§ 4.1.79 - Legge Regionale 17 giugno 1993, n. 45.
Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:17/06/1993
Numero:45


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.  [5]
Art. 5.  [6]
Art. 6.  [7]
Art. 7.  [8]
Art. 8.  [9]
Art. 9.  [10]
Art. 10.  [11]
Art. 11.  [12]
Art. 12.  [13]
Art. 13.  [14]
Art. 14.  [15]
Art. 15.  [16]
Art. 16.  [17]
Art. 17.  [18]
Art. 18.  [19]
Art. 19.  [20]
Art. 20.  [21]
Art. 21.  [22]
Art. 22.  [23]
Art. 23.  [24]
Art. 24.  [25]
Art. 25.  [26]
Art. 26.  [27]
Art. 27.  [28]
Art. 28.  [29]
Art. 29.  [30]
Art. 30.  [31]
Art. 31.  [32]
Art. 32.  [33]
Art. 33.  [34]
Art. 34.  [35]
Art. 35.  [36]
Art. 36.  [37]
Art. 37.  [38]
Art. 38.  [39]
Art. 39.  [40]
Art. 40.  [41]
Art. 41.  [42]
Art. 42.  [43]
Art. 43.      1. Per i lavori di competenza dell'Amministrazione regionale, degli enti da essa dipendenti, degli enti pubblici territoriali e loro consorzi, nonché delle Unità sanitarie locali, per le sole [...]
Art. 44.      1. All'articolo 123, comma 1, della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente
Art. 45.      1. L'articolo 124 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente
Art. 46.      1. L'articolo 127 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente
Art. 47.  Acquisto di obbligazioni di Istituti e Sezioni di Credito fondiario ed edilizio.
Art. 48.  Convenzione.
Art. 49.  Ammissione ai mutui agevolati.
Art. 50.  Approvazione delle convenzioni e impegno della spesa.
Art. 51.  Norma finanziaria.
Art. 52.  [51]
Art. 53.  [52]
Art. 54.  [53]
Art. 55.  [55]
Art. 56.  [56]
Art. 57.  [57]
Art. 58.  [58]
Art. 59.  [59]
Art. 60.  [61]
Art. 61.  [62]
Art. 61 bis.  [66]
Art. 61 ter. 
Art. 62.  [68]
Art. 63. 
Art. 64.  [70]
Art. 65.  [71]


§ 4.1.79 - Legge Regionale 17 giugno 1993, n. 45.

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, concernente l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici regionali.

(B.U. 17 giugno 1993, n. 41 - Suppl. Straord.).

TITOLO I [1]

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1º SETTEMBRE 1982, N. 75

 

Art. 1. [2]

     1. L'articolo 1 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. [3]

     1. L'articolo 2 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. [4]

     1. L'articolo 5 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. [5]

     1. L'articolo 6 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, e il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, sono abrogati.

 

     Art. 5. [6]

     1. L'articolo 9 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è abrogato.

 

     Art. 6. [7]

     1. L'articolo 12 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. [8]

     1. All'articolo 22, primo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, sono aggiunte le seguenti parole: «categoria 2ª per un importo non inferiore al massimale di spesa ammissibile a contributo.».

 

     Art. 8. [9]

     1. L'articolo 23 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9. [10]

     1. L'articolo 24 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. [11]

     1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, ai fini di cui all'articolo 56, primo, terzo e quarto comma, all'articolo 57, terzo comma, lettera a), all'articolo 61, primo comma, lettera d), all'articolo 67, primo comma e all'articolo 71, terzo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, si considera l'intero nucleo familiare quale risulta dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia del richiedente rilasciata dal Comune di residenza.

 

     Art. 11. [12]

     1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 12. [13]

     1. Al secondo comma dell'articolo 29 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, sono aggiunte le parole «e vengono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici.».

 

     Art. 13. [14]

     1. Al primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, dopo le parole «di edilizia residenziale pubblica» vengono inserite le parole «ivi compresi i richiedenti di cui al successivo articolo 69.».

 

     Art. 14. [15]

     1. All'articolo 31, primo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, sono aggiunte le seguenti parole «salvo quanto previsto per la concessione di mutui agevolati concessi dagli Istituti di credito in attuazione di specifiche convenzioni con l'Amministrazione regionale.».

