§ 1.4.39 - L.R. 17 luglio 2015, n. 18.
La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali
Data:17/07/2015
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Principi)
Art. 3.  (Ordinamento della finanza locale)
Art. 4.  (Armonizzazione dei bilanci)
Art. 5.  (L'autonomia finanziaria degli enti locali)
Art. 6.  (Competenze della Regione per la valorizzazione dell'autonomia degli enti locali, della competitività e attrattività dei territori e del benessere equo e sostenibile delle comunità locali)
Art. 7.  (Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato)
Art. 8.  (La finanza federale degli enti locali. L'autonomia impositiva per la valorizzazione della competitività dei territori)
Art. 9.  (Le entrate tributarie degli enti locali previste con legge regionale)
Art. 10.  (Imposte locali di carattere speciale)
Art. 11.  (Finalità dei trasferimenti regionali a favore degli enti locali)
Art. 12.  (Finanziamento di funzioni trasferite o delegate)
Art. 13.  (Risorse finanziarie a favore degli enti locali)
Art. 14.  (Tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)
Art. 15.  (Quantificazione del fondo ordinario e di perequazione)
Art. 16.  (Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali)
Art. 16 bis.  (Rivalutazione Istat della spesa ammissibile)
Art. 16 ter.  (Conversione degli incentivi pluriennali)
Art. 17.  (Erogazione del fondo ordinario e di perequazione)
Art. 18.  (Obblighi di finanza pubblica)
Art. 19.  (Definizione degli obblighi di finanza pubblica degli enti locali)
Art. 20.  (Equilibrio di bilancio)
Art. 21.  (Sostenibilità del debito)
Art. 22.  (Sostenibilità della spesa di personale)
Art. 22 bis.  (Monitoraggio regionale degli obblighi di finanza pubblica)
Art. 22 ter.  (Mancato rientro al di sotto dei valori soglia di riferimento)
Art. 23.  (Concorso al contenimento della spesa)
Art. 24.  (Disciplina in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali)
Art. 25.  (Organo di revisione economico-finanziaria)
Art. 26.  (Elenco regionale dei revisori)
Art. 27.  (Scelta dei revisori e durata dell'incarico)
Art. 27 bis.  (Limiti all'affidamento di incarichi)
Art. 28.  (Valutazioni dell'organo di revisione sulla stabilità finanziaria)
Art. 29.  (Compenso dei revisori)
Art. 30.  (Condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali)
Art. 31.  (Monitoraggio delle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali
Art. 32.  (Funzioni regionali in materia di enti locali deficitari, in condizioni di squilibrio e modalità di esercizio da parte della Regione)
Art. 33.  (Coordinamento normativo in materia di enti deficitari o dissestati)
Art. 34.  (Unitarietà del sistema di finanza pubblica)
Art. 35.  (Andamento e monitoraggio della finanza pubblica locale)
Art. 36.  (Supporto tecnico e monitoraggio dei conti pubblici locali)
Art. 37.  (Tavoli tecnici in materia di finanza locale)
Art. 38.  (Termini di adozione dei documenti contabili fondamentali)
Art. 39.  (Comunicazione alla Regione dell'adozione dei documenti contabili fondamentali)
Art. 40.  (Interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili degli enti locali)
Art. 41.  (Indennità degli amministratori locali)
Art. 42.  (Divieto di cumulo)
Art. 43.  (Norme per i Comuni risultanti da fusione)
Art. 44.  (Norme transitorie in materia di bilanci delle Unioni territoriali intercomunali per l'anno 2015)
Art. 45.  (Norma transitoria per il finanziamento dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)
Art. 46.  (Norma transitoria per l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte dell'Unione territoriale intercomunale)
Art. 47.  (Norma transitoria in materia di entrate delle Province)
Art. 48.  (Norma transitoria per il finanziamento degli enti locali su leggi di settore)
Art. 49.  (Norme transitorie in materia di coordinamento della finanza locale)
Art. 50.  (Norma per l'individuazione provvisoria dell'organo di revisione economico-finanziaria e del responsabile finanziario delle Unioni territoriali intercomunali)
Art. 50 bis.  (Norma transitoria in materia di servizio di tesoreria)
Art. 51.  (Norme transitorie in materia di revisione economico-finanziaria)
Art. 52.  (Norme transitorie in materia di enti deficitari e dissestati)
Art. 53.  (Norme transitorie relative alle indennità degli amministratori locali)
Art. 54.  (Assunzioni nelle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale)
Art. 55.  (Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 19/2013)
Art. 56.  (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 9/2009)
Art. 57.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 26/2014)
Art. 58.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 26/2014)
Art. 59.  (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 26/2014)
Art. 60.  (Modifica all'articolo 35 della legge regionale 26/2014)
Art. 61.  (Modifica all'articolo 53 della legge regionale 26/2014)
Art. 62.  (Inserimento del capo II bis nel titolo VI della legge regionale 26/2014)
Art. 63.  (Modifica all'articolo 60 della legge regionale 26/2014)
Art. 64.  (Popolazione residente)
Art. 65.  (Abrogazioni)
Art. 66.  (Norme finanziarie)


§ 1.4.39 - L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

(B.U. 22 luglio 2015, n. 29)

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI DELLA FINANZA LOCALE

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e delle relative norme di attuazione, in particolare l'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con la presente legge definisce i principi e le disposizioni in materia di finanza locale.

2. I principi e le disposizioni della presente legge, in coordinamento con l'assetto della finanza regionale, concorrono alla realizzazione del funzionamento del Sistema integrato, di cui all'Accordo tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia firmato il 25 febbraio 2019, cui sono parte, oltre all'ente Regione, gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni [1].

3. Le norme della presente legge non possono essere modificate o integrate se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

 

     Art. 2. (Principi)

1. Le disposizioni della presente legge e della successiva normativa di attuazione e integrazione:

a) si conformano ai principi di federalismo, di perequazione e di responsabilità di cui all'articolo 119 della Costituzione, nonché ai principi di trasparenza e di buon andamento della pubblica amministrazione;

b) [danno attuazione ai principi della riforma della finanza locale di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)] [2].

2. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia concorrono con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di leale collaborazione e di coordinamento previsti dalla legislazione statale, dagli Accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione e nel rispetto degli obblighi europei [3].

2 bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche [4].

2 ter. Gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione e il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali [5].

2 quater. La misura del concorso finanziario di cui al comma 2 bis può essere aggiornata in esito alla revisione, tramite Accordo, delle relazioni finanziarie fra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia [6].

3. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia si avvalgono anche della leva tributaria per favorire la competitività del territorio e sviluppare il benessere equo e sostenibile delle comunità locali.

4. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, garantisce l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e favorisce la semplificazione delle relazioni istituzionali e quella amministrativa tra gli enti locali, la Regione e lo Stato.

5. L'attuazione della presente legge è realizzata dal sistema integrato Regione-Autonomie locali con metodo trasparente, condiviso e partecipato.

 

     Art. 3. (Ordinamento della finanza locale)

1. Agli enti locali del Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale in materia di ordinamento della finanza locale, salvo quanto previsto dalla legge regionale, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 9/1997 .

 

     Art. 4. (Armonizzazione dei bilanci)

1. La Regione attua la riforma dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per quanto riguarda gli enti locali del proprio territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di autonomie locali:

a) assicura l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci, assumendo il ruolo di coordinamento e impulso per la corretta applicazione delle disposizioni medesime, anche con il coinvolgimento degli enti locali;

b) promuove iniziative permanenti, sia formative che di accompagnamento, per creare e consolidare le migliori condizioni possibili per l'applicazione della nuova disciplina;

c) si pone come interlocutore e garante, nei confronti dello Stato, dell'attuazione dei sistemi contabili armonizzati, anche al fine di ricercare soluzioni legate a specificità e peculiarità, derivanti dai rapporti finanziari tra la Regione e gli enti locali del suo territorio.

 

TITOLO II

SISTEMA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 5. (L'autonomia finanziaria degli enti locali)

1. I Comuni dispongono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, in armonia con l'articolo 119 della Costituzione, nell'ambito della normativa statale e regionale vigente, nel rispetto dei principi federali di equilibrio del sistema integrato Regione-Autonomie locali, di responsabilità e di perequazione.

2. Le Province, fino al loro superamento, dispongono di autonomia finanziaria, analoga a quella prevista per i Comuni ai sensi del comma 1; l'autonomia finanziaria e patrimoniale di tali enti è oggetto di revisione nel caso di riallocazione delle funzioni provinciali ad altri enti.

3. Le Unioni territoriali intercomunali dispongono di autonomia finanziaria in relazione alle competenze alle stesse attribuite.

4. L'autonomia finanziaria degli enti locali deve essere compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica.

 

     Art. 6. (Competenze della Regione per la valorizzazione dell'autonomia degli enti locali, della competitività e attrattività dei territori e del benessere equo e sostenibile delle comunità locali)

1. La Regione, in armonia con le previsioni dell'articolo 119 della Costituzione, e in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale e dell'articolo 9 del decreto legislativo 9/1997, disciplina la materia della finanza federale degli enti locali, valorizzando l'autonomia finanziaria degli stessi, nonché garantendo la responsabilizzazione di tutti i livelli di governo, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.

2. La Regione, in attuazione della previsione di cui al comma 1, definisce il sistema dei trasferimenti regionali di parte corrente agli enti locali funzionale a:

1) stimolare i Comuni a gestire funzioni e servizi con modalità organizzative sovracomunali che garantiscano economie di scala e di raggio di azione e favoriscano una ottimale erogazione di servizi;

2) favorire le scelte tributarie degli enti locali idonee a sviluppare la competitività e l'attrattività dei territori e il benessere equo e sostenibile delle comunità locali in osservanza del principio di cui all'articolo 2, comma 3;

3) sostenere la fusione dei Comuni.

3. La Regione prevede fattispecie di trasferimenti di parte corrente a destinazione vincolata agli enti locali solo nelle ipotesi in cui tali interventi rispondono a interessi primari dell'intera comunità regionale o a obiettivi di riequilibrio territoriale non realizzabili con i meccanismi ordinari.

4. Per favorire e valorizzare la funzionale gestione delle risorse da parte degli enti locali, la Regione individua una serie di strumenti per rilevare le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali a cui può collegare meccanismi premiali o sanzionatori.

 

     Art. 7. (Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato) [7]

1. La Regione e gli enti locali, per assicurare la funzionale gestione delle risorse pubbliche, coordinano le politiche di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato Regione - Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione in coerenza con gli eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa statale, individuando con modalità concertata, entro novembre di ogni anno, gli investimenti strategici di sviluppo sovracomunale da finanziare con risorse regionali.

