§ 4.1.168 - L.R. 18 luglio 2014, n. 13.
Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:18/07/2014
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Modifiche al capo I della legge regionale 19/2009)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 19/2009)
Art. 4.  (Modifiche ai capi III e IV della legge regionale 19/2009)
Art. 5.  (Sostituzione dell'articolo 24 e abrogazione dell'articolo 25 della legge regionale 19/2009)
Art. 6.  (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 19/2009)
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 19/2009)
Art. 8.  (Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale 19/2009)
Art. 9.  (Modifiche al capo V della legge regionale 19/2009)
Art. 10.  (Modifiche al capo VI della legge regionale 19/2009)
Art. 11.  (Modifiche ai capi VII e VIII della legge regionale 19/2009)
Art. 12.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 12/2008)
Art. 13.  (Modifiche all'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007)
Art. 14.  (Modifiche alla legge regionale 16/2009)
Art. 15.  (Modifiche al titolo I della legge regionale 23/2007)
Art. 16.  (Modifiche al titolo II della legge regionale 23/2007)
Art. 17.  (Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge regionale 23/2007)
Art. 18.  (Modifiche al titolo IV della legge regionale 23/2007)
Art. 19.  (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 15/1981)
Art. 20.  (Abrogazione dell'articolo 25 e modifiche agli articoli 50, 56 e 57 della legge regionale 14/2002. Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2/2006)
Art. 21.  (Rete di stazioni appaltanti e semplificazione della gestione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale)
Art. 22.  (Modifiche agli articoli 31 e 33 della legge regionale 3/2011)
Art. 23.  (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 3/2011)
Art. 24.  (Modalità di finanziamento e gestione dei lavori pubblici assistiti dall'Amministrazione regionale)
Art. 25.  (Deroga all'applicazione dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000)
Art. 26.  (Politiche di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato)
Art. 27.  (Conferma contributi su mutui a tasso variabile)
Art. 28.  (Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali)
Art. 29.  (Conversione contributi pluriennali erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche)
Art. 29 bis.  (Norme contabili concernenti la conversione di contributi)
Art. 30.  (Modifiche alle leggi regionali 6/2013, 2/2000, 14/2012, 27/2012 e 16/2008)
Art. 31.  (Variazione di destinazione dei finanziamenti per la Provincia di Gorizia e per i Comuni di Forni di Sopra, Paularo, Azzano Decimo, Codroipo, Maniago, Pordenone, Remanzacco, Villa Santina e per la [...]
Art. 32.  (Variazione di destinazione dei finanziamenti per le Parrocchie Madonna di Rosa e Santo Stefano di San Vito al Tagliamento. Variazione di destinazione del finanziamento e conferma del contributo [...]
Art. 33.  (Gestione del territorio)
Art. 34.  (Modifiche alla legge regionale 6/2003)
Art. 35.  (Disposizioni riguardanti immobili di edilizia convenzionata gravati da ipoteche a favore di terzi)
Art. 36.  (Disposizioni riguardanti il recupero dei crediti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica)
Art. 37.  (Disposizioni riguardanti contributi ex Gescal)
Art. 38.  (Principi)
Art. 39.  (Istituzione anagrafe edilizia scolastica regionale)
Art. 40.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.168 - L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

(B.U. 23 luglio 2014, n. 30)

 

CAPO I

FINALITÀ

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dei principi generali e in ossequio al sistema semplificativo introdotto dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce con la presente legge le misure di semplificazione necessarie a conformare l'ordinamento regionale ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché gli ulteriori livelli di tutela per i cittadini e le imprese, diretti a integrare le norme di settore al fine di rendere efficaci le misure di semplificazione procedurale, anche in termini di celerità e speditezza del procedimento amministrativo.

2. La presente legge disciplina, altresì, in considerazione della grave situazione di crisi congiunturale e nell'osservanza dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, le misure contributive conferite agli enti e alle autonomie locali per la realizzazione o ultimazione di opere pubbliche.

 

CAPO II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA

 

     Art. 2. (Modifiche al capo I della legge regionale 19/2009)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), è aggiunto il seguente periodo: «, salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 29;».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:

«2 bis. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le zone territoriali omogenee B0, loro sottozone, nonché le altre aree a esse assimilate, individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, sono equiparate, ai fini delle distanze minime tra edifici, alle zone territoriali omogenee A ai sensi dell'articolo 9, comma 1, punto 1), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).».

3. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 le parole: «che non comportano l'alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico» sono soppresse.

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio» sono inserite le seguenti: «, nonché l'aumento delle unità immobiliari a seguito di frazionamento senza modifiche alla sagoma, fatto salvo il reperimento degli standard urbanistici se espressamente previsti per la tipologia di intervento ovvero per la specifica area individuata dallo strumento urbanistico».

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2009 le parole «non sostanziale» sono soppresse.

2. Al comma 13 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2009 sono aggiunti i seguenti periodi: «In ogni caso la struttura regionale competente, sentita l'Amministrazione comunale interessata entro trenta giorni dalla richiesta, può autorizzare a titolo precario gli interventi, ancorché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali approvati o adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili. L'autorizzazione in precario non sostituisce le altre autorizzazioni previste dalla legge e scaduto il termine di validità espressamente indicato si applicano le disposizioni dell'articolo 43.».

 

     Art. 4. (Modifiche ai capi III e IV della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera p) del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «in ogni caso le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale restano soggette alle speciali disposizioni di deroga di cui all'articolo 34 della legge regionale 16/2008 ;»;

b) dopo la lettera u) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«u bis) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di cornicioni o sporti di linda, canne fumarie e torrette da camino.»;

c) al comma 5 dopo le parole «l'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a bis), g),» la parola «h),» è soppressa.

2. L'articolo 17 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 17

(Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gli interventi non assoggettati a permesso di costruire, né riconducibili ad attività edilizia libera, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 2 può individuare a titolo esemplificativo gli interventi di cui al presente articolo.

2. Sono altresì realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire o le varianti alla denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire che non configurino una variazione essenziale ai sensi dell'articolo 40, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e dalle altre norme di settore aventi incidenza sull'attività edilizia, e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica.

3. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del certificato di agibilità, le varianti in corso d'opera di cui al comma 2, realizzate in ottemperanza a quanto disposto al medesimo comma, non danno luogo alla sospensione dei lavori di cui all'articolo 42 e costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire dell'intervento principale. In tali casi possono essere presentate anche prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, costituendo varianti di mero aggiornamento progettuale dell'intervento principale.».

3. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

«1. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività gli interventi di cui all'articolo 19.».

4. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere a) e b) la parola «denuncia» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A e B0, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);»;

c) alla lettera f) dopo le parole «articolo 39, comma 2,» sono inserite le seguenti: «e di restauro e risanamento conservativo,».

5. La rubrica del capo IV della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente: «Permesso di costruire, denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività e agibilità».

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«1 bis. Ai fini del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge, i competenti uffici comunali sono tenuti ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati. I soggetti di cui al comma 1 possono in sede di istanza produrre tutti i documenti ritenuti utili all'acquisizione d'ufficio di cui al presente comma.».

 

     Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 24 e abrogazione dell'articolo 25 della legge regionale 19/2009)

1. L'articolo 24 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 24

(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 21, va presentata al competente ufficio comunale corredata di un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali e degli altri documenti previsti dalla legge e dal regolamento di cui all'articolo 2. La domanda è accompagnata da dichiarazioni dei progettisti abilitati che asseverino la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, nonché alle norme relative all'efficienza energetica. Nei casi in cui la verifica della conformità comporti valutazioni tecnico-discrezionali, la dichiarazione del progettista abilitato può escludere tali aspetti.

2. Il competente ufficio comunale comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatte salve motivate esigenze di interesse pubblico.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché gli altri pareri richiesti dalle leggi di settore e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata di una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Il termine è ridotto a trenta giorni nel caso in cui i prescritti pareri siano già stati allegati alla domanda dal richiedente. In ogni caso, l'istruttoria esula dalla verifica della veridicità e completezza delle dichiarazioni asseveranti di cui al comma 1, fermo restando l'onere in capo al Comune di attivare procedure di controlli a campione sulle stesse, le cui modalità vengono stabilite con regolamento comunale.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto a integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile del competente ufficio comunale indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 . Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14 ter, comma 6 bis, della legge 241/1990 . In ogni caso, la conferenza di servizi può essere convocata dal competente ufficio comunale anche qualora, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni tra le quali l'Amministrazione regionale.