 

     Art. 15. [16]

     1. L'articolo 33 bis della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come inserito dall'articolo 13 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16. [17]

     1. L'articolo 35 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17. [18]

     1. All'articolo 36 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 18. [19]

     1. Al comma 10 dell'articolo 39 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, dopo la parole «o separazione legale» vengono inserite le parole «ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio.».

 

     Art. 19. [20]

     1. All'articolo 41, primo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, vengono aggiunte le seguenti parole: «ferme restando le competenze della Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato in materia di vigilanza sulla cooperative.».

 

     Art. 20. [21]

     1. L'articolo 42 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 758 come modificato dall'articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è abrogato.

 

     Art. 21. [22]

     1. Il quinto comma dell'articolo 43 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 43 della legge regionale n. 75/1982 sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 22. [23]

     1. L'articolo 44 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 23. [24]

     1. Il secondo comma dell'articolo 45 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 24. [25]

     1. Al primo comma, punto 2), dell'articolo 51 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 21 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 51 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 21 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 25. [26]

     1. Al secondo comma dell'articolo 58 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, dopo le parole «o nella locazione» sono inserite le parole «ovvero nella domanda di cessione in proprietà».

     2. Il quinto comma dell'articolo 58 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, viene sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 26. [27]

     1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 61 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come sostituita dall'articolo 25 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 27. [28]

     1. All'articolo 64 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, dopo le parole «degli articoli» è soppresso il numero «59,».

 

     Art. 28. [29]

     1. All'articolo 69 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     2. Per le domande di cessione presentate da oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non ancora accolte, l'accoglimento e la comunicazione di cui al quarto comma dell'articolo 69 della legge regionale n. 75 del 1982, come aggiunto dal precedente comma 1, deve essere data agli interessati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 29. [30]

     1. Dopo il terzo comma dell'articolo 70 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 26 aprile 1986, n. 18, sono inseriti i seguenti commi:

     (Omissis).

     2. Al quarto comma dell'articolo 70 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 26 aprile 1986, n. 18, le parole «in sede di stipula del contratto» sono sostituite dalle parole «nella determinazione del prezzo».

     3. Il settimo comma dell'articolo 70 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 26 aprile 1986, n. 18, viene sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 30. [31]

     1. All'articolo 75 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, dopo il terzo comma e aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 31. [32]

     1. Al primo comma dell'articolo 83 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come sostituito dall'articolo 30 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, le parole «dell'anno successivo» sono sostituite dalle parole «del secondo anno successivo».

 

     Art. 32. [33]

     1. Al terzo comma dell'articolo 90 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, sono soppresse le parole «occupare e».

 

     Art. 33. [34]

     1. Il quinto comma dell'articolo 92 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 36 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 34. [35]

     1. All'articolo 93 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 37 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 35. [36]

     1. Dopo l'articolo 93 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75,è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 36. [37]

     1. L'articolo 94 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 37. [38]

     1. Al primo comma dell'articolo 95 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, le parole «riferito a tutte e quattro le annualità» sono sostituite con le parole «riferito a tutte e due le annualità».

     2. Al terzo comma del medesimo articolo 95, come integrato dall'articolo 39 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, le parole «L'erogazione della quarta anticipazione annuale» sono sostituite con le parole «L'erogazione della seconda anticipazione a saldo».

 

     Art. 38. [39]

     1. All'articolo 97 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, le parole «ogni quattro anni» sono sostituite con le parole «ogni due anni».

 

     Art. 39. [40]

     1. All'articolo 102 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 43 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 40. [41]

     1. Dopo l'articolo 120 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 41. [42]

     1. L'articolo 134 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è abrogato.

 

     Art. 42. [43]

     1. All'articolo 135 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 43.

     1. Per i lavori di competenza dell'Amministrazione regionale, degli enti da essa dipendenti, degli enti pubblici territoriali e loro consorzi, nonché delle Unità sanitarie locali, per le sole opere edili ed impiantistiche delle strutture ospedaliere del Friuli-Venezia Giulia, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, purché liquidi ed esigibili.

TITOLO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1º MARZO 1988, N. 7, CONCERNENTE

L'ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA

DIREZIONE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

 

     Art. 44.

     1. All'articolo 123, comma 1, della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano;».

     2. All'articolo 123, comma 1, della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili;».

 

     Art. 45.

