§ 5.7.33 - Legge Regionale 8 giugno 1979, n. 27.
Concessione della fidejussione regionale sui nuovi mutui che verranno contratti dall'Ente autonomo Teatro comunale «Giuseppe Verdi», dal [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:08/06/1979
Numero:27


Sommario
Art. 1.      La Regione concede la garanzia fidejussoria sui mutui che l'Ente autonomo Teatro Comunale «Giuseppe Verdi», il Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia ed il Teatro stabile sloveno di [...]
Art. 2.      La concessione della garanzia di cui al precedente articolo è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze.


§ 5.7.33 - Legge Regionale 8 giugno 1979, n. 27. [1]

Concessione della fidejussione regionale sui nuovi mutui che verranno contratti dall'Ente autonomo Teatro comunale «Giuseppe Verdi», dal Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia e dal Teatro stabile sloveno di Trieste.

(b.U. 8 giugno 1979, n. 59).

 

Art. 1.

     La Regione concede la garanzia fidejussoria sui mutui che l'Ente autonomo Teatro Comunale «Giuseppe Verdi», il Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia ed il Teatro stabile sloveno di Trieste assumeranno con i propri tesorieri ovvero, in mancanza di un servizio di tesoreria, con gli Istituti di Credito che ne curano, in via esclusiva, i rapporti bancari.

     I mutui ammessi alla garanzia regionale prevista dalla presente legge, non devono superare complessivamente, per tutti gli Enti, l'importo di lire 4 miliardi.

 

     Art. 2.

     La concessione della garanzia di cui al precedente articolo è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze.

     La domanda per la concessione dovrà essere corredata dalla deliberazione esecutiva, con cui l'Ente dispone l'assunzione del prestito e nella quale dovrà essere dichiarata motivatamente l'impossibilità dell'Ente a presentare propria garanzia e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 2936 con la denominazione: «Contributi all'Università popolare di Trieste, per concorrere, tra l'altro, a sostenere la sua attività volta a favorire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano in Jugoslavia e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana» e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1979, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 8 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 2936 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.