7. Il provvedimento finale, che il Comune provvede a notificare all'interessato, è adottato dal Sindaco o dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale ai sensi dell'articolo 22, comma 1, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14 ter della legge 241/1990 è, a ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in trenta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della citata legge 241/1990 . Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio e comunicazione al richiedente. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio o il Sindaco non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al all'articolo 20, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 .

9. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 19, comma 2, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.».

2. L'articolo 25 della legge regionale 19/2009 è abrogato.

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 19/2009) [1]

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 28 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:

«6 bis. Le condizioni previste per il rilascio o l'attestazione del certificato di cui all'articolo 27, sono stabilite con riferimento alla disciplina vigente alla data:

a) della dichiarazione di fine lavori;

b) della decadenza del titolo, in mancanza di dichiarazione di fine lavori;

c) della dichiarazione di esecuzione dell'opera indicata nella domanda di sanatoria.».

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 19/2009)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 è inserita la seguente:

«b bis) per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione previsti dall'articolo 38, comma 4 bis».

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009, le parole «, ivi compresi gli interventi di edilizia sociale da chiunque realizzati» sono soppresse.

3. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 le parole «non conseguenti ad interventi di ristrutturazione edilizia» sono soppresse.

4. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 è aggiunta la seguente:

«i bis) per gli interventi di cui all'articolo 31 in base alla convenzione ivi prevista; nei casi di cui all'articolo 31, comma 3, l'esonero si applica al solo costo di costruzione.».

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:

«4 bis. L'Amministrazione comunale può deliberare la riduzione del contributo previsto dall'articolo 29 fino a un massimo del 100 per cento per le opere di realizzazione di impianti sportivi, eseguiti anche da privati, in attuazione di specifiche convenzioni con gli enti pubblici competenti che disciplinino l'uso pubblico degli stessi in funzione dell'interesse pubblico prevalente.».

 

     Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale 19/2009)

1. L'articolo 31 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 31

(Esonero per interventi edilizi a uso residenziale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i bis), il soggetto avente titolo ai sensi dell'articolo 21 stipula una convenzione con il Comune diretta ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

2. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione. I prezzi di cessione e i canoni di locazione determinati nelle convenzioni sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

3. Nel caso di opere dirette a realizzare la propria prima abitazione, le cui caratteristiche siano non di lusso ai sensi delle leggi di settore, il soggetto avente titolo ai sensi dell'articolo 21 stipula con il Comune, per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i bis), una convenzione per l'apposizione del vincolo di destinazione a prima abitazione dell'immobile per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di inottemperanza, l'interessato decade dall'esonero di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i bis), e il Comune è tenuto a recuperare il contributo di cui all'articolo 29 maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al tasso legale.

4. Le convenzioni e gli atti previsti dal presente articolo sono trascritti a norma e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del Comune e a spese dell'interessato concessionario.

5. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sono esonerati dal pagamento del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione.

6. Gli interventi per la realizzazione di alloggi sociali, così come definiti dal decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono esonerati dal pagamento degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione qualora tra il titolare del titolo abilitativo e il Comune intervenga una convenzione per la determinazione del canone di locazione o del prezzo di vendita sulla base del disposto di cui al comma 2.».

 

     Art. 9. (Modifiche al capo V della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «non adiacente all'area di insistenza della costruzione,» sono inserite le seguenti: «avente la medesima classificazione quale zona omogenea».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Ferme restando le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello ubicato in zona territoriale omogenea impropria, può comunque essere interessato da interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo diretti all'aumento delle unità immobiliari esistenti.».

3. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 19/2009 le parole «, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche agli edifici così come definite dall'articolo 37, comma 2,» sono soppresse.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«3 bis. Gli strumenti urbanistici possono ammettere la trasformazione di edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), in deroga al requisito di connessione funzionale di cui al comma 1, che comportino anche l'aumento delle unità immobiliari esistenti nel rispetto dei parametri di zona.».

5. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«a) di interventi finalizzati alla copertura di concimaie, di vasche per la raccolta di liquami, di depositi e aree destinate allo stoccaggio di foraggi, di vasche di sverno e di peschiere o di colture, annessi alle strutture produttive aziendali o loro pertinenti, nonché ricoveri animali o impianti e strutture finalizzate alle produzioni energetiche da fonti rinnovabili con materie prime derivanti dalle produzioni aziendali, nei limiti del 10 per cento della superficie utile delle strutture esistenti;».
6. L'articolo 37 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 37

(Misure per la promozione del rendimento energetico nell'edilizia)

1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari a ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi utili e delle superfici utili, nonché nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti gli interventi possono essere eseguiti in deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, nonché alle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà e di protezione del nastro stradale ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).

2. Nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari a ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 192/2005, si applicano le deroghe di cui al comma 1, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 115/2008 .

3. Gli interventi di cui al presente articolo comprendono tutti gli interventi diretti al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi, ivi compresa la realizzazione di serre solari, bussole e verande funzionalmente collegate all'edificio principale, nei limiti del 20 per cento della superficie utile delle unità abitative cui pertengono.».

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia anche la demolizione di edifici a destinazione residenziale, ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica dagli strumenti di pianificazione vigenti, con successiva ricostruzione in altra zona territoriale omogenea a destinazione residenziale ricadente nello stesso Comune.».

8. Al comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 19/2009 le parole «di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «su immobili vincolati in base alla legge o allo strumento urbanistico».

 

     Art. 10. (Modifiche al capo VI della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «alla sagoma, alla superficie,» sono inserite le seguenti: «alle distanze o distacchi,».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 19/2009 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Le difformità degli edifici o unità immobiliari che rientrano nella misura di tolleranza prevista dal presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'articolo 49.

2 ter. Nel rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985, la diversa distribuzione degli edifici o delle unità immobiliari ovvero la variazione in termini di superfici o altezze dei locali non costituiscono difformità rispetto all'elaborato progettuale presentato, purché non comportino modificazione esterna dell'edificio né alterazione della superficie calpestabile.».

3. Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «previa istruttoria da parte della struttura regionale competente» sono inserite le seguenti: «su segnalazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 1».

4. Al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 19/2009 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In alternativa all'ordine di rimozione o demolizione, è possibile applicare la sanzione pecuniaria stabilita dal regolamento di cui all'articolo 2 nei casi in cui sia accertata la presenza di uno o più dei seguenti requisiti: a) gli interventi siano stati eseguiti anteriormente alla legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), ovvero in conseguenza di calamità naturali per cui sia stato riconosciuto lo stato di emergenza; b) gli immobili risultino conformi agli strumenti di pianificazione vigenti, ovvero tale conformità possa essere ricondotta all'epoca di realizzazione degli interventi e successivamente gli immobili medesimi non siano stati oggetto di ulteriori modifiche; c) gli immobili risultino in possesso del certificato di abitabilità o agibilità ovvero risultino in regola, nello stato di fatto in cui si trovano all'atto dell'accertamento, con le leggi di settore applicabili, nonché con gli obblighi di natura fiscale e tributaria.».

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«2 bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta nei casi e nelle misure previsti dall'articolo 49, comma 2 bis.».

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:

«2 bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta nei casi e nelle misure previsti dall'articolo 49, comma 2 bis.».

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«2 bis. L'oblazione di cui al comma 2 è ridotta:

a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 765/1967 ;

b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli);

c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).».

8. Dopo il comma 4 dell'articolo 51 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Nel caso di interventi di edilizia libera di cui all'articolo 16, comma 5, la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica asseverata e dell'elaborato grafico esplicativo ove previsto comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.».

 

     Art. 11. (Modifiche ai capi VII e VIII della legge regionale 19/2009)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 19/2009 è inserita la seguente:

«b bis) in contrasto con le direttive in sede di predisposizione di un nuovo strumento urbanistico o delle sue varianti, nonché con lo strumento urbanistico adottato, secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 5/2007 ed entro i termini temporali massimi ivi previsti;».

2. All'articolo 58 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «strumenti urbanistici comunali vigenti» le parole «o adottati» sono soppresse ovunque ricorrano.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«1 bis. Ai fini del presente articolo, per ampliamento in corpo distaccato deve intendersi la realizzazione di manufatti edilizi connessi all'edificio o unità immobiliare esistente mediante collegamento di natura fisica o funzionale.».

4. All'articolo 59 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «strumenti urbanistici comunali vigenti» le parole «o adottati» sono soppresse ovunque ricorrano.

5. Al comma 2 bis dell'articolo 61 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente periodo: «In tali casi lo strumento urbanistico o il regolamento edilizio possono prevedere specificazioni e integrazioni ai criteri di calcolo dei parametri edilizi di cui all'articolo 3 e alle categorie generali delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 5, al fine di regolamentare gli interventi sugli immobili preesistenti e gli usi in atto alla data di adozione della variante allo strumento urbanistico o regolamento edilizio.».

