli interventi della presente legge gli alunni nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenga a una delle seguenti categorie:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).» [5].

 

     Art. 9. (Estensione degli interventi) [6]

1. Gli interventi di cui alle norme regionali modificate dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, al fine di assicurare parità di condizioni di accesso ai benefici a tutti gli stranieri residenti, sono attuati anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), purchè residenti nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi.

 

     Art. 10. (Disposizione transitoria)

1. I Comuni e gli altri enti pubblici che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno accolto le domande per l'ottenimento dei benefici di cui alle norme regionali modificate dagli articoli 3 e 4, disapplicando la disciplina relativa ai requisiti di anzianità di residenza nel territorio nazionale e nel territorio regionale richiesti in capo ai soggetti beneficiari, possono presentare alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione richiesta di rimborso per l'importo dei benefici erogati.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti richiedenti, previa deliberazione di Giunta regionale, le risorse necessarie a finanziare i benefici di cui al comma 1 a valere sugli stanziamenti disposti per le identiche finalità nell'esercizio finanziario in cui è presentata la richiesta o in quello successivo.

 

     Art. 11. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) il comma 13 dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);

b) gli articoli 2 e 5 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18 (Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale);

c) l'articolo 78 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

d) il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

 

     Art. 12. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 11/2011 in materia di personale)

1. La lettera b) del comma 38 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 11/2011.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 11/2006 , come modificato dall'articolo 3, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 11/2006, come modificato dall'articolo 4, comma 1, continuano a fare carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e ai capitoli 4530, 4533 e 4536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10 fanno carico:

a) per i benefici concessi in base alle norme regionali modificate dall'articolo 3, comma 1, all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011;

b) per i benefici concessi in base alle norme regionali modificate dall'articolo 4, comma 1, all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2013, n. 222, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui subordina l’accesso alle prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza.

[2] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[3] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[4] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2013, n. 222, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui subordina l’accesso alle prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza.

[6] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 22. La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2013, n. 222, aveva dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui, per gli stranieri di cui all’art. 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, subordina l’accesso alle prestazioni indicate dai precedenti artt. 2 e 8, comma 2, al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, nonchè limitatamente alle parole «nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e».