§ 4.1.68 - Legge Regionale 1 settembre 1987, n. 29.
Interventi straordinari per favorire l'acquisizione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari del patrimonio immobiliare delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:01/09/1987
Numero:29


Sommario
Art. 1.      In attuazione dell'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513, dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, [...]
Art. 2.      1. La concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 1 è disposta a seguito della presentazione dei contratti preliminari di compravendita sottoscritti dai liquidatori, dagli Istituti [...]
Art. 3.      1. Con la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 2 decadono i contributi già concessi dalla Regione alle società cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta [...]
Art. 4.      1. Gli immobili di cui all'articolo 1, all'atto del trasferimento di cui all'articolo 2, comma 2, entrano a far parte del patrimonio di edilizia sovvenzionata degli Istituti autonomi per le case [...]
Art. 5.      1. Gli alloggi compresi negli immobili di cui all'articolo 1 possono essere ceduti ai soggetti di cui all'articolo 4, a seguito di richiesta da presentarsi entro sei mesi dalla data degli [...]
Art. 6.      1. Entro sei mesi dalla data degli effettivi trasferimenti in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari, i soggetti di cui all'articolo 4 possono manifestare, con dichiarazione [...]
Art. 7.      1. Sono esclusi dai benefici della presente legge i soggetti indicati all'articolo 4 comma 2, i quali, prima della trasmissione degli elenchi previsti dall'articolo 4 medesimo, non abbiano [...]
Art. 8.      1. Per le finalità previste dall'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti autonomi per le case popolari, a decorrere dall'anno 1988, finanziamenti annuali [...]
Art. 9.      1. Per l'introito delle somme di cui al comma 4 dell'articolo 5, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, viene [...]
Art. 10.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 4.1.68 - Legge Regionale 1 settembre 1987, n. 29.

Interventi straordinari per favorire l'acquisizione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari del patrimonio immobiliare delle cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa. [1]

(B.U. 1 settembre 1987, n. 105).

 

Art. 1.

     In attuazione dell'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513, dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come da ultimo modificato dall'articolo 6- bis del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, nonché del terzo comma dell'articolo 23 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via straordinaria finanziamenti pluriennali costanti, per un periodo di anni sedici, agli Istituti autonomi per le case popolari territorialmente competenti, al fine di consentire agli stessi l'acquisizione degli immobili delle società cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa.

 

     Art. 2.

     1. La concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 1 è disposta a seguito della presentazione dei contratti preliminari di compravendita sottoscritti dai liquidatori, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dai creditori ipotecari.

     2. L'erogazione del finanziamento ha luogo a seguito dell'effettivo trasferimento in proprietà dagli Istituti autonomi per le case popolari degli immobili di cui all'articolo 1.

     3. Gli Istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad accollarsi ed eventualmente rinegoziare i mutui stipulati dalle società cooperative di cui all'articolo 1, garantiti da ipoteca, ed a stipulare nuovi mutui per la copertura di eventuali rate scadute non pagate e relativi oneri accessori, nonché per la restituzione all'Amministrazione regionale delle somme da questa pagate per effetto dell'intervenuta operatività delle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1977, n. 55.

 

     Art. 3.

     1. Con la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 2 decadono i contributi già concessi dalla Regione alle società cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa, fatte salve le erogazioni già effettuate; cessa altresì l'obbligo per i liquidatori e per gli Istituti autonomi per le case popolari subentranti di restituire le anticipazioni e i contributi erogati ai sensi della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, e della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni, anche per le rate scadute e non pagate.

     2. Gli Istituti autonomi per le case popolari provvederanno alla cancellazione delle ipoteche iscritte ai sensi della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, e della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, e successive modificazioni el integrazioni.

 

     Art. 4.

     1. Gli immobili di cui all'articolo 1, all'atto del trasferimento di cui all'articolo 2, comma 2, entrano a far parte del patrimonio di edilizia sovvenzionata degli Istituti autonomi per le case popolari.

     2. I Commissari liquidatori trasmettono agli Istituti autonomi per le case popolari l'elenco dei soggetti titolari ovvero danti causa dei nuclei familiari che occupano gli alloggi compresi negli immobili di cui all'articolo 1, con l'indicazione per ciascun soggetto degli importi degli anticipi in conto costruzione corrisposti alle società cooperative.

