§ 5.7.70 - Legge Regionale 8 maggio 2000, n. 10.
Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:08/05/2000
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Interventi).
Art. 3.  (Piano triennale).
Art. 4.  (Contributi).
Art. 5.  (Sovvenzioni).
Art. 6.  (Assistenza tecnica).
Art. 7.  (Modalità e termini di presentazione delle domande e del rendiconto).
Art. 8.  (Iniziative dell'Azienda regionale per la promozione turistica).
Art. 9.  (Istituzione della Casa comune della Mitteleuropa).
Art. 10.  (Riconoscimento del ruolo promozionale di enti e associazioni).
Art. 11.  (Commissione regionale per i beni architettonici fortificati).
Art. 12.  (Norma transitoria).
Art. 13.  (Norme finanziarie).


§ 5.7.70 - Legge Regionale 8 maggio 2000, n. 10. [1]

Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia

(B.U. 10 maggio 2000, n. 19).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la tutela, conservazione e valorizzazione dei beni architettonici fortificati e del loro contesto, in quanto componente fondamentale del suo patrimonio culturale, testimonianza dei momenti significativi della sua storia e risorsa per l'offerta turistico-culturale del suo territorio.

 

     Art. 2. (Interventi).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale favorisce e sostiene, con azioni dirette e con la erogazione di contributi e sovvenzioni, i seguenti interventi:

     a) la conservazione e il restauro, anche in concorso con gli interventi dei competenti organi statali, dei beni architettonici fortificati e del loro contesto ambientale, così come storicamente definito;

     b) l'indagine, il recupero e la valorizzazione dei reperti e delle testimonianze archeologiche dell'architettura fortificata;

     c) il riuso dei beni architettonici fortificati per destinazioni proprie e per finalità culturali e sociali;

     d) iniziative e programmi di valorizzazione turistico-culturale dei beni architettonici fortificati.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono altresì considerati per la redazione di leggi e provvedimenti regionali di attuazione di programmi comunitari in materia culturale, turistica e paesistico-ambientale.

 

     Art. 3. (Piano triennale).

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura e sentita la Commissione regionale per i beni architettonici fortificati di cui all'articolo 11, approva un piano che contiene gli obiettivi ed i programmi da attuare nel medio periodo, anche in relazione alla restante programmazione regionale e avuto riguardo alla valutazione delle azioni attuate in precedenza.

     2. Il piano di cui al comma 1 ha validità triennale e costituisce riferimento per la definizione periodica degli obiettivi e programmi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

     3. Il piano è aggiornato annualmente, con le modalità di cui al comma 1.

 

     Art. 4. (Contributi).

     1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a persone fisiche, enti pubblici e privati che siano proprietari o detentori, qualora enti pubblici, di beni architettonici fortificati o loro parti.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile per i soggetti privati e nella misura massima del 75 per cento per i soggetti pubblici.

     3. Le misure di cui al comma 2 sono elevate sino al 90 per cento della spesa ammissibile qualora l'intervento da attuare riguardi beni architettonici costituenti mera testimonianza storica.

     4. Per la parte di spesa ammessa e non coperta dai contributi in conto capitale di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale può concedere altresì contributi annui costanti nella misura del 7 per cento e per un periodo di dieci anni.

     5. La spesa ammissibile di cui al comma 2 comprende una quota massima del 15 per cento per spese generali, tecniche e di collaudo, nonché per ricerche preliminari di natura storica, architettonica, geotecnica e per studi relativi al riuso del bene architettonico.

     6. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato e da altri enti pubblici o erogate da privati per la stessa iniziativa e comunque entro il limite massimo dell'importo della spesa ammissibile.

     7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, stabilisce i criteri di priorità per l'ammissibilità degli interventi, considerando anche l'esistenza o la disponibilità a stipulare una convenzione con i Comuni competenti per territorio, che consenta l'apertura al pubblico, settimanale o stagionale, del bene architettonico.

 

     Art. 5. (Sovvenzioni).

     1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari, possessori o detentori pubblici o privati di beni architettonici fortificati e a persone giuridiche con tali specifiche finalità statutarie, sovvenzioni per favorire la valorizzazione di beni architettonici fortificati, ivi compresi i percorsi didattici preordinati alla fruizione.

     2. Le sovvenzioni di cui al comma 1 possono essere concesse nella misura massima del 50 per cento per i soggetti privati e del 75 per cento per i soggetti pubblici.