2. Tenuto conto del quadro complessivo di sviluppo delineato dal programma di Governo e delle specifiche politiche regionali di settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, dichiara con deliberazione le priorità regionali complessive di sviluppo del territorio riferite al periodo di mandato da proporre nella concertazione di cui al comma 1, specificando i soggetti istituzionali ammessi di volta in volta alla concertazione, gli ambiti di interesse degli investimenti che potranno essere considerati, gli ambiti e gli specifici interventi esclusi da finanziamento con modalità concertata, eventuali priorità di scelta nella selezione degli interventi da finanziare tra gli interventi proposti dagli enti locali e gli altri ulteriori vincoli collegati alla normativa vigente.

3. La legge di stabilità, con riferimento agli esiti della concertazione di cui al comma 1 e in relazione alle risorse disponibili per il triennio preso in considerazione dalla manovra finanziaria, assicura con il fondo di cui all'articolo 14, comma 9, lettera b), una funzionale allocazione di risorse finanziarie destinate agli investimenti degli enti locali e il riparto tra i beneficiari evitando duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti o il sostegno di investimenti non sovracomunali o difficilmente realizzabili in relazione alla loro particolare complessità o alla dimensione dell'ente locale realizzatore.

4. La modalità concertata di cui al comma 1 prevede il confronto, nell'ambito di Conferenze programmatiche, tra gli Assessori della Giunta regionale competenti per materia e gli enti locali che presentano alla Regione, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, una scheda con l'elenco delle proposte di investimento, l'indicazione dell'esigenza di finanziamento regionale per ogni anno del triennio e l'eventuale cofinanziamento, nonché un riepilogo indicante lo stato di avanzamento della spesa per ogni intervento finanziato negli anni precedenti con metodo concertativo.

 

CAPO II

LA FINANZA FEDERALE DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 8. (La finanza federale degli enti locali. L'autonomia impositiva per la valorizzazione della competitività dei territori)

1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, in relazione alle rispettive competenze.

2. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge in relazione a ciascun tributo.

3. I Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale utilizzano gli indirizzi generali inseriti nel Piano dell'Unione, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2014, per l'armonizzazione delle politiche tributarie.

4. L'autonomia finanziaria di entrata degli enti locali è fondata su risorse proprie e, per interventi specifici e finalità perequative, su risorse trasferite. La finanza federale degli enti locali è costituita da:

a) tributi propri, istituiti con legge statale o regionale;

b) addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e addizionali e compartecipazioni ai tributi regionali;

c) trasferimenti regionali ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 12;

d) trasferimenti erariali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9/1997;

e) trasferimenti dell'Unione europea;

f) altre entrate.

5. I trasferimenti regionali di cui al comma 4, lettera c), integrano le entrate tributarie e le altre entrate proprie degli enti locali per garantire il funzionamento e tutte le attività istituzionali degli enti medesimi, nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione .

5 bis. I Comuni assicurano alle Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale 26/2014, le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale, nonché in base agli accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra le Unioni territoriali intercomunali a seguito di modifiche territoriali, ovvero quelle organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse [8].

5 ter. Ai fini dei trasferimenti finanziari regionali le modifiche territoriali o organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali sono prese in considerazione a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo. Le Unioni coinvolte regolano direttamente tra loro, con i Comuni interessati ed eventuali enti terzi le conseguenze finanziarie, informando la struttura regionale competente in materia di autonomie locali [9].

 

     Art. 9. (Le entrate tributarie degli enti locali previste con legge regionale)

1. La Regione definisce con una legge organica le entrate tributarie locali per assicurare l'attuazione del federalismo fiscale e per valorizzare la potenzialità e la competitività delle comunità locali dell'intero sistema regionale.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina:

a) tributi propri spettanti agli enti locali;

b) compartecipazioni a tributi regionali spettanti agli enti locali;

c) addizionali sulle basi imponibili dei tributi regionali spettanti agli enti locali;

d) criteri, modalità e limiti di applicazione dei tributi propri, delle compartecipazioni e delle addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali, rimettendone agli stessi la disciplina, nel caso in cui il gettito relativo agli stessi spetti alla Regione, ai sensi dell'articolo 51, commi secondo e terzo, dello Statuto speciale.

3. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato e in armonia con il sistema tributario statale, con riferimento alle materie rientranti nella potestà legislativa spettante alla Regione, la legge regionale di cui al comma 1, che istituisce nuovi tributi locali, può consentire agli enti locali, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, di modificarne le aliquote, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e definire, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

4. La legge di cui al comma 1:

a) prevede a quali condizioni sia possibile, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, adottare provvedimenti di riduzione delle aliquote e tariffe valevoli per l'anno stesso, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

b) prevede strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto e di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributi.

5. Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, nel caso in cui la Regione fiscalizzi trasferimenti spettanti agli enti locali, sostituendoli con compartecipazioni e addizionali su tributi regionali o tributi propri istituiti con legge regionale, le eventuali variazioni negative di gettito prodotte sono a carico dell'ente locale e non possono essere compensate da specifiche assegnazioni integrative regionali.

 

     Art. 10. (Imposte locali di carattere speciale) [10]

1. La legge regionale organica di cui all'articolo 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi.

2. Fino alla disciplina regionale di cui all'articolo 9 trovano applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e le disposizioni del presente articolo sull'imposta di soggiorno.

3. Per garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente, i Comuni possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive o in immobili destinati a locazione turistica ai sensi dell'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016 situate sul proprio territorio [11].

4. [Le Unioni territoriali intercomunali istituiscono l'imposta di soggiorno per i Comuni che ne facciano richiesta] [12].

5. La misura dell'imposta di cui ai commi 3 e 4 è fissata secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive o degli immobili destinati a locazione turistica ai sensi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016, da un minimo di 0,5 euro a un massimo 2,5 euro per pernottamento; la misura minima dell'imposta è pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta [13].

6. Il gettito dell'imposta, sentiti le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, è destinato dai Comuni al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento. Se il gettito è superiore a 50.000 euro annui esso finanzia, con le modalità stabilite dall'intesa raggiunta da ciascun Comune con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e con PromoTurismoFVG, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.

6 bis. Fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, la percentuale di gettito utilizzabile per il finanziamento degli investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità e per il finanziamento dei servizi e interventi di promozione turistica dei territori è pari al 70 per cento, suddivisa in misura uguale tra le due tipologie di finanziamenti. La restante percentuale, non utilizzabile fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, rimane vincolata per finanziamenti di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento [14].

7. Con regolamento regionale, da adottare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, è dettata la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui ai commi 3 e 4, anche con particolare riferimento agli indirizzi sulla destinazione del gettito ai sensi del comma 6.

8. In conformità con quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7 i Comuni, con proprio regolamento, da adottare nella ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, stabiliscono la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e l'accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con proprio provvedimento tali soggetti motivano l'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni rese dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive. Con il medesimo regolamento gli enti suddetti possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie, o per strutture ricettive per aree o per determinati periodi di tempo [15].

8-bis. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva o del soggetto gestore degli alloggi di cui all'articolo 47-bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in qualità di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, in applicazione di quanto previso dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) [16].

 

CAPO III

IL SISTEMA DEI TRASFERIMENTI REGIONALI AGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 11. (Finalità dei trasferimenti regionali a favore degli enti locali)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 e conformemente alla previsione dell'articolo 8, comma 5, la Regione finanzia gli enti locali per:

a) assicurare un adeguato livello di funzionalità degli enti locali, promuovendo la gestione di funzioni attraverso modalità organizzative sovracomunali e di area vasta e sostenendo il riassetto organizzativo connesso alla fusione tra comuni;

b) garantire forme di perequazione a vantaggio degli enti locali territorialmente ed economicamente meno favoriti, con riferimento sia ai bisogni che alla carenza di adeguate risorse proprie;

c) valorizzare lo sviluppo armonico e la competitività e l'attrattività del territorio locale per una migliore vivibilità e per il benessere equo e sostenibile delle comunità locali;

d) promuovere l'attuazione di buone pratiche per aumentare la partecipazione dei cittadini, quale l'applicazione del bilancio partecipativo;

e) perseguire l'obiettivo di razionalizzazione e ottimale gestione della spesa pubblica.

 

     Art. 12. (Finanziamento di funzioni trasferite o delegate)

1. La legge regionale che trasferisce o delega funzioni regionali agli enti locali assicura agli enti locali la copertura finanziaria necessaria all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate.

2. Le risorse di cui al comma 1 incrementano le risorse del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3.

 

     Art. 13. (Risorse finanziarie a favore degli enti locali)

1. Per assicurare la certezza delle entrate derivate degli enti locali e la realizzazione di strategie di sviluppo dei territori, il bilancio di previsione finanziario annuale con valenza pluriennale della Regione quantifica, in base all'andamento del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali riferito al triennio precedente, alle prospettive di sviluppo della finanza pubblica, le risorse da garantire, per il finanziamento dei fondi previsti nell'articolo 14, per ciascun anno del primo triennio considerato, con scorrimento annuale con riferimento all'ultimo anno del triennio, fermo restando l'ammontare già determinato per i primi due anni [17].

2. L'ammontare della quota annuale spettante agli enti locali, ai sensi del comma 1, non può essere inferiore al 13,21 per cento delle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali, preventivate nella legge finanziaria regionale dell'anno precedente al triennio da finanziarie al netto delle entrate destinate alle misure di concorso alla finanza pubblica e di quelle relative alla contabilizzazione dei rimborsi in conto fiscale e alle compensazioni d'imposta.

3. La percentuale di cui al comma 2 è rideterminata in relazione all'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), e non tiene conto delle modificazioni alle quote di compartecipazione di cui all'articolo 49 della legge costituzionale 1/1963 successive all'entrata in vigore della presente legge.

3 bis. Dalla percentuale di cui al comma 2 è trattenuta la quota di compartecipazione degli enti locali, per l'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 46, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 26/2014 [18].

4. [Dalla percentuale di cui al comma 2 sono esclusi i fondi di cui all'articolo 14, comma 9, lettera b)] [19].

 

     Art. 14. (Tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 11 e per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre prioritariamente al finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali, di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2014, con assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e delle Province fino al loro superamento.

2. Per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi è istituito il fondo ordinario e di perequazione per i Comuni e per le Unioni territoriali intercomunali, assegnato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, con le modalità definite dall'articolo 17.

3. Il fondo di cui al comma 2 è suddiviso in due quote, una per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione delle risorse, l'altra per finalità specifiche consolidate.

