§ 5.4.171 – L.R. 7 luglio 2006, n. 11.
Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:07/07/2006
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Principi e finalità).
Art. 2.  (Obiettivi).
Art. 3.  (Principi e strumenti per la programmazione).
Art. 3 bis.  (Attuazione della legge)
Art. 4.  (Interventi sociosanitari integrati).
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 81/1978).
Art. 6.  (Progetti integrati per le famiglie con minori).
Art. 7.  (Promozione dei rapporti intergenerazionali).
Art. 7.1  (Coinvolgimento delle persone anziane in attività di cura)
Art. 7 bis.  (Sostegno ad attività della famiglia in formazione)
Art. 7 ter.  (Assistenza ai genitori dei nuovi nati)
Art. 8.  (Sostegno economico alle gestanti in difficoltà)
Art. 8 bis.  (Sostegno alle nascite)
Art. 8 ter.  (Soluzioni abitative per nuove famiglie)
Art. 9.  (Sostegno della funzione educativa)
Art. 9 bis.  (Sostegno al mantenimento dei minori).
Art. 9 ter.  (Sostegno alle famiglie numerose)
Art. 10.  (Carta Famiglia).
Art. 11.  (Voucher per l'accesso a servizi e prestazioni)
Art. 12.  (Prestiti sull’onore).
Art. 12 bis.  (Requisiti dei beneficiari)
Art. 13.  (Sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all’affidamento familiare).
Art. 14.  (Banche dei tempi).
Art. 15.  (Piani territoriali degli orari).
Art. 16.  (Promozione del turismo familiare).
Art. 17.  (Associazionismo familiare).
Art. 18.  (Sostegno ai progetti delle famiglie).
Art. 19.  (Consulta regionale della famiglia)
Art. 20.  (Elenco regionale delle persone in possesso dei requisiti per l’esercizio della funzione di tutore o protutore legale volontario, di curatore speciale e di amministratore di sostegno).
Art. 20 bis.  (Istituzione del contrassegno promozionale FAMIGLIA FVG)
Art. 21.  (Regolamenti di attuazione).
Art. 21 bis.  (Delega di funzioni amministrative)
Art. 22.  (Cumulabilità dei benefici).
Art. 23.  (Adeguamento dei benefici).
Art. 23 bis.  (Spese dirette)
Art. 23 ter.  (Monitoraggio delle politiche)
Art. 24.  (Clausola valutativa)
Art. 25.  (Divulgazione della normativa regionale).
Art. 26.  (Abrogazioni).
Art. 26 bis.  (Programmazione degli interventi e risorse finanziarie)
Art. 27.  (Norme finanziarie).


§ 5.4.171 – L.R. 7 luglio 2006, n. 11. [1]

Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.

(B.U. 12 luglio 2006, n. 28).

 

Capo I

Principi

 

Art. 1. (Principi e finalità). [2]

     1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con riferimento ai principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto dei trattati e convenzioni internazionali in materia, riconosce e sostiene la famiglia, soggetto sociale e nucleo fondante delle comunità, e valorizza i suoi compiti di cura, educazione e tutela dei figli.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge dispone, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, solidarietà ed equità economica, e assicurando parità di trattamento e considerazione per tutti i figli a carico, interventi destinati alle famiglie, come definite dall'articolo 29 della Costituzione, nonchè a quelle composte da persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinità.

 

     Art. 2. (Obiettivi).

     1. La Regione, nell'ambito di un'azione integrata di accompagnamento e valorizzazione della famiglia e di riconoscimento dei diritti alla stessa spettanti [3]:

     a) promuove e sostiene il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle proprie funzioni sociali ed educative, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione alla progettazione degli interventi e dei servizi sociali;

     b) promuove l’associazionismo familiare e le esperienze di auto-organizzazione sociale dei nuclei familiari e li valorizza come soggetto unitario nella fruizione delle prestazioni;

     c) tutela il benessere delle relazioni familiari, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere sull’equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto, promuovendo e sostenendo la solidarietà tra le generazioni, la parità tra uomo e donna e la corresponsabilità nei doveri di cura dei figli, dell’educazione e dell’assistenza parentale in famiglia [4];

     d) riconosce l’alto valore sociale della maternità e della paternità, tutelando il diritto alla procreazione, valorizzando e sostenendo l’esercizio delle responsabilità genitoriali.

 

     Art. 3. (Principi e strumenti per la programmazione). [5]

     [1. I soggetti responsabili per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge e gli strumenti di cui detti soggetti si avvalgono nello svolgimento delle proprie funzioni sono definiti dalla legislazione regionale vigente in materia sociale e sanitaria, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale.

     2. Fatto salvo il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia sociale e sanitaria stabiliti dallo Stato, la pianificazione regionale attua, per ciascun livello territoriale, il coinvolgimento di tutte le famiglie, senza discriminazioni per condizioni economiche, sociali, culturali, etniche o religiose.

     3. Al fine dell’adeguamento degli strumenti legislativi e di programmazione alle effettive esigenze, la Regione, attraverso l’Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all’articolo 26 della legge regionale 6/2006, verifica l’efficacia degli interventi realizzati e analizza l’evolversi delle problematiche e delle condizioni di vita delle famiglie.]

