§ 6.2.56 - L.R. 14 maggio 2021, n. 6.
Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanza
Data:14/05/2021
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Estensione del periodo di proroga tecnica del vigente contratto per la gestione del servizio di tesoreria.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22/2007.
Art. 3.  Programmazione della spesa nell'ambito dei trasferimenti a organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione e a enti regionali.
Art. 4.  Modifica all'articolo 1 della legge regionale 5/2020.
Art. 5.  Modifica all'articolo 2 della legge regionale 5/2020.
Art. 6.  Disposizioni contabili e intersettoriali.
Art. 7.  Dismissione della partecipazione in Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA.
Art. 8.  Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.
Art. 9.  (Disposizioni contabili e intersettoriali)
Art. 10.  Modifica all'articolo 12 della legge regionale 5/2020.
Art. 11.  Aiuti alle filiere agroalimentari nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19.
Art. 12.  Erogazioni anticipate di finanziamenti concessi nell'ambito del SISSAR.
Art. 13.  Sostegno alle iniziative di AgrifoodFVG nel periodo di emergenza sanitaria e modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2020.
Art. 14.  Modifica della destinazione dell'immobile finanziato con decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna in Comune di San Pietro al Natisone.
Art. 15.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020 in materia di contributi per i sistemi di biosicurezza negli allevamenti.
Art. 16.  Presentazione delle domande di contributo di cui articolo 3 della legge regionale 24/2019.
Art. 17.  Manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione contigue ad altre reti idriche.
Art. 18.  Manutenzione del sistema informativo di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite.
Art. 19.  Disposizioni transitorie per la vendita diretta del legname nelle aree colpite dal bostrico.
Art. 20.  Gestione dei terreni di proprietà regionale nei Comuni di Malborghetto Valbruna e Tarvisio.
Art. 21.  Modifiche alla legge regionale 10/2010.
Art. 22.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9/2007.
Art. 23.  Disciplina delle funzioni del Corpo Forestale Regionale.
Art. 24.  Revisioni e collaudi dei mezzi del Corpo Forestale Regionale.
Art. 25.  Modifica all'articolo 61 della legge regionale 9/2007.
Art. 26.  Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 9/2005.
Art. 27.  Modifica all'articolo 5 della legge regionale 24/2019.
Art. 28.  Disposizione transitoria in materia di incentivi per i conduttori di fondi nei biotopi.
Art. 29.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 15/1991.
Art. 30.  Disposizioni transitorie in materia di raccolta dei funghi epigei e modifica all'articolo 15 alla legge regionale 25/2017.
Art. 31.  Disposizioni transitorie in materia di quote associative delle Riserve di caccia.
Art. 32.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020 in materia di indennizzi per i danni alle colture agricole da fauna selvatica.
Art. 33.  Disposizioni per l'organizzazione delle mostre dei trofei.
Art. 34.  Determinazione di termini per la rendicontazione.
Art. 35.  Riperimetrazione della Riserva naturale regionale Valli Grotari e Vulcan.
Art. 36.  Modifiche alla legge regionale 42/2017.
Art. 37.  Modifica all'articolo 2 della legge regionale 22/2020.
Art. 38.  Finanziamento delle iniziative del Programma generale per l'ammodernamento del settore del terziario per l'anno 2020.
Art. 39.  Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005.
Art. 40.  Modifica all'articolo 44 della legge regionale 12/2002.
Art. 41.  Modifiche agli articoli 26 e 28 della legge regionale 12/2002.
Art. 42.  Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2018.
Art. 43.  (Proroga della graduatoria riferita all'articolo 59 della legge regionale 21/2016)
Art. 44.  Deroga alla disciplina di attuazione dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005.
Art. 45.  Proroga di termini.
Art. 46.  Uffici speciali per le opere strategiche di PromoTurismoFVG.
Art. 47.  Deroga agli articoli 14 e 15 del D.P.G.R. 1° febbraio 2017, n. 027/Pres.
Art. 48.  Modifica all'articolo 10 della legge regionale 18/2015.
Art. 49.  Devoluzione di contributo al Comune di Paularo.
Art. 50.  Inserimento dell'articolo 15-bis nella legge regionale 21/2016.
Art. 51.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 19/2020.
Art. 52.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2020.