4. La Regione stanzia annualmente con legge finanziaria un fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni, definendo la tempistica e le modalità di presentazione della domanda, da parte degli enti interessati, contenente le proposte di utilizzo delle risorse.

5. Le proposte di utilizzo di cui al comma 4 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione in vista della costituzione nel nuovo ente locale.

6. La Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando:

a) i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle risorse disponibili e alle richieste pervenute, dando priorità ai progetti di fusione contenuti nel Programma annuale delle fusioni di Comuni, previsto nell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26/2014;

b) l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso, che non può essere superiore a 200.000 euro;

c) gli interventi da realizzare;

d) la tempistica di rendicontazione dell'incentivo.

7. In caso di esito positivo del referendum gli interventi infrastrutturali individuati nello studio di fattibilità come essenziali e urgenti per il funzionale avvio del nuovo ente locale sono valutati ai fini dell'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7, comma 2.

8. Il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è sostenuto con il fondo per i Comuni risultanti da fusione, previsto dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 .

9. Per le spese d'investimento è istituito:

a) a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo ordinario per gli investimenti relativo, in particolare, a interventi di manutenzione del patrimonio, assegnato d'ufficio, in quote, da ripartire in base a indicatori che prendono a riferimento la dimensione territoriale, le strutture e le infrastrutture stradali, ambientali e di carattere sociale ed educativo presenti sul territorio; entro due anni dall'erogazione, il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento [20];

b) [a favore dei Comuni non in Unione, singoli o associati mediante convenzione, e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo straordinario unitario per gli investimenti strategici sovracomunali, stanziato e ripartito dalla legge di stabilità in base agli esiti della concertazione di cui all'articolo 7 e finalizzato ad assicurare la perequazione infrastrutturale dei territori] [21].

9 bis. Non beneficiano del riparto del fondo di cui al comma 9, lettera a), totalmente o nella misura indicata dalla legge o da regolamento regionale, gli enti locali che non trasmettono nei modi e nei tempi previsti i dati in loro possesso necessari per la determinazione e la quantificazione dell'assegnazione spettante [22].

9 ter. [I patti territoriali di cui al comma 9, lettera b), definiscono l'utilizzo delle risorse regionali già assegnate alle Unioni territoriali intercomunali con la concertazione di cui all'articolo 7 e relativi patti territoriali, residuate dall'attuazione degli interventi] [23].

10. [La legge finanziaria regionale individua i capitoli di spesa che costituiscono il fondo di cui al comma 9, lettera b). Le Direzioni centrali competenti per materia gestiscono la concessione, l'erogazione, il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti, la verifica della rendicontazione finale degli interventi individuati dalla legge di stabilità in base agli esiti della concertazione e ogni altro adempimento connesso e conseguente con riferimento agli investimenti rientranti nel settore seguito per competenza] [24].

10 bis. [Le risorse del fondo di cui al comma 9, lettera b), sono concesse a richiesta dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore. L'erogazione è disposta a richiesta dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale] [25].

10 ter. [Per la rendicontazione finale degli investimenti finanziati con le risorse del fondo di cui al comma 9, lettera b), trova applicazione quanto previsto in materia di rendicontazione semplificata dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)] [26].

11. La legge finanziaria regionale stanzia un fondo, di importo non superiore all'1 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per la valorizzazione delle buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, nonché per supportare interventi risanatori urgenti per i Comuni e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32.

12. La legge finanziaria regionale può stanziare un fondo, di importo non superiore allo 0,20 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per il concorso agli oneri dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente, non finanziabili con le normali risorse di bilancio. Il riparto del fondo così costituito è assegnato con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri definiti con regolamento [27].

13. Nessun trasferimento di parte corrente può essere attribuito dalla Regione agli enti locali, ad eccezione delle risorse di cui ai commi 2, 4, 8, 11 e 12 e di cui all'articolo 47 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3.

 

     Art. 15. (Quantificazione del fondo ordinario e di perequazione)

1. Lo stanziamento annuale del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, è determinato:

a) per la quota ordinaria e di perequazione, sulla base della differenza tra il totale dei fabbisogni standard per l'esercizio delle funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali, tenuto conto della dimensione e dei servizi di area vasta assicurati dall'ente locale e della capacità tributaria e patrimoniale del medesimo;

b) per la quota specifica, in relazione alle assegnazioni concesse ai Comuni, nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge:

1) per le funzioni conferite dalla Regione agli enti locali;

2) per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.

2. Con regolamento sono individuate le metodologie per la definizione degli indicatori di cui al comma 1, lettera a).

3. Le metodologie per la definizione degli indicatori di cui al comma 1 sono sottoposte a monitoraggio ed eventualmente rideterminate ogni tre anni.

 

     Art. 16. (Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali) [28]

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti, già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale, da liquidarsi, per le quote non erogate, in base alla progressione della spesa.

2. Per la conversione degli incentivi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale predispone un Programma triennale, a scorrimento annuale, redatto secondo le disposizioni del presente articolo.

3. La conversione è esclusa nell'ipotesi in cui l'ente abbia fatto ricorso al mercato finanziario per attualizzare l'incentivo, qualora il finanziamento non sia già stato estinto. In ogni caso la conversione non è ammissibile per la quota di incentivo destinata a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento.

4. Per le finalità di cui al comma 1 e, in particolare, per provvedere alla copertura finanziaria delle quote di contributo finanziate dai bilanci successivi a quello corrente, è istituito il Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali.

5. Il Programma triennale di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, sentito il Consiglio delle autonomie locali ed è elaborato sulla base delle segnalazioni degli incentivi convertibili presentate dalle Direzioni centrali che hanno concesso gli incentivi medesimi.

6. II Programma di cui al comma 2:

a) individua le linee contributive per gli investimenti degli enti locali ammissibili alla conversione;

b) individua i criteri per la definizione dell'ordine di precedenza di ammissione alla conversione, tenuto conto delle fasi di studio, progettazione ed esecuzione degli investimenti, del valore dei medesimi;

c) ammette al procedimento di conversione, tramite l'indicazione dei relativi decreti di impegno, gli incentivi la cui conversione, tenuto conto delle annualità successive a quella in corso al momento di adozione della deliberazione, risulti interamente finanziabile dalle dotazioni del fondo di cui al comma 4, con la possibilità di ammettere al procedimento l'incentivo collocato in posizione successiva, qualora la conversione del precedente non risulti interamente finanziabile.

7. Le segnalazioni delle Direzioni centrali di cui al comma 5 indicano, per ogni contributo da convertire:

a) il decreto di impegno sotteso al provvedimento di concessione dell'incentivo e il capitolo di spesa ove l'impegno è stato registrato;

b) il ruolo di spesa fissa eventualmente emesso a valere sull'impegno di cui alla lettera a);

c) l'ente locale beneficiano dell'incentivo;

d) l'oggetto dell'investimento;

e) il valore complessivo dell'investimento;

f) l'importo dell'incentivo regionale;

g) la quota dell'incentivo regionale eventualmente destinata a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento quantificata in via presuntiva [29];

h) l'ammontare delle annualità dell'incentivo successive all'esercizio in corso al momento di adozione della deliberazione;

i) lo stato di avanzamento dell'investimento;

l) la circostanza che l'ente beneficiato non abbia fatto ricorso al mercato finanziario per attualizzare l'incentivo ovvero che abbia estinto il finanziamento contratto a tal fine.

8. Gli enti locali interessati manifestano la volontà di aderire al Programma di cui al comma 2 entro quindici giorni dalla sua comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata [30].

9. Nell'ambito dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7, comma 2, è definito, per ciascun territorio, l'elenco degli incentivi riferiti alle linee contributive individuate nel Programma di cui al comma 2, per i quali gli enti locali hanno manifestato l'interesse alla conversione. L'elenco è redatto secondo l'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6, lettera b), e riporta l'ammontare delle annualità di incentivo successive all'esercizio di stipulazione dell'intesa.

10. Conseguentemente alla formulazione delle segnalazioni di cui al comma 5 e nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 9, il responsabile della gestione della spesa sospende i ruoli di spesa fissa eventualmente emessi in relazione agli incentivi dei quali è chiesta la conversione.

11. Con proprio decreto l'Assessore competente in materia di finanze è autorizzato a effettuare le regolazioni contabili conseguenti all'intesa di cui al comma 9 e, in particolare, sulla base delle risultanze della stessa e per ciascuno degli incentivi ammessi alla conversione:

a) istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli destinati al pagamento della quota di incentivo finanziata ai sensi del comma 4 e provvede alla loro programmazione;

b) preleva dal fondo di cui al comma 4 un ammontare di risorse corrispondente alle quote di incentivo finanziate a carico degli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 come quantificate dalla medesima intesa, e le storna sul capitolo di cui alla lettera a) [31].

12. Il responsabile della gestione della spesa relativa all'incentivo sulla base dell'intesa adotta il provvedimento di conversione e:

a) con riferimento alle annualità iscritte in conto competenza e in conto residui nell'esercizio in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 conferma l'impegno già assunto;

b) con riferimento alle annualità iscritte in conto competenza negli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 disimpegna le relative somme;

c) impegna le somme iscritte ai sensi del comma 11.

13. Sono oggetto del disimpegno di cui al comma 12, lettera b), anche le quote di incentivo originariamente destinate a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento.

14. Successivamente, con proprio decreto, l'Assessore competente in materia di finanze è autorizzato a stornare, per ciascuna annualità del bilancio pluriennale, le quote di stanziamento resesi disponibili con il disimpegno di cui al comma 12, lettera b), in favore del fondo di cui al comma 4 [32].

15. L'erogazione dei contributi convertiti ai sensi del presente articolo è effettuata in base all'effettivo fabbisogno dell'ente beneficiario, dimostrato dallo stato di avanzamento della spesa.

16. L'intesa di cui al comma 9 può disporre che l'erogazione del contributo avvenga tramite il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi). In tale ipotesi si applicano in ogni caso le procedure previste dai commi 12, 13 e 14, e il decreto dell'Assessore competente in materia di finanze di cui al comma 11:

a) istituisce, se necessario, gli opportuni capitoli di spesa per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui all'articolo 28 della legge regionale 13/2014 e provvede alla loro programmazione;

b) preleva dal fondo di cui al comma 4 un ammontare di risorse corrispondente alle quote di contributo finanziate a carico degli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9, come quantificate dalla medesima intesa, e le storna sul capitolo di cui alla lettera a);

c) modifica d'ufficio gli impegni individuati dall'intesa di cui al comma 9, limitatamente alle annualità iscritte in conto competenza e in conto residui nell'esercizio in corso al momento dell'adozione dell'intesa di cui al comma 9, imputandoli ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui alla lettera a), variandone il beneficiario e le relative codifiche [33].