 

     Art. 3 bis. (Attuazione della legge) [6]

     1. Tutti gli interventi di cui alla presente legge sono attuati dai Comuni singolarmente o nelle forme associate o delegate previste dalla normativa statale e regionale.

 

Capo II

Servizi e azioni a sostegno delle famiglie e della genitorialità

 

     Art. 4. (Interventi sociosanitari integrati).

     1. Gli interventi disposti dalla presente legge sono attuati in forma integrata con i restanti servizi del territorio e, in particolare, con gli interventi sociosanitari che concorrono ad assicurare [7]:

     a) il supporto alle funzioni di educazione, accudimento e di reciproca solidarietà svolte dalle famiglie con un’appropriata scelta di servizi;

     b) la promozione delle risorse di solidarietà delle famiglie e tra le famiglie, delle reti parentali e delle solidarietà sociali a loro collegabili;

     c) lo sviluppo e l’articolazione di servizi di facile accessibilità, per collocazione territoriale e orario, destinati all’orientamento del nucleo familiare in relazione al sistema dei servizi e delle prestazioni cui esso ha diritto, in coerenza con quanto previsto all’articolo 5, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2006;

     d) il potenziamento dei servizi consultoriali, tesi a garantire un’offerta ampia di sostegni alle più diverse difficoltà delle relazioni familiari.

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 81/1978).

     1. L’articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), come sostituito dall’articolo 2, primo comma, della legge regionale 18/1979, è sostituito dal seguente:

     «Art. 3. (Compiti del servizio).

     1. Il consultorio familiare, nel rispetto dei principi etici e culturali degli utenti e delle loro convinzioni personali, tenendo conto della loro appartenenza etnico - linguistica, in collaborazione con i servizi e le strutture sanitarie e sociali del territorio, al fine di garantire l’integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, opera per assicurare:

     a) l’informazione sui diritti spettanti alla donna e all’uomo in base alla normativa vigente in materia di tutela sociale della maternità e della paternità, nonché interventi riguardanti la procreazione responsabile, garantendo la diffusione dell’informazione sulle deliberazioni dei comitati di bioetica nazionale e locale;

     b) la collaborazione con le strutture preposte delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie, con il Policlinico universitario di Udine e con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), per la prevenzione e riduzione delle cause di infertilità e abortività spontanea e lavorativa, nonché delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita;

     c) l’assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie in caso di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare attenzione alle minorenni, ai sensi degli articoli 1, 2, 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza);

     d) l’assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, prima del parto e nel periodo immediatamente successivo, anche su segnalazione dei punti nascita, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto;

     e) l’informazione riguardo ai problemi della sterilità e dell’infertilità, nonché l’informazione alle coppie che ricorrono alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, l’attività di orientamento verso i centri che la praticano e il raccordo operativo con gli stessi;

     f) la consulenza e l’assistenza psicologica e sociale nelle situazioni di disagio familiare derivante da nuovi assetti familiari, da separazioni e da divorzio, anche attraverso la predisposizione di percorsi di mediazione familiare, adeguatamente certificati secondo standard europei e internazionali;

     g) l’informazione e lo studio psicosociale di coppia rivolto alle coppie disponibili all’adozione nazionale e internazionale, nonché il sostegno nel periodo di affido preadottivo;

     h) l’assistenza psicologica e sociale e gli interventi sociosanitari al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine relazionale, sessuale e affettivo nelle diverse fasi del ciclo vitale;

     i) le prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e post-traumatiche, alle vittime di violenza sessuale intra ed eterofamiliare e ai minori vittime di grave trascuratezza e maltrattamento, in collaborazione con i servizi sociosanitari per l’età evolutiva preposti, all’interno dei progetti personalizzati elaborati dai Comuni;

     j) la collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni per le prestazioni di carattere sociosanitario relative agli affidamenti familiari;

     k) la realizzazione di programmi di educazione e promozione della salute, con particolare riguardo ai temi dell’identità sessuale, dei rapporti tra i generi e della sessualità responsabile per gli adolescenti e i giovani, in attuazione dei programmi aziendali di prevenzione e in concorso con la scuola, con i centri e i luoghi di aggregazione e con l’associazionismo;

     l) la somministrazione, anche ai minori, previa prescrizione medica, qualora prevista, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile;

     m) l’assistenza psicologica, sociale e sanitaria relativa alle problematiche sessuali, relazionali e affettive degli adolescenti.

     2. La Regione, le Aziende per i servizi sanitari e i Comuni attuano gli interventi di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalla legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), e dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

     3. L’avvenuta programmazione a livello locale delle azioni previste dal presente articolo è condizione per il consolidamento, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria), dei Piani attuativi locali (PAL) di cui alla legge regionale 23/2004.».

 

     Art. 6. (Progetti integrati per le famiglie con minori).

     1. I Comuni e le Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle rispettive competenze e in forma integrata, prevedono progetti di intervento relativi [8]:

     a) al potenziamento e alla qualificazione di servizi di consulenza educativa e psicopedagogica;

     b) alla promozione di gruppi di incontro per genitori, modulati in relazione alle diverse fasi del percorso evolutivo del minore, finalizzati alla valutazione e al confronto delle esperienze educative e delle problematiche psicopedagogiche;

     c) all’organizzazione di spazi e di momenti di incontro per bambini, ragazzi e adolescenti, aventi finalità socializzanti ed educative, da realizzarsi anche con la collaborazione dei genitori e delle famiglie, tesi a migliorare e sostenere le capacità genitoriali.