     1. L'articolo 124 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 46.

     1. L'articolo 127 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

TITOLO IV [44]

ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI

 

     Art. 47. Acquisto di obbligazioni di Istituti e Sezioni di Credito fondiario ed edilizio. [45]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni di Istituti e Sezioni di Credito fondiario ed edilizio, purché le stesse siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l'interesse che sarà autorizzato dalla Banca d'Italia.

     2. La provvista di cui al precedente comma, integrata da ulteriore provvista resa disponibile dagli Istituto o Sezione di Credito fondiario ed edilizio, in quantità non inferiore a quella di provenienza regionale, è finalizzata al finanziamento di interventi di edilizia agevolata.

 

     Art. 48. Convenzione. [46]

     1. Per l'utilizzo della provvista di cui all'articolo 47 l'Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta di concerto con l'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di Credito fondiario ed edilizio operanti in regione apposita convenzione, al fine di consentire la concessione di mutui ai privati per la realizzazione di interventi di 9 edilizia agevolata.

     2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono stabilire:

     a) l'entità del capitale da destinare ai mutui agevolati, sia di provenienza regionale che bancaria, secondo quanto previsto dall'articolo 47;

     b) l'indicazione degli Istituti di credito che concorrono alla formazione della provvista;

     c) il tasso agevolato da applicare alle operazioni di mutuo e la durata dei mutui stessi;

     d) le modalità di formulazione della graduatoria tra le domande presentate dai privati, in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per l'accesso ai benefici di edilizia agevolata, e i tempi per la concessione dei mutui.

 

     Art. 49. Ammissione ai mutui agevolati. [47]

     1. Le domande dei privati per l'ottenimento dei mutui agevolati previsti dalla convenzione di cui all'articolo 48, sono presentate presso uno degli Istituti di credito che hanno contribuito a formare la provvista.

     2. La graduatoria tra le domande presentate è approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici.

     3. L'istruttoria della documentazione presentata dai privati - ivi compreso l'accertamento dei requisiti soggettivi degli stessi e l'esame tecnico sugli elaborati progettuali - è curata dall'Istituto o Sezione di Credito fondiario ed edilizio convenzionati.

 

     Art. 50. Approvazione delle convenzioni e impegno della spesa. [48]

     1. Con unico provvedimento, l'Assessore alle finanze procede all'approvazione della convenzione di cui all'articolo 48, nonché alla concessione ed impegno dei fondi per l'acquisto delle obbligazioni di cui all'articolo 47.

 

     Art. 51. Norma finanziaria. [49]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 47 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1994.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 1581 (2.1.254.3.08.26) con la denominazione «Acquisto di obbligazioni di Istituti e Sezioni di Credito fondiario ed edilizio aventi sede in regione, per il finanziamento di interventi di edilizia agevolata» e con lo stanziamento «per memoria» per l'anno 1993 di lire 10.000 milioni per l'anno 1994.

     3. Al predetto onere di lire 10.000 milioni, in termini di competenza, per l'anno 1994, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3298 dello stato di previsione precitato.

TITOLO V [50]

NORME MODIFICATIVE, INTEGRATIVE E DI INTERPRETAZIONE

AUTENTICA IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

     Art. 52. [51]

     1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, come modificato dall'articolo 51 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, la locuzione «immobili da acquistare» deve intendersi «immobili da acquistare ovvero acquisire in diritto di superficie per una durata di anni comunque non inferiore alla durata del periodo di ammortamento del mutuo o del periodo di restituzione delle anticipazioni regionali.».

 

     Art. 53. [52]

     1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, per fase del grezzo deve intendersi la realizzazione delle opere di costruzione fino a completamento della copertura o impermeabilizzazione del tetto nonché delle pareti interne.

 

     Art. 54. [53]

     1. L'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è abrogato.

     2. Tuttavia, in via transitoria, per le domande già presentate fino alla data dell'8 giugno 1992, il Direttore provinciale dei servizi tecnici è autorizzato a concedere, su domanda degli interessati, da presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo o l'anticipazione anche nei casi in cui l'acquisto o l'inizio dei lavori per interventi di nuova costruzione o recupero sia intervenuto senza la preventiva richiesta di variazione del tipo o località di intervento [54].