16 bis. Nel caso di cui al comma 16 è trasferito al Fondo, nell'esercizio nel quale è adottata l'intesa di cui al comma 9, l'importo dell'incentivo ammesso al procedimento di conversione al netto della quota destinata a sollievo degli oneri finanziari come quantificata nell'intesa e delle somme eventualmente già corrisposte all'ente beneficiario. Il provvedimento di conversione del contributo è adottato successivamente al trasferimento delle risorse al Fondo con contestuale impegno delle relative risorse a valere sulla contabilità del Fondo medesimo [34].

16 ter. Nel caso di cui al comma 16 alle risorse dichiarate libere da vincoli di destinazione a seguito del provvedimento di conversione si applica l'articolo 28, comma 8 bis, della legge regionale 13/2014 [35].

17. Il dimensionamento del fondo di cui al presente articolo tiene conto:

a) delle somme oggetto di restituzione da parte degli enti locali determinate dalla rinuncia all'incentivo in conto capitale per diversa valutazione dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento o per impossibilità al raggiungimento dell'interesse pubblico medesimo;

b) delle eventuali economie di spesa sul bilancio regionale conseguenti a disimpegni per le rinunce di cui alla lettera a).

 

     Art. 16 bis. (Rivalutazione Istat della spesa ammissibile) [36]

1. Nei casi in cui, a causa del lungo periodo trascorso dal momento della progettazione dell'opera per la quale gli incentivi sono stati già concessi, l'Ente beneficiario chieda un aggiornamento della spesa prevista per l'intervento, sulla quale commisurare il contributo convertito ai sensi dell'articolo 16, alla spesa ammissibile può essere applicata la rivalutazione monetaria in base agli indici I.S.T.A.T dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nei limiti della disponibilità derivante dalla somma delle annualità concesse.

 

     Art. 16 ter. (Conversione degli incentivi pluriennali) [37]

1. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici ed edilizia è autorizzata a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti, già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale, anche per la realizzazione di opere diverse da quella per la quale gli incentivi sono stati concessi, qualora l'opera iniziale non sia più prioritaria rispetto a esigenze sopravvenute, a condizione che l'importo della spesa ammissibile per le opere diverse non superi l'importo della spesa ammissibile dell'opera originaria.

 

     Art. 17. (Erogazione del fondo ordinario e di perequazione) [38]

1. Al fine di assicurare la funzionalità della gestione da parte degli enti locali per un'adeguata distribuzione dei flussi finanziari, il fondo di cui all'articolo 14, comma 2, è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dagli enti locali secondo le modalità e i termini fissati dalla Regione.

2. In relazione agli andamenti di finanza pubblica, la legge regionale finanziaria può subordinare l'erogazione di cui al comma 1 all'avvenuta approvazione dei documenti contabili fondamentali degli enti locali.

 

TITOLO III

COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE

 

     Art. 18. (Obblighi di finanza pubblica) [39]

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 2 bis, in attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 2, il presente capo disciplina gli obblighi di finanza pubblica degli enti locali della Regione.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con deliberazione definisce i termini e le modalità per il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

 

     Art. 19. (Definizione degli obblighi di finanza pubblica degli enti locali) [40]

1. Gli enti locali sono tenuti ad assicurare:

a) l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 20;

b) la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21;

c) la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

 

     Art. 20. (Equilibrio di bilancio) [41]

1. L'equilibrio di bilancio è previsto e disciplinato dalla normativa statale.

 

     Art. 21. (Sostenibilità del debito) [42]

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli enti locali assicurano la sostenibilità del debito mantenendo il medesimo entro un valore soglia.

2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale fra la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti, calcolato con i dati relativi al rendiconto di gestione e desunto dal "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'articolo 18 bis del decreto legislativo 118/2011.

3. Il valore soglia può essere differenziato per classe demografica.

4. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità del debito.

5. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.

6. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 5 è di sei anni.

7. Gli enti locali che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 possono incrementare il proprio debito fino al raggiungimento del valore soglia.

 

     Art. 22. (Sostenibilità della spesa di personale) [43]

1. Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia.

2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

3. Il valore soglia può essere differenziato per classi demografiche.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.

5. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale.

6. La Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 5, tiene conto, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia, delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia.

7. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.

8. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 7 è di sei anni.

9. Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al personale riferito alla gestione del servizio sociale. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 2, sono definiti termini e modalità per tali enti.

 

     Art. 22 bis. (Monitoraggio regionale degli obblighi di finanza pubblica) [44]

1. Per l'acquisizione di elementi utili alla verifica del rispetto degli obblighi di finanza pubblica del Sistema integrato è previsto un monitoraggio annuale degli obblighi di cui agli articoli 20, 21 e 22.

2. Il monitoraggio previsto in relazione all'articolo 22 ha, altresì, l'obiettivo di valutare gli effetti complessivi e di impatto in relazione alla spesa di personale degli enti locali sul Sistema integrato.

3. In relazione alle risultanze del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere previste modifiche ai valori soglia, nonché al regime sanzionatorio previsto all'articolo 22 ter.

4. L'ufficio regionale competente definisce con provvedimento gli aspetti operativi connessi all'attività di monitoraggio e approva la relativa modulistica.

5. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'articolo 20 l'ufficio regionale competente si avvale dei dati a rendiconto inviati dagli enti locali alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dagli articoli 21 e 22 gli enti locali inviano annualmente all'ufficio regionale competente le informazioni relative ai dati a rendiconto entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione.

 

     Art. 22 ter. (Mancato rientro al di sotto dei valori soglia di riferimento) [45]

1. Gli enti locali non possono contrarre nuovo debito se, decorso il termine previsto all'articolo 21, commi 5 e 6, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui all'articolo 21, comma 1.

2. Gli enti locali non possono assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se, decorso il termine previsto all'articolo 22, commi 7 e 8, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui all'articolo 22, comma 1.

3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 operano sino a quando l'ente non ha ricondotto i due parametri ivi previsti entro il valore soglia di riferimento.

 

     Art. 23. (Concorso al contenimento della spesa) [46]

1. Gli enti locali della Regione assicurano i risparmi di spesa necessari al conseguimento degli equilibri complessivi di finanza pubblica, anche adottando politiche di bilancio coerenti con le risorse disponibili, con le regole statali o regionali del contenimento della spesa e con i vincoli connessi agli obiettivi generali di finanza pubblica.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale di ciascun anno, recepisce sulla base dei principi della normativa statale e degli eventuali accordi con lo Stato l'entità del risparmio complessivo del sistema integrato Regione-Autonomie locali e quello specifico di ciascun ente, nonché eventuali termini e modalità che ne attestino le risultanze.

3. Nel caso di interventi statali che prevedono un ulteriore concorso al risanamento della finanza pubblica anche attraverso il conseguimento di risparmi di spesa, la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni statali, aggiorna l'entità del risparmio complessivo del sistema integrato Regione-Autonomie locali e di quello specifico di ciascun ente, di cui al comma 2.

4. Salvo diversa disposizione della legge regionale finanziaria, l'obiettivo specifico in termini di risparmio complessivo del sistema integrato Regione-Autonomie locali di cui ai commi 2 e 3, è assegnato a ogni singolo ente secondo le modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, eventualmente anche in relazione ai trasferimenti di parte corrente assegnati agli enti locali.

 

CAPO II

DISCIPLINA IN MATERIA DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 24. (Disciplina in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali)

1. In materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali si applica la normativa statale, salvo quanto previsto dalla legge regionale.

 

     Art. 25. (Organo di revisione economico-finanziaria)

1. Per dare attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 2, l'organo di revisione economico-finanziaria collabora, in particolare, con gli organi di governo nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità del sistema integrato Regione-Autonomie locali.

2. Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare del Friuli la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore [47].

3. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro è previsto un collegio composto da tre componenti [48].

3 bis. Le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli possono avvalersi dell'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunità [49].

3-ter. Le Comunità si avvalgono dell'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunità [50].

4. [Nei Comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 è previsto un collegio composto da tre membri; il collegio dura in carica tre anni] [51].

4 bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziaria uno dei componenti svolge le funzioni di presidente del collegio [52].

4 ter. Il presidente del collegio è nominato dall'organo assembleare dell'ente locale scegliendolo tra i componenti, a eccezione del revisore non esperto, come individuato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, comma 3 [53].

5. [Qualora previsto dallo statuto dell'Unione territoriale intercomunale, i Comuni possono avvalersi dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Unione stessa] [54].

 

     Art. 26. (Elenco regionale dei revisori)

1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale. Tale elenco è gestito con modalità telematiche.

2. Sono iscritti nell'elenco regionale, a domanda, i soggetti residenti in Friuli Venezia Giulia inseriti nel registro dei revisori legali o iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di crediti formativi [55].

3. Con regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Regione, è determinata l'articolazione dell'elenco regionale, di cui al comma 2, in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, e al numero di anni d'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili [56].

4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definite, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale [57].

4 bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziaria uno dei componenti svolge le funzioni di presidente del collegio [58].

4 ter. E' nominato presidente del collegio il soggetto che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore, ciascuno della durata di tre anni, presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni precedenti all'anno di nomina. A parità di numero di incarichi svolti e di dimensione demografica degli enti locali si tiene conto del maggior numero di crediti formativi conseguiti nel triennio precedente all'anno di nomina [59].

5. [Le modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco ai sensi del comma 2 sono definite in accordo con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali e gli Ordini professionali competenti] [60].

 

     Art. 27. (Scelta dei revisori e durata dell'incarico)

1. I revisori sono individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 26 mediante procedura telematica.

2. L'ente locale comunica la scadenza dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria e il compenso spettante alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, nonché mediante pubblicazione nell'Albo online del proprio sito istituzionale, almeno due mesi prima della scadenza medesima. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, l'ente locale ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali [61].

2-bis. L'organo monocratico di revisione economico-finanziaria in scadenza può comunicare formalmente all'ente locale la propria disponibilità a svolgere un ulteriore incarico triennale e, di un tanto, l'ente locale informa la struttura regionale competente in materia di autonomie locali contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2 [62].

3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 presentano domanda per poter svolgere l'incarico di revisore economico-finanziario alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali [63].

4. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve rispettare le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Nel caso di collegio, il sorteggio deve assicurare la presenza di un terzo di revisori non esperti, come individuati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, comma 3. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell'incarico [64].