     3. Nei confronti dei soggetti per i quali non si è già proceduto al prescritto accertamento dei requisiti soggettivi, la Commissione di cui all'articolo 29 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, procede alla verifica dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso ai benefici dell'edilizia agevolata, con riferimento alla data degli effettivi trasferimenti in proprietà agli Istituti autonomi per le Case popolari degli immobili di cui all'articolo 1.

 

     Art. 5.

     1. Gli alloggi compresi negli immobili di cui all'articolo 1 possono essere ceduti ai soggetti di cui all'articolo 4, a seguito di richiesta da presentarsi entro sei mesi dalla data degli effettivi trasferimenti in proprietà degli immobili stessi agli Istituti autonomi per le case popolari, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 69 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, e con le modalità di cui agli articoli 70 e 71 della medesima legge.

     2. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1 è determinato, con deliberazione del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari, in relazione al prezzo d'acquisto risultante dal contratto di compravendita degli immobili di cui all'articolo 2, comprensivo degli oneri accessori connessi. Dal prezzo di cessione degli alloggi, gli Istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre le anticipazioni i conto costruzione corrisposte alle società cooperative dai soggetti di cui all'articolo 4.

     3. Nel caso che, ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, il pagamento del prezzo di cessione dell'alloggio non avvenga in unica soluzione, l'importo delle anticipazioni in conto costruzione corrisposte alle società cooperative dai soggetti di cui all'articolo 4 viene detratto dall'anticipazione di cui al sesto comma del succitato articolo 70 della legge regionale n. 75 del 1982. L'eventuale eccedenza dell'importo dell'anticipazione in conto costruzione sull'anticipo di cui al predetto sesto comma dell'articolo 70, verrà dedotto dalle somme dovute per il pagamento rateale determinato ai sensi del settimo comma dell'articolo 70 medesimo.

     4. Le somme ricavate dalla cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1, al netto degli importi eventualmente occorrenti per la riduzione dei mutui di cui all'articolo 2 e la cancellazione delle relative garanzie ipotecarie, nonché degli eventuali oneri rimasti effettivamente a carico degli Istituti per la gestione degli immobili di cui all'articolo 1, sono impiegate dagli Istituti autonomi per le case popolari secondo le finalità di cui all'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, sulla base di specifici programmi presentati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici e da questa approvati [2].

 

     Art. 6.

     1. Entro sei mesi dalla data degli effettivi trasferimenti in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari, i soggetti di cui all'articolo 4 possono manifestare, con dichiarazione irrevocabile resa agli Istituti autonomi per le case popolari la volontà al non procedere all'acquisto degli alloggi nei dieci anni successivi.

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, gli Istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre le anticipazioni in conto costruzione di cui all'articolo 4 comma 2, dai canoni di locazione dovuti ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, secondo un piano finanziario di rimborso approvato dal Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari.

     3 Il piano di cui al comma 2 non può avere durata inferiore a sei anni e la quota di canone da corrispondere mensilmente da parte dei soggetti di cui al comma 1 non può essere inferiore ad un terzo del canone determinato ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75.

 

     Art. 7.

     1. Sono esclusi dai benefici della presente legge i soggetti indicati all'articolo 4 comma 2, i quali, prima della trasmissione degli elenchi previsti dall'articolo 4 medesimo, non abbiano corrisposto le somme dovute relative a canoni d'uso e/o quote d'ammortamento di mutuo.

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti autonomi per le case popolari, a decorrere dall'anno 1988, finanziamenti annuali costanti per complessive lire 2.700 milioni per un periodo di sedici anni e precisamente [3]:

     a) all'Istituto autonomo per le case popolari di Gorizia: lire 650 milioni;

     b) all'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste: lire 1.350 milioni [4];

     c) all'Istituto autonomo per le case popolari di Udine: lire 700 milioni [5].

     2. A tal fine è autorizzato, nell'anno 1988, il limite d'impegno di lire 2.500 milioni [6].

     3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2003.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 viene istituito, a decorrere dall'anno 1988, alla Rubrica n. 10 - Programma 1.1.1. - Spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 2632 (2.1.238.5.07.26) con la denominazione: «Finanziamenti annui costanti a favore degli Istituti autonomi per le case popolari di Trieste, di Udine e di Gorizia per l'acquisizione del patrimonio immobiliare delle società cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989.

     5. Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte, in relazione al disposto di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati, per ciascuno degli anni 1988 e 1989:

     a) capitolo 1010 - lire 192 milioni;

     b) capitolo 2580 - lire 108 milioni;

     c) capitolo 3093 - lire 233 milioni;

     d) capitolo 7102 - lire 262 milioni;

     e) capitolo 7473 - lire 200 milioni;

     f) capitolo 7730 - lire 264 milioni;

     g) capitolo 8787 - lire 798 milioni;

     h) capitolo 8922 - lire 443 milioni.