 

     Art. 55. [55]

     1. Le cooperative edilizie che sono socie di consorzi di cooperative preventivamente riconosciuti dalla Regione sulla base di criteri di affidabilità tecnica ed amministrativa e che intendono avvalersi del loro apporto tecnico per la progettazione, la direzione e l'appalto dei lavori relativi all'intervento finanziato, hanno priorità per l'accesso ai benefici di edilizia convenzionata.

     2. Nei casi di cui al comma 1, i massimali di spesa ammissibili a finanziamento regionale sono incrementati del 5%.

 

     Art. 56. [56]

     1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, la speciale sovvenzione ivi prevista può essere concessa per l'attuazione dei piani particolareggiati o dei piani di recupero relativi all'intero territorio del Comune di Sauris.

 

     Art. 57. [57]

     1. In via d'interpretazione autentica, le anticipazioni di cui all'articolo 3, lettera a), della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, sono cumulabili con altre provvidenze regionali o statali, concesse a diverso titolo per lo stesso immobile.

 

     Art. 58. [58]

     1. Alle variazioni dei massimali di costo, degli importi e delle percentuali delle anticipazioni previste dall'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, si procede con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75.

 

     Art. 59. [59]

     1. I contributi plunennali di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come integrato dall'articolo 87 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e modificato dall'articolo 132 della legge regionale 1º febbraio 1993, n. 1, sono concessi agli Istituti autonomi per le case popolari con un unico provvedimento d'impegno delle quindici annualità e sulla base di semplice domanda corredata da un programma di massima di utilizzo del finanziamento complessivo.

     2. Gli Istituti autonomi per le case popolari, in sede di approvazione dei piani finanziari preventivi di cui all'articolo 66 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75 ed in relazione al biennio, stabiliscono la destinazione delle corrispondenti annualità del contributo per la realizzazione degli interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio, compresi nel programma di cui al comma 1.

     3. Nell'ambito del programma di utilizzo del finanziamento possono essere inseriti anche interventi già parzialmente finanziati con le quote dei canoni di cui all'articolo 65, primo comma, lettera c), della legge regionale 75/82 e da altri canali contributivi regionali e statali compatibili.

     4. Gli Istituti autonomi per le case popolari, in sede di approvazione dei piani finanziari consuntivi, devono dare esplicitamente atto dell'intervenuta deliberazione di aggiudicazione dei lavori relativi all'utilizzo delle annualità del contributo di cui al comma 1 afferenti al biennio precedente [60].

     5. Le annualità non utilizzate secondo quanto indicato dal comma 4, sono restituite all'Amministrazione regionale entro sessanta giorni dall'approvazione assessorile del piano finanziario consuntivo.

     6. In alternativa ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti autonomi per le case popolari, con unico provvedimento riferito a tutte le annualità i contributi pluriennali anche per sopperire all'onere dei mutui, sia in linea capitale che interessi e dei relativi prefinanziamenti, che gli stessi accendono per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio.

     7. Sono abrogate le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come modificato dall'articolo 87 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 e dall'articolo 132, comma 1, della legge regionale 1º febbraio 1993, n. 1.

 

     Art. 60. [61]

     1. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 1º febbraio 1993, n. 1, è consentito concedere i benefici di edilizia convenzionata ed agevolata per acquisti tra parenti ed affini entro il secondo grado, purché le relative domande siano state presentate prima dell'8 giugno 1992 e l'unità immobiliare oggetto dell'intervento non abbia beneficiato di agevolazioni pubbliche in materia di edilizia residenziale, con esclusione di quelle previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, 20 giugno 1977, n. 30, Capo III, e dalle leggi 29 maggio 1982, n. 308 e 9 gennaio 1991, n. 10 in materia di risparmio energetico, nei dieci anni precedenti la domanda.

     2. In deroga a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 1º febbraio 1993, n. 1, tra le priorità previste dal medesimo comma rientrano anche le domande presentate dopo l'8 giugno 1992 e comunque entro il 31 dicembre 1992, per le quali i richiedenti abbiano acquisito la proprietà o dato inizio ai lavori per la costruzione o il recupero di un alloggio entro il 31 dicembre 1992.

 

     Art. 61. [62]

     1. In via di sanatoria, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i contributi, a suo tempo concessi alle cooperative edilizie che risultano poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite non oltre la data del 31 dicembre 1993 [63], direttamente ai soci delle stesse che acquisiscono la proprietà degli alloggi realizzati.