4.1. Nell'ipotesi di cui al comma 2-bis, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, tra i nominativi che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3, una rosa di due nomi a cui è aggiunto di diritto l'organo di revisione in scadenza. La composizione finale della rosa di tre nominativi deve assicurare il rispetto delle quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla nomina del revisore e al conferimento dell'incarico, nonché ai professionisti sorteggiati e alle categorie professionali [65].

4 bis. Qualora risulti pervenuta una sola domanda, in caso di revisore unico, e solo tre domande, in caso di collegio, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica direttamente all'ente locale i nominativi pervenuti [66].

5. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati ai sensi dei commi 4 e 4.1 e gli conferisce l'incarico; nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere, nonché garantire la presenza di un revisore non esperto. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi [67].

6. [La Giunta del Comune e il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, provvedono al conferimento dell'incarico ai soggetti sorteggiati] [68].

7. Qualora l'ente non provveda al conferimento dell'incarico ai sensi del comma 5, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida all'ente locale a provvedere entro venti giorni, affida l'incarico di revisione economico-finanziaria con proprio decreto [69].

8. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei revisori entro venti giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico.

8-bis. Con decreto del direttore competente in materia di finanza locale possono essere apportati correttivi all'algoritmo di estrazione a sorte dei revisori iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 26 per attribuire maggiori probabilità di sorteggio a coloro che non sono mai stati estratti [70].

9. L'organo di revisione economico-finanziaria dura in carica tre anni e può svolgere due incarichi triennali consecutivi presso lo stesso ente locale. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico. In caso di sostituzione di un singolo componente dell'organo collegiale, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organo [71].

9 bis. Il venir meno del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportano la cancellazione dall'elenco regionale e determinano la decadenza dagli eventuali incarichi in corso [72].

9 ter. L'ufficio regionale, sulla base della comunicazione da parte degli Uffici ministeriali competenti e degli Ordini della cancellazione del soggetto dal registro dei revisori legali o dall'Ordine, nonché della comunicazione del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 267/2000, ne prende atto e dichiara la decadenza del revisore dallo svolgimento delle funzioni, con effetto immediato, dandone comunicazione anche all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico [73].

 

     Art. 27 bis. (Limiti all'affidamento di incarichi) [74]

1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti o nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare e non più di due nei Comuni aventi un organo di revisione collegiale.

1.1. I revisori che hanno raggiunto il numero massimo di incarichi per fasce di enti locali di cui al comma 1 non possono presentare la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore negli enti locali appartenenti alle medesime fasce, a eccezione di coloro i cui incarichi scadono entro sessanta giorni dalla data di apertura dell'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore.

1 bis. Nei limiti all'affidamento di incarichi di cui al comma 1, non rileva l'attività di revisione svolta a favore:

a) [abrogata];

b) [abrogata];

c) della Comunità, della Comunità di montagna e della Comunità collinare dall'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti, ai sensi dell'articolo 25, commi 3 bis e 3 ter.

 

     Art. 28. (Valutazioni dell'organo di revisione sulla stabilità finanziaria)

1. L'organo di revisione economico-finanziaria redige il documento di sintesi degli indici di stabilità finanziaria di cui all'articolo 30, comma 3, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 239 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'ente locale [75].

2. La relazione, con riferimento al documento di sintesi di cui al comma 1, rappresenta la situazione dell'ente locale e, in caso di riscontro negativo di uno o più indici, fornisce per ciascuno di essi le motivazioni del risultato e indica le misure necessarie per il rientro nei valori di stabilità.

3. Le valutazioni dell'organo di revisione economico-finanziaria sono trasmesse al rappresentante legale dell'ente locale e alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che, sulla base di esse, può:

a) richiedere un esame suppletivo allo stesso organo di revisione, per suggerire ulteriori misure correttive all'ente locale;

b) nominare uno o più esperti per aiutare gli uffici a superare le criticità evidenziate ed evitare ricadute negative sull'intero sistema degli enti locali.

4. Con riferimento alla situazione dell'ente rispetto agli indici del documento di sintesi di cui al comma 1, la legge regionale, coerentemente con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria regionale, prevede interventi di premialità o sanzioni.

 

     Art. 29. (Compenso dei revisori)

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, è stabilito il compenso annuo spettante ai revisori, tenuto conto:

a) della tipologia di ente;

b) della classe demografica di appartenenza;

c) di specifici indicatori economico-finanziari;

d) della tipologia di organo, monocratico o collegiale [76].

2. Il compenso di cui al presente articolo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico-finanziaria.

1 bis. [All'organo di revisione dell'Unione territoriale intercomunale, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 3 bis, spetta unicamente una maggiorazione, determinata con il decreto di cui al comma 1, del compenso base annuo corrisposto a ciascun componente dell'organo di revisione del Comune di cui l'Unione si avvale] [77].

 

CAPO III

DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI STRUTTURALI DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 30. (Condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali)

1. Per garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario e assicurarne la sana gestione economico-finanziaria sono individuate le condizioni strutturali di gestione dei bilanci degli enti locali rilevabili mediante indicatori significativi, che permettono di collocare i bilanci medesimi in categorie [78].

2. [Gli indicatori consentono la distinzione delle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali nelle seguenti categorie:

a) ottimali: presentano indici strutturali sopra la media;

b) standard: presentano indici strutturali nella media;

c) potenzialmente deficitari: presentano potenziali condizioni di squilibrio e irregolarità nella gestione economico-finanziaria;

d) strutturalmente deficitari: presentano condizioni di squilibrio e irregolarità nella gestione economico-finanziaria;

e) in dissesto: presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio e gravi irregolarità nella gestione economico-finanziaria tali da comportare un intervento regionale di salvaguardia] [79].

3. Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti, con cadenza triennale:

a) le categorie in cui sono collocati i bilanci degli enti locali;

b) gli indici di stabilità finanziaria;

c) le eventuali condizioni gestionali significative;

d) gli ulteriori criteri per gli inserimenti dei bilanci degli enti locali nelle categorie di cui alla lettera a);

e) lo schema di documento di sintesi degli indici di cui alla lettera b) [80].

4. II documento di sintesi degli indici di stabilità finanziaria è redatto secondo lo schema di cui al comma 3.

 

     Art. 31. (Monitoraggio delle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali [81])

1. Le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali, individuate ai sensi dell'articolo 30, sono soggette al monitoraggio annuale da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

1 bis. [Il monitoraggio delle condizioni strutturali dei bilanci delle Unioni territoriali intercomunali deve consentire la valutazione, con modalità comparativa e con riferimento ai dati consolidati delle Unioni medesime e dei Comuni partecipanti, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi forniti ai cittadini, tenuto conto dei livelli precedentemente conseguiti dai soggetti cui le Unioni sono subentrate] [82].

1 ter. [Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1 bis l'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 della legge regionale 26/2014 propone criteri e modalità per la valutazione comparativa e per la costruzione dei dati consolidati] [83].

1 quater. Gli enti locali che inviano i flussi informativi relativi al rendiconto di gestione alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) oltre i termini fissati dalla normativa statale, non possono accedere alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 18/2015, fino a quando non abbiano adempiuto [84].

2. [Con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 3, sono definite le misure incentivanti e sanzionatorie in relazione alle condizioni strutturali di cui all'articolo 30] [85].

3. [Il regolamento di cui all'articolo 30, comma 3, può prevedere, tra le sanzioni per i comportamenti determinanti lo scostamento rispetto a obiettivi di finanza pubblica e fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti correttivi, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente, nonché la misura massima dell'autonomia impositiva, il divieto di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali e di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche] [86].

3 bis. La disciplina definita con il regolamento regionale di cui all'articolo 30, comma 3, è sperimentale per il primo triennio di applicazione [87].

4. [Con legge regionale sono definiti:

a) i meccanismi automatici sanzionatori, quali l'individuazione di casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali, di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici, nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari o di gravi violazioni di legge che comportino grave dissesto alle finanze locali;

b) le procedure connesse al dissesto finanziario degli enti locali, all'attività dell'organo di liquidazione, all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento] [88].

 

     Art. 32. (Funzioni regionali in materia di enti locali deficitari, in condizioni di squilibrio e modalità di esercizio da parte della Regione)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono:

a) individuati gli uffici regionali competenti per le attività previste nell'articolo 31;

b) definite le ulteriori modalità per l'esercizio delle funzioni previste nell'articolo 31.

2. La Regione contribuisce al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla normativa statale vigente.

3. Ai fini di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti:

a) i criteri per l'accesso al fondo per il risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, le modalità di riparto, la tempistica e le modalità di restituzione a favore del bilancio regionale [89];

b) le modalità di certificazione annuale dei risultati conseguiti e dei controlli da parte della Regione;

c) gli ulteriori vincoli contabili di gestione del bilancio, ai quali l'ente beneficiario si impegna a sottostare per la durata definita dalla Giunta regionale stessa.

4. Con deliberazione della Giunta regionale è costituito un Comitato tecnico per gli adempimenti connessi alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, composto da funzionari regionali e degli enti locali, nonché da rappresentanti dell'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali. Tale Comitato è deputato a effettuare controlli sulle condizioni di enti strutturalmente deficitari o ad emettere pareri o svolgere istruttorie per l'attuazione delle procedure relative al riequilibrio finanziario pluriennale e al dissesto degli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 33. (Coordinamento normativo in materia di enti deficitari o dissestati)

1. Le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati contenute negli articoli da 242 a 269 del decreto legislativo 267/2000, che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative in capo a organi statali, si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

1 bis. Ferme restando le disposizioni statali in materia di enti locali deficitari o dissestati di cui al titolo VIII del decreto legislativo 267/2000, con legge regionale sono definite le procedure connesse al dissesto finanziario degli enti locali, all'attività dell'organo di liquidazione, all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento [90].

 

TITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

CAPO I

SUPPORTO REGIONALE ALLA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI CONTI PUBBLICI LOCALI

 

     Art. 34. (Unitarietà del sistema di finanza pubblica)

1. Per garantire l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e la semplificazione delle relazioni istituzionali e amministrativa di cui all'articolo 2, comma 4, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali [91]:

a) assicura il coordinamento unitario della finanza pubblica locale;

b) assicura la raccolta in via esclusiva e il trattamento dei dati e delle informazioni concernenti la finanza pubblica locale, con modalità che consentano l'acquisizione automatica dalle banche dati degli enti locali;

c) fornisce agli enti locali servizi e tecnologie;

d) predispone standard organizzativi e tecnici per l'integrazione delle informazioni.