 

     Art. 7. (Promozione dei rapporti intergenerazionali).

     1. Per valorizzare la relazione, la condivisione e la solidarietà tra le generazioni, i soggetti pubblici e i soggetti privati, nell’ambito della programmazione locale e la Regione, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, promuovono azioni volte allo sviluppo dei rapporti intergenerazionali, che possono essere collocate nel piano dell’offerta formativa [9].

 

     Art. 7.1 (Coinvolgimento delle persone anziane in attività di cura) [10]

     1. Al fine di valorizzare e incentivare la disponibilità delle persone anziane nella funzione di cura dei minori nell'ambito della conciliazione dei tempi di lavoro dei genitori, i Comuni promuovono l'attuazione di progetti di vigilanza e accompagnamento nei confronti dei minori. I Comuni provvedono a disciplinare gli specifici e comprovati requisiti di affidabilità dei partecipanti, le modalità del consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, la specifica copertura assicurativa e i percorsi formativi a cui i partecipanti devono attendere.

 

Capo III

Interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità

 

     Art. 7 bis. (Sostegno ad attività della famiglia in formazione) [11]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare e sulla valorizzazione sociale della maternità e paternità, promosse dai consultori familiari e da soggetti pubblici e privati [12].

     2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di attuazione dell’intervento.

 

     Art. 7 ter. (Assistenza ai genitori dei nuovi nati) [13]

     1. Al fine di consentire le migliori condizioni per lo svolgimento delle funzioni genitoriali, le Aziende per i servizi sanitari promuovono attività di informazione e consulenza nei confronti dei neogenitori, anche in forma domiciliare, e limitatamente ai primi sei mesi di vita del bambino.

     2. L'attività è assicurata in forma gratuita e con l'utilizzo delle professionalità idonee già esistenti e, ove possibile, è inserita nei percorsi nascita attivati presso le singole strutture.

 

     Art. 8. (Sostegno economico alle gestanti in difficoltà) [14]

     1. Al fine di riconoscere il valore sociale della maternità, la Regione sostiene le gestanti in situazione di disagio socio-economico, con specifici interventi economici per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino. La gestante ha diritto ad accedere alla prestazione economica anche se minorenne.

     1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le direttive per l'attuazione dell'intervento, compresi gli importi massimi dei benefici erogabili, e l'assegnazione delle risorse agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui alla legge regionale 6/2006 [15].

     1 ter. La ripartizione delle risorse da assegnare ai sensi del comma 1 bis è effettuata per il 70 per cento sulla base della popolazione femminile di età inferiore ai 65 anni residente al 31 dicembre dell'anno solare per il quale è disponibile l'ultima rilevazione ISTAT e per il 30 per cento sulla base del numero delle nascite avvenute nel medesimo anno solare [16].

     2. L'intervento è effettuato dal Servizio sociale dei Comuni mediante la predisposizione di un piano di intervento individualizzato. Il piano può prevedere anche l'intervento di associazioni che perseguono il sostegno della maternità [17].

     2 bis. Qualora, all'esito della rendicontazione delle risorse assegnate ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter da parte degli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sulle risorse stanziate nell'esercizio finanziario successivo [18].

 

     Art. 8 bis. (Sostegno alle nascite) [19]

     1. La Regione sostiene la natalità attraverso l'attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori erogati dai Comuni a favore dei soggetti di cui all'articolo 12 bis, comma 1 [20].

     2. L'intervento di cui al comma 1 è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno della natalità e maternità, salvo diverse disposizioni statali o regionali.

     3. I requisiti e le modalità di accesso al beneficio, l'entità dell'assegno, anche in ragione del numero dei figli, nonchè le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto sono disciplinati con regolamento, da approvarsi previo parere della Commissione consiliare competente.

 

     Art. 8 ter. (Soluzioni abitative per nuove famiglie) [21]

     1. Al fine di sostenere la formazione di nuove famiglie, concorrendo alla rimozione delle condizioni che a tale obiettivo si frappongono, l'Amministrazione regionale promuove interventi sperimentali volti alla individuazione e messa a disposizione di unità abitative in affitto, da destinare ad alloggio per nuove famiglie.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stipulati accordi specifici con le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) competenti per territorio e con altri soggetti pubblici e privati, per individuare modalità di anticipazione di canoni di affitto o di concorso nel sostegno degli stessi.

     3. Con regolamento sono fissati i criteri e le modalità dell'intervento regionale.

 

     Art. 9. (Sostegno della funzione educativa) [22]

     1. La Regione riconosce e valorizza la funzione educativa di cura della famiglia. Al fine di assicurare continuità alla stessa individua anche specifiche modalità di sostegno qualora i genitori o il genitore di un figlio minore subiscano una riduzione del proprio reddito al di sotto di un limite predeterminato in conseguenza del verificarsi di una delle seguenti situazioni:

a) modificazione della situazione lavorativa di entrambi i genitori o dell'unico genitore percettore di reddito;

b) decesso dell'unico genitore percettore di reddito;

c) inabilità sopravvenuta al lavoro di lavoratore autonomo, unico titolare di reddito nell'ambito del nucleo familiare.

     2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di adozioni di minori o di affidamento preadottivo.