     2. I soci di cui al comma 1, oltre ai requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti, non devono avere carichi penali pendenti ovvero condanne per fatti connessi con la realizzazione dell'intervento.

     3. Il Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzato a trasferire ed erogare il contributo secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, previa acquisizione in via esclusiva della dichiarazione di regolare esecuzione redatta ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come modificato dal precedente articolo 17, della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del certificato del casellario giudiziario generale e dei certificati dei carichi pendenti e di apposita dichiarazione del commissario liquidatore o del curatore fallimentare circa il definitivo trasferimento della proprietà per assenza di impugnazioni, opposizioni od altri atti pregiudizievoli.

     3 bis. Sono fatti salvi gli eventuali accertamenti dei requisiti soggettivi effettuati dalla Commissione assegnazioni alloggi, di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in relazione ai diversi momenti di riferimento dei requisiti stessi; su specifica istanza dei soci la Commissione può altresì accertare il possesso dei requisiti soggettivi prescritti anche con riferimento alla data di presentazione della domanda di contributo da parte della cooperativa [64].

     4. Per le anticipazioni già deliberate ai sensi dell'articolo 80 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, in favore di cooperative, per le quali non sia stato emesso il decreto di concessione in quanto le stesse risultano già poste in liquidazione coatta amministrativa o in fallimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la concessione ed erogazione direttamente a favore dei soci che acquisiscono la proprietà degli alloggi, previa presentazione della documentazione di cui al comma 3 [65].

     5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai soci che ne facciano domanda una integrazione fino al 20% dei contributi e delle anticipazioni già concessi o deliberati a favore delle cooperative di cui ai commi precedenti.

     6. La concessione ed erogazione sono disposte con unico provvedimento ed in unica soluzione ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa edilizia ammessa ad anticipazione ed a completamento della documentazione prescritta.

 

     Art. 61 bis. [66]

     1. In alternativa ai contributi previsti dall'articolo 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soci delle Cooperative che risultano poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite non oltre la data del 31 dicembre 1993, anticipazioni di importo non superiore a lire 85 milioni per alloggio, da restituire in 15 anni al tasso del tre per cento, mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento, con decorrenza iniziale dal 1 marzo o dal 1 settembre immediatamente successivi all'erogazione delle anticipazioni stesse.

     2. Le anticipazioni sono finalizzate all'acquisizione in proprietà in via definitiva per assenza di impugnazioni, opposizioni od altri atti pregiudizievoli degli alloggi delle cooperative di cui al comma 1, realizzati o in corso di realizzazione.

     3. L'ultimazione dei lavori, per gli alloggi in corso di realizzazione, deve intervenire entro tre anni dalla data di acquisizione della relativa proprietà da parte dei soci, a pena di decadenza dall'anticipazione e conseguente restituzione in unica soluzione della quota capitale residua maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale.

     4. L'erogazione dell'anticipazione, che può, intervenire anche prima dell'acquisizione della proprietà dell'immobile, è subordinata alla presentazione, in via esclusiva, di idonea garanzia fideiussoria bancaria per importo pari alla quota capitale da restituire, fino alla completa estinzione dell'anticipazione stessa, del verbale di accertamento dei requisiti soggettivi del socio richiedente da parte dell'apposita commissione di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, nonchè del certificato del casellario giudiziario generale e dei certificati dei carichi pendenti da cui risulti che i beneficiari non hanno carichi penali pendenti ovvero condanne per fatti connessi alla realizzazione dell'intervento oggetto dell'anticipazione.

     5. I requisiti soggettivi dei soci richiedenti, ove non già accertati in precedenza, sono verificati con riferimento alla data del 17 giugno 1993.

     6. Delle anticipazioni previste ai commi precedenti possono beneficiare anche i soci delle cooperative per le quali, alla data del 17 giugno 1993, il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, aveva deliberato la concessione del mutuo a seguito della comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 125 della legge regionale n. 75/1982.

     7. All'importo delle anticipazioni di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni che prevedono incrementi dei massimali ammissibili a contributo di edilizia convenzionata ed agevolata.

     8. I rientri delle anticipazioni di cui ai precedenti commi confluiscono al fondo di cui all'articolo 80 della legge regionale n. 75/1982.