2. La Regione e gli enti locali garantiscono l'implementazione e l'aggiornamento dei dati di rispettiva competenza.

3. [Il ritardo o l'inadempimento da parte degli enti locali nella trasmissione dei dati relativi alla Piattaforma digitale di cui al comma 1 è soggetta alle penalità definite dalla Giunta regionale con deliberazione che quantifica, in particolare, la percentuale di decurtazione applicata nell'anno successivo a valere sul Fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, o sui fondi transitori di cui agli articoli 45 e 47] [92].

 

     Art. 35. (Andamento e monitoraggio della finanza pubblica locale) [93]

1. La Regione assicura a favore degli enti locali il supporto alla corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche per individuare carenze e prevenire criticità nell'interesse del Sistema integrato.

2. La Regione favorisce una cultura di attento e costante controllo degli equilibri finanziari, di condivisione delle buone pratiche e di valorizzazione dei territori, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del Sistema integrato.

3. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, la Regione effettua un monitoraggio dei conti pubblici, anche tramite l'attività di cui all'articolo 31, comma 1, allo scopo di valutare la sostenibilità del Sistema integrato.

4. Per le attività previste ai commi da 1 a 3 la Regione può avvalersi del contributo dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

5. La Giunta regionale può definire con deliberazione ambiti specifici di monitoraggio, nonché le modalità di attuazione del medesimo, anche mediante tecniche di campionamento.

6. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali, con cadenza periodica, sull'andamento e sugli esiti dei monitoraggi della finanza pubblica locale del Sistema integrato.

 

     Art. 36. (Supporto tecnico e monitoraggio dei conti pubblici locali) [94]

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, la Regione promuove attività di formazione e informazione a favore degli enti locali, in particolare per diffondere una cultura di attento e costante controllo degli equilibri finanziari, ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e di valorizzazione della competitività dei territori e del benessere equo e sostenibile delle comunità locali.

2. Ai fini di quanto previsto all'articolo 35, con regolamento regionale, è definito un sistema di monitoraggio permanente dei conti pubblici locali.

3. Le verifiche di cui all'articolo 35 sono condotte allo scopo di valutare la regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo all'utilizzo delle risorse e agli adempimenti connessi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

4. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 2, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione si dota di un sistema informativo regionale per la finanza locale implementato dagli enti locali che hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente la propria situazione finanziaria attraverso l'inserimento dei movimenti contabili e finanziari. Con il regolamento regionale di cui al comma 2 sono definiti le modalità e i criteri di inserimento dei dati nel sistema.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti triennalmente gli ambiti specifici delle verifiche, nonché le modalità di attuazione delle medesime, anche mediante tecniche di campionamento.

 

     Art. 37. (Tavoli tecnici in materia di finanza locale)

1. La Regione, al fine di una proficua collaborazione e concertazione con gli enti locali, si avvale di gruppi di lavoro o di tavoli tecnici con funzionari esperti degli enti locali e rappresentanti di associazioni di categoria, per l'approfondimento di aspetti tecnici attinenti materie ricadenti nell'ambito della finanza locale, anche al fine di acquisire esperienze di buone pratiche e consentirne la diffusione.

2. La partecipazione ai gruppi di lavoro e ai tavoli tecnici previsti nel comma 1 non comporta la corresponsione di gettoni di presenza.

 

CAPO II

ADOZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI FONDAMENTALI

 

     Art. 38. (Termini di adozione dei documenti contabili fondamentali)

1. I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale.

2. Le Unioni territoriali intercomunali adottano i documenti contabili fondamentali entro quarantacinque giorni dall'adozione dei relativi documenti da parte dei Comuni facenti parte delle rispettive Unioni.

 

     Art. 39. (Comunicazione alla Regione dell'adozione dei documenti contabili fondamentali)

1. Gli enti locali informano la struttura regionale competente in materia di autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni, tramite la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali della Regione.

2. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili entro la tempistica prevista dalla legge, entro i sette giorni successivi l'ente locale trasmette alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali una relazione in ordine alle motivazioni dell'inadempimento, evidenziando lo stato della procedura e la tempistica presunta di possibile adempimento.

3. La mancata trasmissione della relazione, nei modi e termini previsti al comma 2, può comportare l'avvio di verifica regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, per accertare le motivazioni dell'inadempimento [95].

 

     Art. 40. (Interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili degli enti locali)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio del Comune o della Provincia deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema oppure qualora dalla relazione o dalle verifiche di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, emerge l'impossibilità per l'organo esecutivo dell'ente locale di predisporlo entro i venti giorni successivi alla scadenza, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida con un termine non inferiore a sette giorni, nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio [96].

2. Se il Consiglio comunale o provinciale non approva nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta o dal Commissario di cui al comma 1, verificata l'impossibilità dell'ente locale di adottarlo autonomamente in base alla relazione o alle verifiche di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali procede allo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 23/1997, e nomina il commissario per la gestione provvisoria dell'ente locale, il quale provvede all'adozione del bilancio.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche per l'approvazione del rendiconto di gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Unioni territoriali intercomunali.

 

CAPO III

LE INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

 

     Art. 41. (Indennità degli amministratori locali)

1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, a espletare il relativo mandato.

2. La misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata a cadenza biennale con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione consiliare competente [97].

3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata tenendo conto dei seguenti principi generali:

a) previsione di una indennità base di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi esecutivi degli enti locali;

b) previsione di una indennità base di presenza o di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari degli enti locali;

c) individuazione delle condizioni alle quali gli enti locali possono adottare per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari una indennità di funzione anziché una indennità di presenza;

d) previsione di una indennità base di presenza maggiorata per gli amministratori eletti Presidenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

e) articolazione delle indennità di funzione e di presenza in rapporto alla dimensione demografica degli enti locali e tenuto conto delle fluttuazioni relative alle presenze stagionali;

f) articolazione delle indennità di funzione dei componenti degli organi esecutivi in rapporto alla misura stabilita per il Sindaco;

g) riduzione di un quinto delle indennità previste alla lettera a) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che non siano collocati in aspettativa [98];

h) previsione di un rimborso, anche forfettario, delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato [99].

 

     Art. 42. (Divieto di cumulo)

1. Le indennità di funzione e di presenza degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale.

2. Le indennità di funzione degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili tra loro. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di funzione a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di funzione, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell'ente.

3. Gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione a organi o commissioni comunque denominate se è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche; tale partecipazione può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.

4. Agli amministratori di forme associative di enti locali, con esclusione dei consorzi e delle società, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

5. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

6. Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNI RISULTANTI DA FUSIONE

 

     Art. 43. (Norme per i Comuni risultanti da fusione)

1. La Regione promuove e sostiene le fusioni di Comuni con il fondo di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e assicura la massima semplificazione amministrativa delle regole e delle procedure per favorire un funzionale avvio della gestione finanziaria e contabile degli enti risultanti da fusione.

2. Il Comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione entro il termine di legge qualora tra l'istituzione e la scadenza prevista dalla predetta normativa regionale decorrano almeno novanta giorni, altrimenti entro novanta giorni dall'istituzione.

3. Al Comune risultante da fusione, ai fini dell'applicazione dell'esercizio e della gestione provvisoria, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente, si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

4. Il Comune risultante da fusione approva il rendiconto di bilancio dei Comuni estinti entro il termine di legge, se gli stessi non vi hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

5. Alla data di istituzione del nuovo Comune risultante da fusione, gli organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria del nuovo Comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione economico-finanziaria in carica alla data dell'estinzione nel Comune di maggiore dimensione demografica.

6. Nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia trova applicazione l'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

 

TITOLO V

NORME TRANSITORIE

CAPO I

REGIME TRANSITORIO

 

     Art. 44. (Norme transitorie in materia di bilanci delle Unioni territoriali intercomunali per l'anno 2015)

1. Per l'anno 2015, le Unioni territoriali intercomunali adottano il bilancio entro il 30 novembre [100].

2. Attesa la natura del primo bilancio delle Unioni territoriali intercomunali ai sensi della legge regionale 26/2014, per l'anno 2015 si prescinde dal parere di cui all'articolo 13, comma 11, della legge regionale 26/2014.

3. A eccezione dei casi previsti negli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della legge regionale 26/2014, il primo bilancio pluriennale delle Unioni territoriali intercomunali è adottato dall'anno 2016.

 

     Art. 45. (Norma transitoria per il finanziamento dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)

1. I Comuni e le Unioni territoriali intercomunali beneficiano del riparto della quota del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 9 e, comunque, al termine della fase transitoria di finanziamento per l'accompagnamento al superamento del trasferimento basato sul criterio storico.

2. Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione e, comunque, per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul Fondo ordinario transitorio comunale che viene ripartito:

a) per una parte, definita quota ordinaria, in misura proporzionale al trasferimento ordinario assegnato nel 2013, ai sensi dell'articolo 10, commi 8 e 44, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, della legge regionale 26/2014;

b) per la rimanente parte, definita quota di perequazione, in base ai criteri definiti con regolamento regionale che tengono conto delle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche dell'ente, e laddove già determinata, della spesa standard e della capacità fiscale [101].

3. Nel primo anno di applicazione del sistema transitorio di finanziamento di cui al comma 2, la quota ordinaria è quantificata nella misura dell'85 per cento dello stanziamento del fondo ordinario transitorio, mentre il restante 15 per cento è destinato alla quota di perequazione. Negli anni successivi la quota ordinaria si riduce progressivamente ad incremento di quella di perequazione per accompagnare gli enti verso il nuovo sistema di riparto di cui all'articolo 15.

4. Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione, le Unioni territoriali intercomunali beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio delle Unioni, che viene ripartito tenuto conto del trasferimento ordinario già spettante alle Comunità montane e in relazione alle funzioni comunali esercitate e gestite dall'Unione, nonché alle funzioni provinciali trasferite all'Unione territoriale intercomunale.

5. La quantificazione dello stanziamento del trasferimento ordinario transitorio dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali è determinata con legge finanziaria regionale, tenendo conto delle funzioni spettanti a ciascuna tipologia di ente locale.

 

     Art. 46. (Norma transitoria per l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte dell'Unione territoriale intercomunale) [102]

1. L'Amministrazione regionale incentiva in via transitoria, a valere sulle risorse stanziate nelle leggi finanziarie dell'anno 2016 e dell'anno 2017, le Unioni territoriali intercomunali che attivano la gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, secondo la tempistica prevista dai commi seguenti. L'incentivazione transitoria è concessa ed erogata in unica soluzione entro il 30 settembre nell'anno 2016 e 30 aprile nell'anno 2017.