     3. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i limiti di reddito al di sotto dei quali è attivabile il beneficio, la sua durata entro il limite massimo di ventiquattro mesi, nonchè i criteri e le modalità per la gestione degli interventi regionali per il tramite di Amministrazioni pubbliche territoriali [23].

 

     Art. 9 bis. (Sostegno al mantenimento dei minori). [24]

     1. Al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

     2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria d'importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.

     3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile , dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato o l'irreperibilità del genitore obbligato, nonchè l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento [25].

     4. Il Servizio sociale dei Comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonchè di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:

a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;

b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;

c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;

d) le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari.

     4 bis. Qualora, all'esito della rendicontazione da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse assegnate ai sensi del regolamento di cui al comma 4, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sulle risorse stanziate nell'esercizio finanziario successivo [26].

     5. Fino all'emanazione di una specifica normativa regionale in materia di indicatori di situazione economica, ai fini della concessione della prestazione il richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore a 20.000 euro. Tale limite è annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo.

     6. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario dell'intervento è tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni dal pagamento. Decorso tale termine si applica l'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

     7. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con altri interventi monetari stabiliti dalla normativa statale o regionale.

 

     Art. 9 ter. (Sostegno alle famiglie numerose) [27]

     1. Al fine di assicurare uno speciale supporto alle famiglie numerose, la Regione interviene a sostegno delle famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro.

     2. L'intervento di cui al comma 1 è finanziato da risorse statali e dalla corrispondente quota di cofinanziamento regionale ovvero da risorse regionali e può consistere in erogazioni dirette di benefici economici per l'acquisizione di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare o in iniziative sperimentali di abbattimento dei costi dei predetti beni e servizi.

     3. L'intervento di cui al comma 1 è effettuato dai Comuni, anche nelle forme di cui all'articolo 3 bis [28].

     4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le direttive per l'attuazione dell'intervento e l'assegnazione delle risorse ai Comuni, sono determinati i criteri e le modalità cui attenersi per la concessione dei benefici e l'attivazione delle iniziative sperimentali ed è individuata la tipologia dei beni e dei servizi di cui al comma 2 [29].

     4 bis. La ripartizione delle risorse da assegnare ai Comuni ai sensi del comma 4 è effettuata sulla base dei dati comunicati dai Comuni alla Direzione centrale competente con riferimento al numero di nuclei familiari con almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni residenti alla data del 31 dicembre dell'anno solare precedente [30].

 

     Art. 10. (Carta Famiglia).

     1. La Regione istituisce il beneficio denominato “Carta Famiglia”.

     2. La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria [31].

     3. Con regolamento regionale sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le modalità di intervento per le agevolazioni di cui al comma 2 graduate in relazione all’indicatore di situazione economica equivalente e al numero dei figli, nonché le modalità di riparto ai Comuni dei finanziamenti necessari [32].

     4. La Giunta regionale definisce le linee guida per la stipulazione di convenzioni tra Comuni e soggetti pubblici e privati che forniscono i beni e servizi di cui al comma 2, determinando le condizioni e le modalità di parziale o totale rimborso.

     5. La Carta Famiglia è attribuita dal Comune di residenza al genitore o ai genitori con almeno un figlio a carico. In caso di separazione o divorzio, la Carta è attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l’affidamento o l’abituale collocazione abitativa del figlio. La Carta è riconosciuta anche ai genitori adottivi o affidatari, fin dall’avvio dell’affidamento preadottivo, nonché alle famiglie e alle persone singole affidatarie di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e successive modifiche, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia [33].

     5 bis. Le convenzioni di cui al comma 4 possono essere stipulate dalla Regione anche in forma diretta [34].

     5 ter. Qualora i benefici economici di cui al comma 2 siano erogati direttamente dalle Amministrazioni comunali, la Regione concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dai Comuni stessi per la gestione dei relativi procedimenti contributivi riservando a tal fine a valere sulle somme complessivamente trasferite quote specifiche il cui importo massimo è fissato di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale [35].

     5 quater. L'Amministrazione regionale, per lo svolgimento delle attività tecnico operative connesse con l'attivazione e la gestione della Carta Famiglia e di ogni altro intervento a sostegno delle politiche a favore della famiglia e della genitorialità, ivi comprese le attività di erogazione dei benefici stessi, può avvalersi del Centro servizi condivisi ovvero di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni [36].

 

     Art. 11. (Voucher per l'accesso a servizi e prestazioni) [37]

     1. Al fine di favorire e sostenere il reinserimento lavorativo dei genitori, a seguito di periodi destinati a impegni di cura ed educazione dei figli, l'Amministrazione regionale, nell'ambito della programmazione pluriennale di utilizzo di risorse finanziarie comunitarie o statali, eventualmente integrate con risorse regionali, istituisce voucher per l'accesso a servizi e prestazioni destinati alle famiglie, da assegnare alle stesse secondo priorità preordinate, coordinate con quanto previsto nell'ambito delle politiche regionali per il lavoro.

     2. I documenti di programmazione e attuazione delle specifiche misure disponibili fissano i criteri e le modalità di accesso ai benefici.