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 61 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«3 bis. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), vengono definite sulla base della disciplina previgente.».

7. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 61 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:

«7 quater. Al fine di garantire certezza e omogeneità dei procedimenti disciplinati dalla presente legge l'Amministrazione regionale promuove l'adozione di un sistema informativo che uniformi le procedure di acquisizione e gestione telematiche dei documenti e degli atti al fine dell'espletamento delle pratiche edilizie da parte degli Enti locali. L'attivazione del sistema informativo viene promossa di concerto con gli enti locali, le associazioni di categoria e gli ordini e collegi professionali.».

 

CAPO III

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI URBANISTICA E DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

 

     Art. 12. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 12/2008)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 " Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio "), sono inseriti i seguenti:

«2 bis. Le modalità di adozione e approvazione dei PAC sono disciplinate con regolamento comunale, nel quale, in particolare, sono previsti i seguenti termini massimi:

a) di adozione del PAC a decorrere dal ricevimento della relativa proposta;

b) di deposito del PAC presso la sede del Comune a decorrere dalla sua adozione;

c) per presentare osservazioni e opposizioni a decorrere dal deposito del PAC;

d) di approvazione del PAC a decorrere dalla scadenza per la presentazione di osservazioni e opposizioni.

2 ter. In caso di mancata approvazione del regolamento comunale di cui al comma 2 bis, il Comune si pronuncia preliminarmente sul progetto di Piano entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, comunicando al proponente il termine massimo dell'istruttoria, al cui termine il Piano è adottato ovvero rigettato. In caso di adozione il Piano è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni dalla data del deposito entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni. Decorso il periodo di deposito l'organo comunale competente approva il PAC entro sessanta giorni, introducendo eventuali modifiche in accoglimento delle osservazioni e opposizioni presentate, ovvero invita il proponente alla sua rielaborazione. Entro dieci giorni dall'approvazione il Piano viene trasmesso all'amministrazione regionale per la sua pubblicazione nel BUR.

2 quater. In tutti i casi in cui il Comune, con provvedimento motivato, dichiara l'impossibilità di terminare l'istruttoria preliminare entro i sessanta giorni indicati nel comma 2 ter, deve indire una conferenza di servizi.

2 quinquies. Il termine per l'adozione del PAC previsto dal comma 2 bis può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, anche ai fini di cui al comma 5, per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata qualora la stessa non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o non possa essere acquisita d'ufficio.».

2. In sede di prima applicazione, le procedure disciplinate dall'articolo 4 della legge regionale 12/2008, avviate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non sono soggette alla disciplina di cui ai all'articolo 4, commi 2 ter e 2 quater, della legge regionale 12/2008, come inseriti dal comma 1. I Comuni adottano i regolamenti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 12/2008, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13. (Modifiche all'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007)

1. Al comma 16 dell'articolo 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), dopo le parole: «sono inviati all'Amministrazione regionale.» sono inserite le seguenti: «Entro i successivi sessanta giorni».

2. Al comma 18 dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 dopo le parole: «sentita la struttura regionale competente,» sono inserite le seguenti: «che si esprime» e dopo le parole «deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15,» sono inserite le seguenti: «entro i successivi trenta giorni».

 

     Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 16/2009)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), le parole «di cui agli articoli 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6».

2. Dopo la lettera c bis) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 16/2009 è aggiunta la seguente:

«c ter) le variazioni strutturali, nonché gli interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2, soggetti a misure di vigilanza sulle opere strutturali e sulle costruzioni in zone sismiche.».

3. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16/2009 le parole «e delle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari» sono soppresse.

4. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 16/2009 le parole «e alle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari» sono soppresse.

5. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 16/2009 è aggiunto il seguente periodo: «Per gli interventi di natura privatistica di cui all'articolo 6, comma 2, il preavviso e il contestuale deposito di cui al comma 1 possono essere effettuati dal committente qualora il costruttore non risulti già individuato.».

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 16/2009 è aggiunto il seguente:

«5 bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c ter), la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche in relazione a eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari.».

7. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009 le parole «Il Comune competente informa gli altri Comuni interessati del rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, nonché, dà contestuale comunicazione ai medesimi delle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «Il Comune competente dà comunicazione agli altri Comuni interessati dalle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 3».

8. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2009 le parole «e per le eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari» sono soppresse.

9. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2009 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c ter), la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche in relazione a eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari.».

10. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 16/2009 è inserito il seguente:

«Art. 16 bis

(Disposizioni in materia di microzonazione sismica)

1. Gli strumenti urbanistici generali, così come definiti dalla legge regionale 5/2007, sono corredati di studi di microzonazione sismica, secondo quanto previsto dal documento "Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica", approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 13 novembre 2008, nonché dalle specifiche emanate dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1661 (Integrazioni agli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica per gli studi da realizzarsi nell'ambito del territorio regionale (ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 e seguenti)).

2. Gli studi di cui al comma 1 sono applicati su quelle aree per le quali le condizioni normative consentono almeno uno dei seguenti utilizzi ovvero prevedono la loro potenziale trasformazione a tali fini:

a) scopi edificatori a prescindere dalla destinazione d'uso urbanistica;

b) realizzazione di infrastrutture;

c) interventi di protezione civile.

3. In sede di prima applicazione l'obbligo di recepire nello strumento urbanistico generale gli studi di cui al comma 1, ha efficacia decorsi trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).

4. L'obbligo del recepimento degli studi di cui al comma 1 e approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907, attuativa dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive ordinanze attuative, ha efficacia decorsi diciotto mesi dalla data di approvazione.

5. Le varianti agli strumenti urbanistici comunali, predisposte esclusivamente in recepimento degli studi di cui al comma 1, approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile, in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, per l'annualità di finanziamento 2010, e successive ordinanze attuative, costituiscono varianti non sostanziali ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5).».

 

CAPO IV

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, TRASPORTO MERCI, MOTORIZZAZIONE, CIRCOLAZIONE SU STRADA E VIABILITÀ

 

     Art. 15. (Modifiche al titolo I della legge regionale 23/2007)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è abrogata.

 

     Art. 16. (Modifiche al titolo II della legge regionale 23/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 23/2007 dopo le parole «e automobilistici» sono aggiunte le seguenti: «e verifica l'adeguamento degli strumenti di pianificazione complementare alle previsioni del PRTPL attraverso periodica attività di monitoraggio a cura della competente struttura».

2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 23/2007 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 23/2007 le parole «ed entro i limiti previsti dal contratto di servizio, allo scopo di migliorare l'efficienza dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «per una quota non superiore al 20 per cento».

4. [Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007 è inserito il seguente:

«1 bis. Sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo. Gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20.»] [2].

5. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007 è sostituita dalla seguente:

«a) gli appartenenti alla Polizia Locale, in divisa e limitatamente ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale;».

6. La lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007 è sostituita dalla seguente:

«a bis) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;».

7. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 23/2007 le parole «da un minimo di 20 euro ad un massimo di 126 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di 50 euro a un massimo di 210 euro».

8. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 23/2007 le parole «a una sanzione amministrativa pecuniaria ridotta del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al pagamento di una sanzione amministrativa di 5 euro».

9. Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge regionale 23/2007 è aggiunto il seguente:

«6 bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio - CEE - n. 1191/69 e - CEE - n. 1107/70, autorizza la proroga tecnica dei contratti di cui al comma 1, fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla presente legge.».

 

     Art. 17. (Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge regionale 23/2007)

1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 23/2007 è inserito il seguente:

«Art. 41 bis

(Servizi ferroviari in connessione con territori contermini)

1. La Regione, ove debbano essere adottati provvedimenti concernenti la programmazione dei servizi ferroviari in connessione con territori contermini procede, se necessario, mediante la stipulazione di intese con le Amministrazioni interessate.

2. Le intese, senza oneri aggiuntivi a carico degli Enti affidanti e dei viaggiatori, attengono agli obblighi dei rispettivi gestori in merito a specifiche forme di collaborazione da attuare al fine di assicurare la continuità dei servizi, alla disponibilità dei titoli di viaggio nelle rispettive reti di vendita, alle informazioni ai viaggiatori, all'accesso con i titoli emessi dai rispettivi gestori a tutti i servizi regionali sviluppati sulle relazioni servite, agli standard qualitativi e agli altri elementi utili a definire il regolare svolgimento dei servizi.».

