§ 4.1.87 - L.R. 5 luglio 1999, n. 19.
Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, modifiche alle leggi regionali 75/1982 e 13/1998, in materia di edilizia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:05/07/1999
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata).
Art. 2.  (Condizioni per l'assegnazione a sanatoria).
Art. 3.  (Integrazione dell'articolo 61 della legge regionale 75/1982, in materia di revoca dell'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata).
Art. 4.  (Modifica all'articolo 70 della legge regionale 13/1998, in materia di anticipazione del Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia).
Art. 5.  (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 3/1998, in materia di alloggi di proprietà regionale destinati a particolari categorie).
Art. 6.  (Modifica all'articolo 78 della legge regionale 52/1991, in materia di autorizzazione edilizia).
Art. 7.  (Personale degli Istituti autonomi per le case popolari).


§ 4.1.87 - L.R. 5 luglio 1999, n. 19.

Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, modifiche alle leggi regionali 75/1982 e 13/1998, in materia di edilizia residenziale pubblica, alla legge regionale 3/1998, in materia di alloggi di proprietà regionale, alla legge regionale 52/1991, in materia di urbanistica, nonché norme in materia di personale degli Istituti autonomi case popolari.

(B.U. 7 luglio 1999, n. 27).

 

Art. 1. (Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata). [1]

     1. Per gli alloggi di edilizia sovvenzionata che alla data del 31 dicembre 1997 siano occupati senza titolo, si procede alla regolarizzazione dell'assegnazione previa verifica del possesso dei requisiti di legge per l'accesso, accertato dalle Commissioni di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 13/1998, con recupero di ogni eventuale debito pregresso nei confronti dell'Ente gestore.

 

     Art. 2. (Condizioni per l'assegnazione a sanatoria). [2]

     1. L'assegnazione a sanatoria di cui all'articolo 1 può avvenire a condizione:

     a) che l'occupazione dell'alloggio non sia stata effettuata con violenza a cose e/o persone o in violazione della legge penale;

     b) che l'occupazione dell'alloggio non sia avvenuta con sottrazione della disponibilità dell'alloggio medesimo a danno di terzi legittimi assegnatari individuati;

     c) che sia conseguente a precedente ed ininterrotta convivenza, di almeno due anni, con soggetto regolarmente assegnatario;

     d) che sia stata comunque comunicata all'Ente gestore la situazione dell'occupante anche ai fini della determinazione del corrispettivo per il godimento dell'alloggio.

     2. La convivenza di cui al comma 1, lettera c), può essere dimostrata anche attraverso lo strumento dell'autocertificazione.

     3. Per le occupazioni per le quali non è consentita la sanatoria, l'Ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.

 

     Art. 3. (Integrazione dell'articolo 61 della legge regionale 75/1982, in materia di revoca dell'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata). [3]

     1. [4].

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 70 della legge regionale 13/1998, in materia di anticipazione del Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia). [5]

     1. [6].

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 3/1998, in materia di alloggi di proprietà regionale destinati a particolari categorie).

     1. [7].

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 78 della legge regionale 52/1991, in materia di autorizzazione edilizia). [8]

     [1. [9].]

 

     Art. 7. (Personale degli Istituti autonomi per le case popolari).

     1. In attesa dell'attuazione del processo di riforma degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione Friuli-Venezia Giulia, al personale dipendente dai medesimi continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1999, senza soluzione di continuità, i contratti collettivi del comparto Regioni-Autonomie locali già applicati per il quadriennio 1994- 1997.

     2. Al personale di cui al comma 1 sono attribuiti acconti sui futuri miglioramenti contrattuali derivanti dal nuovo assetto degli Istituti, nella stessa misura e con le medesime decorrenze di quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva per il personale degli Enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 128, comma 6, della legge regionale 13/1998.


[1] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[2] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[3] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[4] Aggiunge la lettera f bis) al comma 1, art. 61 della L.R. 1 settembre 1982, n. 75.

[5] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[6] Sostituisce il comma 3, art. 70, della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[7] Modifica il comma 5, art. 21 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.

[8] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[9] Modifica la lettera c), comma 1, art. 78 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.