 

     Art. 12. (Prestiti sull’onore). [38]

     [1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 58, commi 2 e 3, della legge regionale 6/2006, l’Amministrazione regionale sostiene i Comuni che, nell’ambito del Servizio sociale dei Comuni, stipulano convenzioni con istituti di credito finalizzate a promuovere la concessione di prestiti sull’onore a tasso agevolato a favore di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse economiche.

     2. Con regolamento regionale sono individuate le modalità e i criteri per la ripartizione, tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1, nonché le modalità di supporto agli enti stessi nel rapporto con gli istituti di credito.]

 

     Art. 12 bis. (Requisiti dei beneficiari) [39]

     1. Gli interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità di cui agli articoli 8 bis, 8 ter, 9, 10 e 11 sono attuati a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risieda nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi e appartenga a una delle seguenti categorie:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

d bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) [40].

 

Capo IV

Interventi a favore delle adozioni e dell’affidamento familiare

 

     Art. 13. (Sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all’affidamento familiare).

     1. La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell’adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia di origine.

     2. Al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, la Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all’estero.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione:

     a) sostiene l’attività dei consultori familiari e in particolare delle équipe dedicate alle adozioni, anche attraverso l’emanazione di apposite linee guida operative;

     b) sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale;

     c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;

     d) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi.

     4. Al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia, la Regione:

     a) sostiene l’attività dei consultori familiari e di tutti gli altri enti interessati in merito agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori italiani;

     b) sostiene le adozioni dei minori italiani e stranieri di età superiore ai 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in attuazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 8, della legge 184/1983 e successive modifiche;

     c) sostiene e promuove l’affidamento familiare, anche attraverso l’emanazione di specifiche linee guida.

     5. Gli interventi economici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c), sono erogati dal Servizio sociale dei Comuni.

     6. Con regolamento regionale sono determinati:

     a) i criteri per la ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c);

     b) la misura, le modalità e i criteri per la concessione da parte del Servizio sociale dei Comuni dei benefici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c).

 

Capo V

Promozione della qualità del tempo per le famiglie

 

     Art. 14. (Banche dei tempi).

     1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, facilitare l’utilizzo dei servizi, favorire l’estensione della solidarietà nelle comunità locali e incentivare le iniziative di espressioni organizzate delle comunità stesse che intendono scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, la Regione favorisce la costituzione di associazioni denominate “Banche dei tempi”.

     2. Al fine di favorire e sostenere le attività di cui al comma 1, i Comuni possono realizzare a favore delle Banche dei tempi i seguenti interventi:

     a) disporre l’utilizzo di locali e l’accesso a servizi;

     b) assicurare o concorrere all’organizzazione di attività di promozione, formazione e informazione;

     c) stipulare convenzioni che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di singoli cittadini, genitori e famiglie. Tali prestazioni non devono costituire modalità di esercizio di attività istituzionali.

 

     Art. 15. (Piani territoriali degli orari).

     1. La Regione favorisce e sostiene finanziariamente le iniziative poste in essere dai Comuni, anche in forma associata, per la predisposizione e l’attuazione di piani territoriali degli orari.

     2. I piani sono diretti al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attività culturali e di spettacolo, nonché alla promozione del tempo per fini di solidarietà sociale.

     3. I piani sono strumenti di carattere unitario per finalità e indirizzo, articolati in progetti, anche di carattere sperimentale, volti al coordinamento e all’armonizzazione dei diversi sistemi orari.

     4. Con regolamento regionale sono determinate le modalità e i criteri di sostegno finanziario.

 

     Art. 16. (Promozione del turismo familiare).

     1. La Regione favorisce il turismo familiare nell’ambito del territorio regionale e promuove, d’intesa con gli operatori del settore, iniziative per le famiglie con figli e con componenti a ridotta autonomia personale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) svolge i seguenti compiti:

     a) promuove incontri con gli operatori del settore, singoli o associati, e le loro associazioni rappresentative per la predisposizione di una specifica offerta avente le finalità di cui al comma 1;

     b) predispone, anche d’intesa con enti, associazioni e istituzioni interessate, una specifica offerta di servizi rivolta alle persone con ridotta autonomia personale.

     3. La predisposizione di un’offerta annuale avente le caratteristiche di cui al comma 2 è condizione per l’ottenimento di contribuzioni regionali a sostegno dell’attività nel settore turistico da parte degli operatori turistici, singoli o associati.

     4. La Regione sostiene le iniziative di cui al comma 2, lettere a) e b), con campagne promozionali mirate.

 

Capo VI

Sostegno alle organizzazioni delle famiglie

 

     Art. 17. (Associazionismo familiare).

     1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e autorganizzazione finalizzate al sostegno alle famiglie.

     1 bis. E' istituito il Registro dell'associazionismo familiare, da disciplinare con apposito regolamento, cui possono accedere associazioni di volontariato, di promozione sociale, cooperative sociali e altri enti, di seguito denominati associazioni, anche già iscritti in registri previsti dalla vigente normativa [41].

     2. La Regione valorizza la solidarietà tra le famiglie, promuovendo l'attività delle associazioni iscritte nel registro di cui al comma 1 bis rivolte a [42]:

     a) organizzare esperienze di associazionismo sociale per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nella cura familiare;

     b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali, educativi e di assistenza intergenerazionale;

     c) svolgere interventi e gestire servizi e strutture diretti al sostegno delle famiglie;

     d) realizzare attività informative per le famiglie sui servizi disponibili sul territorio e sulle esperienze di solidarietà familiare come l’affido o l’adozione, ovvero sugli interventi previsti nella presente legge.

