§ 5.7.47 - Legge Regionale 12 agosto 1985, n. 37.
Interventi per il risanamento della situazione debitoria degli Enti teatrali nel Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:12/08/1985
Numero:37


Sommario
Art. 1.      Al fine di contribuire al risanamento della situazione debitoria degli Enti teatrali di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1979, n. 27, l'Amministrazione regionale sostiene, senza [...]
Art. 2.      L'Assessore alle finanze è autorizzato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a definire con gli Istituti creditori e gli Enti teatrali interessati un nuovo piano di ammortamento a [...]
Art. 3.      Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzato, nell'anno finanziario 1985, un limite di impegno di lire 4.600 milioni.
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.7.47 - Legge Regionale 12 agosto 1985, n. 37. [1]

Interventi per il risanamento della situazione debitoria degli Enti teatrali nel Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 13 agosto 1985, n. 83).

 

Art. 1.

     Al fine di contribuire al risanamento della situazione debitoria degli Enti teatrali di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1979, n. 27, l'Amministrazione regionale sostiene, senza rivalsa nei confronti degli enti suddetti, l'onere dell'ammortamento delle posizioni debitorie degli stessi in forza degli atti garantiti dall'Amministrazione regionale ai sensi delle leggi regionali 18 maggio 1978, n. 43, 8 giugno 1979, n. 27, 22 luglio 1980, n. 26, 2 settembre 1981, n. 58, 31 agosto 1982, n. 74, 20 giugno 1983, n. 64, compreso quello relativo alle rate scadute ed eventualmente non assolte, nonché quello relativo agli interessi moratori.

     Nell'applicazione di quanto disposto dal precedente comma, l'Amministrazione regionale tiene conto degli effetti determinati sulla situazione finanziaria dell'Ente autonomo Teatro Comunale «Giuseppe Verdi» di Trieste dagli interventi di cui alla legge 13 luglio 1984, n. 312, a favore degli enti lirici.

     Per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui di cui al primo comma, l'Amministrazione regionale rilascia apposita delegazione al Tesoriere regionale a valere sulle quote fisse dei tributi erariali devoluti alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto d'autonomia, così come sostituito con l'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.

 

     Art. 2.

     L'Assessore alle finanze è autorizzato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a definire con gli Istituti creditori e gli Enti teatrali interessati un nuovo piano di ammortamento a rate costanti delle posizioni debitorie di cui al primo comma del precedente articolo 1, entro un periodo massimo di anni 20 e ad un tasso non superiore al 17%.

 

     Art. 3.

     Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzato, nell'anno finanziario 1985, un limite di impegno di lire 4.600 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.600 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno finanziario 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione II- Rubrica n. 3 - Direzione regionale dei Servizi amministrativi - Categoria XI, il capitolo 6763 con la denominazione: «Oneri relativi all'ammortamento delle posizioni debitorie degli Enti teatrali in forza degli`atti garantiti dalla Regione» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 13.800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987.

     Al predetto onere di lire 13.800 milioni si fa fronte:

     - per lire 1.550 milioni, relativi all'anno 1985, mediante storno, di pari importo, dai sottoriportati capitoli del precitato stato di previsione e precisamente:

 

 

dal capitolo 6881                lire 450 milioni,

dal capitolo 6882                lire 350 milioni,

dal capitolo 6901                lire 750 milioni;

 

 

 

detti importi corrispondono alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1984 e trasferite, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 4 dd. 11 gennaio 1985;

     - per lire 1.050 milioni, relativi all'anno 1985, mediante utilizzo - ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, - della quota, di pari importo, dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1984 con il rendiconto generale consuntivo per l'anno 1984, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1991 del 26 aprile 1985;

     - per lire 6.000 milioni [2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987] mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 25 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

     - per le restanti lire 5.200 milioni (lire 2.600 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987) mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 del sopracitato stato di previsione.

     Le annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     Sul precitato capitolo 6763 viene, altresì, iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 4.600 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» del medesimo stato di previsione.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.