2. Ai fini del comma 1, l'assegnazione complessiva per ogni anno è determinata in relazione alla somma dei valori attribuiti a ogni funzione attivata, come quantificati nei commi da 3 a 9.

3. Per l'attivazione delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014, dall'1 luglio 2016 al 31 agosto 2016, spetta rispettivamente un'assegnazione di 60.000 euro, 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro.

4. Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della legge regionale 26/2014 attivata dall'1 luglio 2016 al 31 agosto 2016 e aggiuntiva rispetto ad almeno due delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 10.000 euro.

5. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014, spetta rispettivamente un'assegnazione di 40.000 euro, 30.000 euro, 20.000 euro e 10.000 euro.

6. Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della legge regionale 26/2014 attivata entro l'1 gennaio 2017 e aggiuntiva rispetto ad almeno tre delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.

7. Per l'attivazione della funzione opere pubbliche e procedure espropriative e della funzione servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione dall'1 luglio 2016 al 31 agosto 2016, spetta, per ognuna, un'assegnazione di 60.000 euro e per ognuna delle funzioni di cui ai numeri da 2) a 5) del comma 1, lettera b), dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014 spetta un'assegnazione di 10.000 euro.

8. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 della funzione opere pubbliche e procedure espropriative spetta un'assegnazione di 20.000 euro.

9. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di due previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 e diversa da quella di cui al comma 8, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.

10. La Regione monitora l'attivazione e la gestione delle funzioni di cui al presente articolo attraverso la Piattaforma digitale dedicata.

11. Se a seguito del monitoraggio di cui al comma 10 risulta che la gestione della funzione non è effettivamente iniziata o è stata interrotta, l'incentivazione non è assegnata ovvero revocata.

 

     Art. 47. (Norma transitoria in materia di entrate delle Province)

1. Le Province, fino al loro superamento, beneficiano di un trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio provinciale finalizzato ad assicurare la funzionalità della gestione e ripartito in proporzione alle assegnazioni concesse alle Province, nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge, a titolo di trasferimento ordinario unitario, a titolo di assegnazione per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica e a titolo di trasferimento per le funzioni conferite. Lo stanziamento di bilancio è determinato tenendo conto delle funzioni delle Province e delle spese connesse al loro funzionamento.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dalle Province.

3. In relazione agli andamenti di finanza pubblica, la legge finanziaria regionale può subordinare l'erogazione del trasferimento di cui al comma 1 all'avvenuta approvazione dei documenti contabili fondamentali.

4. Una quota dello stanziamento di cui al comma 1, quantificata annualmente con legge finanziaria regionale:

a) può essere finalizzata per interventi risanatori urgenti delle Province in condizioni strutturali che potrebbero portare al dissesto e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32;

b) può essere finalizzata per il concorso agli oneri, non finanziabili con le normali risorse di bilancio, derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, nonché da interventi ritenuti urgenti.

5. Le opere delle Province possono essere finanziate con l'imposta di scopo di cui all'articolo 10.

6. Alle Province, fino al loro superamento, spettano le imposte, le tasse e le tariffe sui servizi di competenza.

 

     Art. 48. (Norma transitoria per il finanziamento degli enti locali su leggi di settore) [103]

1. Dal termine di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 26/2014, e fino alla completa attivazione del nuovo sistema di finanziamento regionale previsto nell'articolo 14, le domande di finanziamento in relazione a singole leggi di settore sono presentate alla Regione dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento [104].

2. L'Unione territoriale intercomunale valuta la coerenza delle domande di cui al comma 1, con i contenuti del Piano dell'Unione previsto nell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2014 .

3. La Regione adegua i regolamenti regionali alle previsioni di cui al comma 1.

4. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla mappatura dei procedimenti contributivi di settore a favore degli enti locali.

 

     Art. 49. (Norme transitorie in materia di coordinamento della finanza locale)

1. Le disposizioni contenute nel capo I del titolo III si applicano fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa in materia di pareggio di bilancio.

2. In sede di prima applicazione, per l'esercizio 2015, delle disposizioni di cui all'articolo 22, il triennio cui fare riferimento è relativo agli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.

3. Le spese di personale connesse alle convenzioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e alle associazioni intercomunali di cui all'articolo 22 della medesima legge regionale, nonché dell'articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 26/2014, sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, salvo diverso accordo tra gli stessi da comunicare alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.

 

     Art. 50. (Norma per l'individuazione provvisoria dell'organo di revisione economico-finanziaria e del responsabile finanziario delle Unioni territoriali intercomunali)

1. Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014 .

2. Il comma 1 non trova applicazione nei casi previsti nell'articolo 39, comma 1, e nell'articolo 40, comma 5, della legge regionale 26/2014 .

 

     Art. 50 bis. (Norma transitoria in materia di servizio di tesoreria) [105]

1. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, fino al completamento delle procedure per l'individuazione del tesoriere dell'Unione, la stessa si avvale del servizio di tesoreria del Comune con il maggior numero di abitanti.

 

     Art. 51. (Norme transitorie in materia di revisione economico-finanziaria)

1. Gli enti locali adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del titolo III, capo II entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 27 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia istituito l'elenco regionale.

3. Fino all'istituzione dell'elenco regionale di cui all'articolo 26:

a) possono essere nominati revisori i soggetti iscritti nel registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) l'organo assembleare dell'ente locale provvede alla scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria mediante elezione, con voto limitato a due componenti in caso di collegio di revisori o a maggioranza assoluta dei membri in caso di revisore unico. Nel caso di collegio di revisori l'organo assembleare provvede, altresì, a nominare presidente uno dei tre componenti.

4. Le Province, fino al loro superamento, applicano, in materia di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria, le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 52. (Norme transitorie in materia di enti deficitari e dissestati)

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 3:

a) trova applicazione la normativa statale in materia;

b) con decreto del Presidente della Regione su proposta della Giunta regionale è nominato l'organo straordinario di liquidazione e sono fissati eventuali compensi.

2. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 32, la trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, della legge regionale 23/1997, sono curati dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

 

     Art. 53. (Norme transitorie relative alle indennità degli amministratori locali)

1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 41, comma 2, trova applicazione la disciplina vigente contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 e successive modifiche e integrazioni.

1 bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 41, comma 2, i Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti possono deliberare di sostituire l'indennità di presenza per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari, prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 e successive modifiche e integrazioni, con una indennità di funzione, a condizione che la spesa annuale sia inferiore alla spesa media annuale sostenuta per le medesime indennità di presenza nel triennio 2015/2017. Con deliberazione consiliare devono essere altresì previste le detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni [106].

2. Fino all'elezione dei nuovi organi, effettuata per la prima volta in attuazione della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza), per ciascuna Provincia, nei confronti degli amministratori provinciali continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 54. (Assunzioni nelle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale)

1. In relazione all'esigenza di ricollocare il personale delle Province del Friuli Venezia Giulia e al fine di determinare le condizioni per l'attuazione del processo di riforma avviato con la legge regionale 26/2014, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non possono bandire nuove procedure concorsuali o selettive pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato a eccezione di quelle conseguenti alle previsioni dei fabbisogni occupazionali già approvate per l'anno 2015 alla data di entrata in vigore della presente legge [107].

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non attivano procedure di mobilità intercompartimentale; sono fatte salve le procedure già avviate con la pubblicazione del relativo avviso alla data di entrata in vigore della presente legge [108].

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 perseguono le finalità dell'articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, dandovi attuazione in ambito regionale.

 

TITOLO VI

NORME DI MODIFICA E FINALI

CAPO I

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2013, N. 19 (DISCIPLINA DELLE ELEZIONI COMUNALI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2007 IN MATERIA DI ELEZIONI REGIONALI)

 

     Art. 55. (Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 19/2013)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è inserito il seguente:

«Art. 5 bis

(Proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'elezione del sindaco e del consiglio comunale non si svolge nei comuni per i quali alla data del 24 febbraio dell'anno di scadenza del mandato il Consiglio regionale abbia deliberato il referendum consultivo per la fusione del comune con comuni contigui, in seguito all'iniziativa presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera b), o dell'articolo 17, comma 5, lettera c), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 ( Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). Il referendum consultivo previsto dall'articolo 17, comma 8 sexies, della legge regionale 5/2003 deve aver luogo entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del mandato.

2. La legge provvedimento prevista dall'articolo 20 della legge regionale 5/2003 dispone la nascita del nuovo comune al 1° gennaio dell'anno successivo e gli organi dei comuni previsti al comma 1 restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.

3. Nel caso in cui non si giunga alla fusione dei comuni si procede al rinnovo degli organi dei comuni previsti al comma 1 in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.».

 

CAPO II

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2009, N. 9 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE)

 

     Art. 56. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 9/2009) [109]

1. La lettera b) deI comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è abrogata.

 

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2014, N. 26 (RIORDINO DEL SISTEMA REGIONE-AUTONOMIE LOCALI NEL FRIULI VENEZIA GIULIA. ORDINAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E RIALLOCAZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)

 

     Art. 57. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 26/2014)

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente: «Ove alla scadenza del primo quadriennio successivo alla costituzione non risulti, in forma consolidata per l'Unione e per i Comuni ad essa aderenti, il conseguimento di risparmi di spesa nonché di adeguati livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, nell'esercizio dei servizi e delle funzioni di cui al comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare misure di penalizzazione di natura finanziaria.».

2. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente: «Fermi restando i vincoli previsti dalla vigente normativa, in relazione alle funzioni comunali esercitate in forma associata, la spesa sostenuta per il funzionamento generale dell'Unione, compresa la spesa di personale, non può comportare, in sede di prima applicazione e per i primi tre anni a decorrere dal 2016, il superamento della somma delle medesime spese sostenute dai singoli Comuni partecipanti e pro quota dalla Comunità montana, dalla Comunità collinare del Friuli e dalle Province, in relazione alle risorse umane e strumentali trasferite all'Unione, calcolate sulla media del triennio 2012-2014.».

3. Al comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014, dopo le parole «nel primo triennio», sono aggiunte le seguenti: «, decorrente dal 2016,».

 

     Art. 58. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 26/2014) [110]

1. All'articolo 7 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «l'1 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 ottobre»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, su proposta della conferenza dei Sindaci, convocata entro cinque giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, dal Sindaco del Comune di cui al comma 3; in difetto provvede entro cinque giorni il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. Comportano l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60 la mancata presentazione della proposta di atto costitutivo e di statuto dell'Unione, approvata dalla conferenza dei Sindaci a maggioranza qualificata del 60 per cento dei componenti, che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione dell'Unione, entro trenta giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, nonché la mancata approvazione, da parte di ciascun Consiglio comunale, dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta.».

