§ 5.4.60 - Legge Regionale 12 giugno 1984, n. 15.
Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:12/06/1984
Numero:15


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 7 bis. 
Art. 7 ter. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 5.4.60 - Legge Regionale 12 giugno 1984, n. 15. [1]

Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali.

(B.U. 13 giugno 1984, n. 47).

 

Art. 1.

     La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola materna, intesa a promuovere l'armonico sviluppo della personalità del bambino ed a prepararlo alla frequenza della scuola dell'obbligo integrando l'opera della famiglia, garantendo adeguate risposte anche alle sue esigenze dl crescita intellettuale, concede contributi per facilitarne il funzionamento [2].

 

     Art. 2.

     I contributi vengono concessi a Comuni e loro Consorzi, nonché a Enti, Associazioni, Istituzioni e cooperative che gestiscono scuole materne, concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica [3].

     I programmi di attività della scuola materna devono far riferimento agli orientamenti educativi statali.

 

     Art. 3.

     I contributi previsti dal precedente articolo 2 riguardano:

     a) le spese generali di funzionamento della scuola;

     b) le spese per l'ammissione gratuita o semigratuita al servizio degli alunni in disagiate condizioni economiche;

     c) le spese per facilitare l'inserimento ed il sostegno di bambini handicappati, qualora non finanziate con altre leggi;

     d) le spese di aggiornamento del personale educativo, anche conseguenti all'utilizzazione di organismi preposti a tale attività;

     e) le spese in circostanze straordinarie per opere urgenti di manutenzione e di riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature.

     I contributi previsti dall'articolo 2 possono essere concessi anche per le spese sostenute e da sostenere per le finalità di cui alla lettera e) del primo comma relativamente a sezioni di asili-nido gestite congiuntamente alla scuola materna [4].

 

     Art. 4.

     1. I finanziamenti a favore di Comuni e loro Consorzi, Enti, Associazioni ed Istituzioni che gestiscono scuole materne sono ripartiti tenendo presenti i seguenti criteri:

     - n. dei bambini iscritti nelle scuole materne;

     - n. delle sezioni funzionanti [5].

     1 bis. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre la destinazione di una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento autorizzato dal bilancio annuale per le finalità dell'articolo 2, per sovvenire a specifiche esigenze di istituzioni scolastiche operanti in contesti socio-economici svantaggiati o in condizioni straordinarie di difficoltà che rischiano di compromettere la continuità del funzionamento dei servizi socio-educativi [6].

 

     Art. 5.

     Le domande intese a ottenere i contributi di cui alla presente legge devono essere presentate alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico, eccezion fatta per le domande relative al punto e) dell'articolo 3, che possono essere proposte anche in deroga al termine predetto, al verificarsi della necessità urgente di manutenzione o di riparazione, purché prima dell'adozione del decreto di riparto dei fondi [7].

     La presentazione delle istanze deve avvenire con l'osservanza delle seguenti modalità:

     - le domande relative ai punti a) - b) - c) dell'articolo 3 devono essere corredate da una relazione dell'attività svolta che indichi il numero delle sezioni funzionanti, il numero dei minori iscritti alla data della domanda ed il programma educativo ;

     - le domande relative al punto d) dell'articolo 3 devono essere corredate dal programma di attività e dal preventivo di spesa;

     - le domande relative al punto e) dell'articolo 3 devono essere corredate da un preventivo sommario di spesa e da una relazione illustrativa dell'intervento [8].

 

     Art. 6.

     Per l'anno scolastico 1983/1984 le domande di cui all'articolo 5, devono essere presentate entro 25 giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge.

 

     Art. 7.

     E' fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di cui ai punti a), b) e c) dell'articolo 3 della presente legge di presentare a titolo di rendiconto, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione del legale rappresentante della scuola attestante il regolare impiego dei contributi medesimi.

     É fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di cui ai punti d) ed e) di presentare a rendiconto, entro il termine che sarà indicato nel decreto di concessione, oltre alla dichiarazione di cui al comma precedente, la documentazione relativa agli avvenuti pagamenti.

 

     Art. 7 bis. [9]

     Al fine di agevolare le attività promozionali, di coordinamento e di supporto amministrativo e formativo esercitate a favore delle scuole materne non statali da Associazioni che le affiliano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazioni medesime contributi per spese organizzative, di gestione e di supporto alla formazione relativamente alla parte non coperta da assegnazioni statali e con l'esclusione delle spese relative all'acquisto di beni, strumenti e dotazioni didattiche a favore degli istituti scolastici affiliati [10].

     Le domande per l'ottenimento dei contributi devono essere presentate alla Direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

     a) preventivo di spesa;

     b) dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell'anno precedente.

     É fatto obbligo ai beneficiari di presentare, a titolo di rendiconto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione dei contributi:

     a) la relazione delle attività svolte;

     b) la documentazione analitica delle spese sostenute;

     c) la dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell'anno precedente.

     Limitatamente al 1986 le domande di contributo dovranno pervenire alla Direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed i contributi saranno concessi tenendo conto del numero delle scuole affiliate e di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno scolastico 1985-1986. E' fatto obbligo ai beneficiari di presentare a titolo di rendiconto, entro il 31 gennaio 1988, una dichiarazione a firma del legale rappresentante delle Associazioni attestante che il contributo concesso è stato impiegato in conformità alle prescrizioni della presente legge.

 

     Art. 7 ter. [11]

     1. I contributi di cui all'articolo 7 bis sono ripartiti nella misura del 15 per cento dell'ammontare complessivo in parti uguali tra tutte le Associazioni e nella restante misura dell'85 per cento in proporzione al numero delle scuole affiliate a ciascuna Associazione.

 

     Art. 8.

     La legge regionale 6 novembre 1975, n. 66, così come modificata con l'articolo 70, secondo comma, della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene abrogata.

 

     Art. 9.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 3, lettere a), b) e c), è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3339 con la denominazione: «Contributi a Comuni e loro Consorzi, nonché ad Enti, Associazioni ed Istituzioni per le spese di funzionamento delle scuole materne, per l'ammissione alle scuole medesime degli alunni in disagiate condizioni economiche, nonché per facilitare l'inserimento ed il sostegno di bambini handicappati» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 3, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3340 con la denominazione: «Contributi a Comuni e loro Consorzi, nonché ad Enti, Associazioni ed Istituzioni per le spese di aggiornamento del personale educativo delle scuole materne» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 3, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986 [12].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3341 con la denominazione: «Contributi a Comuni e loro Consorzi, nonché ad Enti, Associazioni ed Istituzioni che gestiscono scuole materne per opere urgenti di manutenzione e di riparazione e per l'acquisto di arredi e attrezzature» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

     All'onere complessivo di lire 6.750 milioni, in termini di competenza, previsto dai precedenti commi, si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo e 3336 del precitato stato di previsione.

     Sui precitati capitoli 3339, 3340 e 3341 vengono, altresì, iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, rispettivamente di lire 2.000 milioni, 50 milioni e 200 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importi, dal medesimo capitolo 3336.

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 3339, 3340 e 3341 vengono riportati nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[3] Comma così modificato dall'art. 113, comma 1, della L.R. 1º febbraio 1993, n. 1.

[4] Comma aggiunto dall'art. 113, comma 2, della L.R. 1º febbraio 1993, n. 1.

[5] Comma già modificato dall'art. 53 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[6] Comma aggiunto dall'art. 187 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[8] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 1986, n. 47 e modificato dall'art. 1 della L.R. 1º giugno 1987, n. 17.

[10] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[11] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[12] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 46, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2.