§ 5.4.208 - L.R. 12 febbraio 2009, n. 3.
Modifica dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:12/02/2009
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Modifica della legge regionale 11/2006)


§ 5.4.208 - L.R. 12 febbraio 2009, n. 3. [1]

Modifica dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), riguardante interventi di sostegno al mantenimento dei minori.

(B.U. 18 febbraio 2009, n. 7)

 

Art. 1. (Modifica della legge regionale 11/2006)

1. L'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), come inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 28/2006 e modificato dall'articolo 10, commi 27 e 28, della legge regionale 17/2008, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 bis

(Sostegno al mantenimento dei minori)

1. Al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria d'importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.

3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato, nonchè l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.

4. Il Servizio sociale dei Comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonchè di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:

a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;

b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;

c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;

d) le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari.

5. Fino all'emanazione di una specifica normativa regionale in materia di indicatori di situazione economica, ai fini della concessione della prestazione il richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore a 20.000 euro. Tale limite è annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo.

6. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario dell'intervento è tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni dal pagamento. Decorso tale termine si applica l'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con altri interventi monetari stabiliti dalla normativa statale o regionale.».

2. Il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 9 bis della legge regionale 11/2006, come sostituito dal comma 1, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 bis della legge regionale 11/2006, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.


[1] Abrogata dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.