 

     Art. 18. (Modifiche al titolo IV della legge regionale 23/2007)

1. Il comma 6 dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 è sostituito dal seguente:

«6. La Regione è autorizzata ad affidare alla società la manutenzione, la gestione, la vigilanza, nonché la realizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale sulle opere di viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004 .».

2. Il comma 7 dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 è abrogato.

3. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 è aggiunto il seguente:

«7 quater. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo riconosciuto ai dirigenti della società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, correlato alla posizione occupata, alle responsabilità attribuite, nonché alla complessità organizzativa e funzionale della struttura assegnata, può essere determinato fino alla misura massima di 100.000 euro annui lordi e comunque determinato in coerenza con le disposizioni del Contratto collettivo regionale di lavoro - Area della dirigenza del personale del comparto unico regionale.».

4. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 23/2007 è sostituita dalla seguente:

«e) espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 285/1992, da parte dei dipendenti che svolgono mansioni tecniche sulla viabilità regionale, incaricati con le modalità e i criteri definiti in apposito regolamento approvato dalla Regione.».

 

     Art. 19. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 15/1981)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 20 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), è aggiunto il seguente:

«2 bis. Per l'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei soggetti individuati di cui all'articolo 90, secondo e quarto comma, e articolo 91, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), l'Amministrazione regionale provvede mediante apposito regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia. Nelle more dell'adozione del regolamento l'Amministrazione regionale può procedere alla nomina di un'apposita Commissione che operi sulla base del decreto ministeriale 18 febbraio 2011.».

 

CAPO V

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E OPERE STRATEGICHE

 

     Art. 20. (Abrogazione dell'articolo 25 e modifiche agli articoli 50, 56 e 57 della legge regionale 14/2002. Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2/2006)

1. L'articolo 25 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è abrogato.

2. All'articolo 50 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «struttura regionale individuata dalla Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università»;

b) al comma 2 le parole «struttura regionale di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università»;

c) al comma 3 dopo le parole «direttore» sono inserite le seguenti: «centrale o».

3. Il comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

«1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.».

4. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente: «Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo). In deroga all'articolo 5, comma 1, lettere h) e i), del medesimo decreto del Presidente della Regione, gli oneri e i contributi previdenziali dovuti per legge e l'IVA relativi alle prestazioni professionali di cui al presente comma sono interamente ammissibili a finanziamento, purché riportati nel quadro economico dell'opera, anche nel caso in cui, per effetto di essi, si superi complessivamente l'importo derivante dall'applicazione delle aliquote percentuali massime dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni.».

5. Il comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

«4. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente ovvero in un provvedimento della stazione appaltante in caso di lavori in economia.».

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

«4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.».

7. Al punto 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002 le parole «un importo non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «importi non inferiori».

8. Al comma 64 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dopo le parole «stazioni appaltanti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché al versamento delle quote associative o di eventuali contributi straordinari all'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e compatibilità ambientale - Associazione federale delle Regioni e delle Province autonome (ITACA)».

 

     Art. 21. (Rete di stazioni appaltanti e semplificazione della gestione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale)

1. Dopo l'articolo 44 della legge regionale 14/2002 sono inseriti i seguenti:

«Art. 44 bis. (Rete di stazioni appaltanti)

1. In attuazione dei principi di razionalizzazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, la Regione promuove la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione esercita, anche con l'utilizzo della rete informatica regionale, un ruolo di coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione di una rete di stazioni appaltanti, diffuse sul territorio, idonee allo svolgimento di funzioni e attività commisurate al livello di organizzazione e autonomia raggiunta, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti.

3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 2 si avvalgono delle competenze dei dipendenti appartenenti al comparto unico regionale attraverso forme di collaborazione definite sulla base di convenzioni o accordi tra gli enti.

4. In attuazione di quanto disposto al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale per la realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale. All'interno della medesima sono costituiti i nuclei di supporto di cui all'articolo 44.

5. Nelle more del completamento della riforma regionale del sistema delle autonomie locali di cui all'articolo 10, comma 32, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), con riferimento alla revisione delle forme associative dei Comuni e al riassetto delle funzioni degli enti locali, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici coadiuva, anche mediante accordi, le stazioni appaltanti degli enti locali nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase relativa alla scelta del contraente.

6. In attuazione del comma 4, il termine dell'1 luglio 2014 previsto dall'articolo 4, comma 1.1, della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), è differito all'1 gennaio 2015.

 

     Art. 44 ter. (Modalità di gestione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale)

1. Al fine di accelerare l'attuazione delle opere pubbliche la Regione può intervenire, direttamente o mediante società dalla stessa controllata, nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale, anche qualora riguardino immobili di proprietà dell'ente locale, previa intesa con il medesimo.

2. In ossequio ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, l'ente locale, per il tramite del Sindaco, partecipa alla programmazione dei lavori pubblici di cui al comma 1.

3. Con l'intesa di cui al comma 1 possono essere definite, fra l'altro, forme e misure di compartecipazione alla spesa o modalità di collaborazione tra gli enti coinvolti, in relazione alle singole fasi della progettazione ed esecuzione dell'opera pubblica.».

 

CAPO VI

MISURE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI

 

     Art. 22. (Modifiche agli articoli 31 e 33 della legge regionale 3/2011)

1. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), è sostituito dal seguente:

«4. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni.».

2. Il comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale 3/2011 è sostituito dal seguente:

«7. Ai fini di cui al comma 6 la Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia, di concerto con l'Assessore competente al patrimonio regionale e di quello competente ai sistemi informativi regionali, sentito il soggetto societario regionale di cui al comma 1, stabilisce i criteri, le modalità, le procedure e le deleghe di attività al soggetto societario medesimo.».

3. I commi 8 e 9 dell'articolo 33 della legge regionale 3/2011 sono abrogati.

4. Al comma 9 bis dell'articolo 33 della legge regionale 3/2011 è aggiunto il seguente periodo: «Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali di sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, la Regione e la Società strumentale di cui al comma 1, sono autorizzate a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete Pubblica Regionale a enti pubblici, università, istituti, scuole, enti per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni scientifiche e di ricerca con sedi nel territorio regionale.».

 

     Art. 23. (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 3/2011)

1. Il comma 4 bis dell'articolo 37 della legge regionale 3/2011 è sostituito dal seguente:

«4 bis. Apposita sezione evidenzia le infrastrutture di proprietà regionale di cui all'articolo 33, comma 1, contenute comunque nell'inventario. In detta sezione vengono anche ricompresi tutti gli altri beni, di proprietà regionale, afferenti l'infrastruttura. In considerazione dell'atipicità dei beni di proprietà regionale oggetto di tale inventariamento, con apposito regolamento, ovvero con il regolamento previsto all'articolo 16, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e all'articolo 33, comma 3, riguardanti la tenuta e i contenuti di tale sezione inventariale, la vigilanza e ogni altro aspetto attinente, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa afferibile ai beni di proprietà regionale, e in coordinamento con la loro valorizzazione e rappresentazione nel conto patrimoniale. Tutte le attività di cui al capo IV della presente legge, compresi gli atti collegati, possono essere svolte anche nelle more della predisposizione del regolamento di cui al presente comma.».

2. Il comma 5 dell'articolo 37 della legge regionale 3/2011 è sostituito dal seguente:

«5. Le informazioni relative all'inventario sono pubblicate sul portale internet della Regione a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati. Con regolamento possono essere determinati quali informazioni dell'inventario, anche con particolare riguardo alla sezione di cui al comma 4 bis, non possono essere pubblicate ai sensi del periodo precedente.».

 

CAPO VII

MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 24. (Modalità di finanziamento e gestione dei lavori pubblici assistiti dall'Amministrazione regionale)

1. Per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione, finanziati dall'Amministrazione regionale, la Regione è autorizzata a emanare direttive vincolanti nei confronti degli enti finanziati in ordine alle modalità e ai termini di realizzazione dei lavori stessi.

 

     Art. 25. (Deroga all'applicazione dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000)

1. In considerazione dell'attuale situazione di congiuntura economica, allo scopo di favorire la realizzazione dei lavori pubblici fruenti di contributi pluriennali concessi agli enti locali soggetti ai limiti imposti dalla normativa sul patto di stabilità e crescita, il vincolo di destinazione dei beni immobili stabilito con l'articolo 32 della legge regionale 7/2000 non si applica, qualora l'ente stabilisca di realizzare l'opera attraverso lo strumento della locazione finanziaria o del contratto di disponibilità di cui agli articoli 160 bis e 160 ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). In tal caso è ammessa sia la costituzione del diritto reale di superficie quanto l'alienazione del bene sul quale intervenire.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 i contributi pluriennali concessi agli enti locali per la realizzazione dei lavori pubblici possono essere utilizzati anche a copertura parziale degli oneri per canoni di locazione finanziaria o leasing operativo a fronte di operazioni di partenariato con enti pubblici o privati, purché l'utilizzo pubblico permanga per la durata minima di trenta anni.