     3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, determina i criteri e le tipologie delle iniziative sovvenzionabili, assicurando la priorità agli interventi finalizzati alla riutilizzazione dei beni architettonici per finalità compatibili con le caratteristiche architettoniche e costruttive dell'edificio e del suo contesto, agli interventi relativi ad una pluralità di beni, alle iniziative non saltuarie e al grado di cofinanziamento dell'iniziativa da parte dei proponenti.

 

     Art. 6. (Assistenza tecnica).

     1. Per assicurare adeguate condizioni culturali e tecniche per la progettazione ed attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a soggetti pubblici e privati per lo svolgimento, nel quadro dell'attuazione della «Carta 1987 della Conservazione e del Restauro», di iniziative di studio, ricerca e indagine archeologica. L'aggiornamento professionale e di formazione di maestranze specializzate nelle tecnologie costruttive originali è programmato e realizzato dalla Direzione regionale della formazione professionale - Servizio della programmazione e dell'attuazione degli interventi formativi, che interviene, per quanto attiene alle specifiche materie di restauro e recupero artistico, di concerto con la Scuola di restauro attiva presso il Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia, con sede a Villa Manin di Passariano.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, determina i criteri per l'erogazione delle sovvenzioni e assicura priorità alle iniziative che riguardano lo studio e l'applicazione delle tecnologie costruttive originali relative al restauro e al riuso di beni architettonici fortificati e di interesse regionale.

 

     Art. 7. (Modalità e termini di presentazione delle domande e del rendiconto).

     1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 4 e delle sovvenzioni di cui agli articoli 5 e 6 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali, entro il 31 gennaio di ogni anno.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui al comma 1 devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 3.

     3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, sono determinati la documentazione da presentare a corredo delle singole domande, nonché le modalità e i termini di rendicontazione dei contributi concessi.

 

     Art. 8. (Iniziative dell'Azienda regionale per la promozione turistica).

     1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge ed in particolare degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'Azienda regionale per la promozione turistica, nell'ambito dei programmi annuali di attività e in raccordo con i proprietari, possessori o detentori anche associati, elabora ed attua specifiche azioni coordinate di promozione dei beni architettonici fortificati quale risorsa turistico- culturale.

     2. Le azioni di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse attribuite in via ordinaria all'Azienda stessa.

 

     Art. 9. (Istituzione della Casa comune della Mitteleuropa).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per l'acquisizione, in associazione con altri enti pubblici e privati, del Compendio del Castello di Duino, come previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, anche nelle more della definizione delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia per il trasferimento delle competenze in materia di beni culturali.

     2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, nonché di quelli destinati all'utilizzo del Castello di Duino, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 3/1998, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere contributi ai soggetti che risultassero comproprietari del Castello.

     3. Per la definizione degli interventi di cui al comma 2, ed ai fini dell'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 15 della legge regionale 3/1998, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, approva un progetto organico, anche avvalendosi delle necessarie consulenze. Con il medesimo progetto sono indicate le risorse finanziarie necessarie alla copertura della spesa complessiva, che fanno carico agli stanziamenti previsti dalla presente legge, ai fondi di cui all'articolo 15 della legge regionale 3/1998, nonché agli eventuali contributi e finanziamenti previsti dalle leggi dello Stato e dai programmi dell'Unione Europea. Con la legge di assestamento del bilancio regionale per l'anno in corso si provvede, compatibilmente con le risorse disponibili, allo stanziamento necessario per l'attivazione degli interventi di cui al presente articolo.

     4. Le previsioni del presente articolo ricadono nelle finalità concernenti l'istituzione della «Casa comune della Mitteleuropa».

 

     Art. 10. (Riconoscimento del ruolo promozionale di enti e associazioni).

     1. Per l'attuazione delle finalità e degli interventi della presente legge, l'Amministrazione regionale riconosce il ruolo promozionale e sostiene le attività degli enti e delle associazioni statutariamente preposti ad un tanto.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 vengono stabilite annualmente sovvenzioni in base ai programmi presentati dai soggetti titolati [2].

     3. Le sovvenzioni di cui al comma 2 sono erogate a seguito di domanda da presentarsi alla struttura competente in materia di valorizzazione dei beni culturali, entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredata di relazione illustrativa delle attività da svolgere e di preventivo sommario di spesa [3].