 

     Art. 61 ter. [67]

     1. I soci delle cooperative edilizie, già assegnatarie con deliberazione della Giunta regionale di agevolazioni per la realizzazione di alloggi, ancorchè successivamente revocate, poste in liquidazione coatta, amministrativa o dichiarate fallite entro il 31 dicembre 1993, in alternativa ai benefici di cui agli articoli 61 e 61bis, possono presentare domanda, entro il 30 giugno 1994, per l'ottenimento dei contributi di edilizia agevolata, ai sensi degli articoli 88, 90 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificati dagli articoli 33 e 35 e rispettivamente sostituito dall'articolo 36.

     2. Alle domande presentate ai sensi del comma 1 viene data priorità assoluta in sede di formulazione delle graduatorie di accesso ai benefici, ivi compresi quelli previsti dal Titolo IV nei confronti di tutte le domande presentate dopo il 31 dicembre 1992.

 

     Art. 62. [68]

     1. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, sono aggiunte le seguenti lettere:

     «f) dal Direttore del Servizio tecnico regionale;

     g) dal Direttore del Servizio della pianificazione e dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano.».

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 63. [69]

     1. In via transitoria è consentito derogare a quanto previsto dal precedente articolo 33 per gli interventi di edilizia convenzionata, relativamente alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. In via transitoria è altresì consentito concedere i contributi o le anticipazioni alle cooperative edilizie che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano sanato eventuali irregolarità concernenti i requisiti degli amministratori.

 

     Art. 64. [70]

     1. Coloro ai quali è stata archiviata la domanda di contributo per interventi di edilizia agevolata per errata indicazione dei dati richiesti dall'Amministrazione regionale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1626 del 6 aprile 1990, ai fini della formulazione delle graduatorie per l'accesso ai benefici, ovvero per intervenuta scadenza del termine perentorio posto ai sensi del comma 1 dell'articolo 92 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75 a seguito della mancata assegnazione in proprietà, da parte del Comune, di lotti soggetti alle procedure di piani particolareggiati o di ambiti unitari di ricostruzione di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, possono presentare una nuova domanda di contributo, in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 92 della legge regionale n. 75/82, come sostituito dal precedente articolo 33, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 65. [71]

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione salvo quanto disposto dai commi successivi.

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 17, 24, 29, commi 2 e 3, trovano applicazione per le domande presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     3. E' tuttavia data facoltà anche agli operatori che abbiano presentato domanda di contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia divenuto esecutivo il provvedimento di liquidazione definitiva del contributo, di richiedere l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 9, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

     4. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 15, 23, 36, 37, 38 e 55 della presente legge trovano applicazione per gli interventi la cui domanda di contributo venga ammessa dopo l'entrata in vigore della legge stessa, salvo quanto disposto dall'articolo 23, commi 4 e 5, della legge regionale n. 75 del 1982, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, che si applica anche nei confronti delle cooperative già ammesse a finanziamento.


[1] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[2] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[3] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[4] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[5] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[6] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[7] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[8] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[9] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[10] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[11] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[12] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[13] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[14] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[15] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[16] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[17] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[18] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[19] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[20] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[21] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[22] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[23] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[24] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[25] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[26] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[27] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[28] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[29] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[30] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[31] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[32] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[33] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[34] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[35] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[36] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[37] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[38] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[39] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[40] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[41] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[42] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[43] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[44] Titolo IV e artt. 47 - 51 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[45] Titolo IV e artt. 47 - 51 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[46] Titolo IV e artt. 47 - 51 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[47] Titolo IV e artt. 47 - 51 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[48] Titolo IV e artt. 47 - 51 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[49] Titolo IV e artt. 47 - 51 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[50] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[51] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[52] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[53] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[54] Vedi art. 19 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31 per quanto stabilito in deroga al presente articolo.

[55] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[56] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[57] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[58] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[59] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[60] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[61] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[62] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[63] Termine prorogato dall'art. 199 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[64] Comma aggiunto dall'art. 199 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5 e in seguito modificato dall'art. 21 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31.

[65] Comma così modificato dall'art. 199 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[66] Articolo aggiunto dall'art. 199 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[67] Articolo aggiunto dall'art. 199 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[68] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[69] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[70] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[71] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.