 

     Art. 26. (Politiche di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato)

1. Al fine di promuovere la valorizzazione e razionalizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica, la Regione può definire politiche volte alla riqualificazione delle aree urbane, anche produttive, che comportino il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati anche per usi diversi da quelli cui gli stessi erano originariamente destinati.

2. Le politiche di cui al comma 1 hanno a oggetto il recupero, la riqualificazione e il riuso degli edifici di proprietà privata a uso residenziale, dei fabbricati rurali tradizionali non soggetti a vincoli normativi posti a tutela della pubblica incolumità, degli edifici o siti produttivi di proprietà privata a destinazione industriale, artigianale, commerciale e ricettiva, qualora gli stessi versino in stato di abbandono o risultino dismessi o in condizioni tali da creare situazioni di degrado urbano e correlati rischi per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica [3].

3. In ogni caso, le politiche di cui al comma 1 tengono conto delle peculiarità del territorio comunale sede dell'intervento e sono compatibili con le scelte pianificatorie, tipologico-architettoniche e strategiche operate negli strumenti urbanistici vigenti.

4. Per le costruzioni, gli interventi di edilizia e gli impianti necessari per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo dell'80 per cento del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 29 della legge regionale 19/2009 e del contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza di cui all'articolo 32 della legge regionale 19/2009, fatti salvi i casi di esonero e riduzione previsti dagli articoli 30 e 32 della medesima legge regionale.

 

     Art. 27. (Conferma contributi su mutui a tasso variabile)

1. In considerazione dell'attuale situazione di congiuntura economica, in deroga a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 7, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi pluriennali concessi a soggetti privati di cui all'articolo 4, commi 95, 96 e 97, della medesima legge regionale, qualora i mutui stessi siano negoziati o rinegoziati con riferimento al tasso variabile, ovvero estinti anticipatamente, fermo restando che l'ammontare dei contributi non può essere superiore agli oneri, in linea capitale e interessi, dei mutui negoziati, rinegoziati o estinti [4].

2. Ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 1, qualora il tasso dovesse risultare inferiore al tasso preso a riferimento per la determinazione dei contributi assegnati e concessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne previsti dalla legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 4, commi 95, 96 e 97), come modificato dal decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2008, n. 0187/Pres., i beneficiari sono tenuti a informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, la struttura regionale che ha concesso i contributi, al fine di una rideterminazione delle annualità da erogarsi. Qualora la quota parte di contributo eccedente gli oneri, in linea capitale e interessi, fosse già stata erogata, dovrà essere restituita all'Amministrazione regionale, in applicazione delle disposizioni di cui al capo II del Titolo III della legge regionale 7/2000.

3. In considerazione dell'attuale situazione di congiuntura economica, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a confermare i contributi concessi ai soggetti privati e pubblici di cui all'articolo 4, commi 95, 96 e 97 della legge regionale 1/2005 e all'articolo 4 della legge regionale 15/2005, commi 26, 27 e 28, fino al 100 per cento della spesa ammessa a contributo, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230/Pres., come modificato dal decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2008, n. 187/Pres. [5].

 

     Art. 28. (Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali) [6]

1. Per assicurare una gestione coordinata dei vincoli di spesa che gravano sui bilanci della Regione e degli enti locali del suo territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie il "Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali", di seguito denominato "Fondo", da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dall'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

2. Al Fondo spetta l'emissione dei titoli di pagamento sui provvedimenti di liquidazione dei contributi agli investimenti degli enti locali della Regione nei seguenti casi:

a) in relazione ai contributi già concessi e limitatamente alla quota che deve essere ancora erogata, quando ciò sia disposto dalla Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie di concerto con gli Assessori competenti nelle materie relative al contributo;

b) in relazione ai contributi di cui all'articolo 29, quando ciò sia previsto dalla deliberazione di cui al comma 3 dello stesso articolo che, in tal caso, è assunta di concerto con l'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie;

c) in relazione ai contributi non ancora concessi, quando ciò sia disposto dalla Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie, di concerto con gli Assessori competenti nelle materie relative al contributo;

d) in ogni caso, quando ciò sia espressamente disposto dalle leggi regionali che prevedono il contributo, autorizzando la spesa in favore del Fondo e individuando gli uffici competenti all'adozione dei provvedimenti di concessione e di liquidazione del contributo [7].

2 bis. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono proposte sulla base delle richieste formulate alla Direzione finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie dalle Direzioni centrali competenti alla concessione e alla liquidazione del contributo [8].

2 ter. La Giunta regionale individua i contributi che ricadono nell'ambito di operatività del comma 2 indicando, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), gli impegni sottesi ai provvedimenti di concessione dei contributi oggetto del provvedimento e, nei casi di cui al comma 2, lettera c), i capitoli e le quote di stanziamento riguardanti i contributi oggetto del provvedimento [9].

2 quater. Con proprio decreto l'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie è autorizzato a effettuare le regolazioni contabili conseguenti alle deliberazioni di cui al comma 2 ter e, in particolare:

a ante) se necessario, istituisce gli opportuni capitoli di spesa per il trasferimento delle risorse al Fondo e provvede alla loro programmazione;

a) nel caso di cui al comma 2, lettere a), b) e c), storna lo stanziamento dai capitoli di spesa individuati dalle deliberazioni citate ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse al Fondo;

b) nel caso di cui al comma 2, lettere a) e b), modifica d'ufficio gli impegni individuati dalle deliberazioni citate, imputandoli ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse al Fondo, variandone il beneficiario e le relative codifiche e rettifica i ruoli di spesa emessi a valere su tali impegni [10].

3. Il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 2 è effettuato anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 17, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003).

3 bis. Il provvedimento di concessione indica le risorse con cui si fa fronte alla spesa, considerando a tal fine sia le somme già trasferite che quelle ancora da trasferire al Fondo. La concessione del contributo e il suo pagamento sono coerenti con i termini di erogazione delle risorse al Fondo [11].

3 ter. Il provvedimento di concessione del contributo è sottoposto al controllo interno di regolarità contabile finalizzato ad attestare la compatibilità finanziaria dell'atto in relazione a quanto previsto al comma 3 bis [12].

3 quater. Sulla base ai decreti di liquidazione della spesa concessa ai sensi del comma 3 ter, su ordine delle Direzioni competenti, il Fondo emette i conseguenti titoli di pagamento [13].

3 quinquies. Con apposito regolamento è disciplinata l'attività del Fondo e il controllo interno di cui al comma 3 ter, anche in relazione al procedimento di concessione e liquidazione del contributo [14].

4. Salve le disposizioni di legge o di regolamento che autorizzano il versamento di acconti, il pagamento dei contributi avviene in base all'effettivo fabbisogno dell'ente beneficiario, come rappresentato dallo stato di avanzamento della spesa [15].

5. [I provvedimenti di concessione, il cronoprogramma dell'opera e ogni suo eventuale aggiornamento sono trasmessi tempestivamente al Fondo] [16].

6. [Il provvedimento di ordinazione del pagamento del contributo è sottoposto al controllo di cui al capo VII della legge regionale 21/2007] [17].

7. [Ricevuto il decreto di ordinazione del pagamento dall'ufficio competente al controllo dell'atto, il Fondo provvede al pagamento della somma in favore dell'ente beneficiario] [18].

8. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono:

a) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale trasferisce ai sensi del comma 2;

b) gli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria;

c) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi;

c bis) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale trasferisce per far fronte alle spese di funzionamento del Fondo [19].

8 bis. Le risorse trasferite al Fondo, dichiarate dal dirigente responsabile della spesa libere da vincoli di destinazione, restano attribuite al Fondo e sono riprogrammate dalla Giunta regionale nell'ambito della stessa Missione e Programma o, negli altri casi, dal Consiglio regionale [20].

9. Il Fondo è gestito e amministrato dal Ragioniere generale della Regione che si avvale del Servizio della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie cui compete la funzione di supporto amministrativo del Fondo. Gli ordini di pagamento dei decreti adottati dalle Direzioni competenti e gli ordini di riscossione sono emessi a firma del gestore del Fondo che può delegare il Direttore del Servizio cui compete la funzione di supporto amministrativo del Fondo o altro dirigente della Direzione stessa [21].