     3. Le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare all'attuazione della presente legge. Tali convenzioni possono prevedere l'istituzione nell'ambito del territorio, a livello comunale o intercomunale, di sportelli famiglia affidati alla responsabilità delle associazioni, quali punti di informazione e orientamento per le famiglie [43].

     4. La Regione sostiene l'attività delle associazioni di cui al comma 2. Con regolamento regionale sono fissati i criteri per l'ottenimento dei contributi nonchè le modalità di concessione ed erogazione degli stessi [44].

 

     Art. 18. (Sostegno ai progetti delle famiglie).

     1. Al fine di valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie, la Regione sostiene i progetti promossi e gestiti dalle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 17, comma 1 bis [45].

     2. [I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con finanziamenti spettanti per le medesime iniziative ad altro titolo] [46].

     3. Con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 4, sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili [47].

     3 bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere un'azione promozionale nel territorio, direttamente ovvero tramite il soggetto di cui all'articolo 23 bis, comma 1 bis [48].

     4. [Il Servizio sociale dei Comuni provvede alla concessione ed erogazione dei contributi nei limiti delle risorse trasferite] [49].

 

Capo VII

Rappresentanza delle famiglie

 

     Art. 19. (Consulta regionale della famiglia) [50]

     1. Al fine di promuovere la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia è istituita, quale organismo di consultazione e confronto, la Consulta regionale della famiglia, di seguito denominata Consulta, composta da:

a) l'Assessore regionale competente per materia o suo delegato con la funzione di Presidente;

b) il Direttore del Servizio regionale competente per materia o suo delegato;

c) quattro rappresentanti delle associazioni delle famiglie operanti a livello regionale designati dal Comitato regionale del volontariato entro trenta giorni dalla richiesta;

d) un rappresentante delle cooperative sociali designato congiuntamente dalle rappresentanze regionali delle stesse;

e) due rappresentanti del Forum delle associazioni familiari designati dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia;

f) un rappresentante dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia;

g) un rappresentante dell'UPI del Friuli Venezia Giulia;

h) un coordinatore sociosanitario di una azienda per i servizi sanitari designato dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale;

i) un referente dei consultori familiari designato di concerto dalle aziende per i servizi sanitari;

j) un responsabile del Servizio sociale dei Comuni designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;

k) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata;

l) due rappresentanti di associazioni regionali di promozione sociale designati dall'Assessore regionale competente;

m) un rappresentante del Coordinamento per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - coordinamento regionale PIDIDA Friuli Venezia Giulia.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta:

a) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti normativi e di programmazione che riguardano le politiche per la famiglia;

b) verifica lo stato di attuazione e l'efficacia degli interventi realizzati;

c) analizza l'evolversi delle condizioni di vita della famiglia nel territorio regionale mediante i dati disponibili presso l'Amministrazione regionale o Enti pubblici.

     3. La Consulta ha sede presso il Servizio competente in materia di politiche per la famiglia, che assicura anche le funzioni di segreteria della Consulta stessa. La Consulta rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina della nuova Consulta [51].

     4. Il Presidente convoca e presiede le sedute. La Consulta è altresì convocata in caso di richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

     5. Le sedute della Consulta sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

     6. Possono partecipare alle sedute della Consulta, se invitati, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, i dirigenti e i funzionari regionali ed esperti.

     7. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità e i rimborsi spese spettanti ai componenti della Consulta.

 

Capo VIII

Disposizioni per le tutele e curatele dei minori e per l’amministrazione di sostegno

 

     Art. 20. (Elenco regionale delle persone in possesso dei requisiti per l’esercizio della funzione di tutore o protutore legale volontario, di curatore speciale e di amministratore di sostegno). [52]

     [1. Presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale è istituito l’Elenco regionale delle persone in possesso dei requisiti per l’esercizio della funzione di tutore o protutore legale volontario, di curatore speciale e di amministratore di sostegno, in applicazione e ai fini dell’articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), nonché della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali).

     2. L’Elenco è articolato nelle seguenti sezioni:

     a) tutori e protutori volontari;

     b) curatori speciali;

     c) amministratori di sostegno.

     3. Le sezioni di cui al comma 2, lettere a) e b), in applicazione e ai fini dell’articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 49/1993, sono curate direttamente dall’Ufficio del Tutore pubblico dei minori.

     4. Spetta alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale l’individuazione e la preparazione delle persone disponibili a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno.

     5. Può iscriversi nelle sezioni dell’Elenco ogni cittadino che risponde ai requisiti previsti dal codice civile. E’ ammessa l’iscrizione a più sezioni dell’Elenco.

     6. Al fine di ottenere l’iscrizione nell’Elenco, i soggetti interessati presentano domanda, corredata della documentazione richiesta dal regolamento di cui al comma 7, all’Ufficio del Tutore pubblico dei minori, per le sezioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, per la sezione di cui al comma 2, lettera c).

     7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati la tenuta dell’Elenco, i procedimenti di iscrizione e di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso.