     6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     7. Le annualità relative al limite di impegno di lire 4.600 milioni, autorizzato con l'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1985, n. 37, ed iscritte sul capitolo 1010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ridotte di lire 192 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2004.

     8. Le annualità relative al limite di impegno di lire 670 milioni, autorizzato con l'articolo 9 della legge regionale 6 settembre 1980, n. 49, ed iscritte sul capitolo 2580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ridotte di lire 108 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2004.

     9. Le annualità relative al limite di impegno di lire 750 milioni, autorizzato con l'articolo 41 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 - già ridotto di complessive lire 350 milioni con gli articoli 40, primo comma, e 41, primo comma, della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30 - ed iscritte sul capitolo 3093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 vengono ulteriormente ridotte di lire 233 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1994.

     10. Le annualità relative al limite di impegno di lire 1.500 milioni, autorizzato con l'articolo 1 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, ed iscritte sul capitolo 7102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ridotte di lire 262 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2014.

     11. Le annualità relative al limite di impegno di lire 250 milioni, autorizzato con l'articolo 18 della legge regionale 29 agosto 1985, n. 45, ed iscritte sul capitolo 7473 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ridotte di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.

     12. Le annualità relative al limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato con l'articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, ed iscritte sul capitolo 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 vengono ridotte di lire 264 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1994.

     13. Le annualità relative al limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato con l'articolo 21 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 - già ridotte di lire 300 milioni con l'articolo 16 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19 - ed iscritte sul capitolo 8787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ulteriormente ridotte di lire 144 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.

     14. Le annualità relative al limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato con l'articolo 21 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 - già ridotte di lire 1.500 milioni con l'articolo 43 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 - ed iscritte sul capitolo 8787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ulteriormente ridotte di lire 654 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1994.

     15. Le annualità relative al limite di impegno di lire 2.200 milioni, autorizzato con l'articolo 25 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20 - già ridotte di lire 1.280 milioni con l'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63 - ed iscritte sul capitolo 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 vengono ulteriormente ridotte di lire 443 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2004.

     16. Le disponibilità risultanti per l'anno 1987 in relazione al disposto di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, pari a lire 2.500 milioni, vengono iscritte sul capitolo 1080 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987. Lo stanziamento del precitato capitolo viene conseguentemente elevato per l'anno 1987:

     a) di lire 2.500 milioni, in termini di competenza mediante storno dai sottoelencati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     1) capitolo 1010 - lire 192 milioni;

     2) capitolo 2580 - lire 108 milioni;

     3) capitolo 3093 - lire 233 milioni;

     4) capitolo 7102 - lire 262 milioni;

     5) capitolo 7473 - lire 200 milioni;

     6) capitolo 7730 - lire 264 milioni;

     7) capitolo 8787 - lire 798 milioni;

     8) capitolo 8922 - lire 443 milioni;

     b) di lire 258 milioni, in termini di cassa, mediante storno dai sottoelencati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     1) capitolo 2580 - lire 108 milioni;

     2) capitolo 7473 - lire 150 milioni.

 

     Art. 9.

     1. Per l'introito delle somme di cui al comma 4 dell'articolo 5, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, viene istituito «per memoria» al Titolo III - Categoria 3.6. - il capitolo 1074 (3.6.1.) con la denominazione: «Versamenti da parte degli Istituti autonomi per le case popolari del ricavo della cessione in proprietà degli alloggi compresi negli immobili delle società cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa».

     2. L'Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 2629 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi, delle somme introitate ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 sul precitato capitolo 1074 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno 1987 e su quelli corrispondenti per gli anni futuri.

 

     Art. 10.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Legge abrogata dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stesa L.R. 6/2003.

[2] Comma integrato dal secondo comma dell'art. 21 della L.R. 18 novembre 1987, n. 38, e così sostituito dall'art. 18 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[3] Comma così modificato dall'art. 75, primo comma, della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3.

[4] Lettera già modificata dal primo comma dell'art. 21 della L.R. 18 novembre 1987, n. 38 e così modificata dall'art. 75, primo comma, della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3. Vedi il limite d'impegno di cui all'art. 16, comma 4, della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4.

[5] Vedi nota che precede.

[6] Vedi l'ulteriore limite di impegno di cui all'art. 75, secondo comma, della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3.