§ 4.1.82 - Legge Regionale 29 maggio 1995, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1982, n 75, recante «Testo Unico delle leggi regionali in mate ria di edilizia residenziale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:29/05/1995
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Integrazione dell'articolo 24 della legge regionale n. 75/82).
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale n. 75/82).
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 120 della legge regionale n. 75/82).
Art. 4.  (Norma transitoria per le cooperative già ammesse a contributo).
Art. 5.  (Norma transitoria).
Art. 5 bis. 
Art. 6.  (Modificazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 8/95).
Art. 7.  (Entrata in vigore).


§ 4.1.82 - Legge Regionale 29 maggio 1995, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1982, n 75, recante «Testo Unico delle leggi regionali in mate ria di edilizia residenziale pubblica», nonchè all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, recante contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza.

(B.U. 31 maggio 1995, n. 22).

 

Art. 1. (Integrazione dell'articolo 24 della legge regionale n. 75/82). [1]

     1. All'articolo 24 della Legge regionale 1 settembre 1982 n. 75 come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale n. 75/82). [2]

     1. L'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, già modificato dall'articolo 18 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, e dall'articolo 21 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 120 della legge regionale n. 75/82). [3]

     1. L'articolo 120 della Legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sostituito dall'articolo 47 della Legge regionale 30 giugno 1988, n. 37, e modificato dal comma 3 dell'articolo 8 della Legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Norma transitoria per le cooperative già ammesse a contributo). [4]

     1. In deroga a quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, sono fatte salve le sostituzioni dei soci al di fuori dell'elenco di riserva allegato alla domanda di contributo, comunque effettuate dalle cooperative edilizie prima dell'entrata in vigore della presente legge, antecedentemente all'emissione del provvedimento di concessione del contributo, purchè gli stessi siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti.

     2. In deroga a quanto stabilito ai commi 7 ed 8 dell'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, l'assegnazione in proprietà di alloggi da parte di cooperative edilizie già ammesse a contributo, a soci non in possesso dei requisiti di legge, comporta la decadenza dall'agevolazione, con conseguente restituzione di quanto eventualmente percepito, limitatamente agli alloggi interessati.

     3. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura di cooperative edilizie, ammessi a finanziamento prima dell'entrata in vigore della presente legge, è consentito procedere alla liquidazione e frazionamento dell'agevolazione concessa in capo agli assegnatari degli alloggi, purchè gli stessi abbiano acquisito la qualità di socio prima dell'assegnazione e risultino in possesso dei requisiti soggettivi, ancorchè le procedure per il loro reperimento siano state effettuate irritualmente rispetto alla normativa vigente.

     4. La norma di cui al comma 6 dell'articolo 120 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, si applica solamente agli interventi ammessi a finanziamento successivamente all'entrata in vigore della presente legge [5].

 

     Art. 5. (Norma transitoria). [6]

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 trovano applicazione per gli interventi la cui domanda di contributo venga ammessa dopo l'entrata in vigore della presente Legge.

     2. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura degli Istituti autonomi per le case popolari e delle imprese, le cui domande siano state ammesse a contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge, è consentito procedere alla liquidazione ed al frazionamento del contributo o dell'anticipazione concessi in capo agli acquirenti in possesso dei requisiti soggettivi, anche nel caso in cui l'operatore non abbia proceduto all'individuazione dei beneficiari secondo le modalità e procedure previste dalla disciplina vigente, ovvero abbia realizzato un numero inferiore di alloggi rispetto a quello indicato nel decreto di concessione del contributo o dell'anticipazione, ovvero abbia ceduto gli alloggi realizzati, prima della scadenza del termine di cui al comma 4 dell'articolo 120 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo sostituito con l'articolo 3, a soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi prescritti [7].

 

     Art. 5 bis. [8]

     1. Per gli interventi di edilizia convenzionata realizzati dalle imprese, ammessi a finanziamento prima dell'entrata in vigore della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, qualora gli alloggi oggetto di contributo siano stati legittimamente venduti a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi individuati in base alla normativa vigente prima dell'emissione del decreto di concessione, è consentito procedere alla concessione del contributo, contestualmente alla liquidazione definitiva ed al frazionamento, direttamente in capo agli acquirenti.

 

     Art. 6. (Modificazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 8/95).

     1. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17, le parole «entro il termine di 90 giorni» sono sostituite dalle parole «entro il termine di 180 giorni».

 

     Art. 7. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6.

[3] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6.

[4] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6.

[5] Comma così sostituito dall'art. 75 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[6] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6.

[7] Comma così modificato dall'art. 75 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[8] Articolo inserito dall'art. 75 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.