     8. L’Elenco viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il primo quadrimestre di ogni anno.]

 

     Art. 20 bis. (Istituzione del contrassegno promozionale FAMIGLIA FVG) [53]

     1. Al fine di contraddistinguere e valorizzare soggetti e iniziative coinvolti operativamente nell'attuazione degli interventi per la famiglia nel territorio regionale, è istituito il contrassegno Famiglia FVG.

     2. Il contrassegno è concesso, su domanda, dall'Amministrazione regionale, previa valutazione dell'attività svolta dal soggetto richiedente e della sua coerenza con la disciplina prevista per la tipologia di attività.

     3. Possono ottenere il contrassegno enti pubblici territoriali e organizzazioni private. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i requisiti per la concessione del contrassegno ed è approvato lo schema di disciplinare da sottoscrivere da parte del richiedente, contenente le condizioni di concessione e mantenimento del contrassegno.

     4. Le attività pubbliche e private alle quali è stato concesso il contrassegno di cui al comma 1 possono utilizzare lo stesso nelle attività di comunicazione.

 

Capo IX

Norme finali

 

     Art. 21. (Regolamenti di attuazione).

     1. I regolamenti regionali di cui alla presente legge sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previo parere della Consulta regionale per le famiglie e della Commissione consiliare competente, che si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

     2. Il parere della Consulta regionale per le famiglie è presentato anche alla Commissione consiliare competente.

     3. I regolamenti sono modificati con la procedura di cui al comma 1.

 

     Art. 21 bis. (Delega di funzioni amministrative) [54]

1. L'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi previsti dalla presente legge, può essere delegato, in tutto o in parte, ad altre amministrazioni pubbliche o a lnsiel SpA.

2. Qualora venga esercitato il potere di delega di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dai soggetti delegati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 22. (Cumulabilità dei benefici).

     1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della maternità, fatte salve diverse disposizioni di leggi statali o regionali.

 

     Art. 23. (Adeguamento dei benefici).

     1. La misura dei benefici di cui alla presente legge è adeguata ogni due anni, con decreto del Presidente della Regione, in relazione alle variazioni intervenute nell’indice ISTAT del costo della vita.

 

     Art. 23 bis. (Spese dirette) [55]

     1. Al fine di consentire una compiuta attuazione delle norme di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per collaborazioni professionali, prestazioni di servizio e azioni di comunicazione e informazione necessarie all'attuazione degli interventi di competenza regionale, nonchè per l'organizzazione di iniziative convegnistiche e seminariali di studio e divulgazione delle conoscenze sui temi che formano oggetto dell'azione regionale in materia [56].

     1 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad avvalersi dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Area Welfare di Comunità a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale [57].

     1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le attività per cui l'Amministrazione regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma 1 bis e le modalità con cui assicura il finanziamento degli oneri da questo sostenuti [58].

 

     Art. 23 ter. (Monitoraggio delle politiche) [59]

     1. Il Servizio competente in materia di famiglia svolge le funzioni di monitoraggio, analisi e valutazione delle politiche per la famiglia nel territorio regionale in collegamento con l'osservatorio nazionale per le politiche familiari e con le attività di cui all'articolo 26 della legge regionale 6/2006.

     2. Per le attività di cui al comma 1, il Servizio è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 24. (Clausola valutativa) [60]

     1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità.

     2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione contenente, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali sono i risultati relativi alla ripartizione del Fondo per le politiche per la famiglia fra le diverse linee di azione, quali eventuali criticità sono emerse e quali risultati si sono ottenuti in relazione agli interventi finanziati;

b) qual è stato l'orientamento organizzativo prevalente dei Comuni per l'attuazione degli interventi di competenza e quale il livello di integrazione con gli altri servizi del territorio;

c) qual è stato l'apporto delle famiglie in forma associata nella promozione e gestione degli interventi previsti dalla legge.

     3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale o di sue articolazioni che ne concludono l'esame.

 

     Art. 25. (Divulgazione della normativa regionale).

     1. Al fine di consentire la più ampia fruizione possibile delle agevolazioni previste dalla presente legge, la Regione predispone idonei strumenti di informazione.

 

     Art. 26. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati gli articoli 5, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 49/1993.

     2. A decorrere dall’1 gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) l’articolo 14 della legge regionale 49/1993;

     b) l’articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 34 (sostitutivo dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993);

     c) i commi 1 e 2 dell’articolo 54 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (modificativi dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993);

     d) il comma 8 dell’articolo 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (modificativo dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993);

     e) il comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (sostitutivo dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993);

     f) il comma 60 dell’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (sostitutivo dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993);

     g) il comma 17 dell’articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993);

     h) il comma 11 dell’articolo 3 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (modificativo dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993);

     i) il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (sostitutivo dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993);

     j) il comma 15 dell’articolo 3 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (modificativo dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993);

     k) i commi 51 e 52 dell’articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (modificativi dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993).

     3. L’articolo 14 della legge regionale 49/1993, come da ultimo modificato dall’articolo 5, commi 51 e 52, della legge regionale 2/2006, si applica alle nascite e adozioni che avvengono fino al 31 dicembre 2006.

 

     Art. 26 bis. (Programmazione degli interventi e risorse finanziarie) [61]

     1. Al fine di assicurare un'organica azione regionale nell'ambito dell'attuazione delle politiche per la famiglia, la Giunta regionale approva ogni tre anni, previo parere della Commissione consiliare competente, il Piano regionale degli interventi per la famiglia, in coerenza con la programmazione statale di settore e regionale.