 

     Art. 59. (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 26/2014) [111]

1. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:

«2. Le funzioni di cui all'articolo 26, qualora esercitate in forma singola dal Comune di cui al comma 1, sono svolte dai restanti Comuni nelle forme di cui all'articolo 26 ovvero di cui all'articolo 27, con le modalità stabilite dallo statuto dell'Unione.».

 

     Art. 60. (Modifica all'articolo 35 della legge regionale 26/2014)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 35 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«7 bis. I dati contenuti nel piano di subentro sono aggiornati dalle Province con riferimento alla situazione esistente alla data del trasferimento delle funzioni e comunicati alla Regione entro i successivi trenta giorni.».

 

     Art. 61. (Modifica all'articolo 53 della legge regionale 26/2014)

1. Il comma 2 dell'articolo 53 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:

«2. La Centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2016.».

 

     Art. 62. (Inserimento del capo II bis nel titolo VI della legge regionale 26/2014)

1. Dopo l'articolo 55 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente capo:

«CAPO II BIS

CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA

 

     Art. 55 bis. (Centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia)

1. I Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dall'1 gennaio 2016, fatte salve:

a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia;

b) la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

c) la potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente in materia di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).».

 

     Art. 63. (Modifica all'articolo 60 della legge regionale 26/2014) [112]

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«1 bis. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 7, comma 2, il termine per provvedere di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni.».

 

CAPO IV

NORME FINALI

 

     Art. 64. (Popolazione residente) [113]

1. Le disposizioni della presente legge che prendono a riferimento la popolazione sono applicate, se non diversamente disposto, basandosi sul dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di applicazione, fornito dalla struttura regionale deputata alla gestione dei dati statistici.

2. Per gli enti locali di nuova istituzione si prende a riferimento:

a) per il Comune risultante da fusione, la popolazione complessiva determinata ai sensi del comma 1, con riferimento ai Comuni fusionisti;

b) per le Comunità, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la popolazione complessiva determinata ai sensi del comma 1, con riferimento ai Comuni appartenenti alle rispettive Comunità.

3. Laddove espressamente previsto, il dato inerente la popolazione è incrementato dal numero dei cittadini stranieri, domiciliati nel territorio comunale, che siano dipendenti o familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati. I relativi dati sono comunicati alla Regione dai Comuni interessati, su conforme certificazione delle competenti autorità militari.

 

     Art. 65. (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali);

b) il comma 18 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);

c) i commi 12, 13, 14 e 14 bis dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

d) il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

e) i commi 10, 10 bis e 11 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);

f) gli articoli 28 bis, 42 e 43 della legge regionale 6 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

g) il comma 32 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

h) il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

i) i commi 57, 58 e 59 dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);

j) i commi 48 e 74 dell'articolo 13 e i commi 28, 29, 30, 31, 32 e 33 dell'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

k) i commi 22 e 72 dell'articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);

l) i commi 13, 14, 15 e 18 dell'articolo 14 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014);

m) il comma 47 dell'articolo 14, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).

 

     Art. 66. (Norme finanziarie)

1. La Regione è autorizzata a finanziare le Unioni territoriali intercomunali con un fondo straordinario una tantum di 5 milioni di euro per l'avvio del nuovo ente locale in relazione alle spese per il funzionamento dell'ente e per l'acquisto di attrezzature necessarie all'attività degli uffici, da ripartire per il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente e per il 50 per cento in proporzione alla superficie territoriale del nuovo ente locale [114].

2. L'assegnazione prevista nel comma 1 è concessa ed erogata d'ufficio in unica soluzione entro il 15 settembre 2015:

a) a favore del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione territoriale intercomunale, che la destina per le spese iniziali connesse all'avvio dell'Unione territoriale intercomunale, approvate dalla Conferenza dei Sindaci fino alla costituzione dell'Unione territoriale intercomunale e dall'Assemblea dell'Unione dopo la costituzione di detto ente, salvo quanto disposto nella lettera b) [115];

b) a favore delle Comunità montane e del Consorzio comunità collinare del Friuli che si avvalgano delle procedure di trasformazione di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della legge regionale 26/2014 .

3. L'Unione territoriale intercomunale, dal termine di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 26/2014, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti all'attività svolta dal Comune ai sensi del comma 2, lettera a), e il Comune trasferisce all'Unione territoriale intercomunale entro trenta giorni dalla costituzione della stessa la quota di assegnazione regionale non utilizzata [116].

3 bis. La Comunità montana della Carnia e il Consorzio comunità collinare del Friuli, beneficiari per conto delle Unioni territoriali intercomunali dell'assegnazione di cui al comma 1, se non si avvalgono delle procedure di trasformazione di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della legge regionale 26/2014, trasferiscono all'Unione territoriale intercomunale entro trenta giorni dalla costituzione della medesima la quota di assegnazione regionale non utilizzata [117].

4. Entro il 31 gennaio 2019 il Comune di cui al comma 2, lettera a), e l'Unione territoriale intercomunale presentano la rendicontazione dell'assegnazione regionale ricevuta, per la parte di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e tramite la Piattaforma digitale dedicata [118].

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1830 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo straordinario per l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali".

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

7. Nelle more della definizione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 14, la Regione è autorizzata ad assegnare d'ufficio, entro il 31 ottobre 2015 a favore dei Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014, un fondo straordinario di perequazione delle risorse finanziarie, da ripartire secondo i criteri definiti con regolamento e conformemente a quanto stabilito dall'articolo 42 della legge regionale 26/2014 [119].

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 11.226.606,51 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1831 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo straordinario di perequazione dei Comuni".

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

10. Per le finalità di cui all'articolo 16 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sull'unità di bilancio 9.1.2.1153 e sul capitolo 3863 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio annuale per l'anno 2015, con la denominazione: «Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali».

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

12. La Regione è autorizzata ad assegnare d'ufficio, entro il 31 ottobre 2015, ai Comuni risultanti da fusione istituiti nell'anno 2015, un fondo di 4 milioni di euro, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 26/2014 .

13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1833 di nuova nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione".

14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 62 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

15. La Regione incentiva con un fondo di 1 milione di euro i percorsi per addivenire alle fusioni tra Comuni.

16. Per accedere al riparto del fondo di cui al comma 15, entro il 30 settembre 2015, i Comuni interessati al percorso di fusione presentano domanda, tramite il Comune più popoloso, specificando i Comuni coinvolti, il beneficiario del finanziamento regionale, le proposte di utilizzo dell'incentivo regionale e trasmettono le deliberazioni dei Consigli comunali di richiesta di indizione del referendum [120].

17. Le proposte di utilizzo di cui al comma 16 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione.

18. II riparto è disposto per il 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione complessiva dei Comuni coinvolti e per il restante 50 per cento in misura proporzionale alla superficie territoriale complessiva; l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso non può essere superiore a 200.000 euro.

19. Il Comune beneficiario, entro il 30 luglio 2017, presenta la documentazione a titolo di rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, specificando le spese sostenute nel 2015, dopo la data di deliberazione dei Consigli di cui al comma 16, e le spese sostenute nel 2016.

20. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 15 è concessa ed erogata entro il 31 ottobre 2015 [121].

21. Per la finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1837 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione «Incentivi per favorire i percorsi per addivenire alle fusioni tra comuni».

22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 62 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 46, relativi alla gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, saranno definiti nell'ambito delle risorse disponibili nel quadro della legge finanziaria regionale a valere sulle risorse attualmente disponibili con riferimento all'unità di bilancio 9.6.1.5038 e al capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2019, n. 19.

[2] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2019, n. 19.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2019, n. 19.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2019, n. 19.

[5] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[6] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[7] Articolo sostituito dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31 e abrogato dall'art. 18 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[8] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4, comma 23, della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[9] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[10] Articolo sostituito dall'art. 94 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[12] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[13] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[14] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[15] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[16] Comma aggiunto dall'art. 48 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[17] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[18] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[19] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[20] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[21] Lettera sostituita dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31 e abrogata dall'art. 18 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[22] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[23] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 e abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[24] Comma modificato dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31 e abrogato dall'art. 18 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[25] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31 e abrogato dall'art. 18 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[26] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31 e abrogato dall'art. 18 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[27] Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[28] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[29] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[30] Comma sostituito dall'art. 17 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[31] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[32] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[33] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 9, comma 25, della L.R. 11 agosto 2016, n. 14 e l'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[34] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[35] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[36] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[37] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[38] Articolo così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[40] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[41] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[42] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[43] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[44] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[45] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[46] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[47] Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 21 aprile 2017, n. 9, dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31, dall'art. 29 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 55 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[48] Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 21 aprile 2017, n. 9, dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31, dall'art. 29 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 55 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[49] Comma inserito dall'art. 29 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9 e così modificato dall'art. 55 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[50] Comma inserito dall'art. 55 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[51] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[52] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[53] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31 e così sostituito dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[54] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[55] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[56] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33, dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[57] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[58] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[59] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[60] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[61] Comma così sostituito dall'art. 56 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[62] Comma inserito dall'art. 56 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[63] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[64] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[65] Comma inserito dall'art. 56 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[66] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[67] Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28, dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[68] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[69] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[70] Comma inserito dall'art. 56 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[71] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[72] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[73] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[74] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24, già modificato dall'art. 13 della L.R. 21 aprile 2017, n. 9, dall'art. 29 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9, dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23, dall'art. 56 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[75] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[76] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[77] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[78] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[79] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[80] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[81] Rubrica così sostituita dall'art. 10 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[82] Comma inserito dall'art. 39 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[83] Comma inserito dall'art. 39 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[84] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, già sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12, dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 9 della L.R. 4 novembre 2019, n. 16.

[85] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[86] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[87] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 e così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[88] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[89] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[90] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20 e così modificato dall'art. 57 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[91] Alinea così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[92] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[93] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[94] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[95] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20.

[96] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[97] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 8 marzo 2019, n. 4.

[98] Lettera così sostituita dall'art. 17 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[99] Lettera così modificata dall'art. 17 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[100] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[101] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e così ulteriormente modificato dall'art. 39 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[102] Articolo sostituito dall'art. 37 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[103] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 6 agosto 2020, n. 15.

[104] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e così ulteriormente modificato dall'art. 37 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[105] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[106] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[107] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 10, comma 35, della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[108] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 10, comma 35, della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[109] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[110] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[111] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[112] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[113] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[114] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[115] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[116] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e così ulteriormente modificato dall'art. 37 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[117] Comma inserito dall'art. 37 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[118] Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[119] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[120] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[121] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.