10. Le funzioni di tesoreria del Fondo sono affidate al Tesoriere della Regione.

10 bis. Il Fondo fa fronte alle spese necessarie al proprio funzionamento con le entrate di cui al comma 8, lettere b) e c bis) [22].

11. Il gestore del Fondo trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041), e successive modifiche; la Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, il controllo sulla gestione del Fondo.

 

     Art. 29. (Conversione contributi pluriennali erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche)

1. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare i contributi pluriennali concessi o erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di consentire l'utilizzo delle somme relative alle annualità di contributo già erogate o da erogarsi entro il 31 dicembre 2015, anche inerenti la realizzazione di interventi distinti e oggetto di diversi procedimenti contributivi, per la realizzazione di una sola opera, anche per lotti, che preveda una spesa non inferiore alla somma costituita dall'ammontare delle annualità suddette, detratte eventuali spese già sostenute per la progettazione, l'acquisizione di immobili e l'estinzione di mutui, contratti per le opere originarie, comprese eventuali rate di ammortamento versate precedentemente all'estinzione [23].

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire altresì l'utilizzo dei contributi una tantum che siano stati concessi o erogati per la realizzazione delle medesime opere oggetto dei contributi pluriennali, per le medesime motivazioni e condizioni di cui al comma 1 [24].

2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano, entro il 31 marzo 2015, domanda di conferma e conversione del finanziamento alle Direzioni centrali competenti per il tramite della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, corredata della seguente documentazione:

a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conversione dei contributi ai sensi del comma 1;

b) relazione illustrativa e preventivo sommario di spesa con il quadro economico relativo alla nuova opera contenente indicazioni sull'utilizzo degli spazi di patto [25].

3. Entro il 30 giugno 2015 la Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università, sulla base delle richieste e delle nuove tipologie di intervento proposte dagli enti beneficiari, provvede a quantificare i contributi da convertire e individuare le Direzioni centrali competenti alla gestione del relativo procedimento contributivo [26].

4. Le Direzioni centrali individuate dalla Giunta regionale provvedono alla conferma del finanziamento, previa presentazione del progetto preliminare dell'opera regolarmente approvato e del piano di finanziamento del nuovo intervento, nonché alla fissazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori per la nuova opera individuata, da realizzare e rendicontare secondo le disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 14/2002.

4 bis. Qualora i contributi concessi e oggetto della domanda di conversione siano destinati a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, sono confermati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti, senza obbligo di contrazione di mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario [27].

4 ter. L'erogazione delle annualità concesse e non ancora erogate, potrà essere disposta, su motivata richiesta, in base all'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002 [28].

5. Per le annualità rimanenti l'Amministrazione regionale provvede a ridefinirne le finalità e l'utilizzo, su proposta dell'ente locale che dovrà pervenire alle Direzioni centrali competenti, per il tramite della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università-Servizio edilizia, entro il 30 settembre 2015; in assenza di proposte si provvederà alla revoca [29].

6. I contributi pluriennali concessi agli enti locali a fronte degli oneri in linea capitale e interessi restano confermati nel caso di estinzione anticipata del mutuo assunto per il finanziamento dell'opera, a condizione che la stessa sia effettivamente realizzata. Le annualità di contributo residue sono utilizzate dagli enti beneficiari quali versamenti in conto capitale per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o altre finalità di interesse pubblico.

7. I commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono abrogati. Per i procedimenti di conferma per i quali risulti presentata la richiesta prevista dall'articolo 10, comma 41, della legge regionale 23/2013, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi, salvo che l'ente beneficiario richieda espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti [30].

 

     Art. 29 bis. (Norme contabili concernenti la conversione di contributi) [31]

1. Quando con legge regionale o con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 29 viene modificata, in tutto o in parte, la destinazione di contributi concessi agli enti locali e assegnata la competenza del connesso procedimento contributivo a una unità organizzativa diversa da quella originariamente prevista, l'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione delle politiche economiche e comunitarie, con proprio decreto, adotta le variazioni contabili conseguenti, attribuendo all'ufficio competente per il contributo di cui è mutata la destinazione, la responsabilità della spesa inerente al contributo medesimo.

2. A tal fine con il predetto decreto è disposta:

a) l'istituzione di nuovi capitoli di spesa nella responsabilità dell'ufficio cui compete la gestione del rapporto contributivo a seguito della sua mutata destinazione e la loro programmazione;

b) la modificazione degli impegni assunti a seguito della concessione del contributo, l'imputazione dei medesimi, anche in parte, ai capitoli di spesa di cui alla lettera a), e l'adeguamento, laddove necessario, delle relative codifiche;

c) la variazione degli stanziamenti di bilancio in conseguenza di quanto previsto alla lettera b).

3. L'ufficio competente individuato dalla legge regionale o dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 29, conferma l'impegno di cui al comma 1, lettera b).

 

     Art. 30. (Modifiche alle leggi regionali 6/2013, 2/2000, 14/2012, 27/2012 e 16/2008)

1. Dopo il comma 24 dell'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), è inserito il seguente:

«24 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi, nei casi di conversione degli stessi ai sensi dei commi da 21 a 24, commisurandoli alla spesa risultante dal quadro economico del progetto approvato alla data della domanda di conversione, anche se di livello superiore al preliminare.».

2. Al comma 56 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le parole «, anche ai fini della concessione del finanziamento,» sono soppresse.

3. All'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32 le parole «, anche ai fini della concessione del finanziamento,» sono soppresse;

b) il comma 34 è sostituito dal seguente:

«34. La concessione ed erogazione dei finanziamenti sono effettuate in base alle disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 33 sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.»;

c) il comma 35 è abrogato.

4. Salvo diversa richiesta del beneficiario, da inoltrarsi alla struttura concedente il finanziamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 34, della legge regionale 14/2012, come sostituito dal comma 3, lettera b), non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il comma 179 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:

«179. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione sanitaria di volontari "La Salute" di Lucinico un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, anche pregressi, in linea capitale e interessi, relativi a mutui, aperture di credito e/o altra forma di ricorso al mercato finanziario, inerenti le spese, anche già sostenute alla data di entrata in vigore della presente legge con ricorso ad anticipazioni bancarie, relative alla ristrutturazione e costruzione a nuovo della sede dell'associazione medesima.».

6. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 179, della legge regionale 27/2012, come sostituito dal comma 5, all'unità di bilancio 8.7.2.3390 nella denominazione del capitolo 9127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «degli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri anche pregressi»;

b) le parole «e dell'annesso ambulatorio» sono soppresse.

7. Al comma 180 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012 dopo le parole «rendicontazione della spesa.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora l'intervento sia già stato eseguito, con il decreto di concessione e contestuale erogazione del contributo è accertata altresì la regolarità della documentazione di rendicontazione della spesa.».

8. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), è abrogato.

 

     Art. 31. (Variazione di destinazione dei finanziamenti per la Provincia di Gorizia e per i Comuni di Forni di Sopra, Paularo, Azzano Decimo, Codroipo, Maniago, Pordenone, Remanzacco, Villa Santina e per la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale)

1. Al comma 86 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole «opera di viabilità diversa» sono sostituite dalle seguenti: «opere di viabilità diverse».

2. Il comma 20 dell'articolo 4 della legge regionale 6/2013 è abrogato.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo pluriennale concesso alla Provincia di Gorizia, ai sensi dell'articolo 10, commi da 64 a 67, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), per la costruzione di un ponte girevole in località Boscat in Comune di Grado, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica; per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, corredata dalla descrizione degli interventi previsti e dei costi preventivati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Al comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2013 n. 23 (Legge finanziaria 2014), dopo le parole «finalizzata all'acquisto dell'impianto idroelettrico del Tolina» sono inserite le seguenti: «al valore di cessione individuato».
5. Dopo il comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 23/2013 è inserito il seguente:

«16 bis. Sono fatte salve eventuali spese già sostenute relative all'acquisizione e alla messa in sicurezza dell'immobile e alla progettazione delle opere individuate nei provvedimenti di concessione dei contributi, per le quali il Comune fornisca idonea documentazione giustificativa alla Direzione centrale competente.».

6. Il Comune di Paularo (UD) è autorizzato a utilizzare il contributo annuo ventennale di 25.000 euro concesso ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di Palazzo Calice anche per l'acquisto di terreni adiacenti e confinanti.

7. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 35.000 euro già concesso al Comune di Azzano Decimo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'incrocio di via Mores di Sotto, ai sensi dell'articolo 5, commi 50, 51 e 52, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale compresa la realizzazione di eventuali piste ciclabili da realizzarsi sul territorio comunale, anche qualora l'ente non provveda al finanziamento delle opere attraverso l'accensione di un mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario. Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario presenta un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale competente che, su istanza del beneficiario, può contestualmente disporre l'erogazione delle annualità di contributo già maturate dall'emissione del provvedimento di concessione con l'apertura di un ruolo di spesa fissa per le restanti annualità.

8. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo di 50.000 euro già concesso al Comune di Codroipo ai sensi dell'articolo 4, commi da 31 a 36, della legge regionale 14/2012, per la realizzazione dei lavori di miglioramento e completamento immobili dell'impianto sportivo di Rivolto e per la realizzazione di opere di miglioramento e riqualificazione energetica dell'edificio spogliatoio attraverso la realizzazione di un impianto fotovoltaico e adeguamento dell'impianto di illuminazione all'interno del medesimo impianto sportivo. Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il contributo straordinario pluriennale di 120.000 euro annui al Comune di Maniago per favorire l'acquisizione dell'impianto natatorio, ai sensi dell'articolo 6, comma 410, della legge regionale 27/2012, anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, relativi ai mutui accollati contestualmente all'acquisizione dell'impianto. Ai fini della concessione il Comune di Maniago presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, copia dei contratti di mutuo, corredata del relativo piano di ammortamento e l'atto di accollo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. In relazione al disposto di cui al comma 9, alla unità di bilancio 5.1.2.1090 nella denominazione del capitolo 9140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, relativi ai mutui accollati contestualmente all'acquisizione dell'impianto».

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo, assegnato con deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2573 (Modifica al programma di viabilità 2009/2013), alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, finalizzato alla realizzazione di "Opere di completamento della rotatoria di collegamento al parcheggio di Sella Nevea e di un parcheggio a servizio della telecabina del Monte Canin" in Comune di Chiusaforte, per la realizzazione di "Interventi per il miglioramento e adeguamento funzionale della viabilità locale a servizio del sistema turistico nei capoluoghi e in Val Raccolana nei Comuni di Chiusaforte e Resiutta". La Comunità Montana beneficiaria presenta domanda di conferma del contributo al Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, corredata del progetto preliminare delle nuove opere da realizzare. Il decreto di concessione definisce i termini e le modalità di rendicontazione della spesa ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 14/2002 .

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pordenone e al comune di Remanzacco rispettivamente il contributo straordinario di 700.000 euro previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 27/2012, e il contributo pluriennale previsto dall'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 2/2000, rispettivamente per il finanziamento di una perizia di variante ai lavori di realizzazione di attraversamenti lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna e per l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione del centro storico di Remanzacco - Area Broilo -1° intervento" anche per la demolizione di un edificio fatiscente di proprietà comunale, adiacente all'area medesima, con riduzione dei lavori di realizzazione dei camminamenti interni all'area e di sistemazione dell'arena.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi al Comune di Villa Santina con i decreti n. 4448/CULT del 23 novembre 2007 e n. 4536/CULT del 4 dicembre 2008 per il "Restauro dell'ex stazione ferroviaria di Villa Santina - terzo lotto" e, rispettivamente, per il "Sito dell'ex stazione ferroviaria di Villa Santina: acquisto di parte di edificio adibito a magazzino-deposito e suo recupero e riuso per finalità culturali - quarto lotto", destinandoli alla "Demolizione e ricostruzione del plesso scolastico comprendente la scuola primaria e secondaria di primo grado". Il Comune beneficiario presenta domanda di conferma di contributo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio edilizia scolastica della Direzione centrale infrastrutture mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, corredata del preventivo di spesa e di una relazione riassuntiva dei lavori. Il Servizio competente in materia di edilizia scolastica, verificata la congruità dell'intervento con la programmazione triennale dell'edilizia scolastica, predispone gli atti di conferma del contributo sentito il competente Servizio della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, indicando i termini e le modalità di presentazione del rendiconto [32].

 

     Art. 32. (Variazione di destinazione dei finanziamenti per le Parrocchie Madonna di Rosa e Santo Stefano di San Vito al Tagliamento. Variazione di destinazione del finanziamento e conferma del contributo pluriennale per la Parrocchia di San Lorenzo martire di Cavolano di Sacile. Modifica di destinazione d'uso dell'immobile della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo di Muggia. Variazione di destinazione del finanziamento per l'associazione Corva Collabora del Comune di Azzano Decimo)

1. Il contributo ventennale dell'importo di 2.380 euro annui, concesso ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), alla Parrocchia Madonna di Rosa e Santo Stefano di San Vito al Tagliamento (PN), per lavori di adeguamento dell'impianto elettrico della chiesa di Santo Stefano di Rosa è confermato anche per lavori di restauro e risanamento conservativo, con adeguamento degli impianti di riscaldamento e di amplificazione.

2. Il contributo ventennale dell'importo di 6.300 euro annui, concesso ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 alla Parrocchia San Lorenzo martire di Cavolano di Sacile per i lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa succursale di Santa Maria delle Grazie in località Fossabiuba di Vistorta di Sacile è confermato anche per i lavori urgenti di ricostruzione di un porticato aperto da realizzarsi nell'area preposta ad attività parrocchiali, in sostituzione dei lavori di completamento degli spazi esterni della medesima chiesa succursale.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo straordinario pluriennale di 75.000 euro annui concesso alla Parrocchia San Lorenzo Martire di Cavolano di Sacile per la realizzazione del primo stralcio dei lavori di costruzione della nuova scuola materna, ai sensi dell'articolo 7, commi 49 e 50 della legge regionale 27/2012, anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi ai mutui o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario. Ai fini della conferma la Parrocchia presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, copia del contratto di mutuo, anche a tasso variabile, corredata del relativo piano di ammortamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Parrocchia San Matteo Apostolo di Muggia, beneficiaria, in forza del contratto di comodato gratuito stipulato in data 15 giugno 2006, registrato in data 20 giugno 2006, del contributo ventennale di 12.661,60 euro annui ai sensi dell'articolo 4, commi 95, 96 e 97 della legge regionale 1/2005, per la realizzazione di opere di straordinaria manutenzione interne ed esterne presso la scuola materna parrocchiale di Zindis di proprietà della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo di Muggia, è autorizzata a modificare la destinazione d'uso dell'immobile oggetto di contributo per finalità di ministero pastorale.

5. Ai fini di cui al comma 4 la Parrocchia San Matteo Apostolo di Muggia presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, Servizio edilizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la comunicazione della diversa destinazione d'uso dell'immobile oggetto di contributo, unitamente all'assenso della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo di Muggia, risultante da apposito atto aggiuntivo al contratto di comodato, debitamente registrato.

6. La struttura regionale competente prende atto della variazione della destinazione d'uso confermando il contributo concesso e rifissando i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo straordinario in conto capitale di 100.000 euro concesso all'associazione Corva Collabora di Azzano Decimo per l'acquisto di un edificio da adibire a sede per le attività delle associazioni di Corva del Comune di Azzano Decimo, ai sensi dell'articolo 6, commi 167, 168, 169, della legge regionale 14/2012, anche per le spese sostenute ai fini dell'adeguamento dei locali alla normativa vigente per il superamento delle barriere architettoniche.

 

     Art. 33. (Gestione del territorio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 34, della legge regionale 14/2012, a seguito dell'emanazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20 febbraio 2013, n. 52 (Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni, in via anticipata, fino alla misura massima del 50 per cento dei costi forfetari degli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 previsti dall'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile stessa [33].

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 188.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 3428 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.4.1.1144 e del capitolo 3258 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016.

4. L'Amministrazione regionale, in esecuzione delle disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, n. 4007 (Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), e nella misura prevista dall'articolo 2, comma 6 della medesima ordinanza, è autorizzata a destinare quota delle risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione degli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico nonché di edifici, come previsti dall'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009, alla copertura delle spese inerenti le procedure connesse alla concessione dei relativi contributi.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3529 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi-spese per il ricorso al lavoro interinale a supporto delle attività connesse alla concessione dei contributi di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto legge 39/2009, convertito con modificazioni, dalla legge 77/2009 - fondi statali".

6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1180 e del capitolo 3530 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi-spese per l'acquisto di hardware e software - fondi statali".

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 5 e 6 per complessivi 120.000 euro per l'anno 2014 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.9.2.1070 e dal capitolo 3425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. Detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8, della legge regionale n. 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2014, n. 249 ( Legge regionale 21/2007, articolo 31, comma 7 e comma 8 - trasferimento somme non utilizzate al 31 dicembre 2013 relative ad assegnazioni statali, reiscrizioni di avanzo derivante da assegnazioni statali e cofinanziamento di programmi e progetti comunitari e statali).