     2. Il piano di cui al comma 1 individua gli interventi da attuare da parte del Servizio competente e quelli da promuovere da parte dello stesso con attuazione da parte di altre strutture regionali con competenza settoriale.

3. Il piano di cui al comma 1 comprende altresì gli interventi promossi e attuati da soggetti pubblici e privati e ritenuti di interesse regionale.

     4. A supporto degli interventi di cui al comma 2 è istituito, a partire dall'anno 2015, nell'ambito del bilancio annuale e pluriennale, un Fondo per le politiche per la famiglia, finanziato con le risorse comunitarie, statali, regionali e di altra provenienza acquisite alla disponibilità dell'Amministrazione regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo stanziamento della spesa di competenza è ripartito tra le diverse linee d'azione comprese nel piano di cui al comma 1 e che si intendono attuare nel corso dell'esercizio finanziario. Nel corso del l'esercizio medesimo tale ripartizione può essere modificata [62].

 

     Art. 27. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 8 e 9 fanno carico all’unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4519 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 11 fanno carico all’unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 8495 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. Per le finalità previste dagli articoli 10, 12, 15 e 18 è autorizzata la spesa complessiva di 7.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell’unità previsionale di base 7.7.310.1.537, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 alla funzione obiettivo n. 7 - programma 7.7 - rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - spese correnti con la denominazione «Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità», con riferimento al capitolo 4530 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - con la denominazione «Interventi tramite i Comuni per il sostegno della famiglia» e con lo stanziamento complessivo di 7.500.000 euro, suddiviso in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.

     4. Per le finalità previste dall’articolo 13, comma 3, lettera b), e comma 4, lettere b) e c), è autorizzata la spesa complessiva di 1.350.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell’unità previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4531 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - con la denominazione «Interventi tramite i Comuni per progetti di sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all’affidamento familiare» e con lo stanziamento complessivo di 1.350.000 euro, suddiviso in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.

     5. Per le finalità previste dall’articolo 17, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell’unità previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4532 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - con la denominazione «Contributi alle associazioni e formazioni sociali per la valorizzazione della solidarietà tra le famiglie» e con lo stanziamento complessivo di 150.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.

     6. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 19, comma 11, fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     7. Alla copertura degli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa disposta con i commi 3, 4 e 5, si provvede mediante prelevamento di complessivi 9 milioni di euro, suddivisi in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, dall’unità previsionale di base 53.6.250.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 (partita n. 915 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

     7 bis. Qualora successivamente alla rendicontazione da parte dei Comuni e degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni degli interventi di cui agli articoli 8 bis, 9 bis, 9 ter e 10, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata, sulla base delle risorse disponibili, a disporre con deliberazione della Giunta regionale l'integrazione dei fondi occorrenti, anche a valere sugli stanziamenti disposti per le identiche finalità nell'esercizio finanziario di competenza dell'anno successivo a quello in cui sono stati impegnati i fondi per il finanziamento dei relativi benefici [63].

     7 ter. Limitatamente al beneficio regionale consistente nella riduzione dei costi per la fornitura del servizio di energia elettrica riferito all'anno 2008 connesso alla Carta Famiglia di cui all'articolo 10, l'integrazione dei fondi di cui al comma 7 bis può essere disposta sullo stanziamento dell'esercizio finanziario 2011 [64].


[1] Abrogata dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[3] Alinea così sostituito dall'art. 26 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[4] Lettera così modificata dall'art. 26 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[5] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[6] Articolo inserito dall'art. 28 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[7] Alinea così sostituito dall'art. 29 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[8] Alinea così sostituito dall'art. 30 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[9] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[10] Articolo inserito dall'art. 32 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[11] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[12] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[13] Articolo inserito dall'art. 33 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[15] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[16] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[17] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[18] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[19] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20. Per la riapertura dei termini di cui al presente articolo, vedi l'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[20] Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 15 ottobre 2009, n. 18 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 novembre 2011, n. 16.

[21] Articolo inserito dall'art. 35 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[23] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[24] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 28, modificato dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 febbraio 2009, n. 3.

[25] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[26] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[27] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[28] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[29] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[30] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[31] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[32] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[33] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, dall'art. 5 della L.R. 15 ottobre 2009, n. 18, dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 30 novembre 2011, n. 16.

[34] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22 e così sostituito dall'art. 26 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[35] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e così sostituito dall'art. 26 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[36] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[38] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[39] Articolo inserito dall'art. 39 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7 e sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 novembre 2011, n. 16.

[40] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 22.

[41] Comma inserito dall'art. 40 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[42] Alinea così sostituito dall'art. 40 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[43] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[44] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[45] Comma sostituito dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e così modificato dall'art. 41 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[46] Comma abrogato dall'art. 41 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[47] Comma già sostituito dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 41 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[48] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[49] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[50] Articolo così sostituito dall'art. 42 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[51] Comma così modificato dall'art. 284 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[52] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[53] Articolo inserito dall'art. 44 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[54] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[55] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[56] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[57] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[58] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[59] Articolo inserito dall'art. 45 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[60] Articolo così sostituito dall'art. 46 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[61] Articolo inserito dall'art. 47 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7.

[62] Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 9 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[63] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[64] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.