     3 bis. Le risorse disponibili vengono ripartite tra i soggetti beneficiari in misura proporzionale all'entità delle spese ammissibili come risultanti dal preventivo di spesa di cui al comma 3 [4].

     3 ter. Le sovvenzioni di cui al comma 2 sono concesse in misura non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile; con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento della sovvenzione concessa e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione [5].

     3 quater. Sono ammissibili le spese relative all'organizzazione di conferenze, convegni, visite guidate, manifestazioni e altre iniziative analoghe, nonché alla realizzazione e presentazione di pubblicazioni, studi, indagini, ricerche e prodotti multimediali finalizzati alla valorizzazione turistico-culturale dei beni architettonici fortificati; sono inoltre ammissibili le spese per il personale nonché, nella misura massima del 25 per cento del contributo, anche le spese di funzionamento [6].

 

     Art. 11. (Commissione regionale per i beni architettonici fortificati). [7]

     [1. E' istituita, presso la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, la Commissione regionale per i beni architettonici fortificati, con la seguente composizione:

     a) l'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura o suo delegato, che la presiede;

     b) il Sovrintendente per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato;

     c) il Direttore regionale dell'istruzione e cultura, o suo delegato;

     d) il Direttore regionale del commercio e turismo, o suo delegato;

     e) il Direttore regionale della formazione professionale, o suo delegato;

     f) il Direttore dell'Azienda regionale per la promozione turistica, o suo delegato;

     g) il Direttore del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato;

     h) il Presidente del Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato;

     i) il Presidente della sezione regionale dell'Istituto italiano dei castelli, o suo delegato;

     l) il Presidente dell'Associazione regionale Guide turistiche, o suo delegato;

     m) il Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Associazione Italia Nostra, o suo delegato;

     n) due esperti nella materia dei beni architettonici fortificati proposti, rispettivamente, dalle Università degli studi di Trieste e di Udine.

     2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Servizio dei beni culturali.

     3. La Commissione di cui al comma 1 è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura. Essa rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno.

     4. Ai componenti esterni della Commissione spetta, per ogni giornata di seduta, il compenso previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. La Commissione regionale per i beni architettonici fortificati:

     a) formula proposte alla Giunta regionale per le finalità della presente legge;

     b) esprime parere sul piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1;

     c) esprime parere sui criteri di cui all'articolo 4, comma 7, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 2;

     d) verifica l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, e approva una relazione annuale in ordine al perseguimento delle finalità della presente legge.]

 

     Art. 12. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione, le domande per accedere alle sovvenzioni di cui all'articolo 10 sono presentate, corredate dei programmi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13. (Norme finanziarie).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.1.42.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5183 [2.1.241.3.06.06] che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio n. 73 - con la denominazione «Contributi in conto capitale a persone fisiche, enti pubblici e privati che siano proprietari o detentori, qualora enti pubblici, di beni architettonici fortificati o loro parti, per interventi di conservazione, restauro e riuso dei beni architettonici medesimi nonché d'indagine, recupero e valorizzazione dei reperti e delle testimonianze archeologiche dell'architettura fortificata» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 2000.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.1.42.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5185 [2.1.241.3.06.06] che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio n. 73 - con la denominazione «Sovvenzioni ai proprietari, possessori o detentori pubblici o privati di beni architettonici fortificati e a persone giuridiche con tali specifiche finalità statutarie, per favorire la valorizzazione di beni architettonici fortificati, ivi compresi i percorsi didattici preordinati alla fruizione» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2000.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, relativamente alle iniziative di studio, ricerca e indagine archeologica, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.1.42.1.280 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5186 [2.1.161.2.06.06] che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio n. 73 - con la denominazione «Sovvenzioni a soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di iniziative di studio, ricerca e indagine archeologica» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2000.

     4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 1, relativamente agli interventi di aggiornamento professionale e di formazione, fanno carico all'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000- 2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5807 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.1.42.1.280 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5187 [1.1.158.2.06.06] che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio n. 73 - con la denominazione «Sovvenzione annua agli enti e alle associazioni statutariamente preposti ad interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli- Venezia Giulia» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2000. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il capitolo 5187 è inserito nel prospetto D "Spese continuative e ricorrenti" annesso al Documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati [8].

     6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 del precitato stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000- 2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     7. All'onere complessivo di lire 1.000 milioni per l'anno 2000, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[2] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[4] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[5] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[6] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[7] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[8] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18.