 

     Art. 34. (Modifiche alla legge regionale 6/2003)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è aggiunta la seguente: «d bis) Social-housing.».

2. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:

«Art. 6 bis. (Social-housing)

1. Per social-housing si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare tramite convenzioni alla locazione, anche con patto di futura vendita, nonché alla vendita a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici. Gli interventi di social-housing sono attuati dai Comuni, dalle ATER, dalle società di gestione del risparmio (SGR) attraverso i fondi immobiliari, dalle imprese e dalle cooperative edilizie.».

3. Alla lettera b) del comma 1 quinquies dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003 le parole «non superiore a 120 mq» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 150 mq; la superficie utile residenziale è data dalla superficie di pavimento di tutti i vani rientranti nel perimetro dell'alloggio stesso, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle rampe scale, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre».

4. [Il requisito previsto dall'articolo 12, comma 1 sexies, lettera c), della legge regionale 6/2003 è richiesto in capo anche ai richiedenti le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata] [34].

5. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 6/2003 le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

6. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 6/2003 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di trasferimento della residenza avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che successivamente al trasferimento di residenza medesimo e al divorzio o alla separazione legale, ovvero allo scioglimento della convivenza more uxorio, ne acquista la proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo.».

 

     Art. 35. (Disposizioni riguardanti immobili di edilizia convenzionata gravati da ipoteche a favore di terzi)

1. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di anticipazioni concesse a imprese per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ai sensi dell'allora vigente articolo 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), alle seguenti condizioni:

a) che le anticipazioni siano già state frazionate in capo agli acquirenti degli alloggi;

b) che sia stato dichiarato il fallimento dell'impresa beneficiaria dell'anticipazione originaria;

c) che gli alloggi siano oggetto di pignoramenti immobiliari promossi da terzi per il recupero di crediti nei confronti dell'impresa fallita, garantiti da ipoteche iscritte sugli immobili stessi.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti obbligati alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 1, presentano alla struttura regionale competente in materia di edilizia la documentazione attestante il rispetto delle condizioni per la rinuncia ai diritti di credito.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei casi di intervenuta revoca delle anticipazioni.

 

     Art. 36. (Disposizioni riguardanti il recupero dei crediti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica)

1. L'Amministrazione regionale non dà corso al recupero dei crediti riconducibili a incentivi in materia di edilizia residenziale pubblica mediante pignoramento immobiliare dell'alloggio oggetto dell'incentivo e relative pertinenze, ovvero di altro alloggio di proprietà del debitore nel quale egli vi risiede anagraficamente, ferma restando la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile.

2. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di quote di incentivi erogati ai sensi delle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti alla legge regionale 6/2003, conseguenti a provvedimenti di revoca o decadenza emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione delle posizioni per le quali siano in corso procedure di rientro differito, ovvero siano stati definiti i contenziosi in via di transazione.

3. Nei casi previsti dal comma 2, per i quali siano in corso opposizioni in sede giurisdizionale, la rinuncia al credito ha luogo a fronte di espressa rinuncia del debitore a ogni pretesa anche a titolo di spese legali e giudiziali.

4. Nel caso in cui l'obbligo di restituzione sia posto in capo a persone fisiche, a seguito dell'erogazione di incentivi in materia di edilizia residenziale pubblica, la rateazione prevista dall'articolo 52, comma 2, della legge regionale 7/2000, non è subordinata alla prestazione di garanzie.

 

     Art. 37. (Disposizioni riguardanti contributi ex Gescal)

1. All'articolo 4 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16 le parole «, mediante aperture di credito a favore della Cassa in qualità di funzionario delegato, con vincolo di commutazione in entrata del relativo pagamento» sono soppresse;

b) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

«16 bis ante. L'erogazione ai beneficiari dei fondi di cui al comma 16 è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, che ne dà evidenza contabile con un mandato di pagamento con vincolo di commutazione in quietanza di entrata.».

c) il comma 16 bis è sostituito dal seguente:

«16 bis. In alternativa a quanto previsto al comma 16 bis ante, nei casi di urgenza, l'erogazione può essere effettuata direttamente dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia nei limiti di disponibilità del fondo di dotazione conferito alla Regione in forza della predetta convenzione.».

2. Al comma 18 dell'articolo 4 della legge regionale 23/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «sui rendiconti della Cassa in relazione alle aperture di credito disposte, nonché gli» sono soppresse;

b) prima delle parole «adempimenti connessi» è inserita la seguente: «sugli»;

c) dopo le parole «all'attuazione dei commi 16» sono inserite le seguenti: «, 16 bis ante»;

d) le parole «Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici-Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia».

3. Per le finalità previste dall'articolo 4, commi 16, 16 bis ante, 16 bis e 18, della legge regionale 23/2001 come modificati dai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 18.759.329,23 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3223 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione " Fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ".

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato:

a) per 8.611.146,14 euro mediante storno dall'unità di bilancio 8.4.2.1144 e dal capitolo 3377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale n. 249/2014;

b) per 10.148.183,09 euro con le entrate di pari importo previste per l'anno 2014 assegnate dallo Stato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), iscritte sull'unità di bilancio 4.2.34 e sul capitolo 3223 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Assegnazione di risorse del Fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ".

5. in relazione alle iscrizioni previste al comma 3 e al comma 4, lettera b), gli stanziamenti previsti sull'unità di bilancio 4.2.34 e sul capitolo 115 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e sull'unità di bilancio 8.4.2.1144 e sul capitolo 3379 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono ridotti di 9.996.500 euro per l'anno 2014.

6. In sede di attuazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'Amministrazione regionale è autorizzata a considerare le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 16 bis, come sostituito dal comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2001 quali fonti di copertura delle ultime opere autorizzate a valere sulla disponibilità del fondo unico regionale di cui all'Accordo di programma del 19 aprile 2001.

7. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia adotta i provvedimenti contabili conseguenti alle modifiche normative di cui al presente articolo con riferimento ai provvedimenti di concessione già assunti.

 

CAPO VIII

MISURE PER IL SOSTEGNO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

 

     Art. 38. (Principi)

1. La Regione assicura l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento e la tutela della salute nelle scuole attraverso l'impegno a garantire la sicurezza degli edifici scolastici mediante la programmazione regionale triennale degli interventi edilizi di interesse regionale quali ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici.
2. La programmazione triennale, strettamente correlata ai piani di dimensionamento della rete scolastica, tiene conto dei fabbisogni edilizi indicati dettagliatamente dagli enti locali e delle prevedibili esigenze di utilizzo a medio e lungo termine per effetto di eventuali rimodulazioni della rete scolastica, nonché della celerità di esecuzione degli interventi.

 

     Art. 39. (Istituzione anagrafe edilizia scolastica regionale) [35]

1. L'anagrafe edilizia scolastica regionale utilizza l'applicativo informatico ministeriale previsto in sede di Conferenza unificata 6 settembre 2018 per l'aggiornamento in tempo reale dei dati relativi agli edifici scolastici da parte degli Enti locali competenti ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).

2. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con altre Regioni per la gestione condivisa, anche onerosa, di attività comuni relative alla gestione dell'anagrafe edilizia scolastica e all'implementazione di eventuali manutenzioni evolutive.

3. La Regione, anche attraverso l'acquisizione di competenze informatiche sul mercato, supporta gli Enti locali competenti, fornisce gli accessi e la formazione.

4. Gli Enti locali sono titolari dei dati relativi agli edifici scolastici di proprietà o in uso che insistono sul rispettivo territorio e provvedono all'aggiornamento degli stessi. Le eventuali domande di contributo presentate dagli Enti locali che non hanno provveduto all'aggiornamento dei dati dell'anagrafe regionale sono considerate non accoglibili.

 

CAPO IX

ENTRATA IN VIGORE

 

     Art. 40. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[2] Comma abrogato dall'art. 63 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[3] Comma così modificato dall'art. 59 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25.

[5] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[6] Articolo abrogato dall'art. 13, comma 13, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[8] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[9] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[10] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[11] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[12] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[13] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[14] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[15] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[16] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[17] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[18] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[19] Lettera inserita dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[20] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e così sostituito dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[21] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[22] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[23] Comma già modificato dall'art. 72 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[24] Comma inserito dall'art. 72 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

[25] Comma così modificato dall'art. 72 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

[26] Comma così modificato dall'art. 72 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

[27] Comma inserito dall'art. 72 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

[28] Comma inserito dall'art. 72 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

[29] Comma così modificato dall'art. 72 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

[30] Comma aggiunto dall'art. 72 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

[31] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[32] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[33] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[34] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.