§ 4.10.163 - Legge Regionale 16 gennaio 1988, n. 1.
Proroga per l'anno 1988 della conferibilità degli incarichi a tempo pieno per l'opera di ricostruzione ad amministratori comunali del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:16/01/1988
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 5, già prorogate per l'anno 1986 dalla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 4, e per l'anno [...]
Art. 2.      1. I contratti di lavoro a termine previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, tuttora in essere in forza delle [...]
Art. 3.      1. Il termine posto all'articolo 6, sesto comma, della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, è differito al 30 giugno 1988, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 1, settimo ed [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1988.


§ 4.10.163 - Legge Regionale 16 gennaio 1988, n. 1. [1]

Proroga per l'anno 1988 della conferibilità degli incarichi a tempo pieno per l'opera di ricostruzione ad amministratori comunali del Friuli terremotato, nonchè del termine di scadenza dei contratti del personale necessario ai Comuni e alle Comunità per l'espletamento degli adempimenti di cui alle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38, 31 maggio 1977, n. 29, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, e del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37.

(B.U. 19 gennaio 1988, n. 6).

 

Art. 1.

     1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 5, già prorogate per l'anno 1986 dalla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 4, e per l'anno 1987 dalla legge regionale 22 dicembre 1986, n. 58, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1988 limitatamente al Sindaco o ad un suo delegato.

     2. L'incarico di dedicarsi a tempo pieno alle cure della ricostruzione è conferito dal Consiglio comunale in seduta pubblica mediante deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto.

 

     Art. 2.

     1. I contratti di lavoro a termine previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, tuttora in essere in forza delle proroghe via via disposte con diverse norme e da ultimo con l'articolo 82 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, concernenti il personale che non ha ancora trovato definitiva collocazione presso gli Enti indicati all'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sono ulteriormente prorogati, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17, quarto comma, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sino a tutto il 31 dicembre 1988.

     2. Gli Enti di attuale appartenenza del personale anzidetto deliberano, quindi, distintamente per ogni singolo nominativo, la proroga del rapporto di lavoro e stipulano, conseguentemente, apposito atto aggiuntivo entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

     3. La deliberazione di proroga ed il relativo atto aggiuntivo devono pervenire alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro i successivi sessanta giorni.

 

     Art. 3.

     1. Il termine posto all'articolo 6, sesto comma, della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, è differito al 30 giugno 1988, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 1, settimo ed ottavo comma, ed all'articolo 2, quarto e quinto comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1988.

 

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[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.