Art. 53.  Modifica all'articolo 10 della legge regionale 26/2020.
Art. 54.  Utilizzo nell'anno 2021 delle risorse ex articolo 3 della legge regionale 9/2020.
Art. 55.  Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 18/2015 concernente gli organi di revisione economico-finanziaria.
Art. 56.  Modifiche agli articoli 27 e 27-bis della legge regionale 18/2015 e all'articolo 9 della legge regionale 25/2020 concernenti la disciplina dei revisori dei conti degli enti locali.
Art. 57.  Modifica all'articolo 33 della legge regionale 18/2015 concernente gli enti locali deficitari o dissestati.
Art. 58.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 33/2015.
Art. 59.  Disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2021.
Art. 60.  Modifica all'articolo 9 della legge regionale 25/2020.
Art. 61.  Proroga rendicontazione Fondo sicurezza 2019.
Art. 62.  Ammissibilità delle domande di contributo in materia di corregionali all'estero.
Art. 63.  Disposizioni per i contributi in materia di corregionali all'estero.
Art. 64.  Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 65.  Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28/2018.
Art. 66.  Modifica all'articolo 11 della legge regionale 31/2017.
Art. 67.  Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2004.
Art. 68.  Modifica all'articolo 5 della legge regionale 13/2004.
Art. 69.  Modifica all'articolo 8 della legge regionale 26/2020 in materia di lavoro.
Art. 70.  Interventi regionali di politica attiva del lavoro.
Art. 71.  Interventi regionali di politica del lavoro.
Art. 72.  Consigliera o Consigliere di parità di area vasta.
Art. 73.  Modifica all'articolo 77 della legge regionale 18/2005.
Art. 74.  Rendiconti Sezioni Primavera anno scolastico 2019/2020.
Art. 75.  Intervento straordinario a favore delle istituzioni scolastiche paritarie per sostegno al servizio di educazione scolastica.
Art. 76.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 26/2020 in materia di ricerca.
Art. 77.  Modifica all'articolo 22 della legge regionale 27/2017.
Art. 78.  Modifica all'articolo 37-bis della legge regionale 13/2018.
Art. 79.  Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 26/2014.
Art. 80.  Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 26/2014.
Art. 81.  Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 26/2014
Art. 82.  Sostituzione dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014.
Art. 83.  Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 26/2014.
Art. 84.  Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 26/2014.
Art. 85.  Abrogazione dell'articolo 55-bis della legge regionale 26/2014.
Art. 86.  Sostituzione dell'articolo 55-ter della legge regionale 26/2014.
Art. 87.  Modifica all'articolo 5 della legge regionale 10/2017.
Art. 88.  Inserimento dell'articolo 16-bis nella legge regionale 10/2017.
Art. 89.  Inserimento degli articoli 57-ter e 57-quater nella legge regionale 10/2017.
Art. 90.  Modifica all'articolo 13 della legge regionale 20/2018.
Art. 91.  Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2009.
Art. 92.  Modifica all'articolo 18 della legge regionale 17/2009.
Art. 93.  Inserimento dell'articolo 20-bis nella legge regionale 17/2009.
Art. 94.  Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 17/2009.
Art. 95.  Modifica all'articolo 22 della legge regionale 17/2009.
Art. 96.  Modifica all'articolo 24 della legge regionale 17/2009.
Art. 97.  Demanio regionale.
Art. 98.  Modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2005.
Art. 99.  Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/2018 - Contributi scuolabus.
Art. 100.  Modifica all'articolo 6 della legge regionale 26/2020.
Art. 101.  Modifica all'articolo 14 della legge regionale 5/2007.
Art. 102.  Modifica all'articolo 25 della legge regionale 5/2007.
Art. 103.  Inserimento dell'articolo 60-bis nella legge regionale 5/2007.
Art. 104.  Modifiche all'articolo 63-bis della legge regionale 5/2007.
Art. 105.  Modifiche all'articolo 63-sexies della legge regionale 5/2007.
Art. 106.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2009.
Art. 107.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2009.
Art. 108.  Modifica all'articolo 5 della legge regionale 19/2009.
Art. 109.  Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2009.
Art. 110.  Inserimento dell'articolo 27-bis nella legge regionale 19/2009.
Art. 111.  Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 19/2009.
Art. 112.  Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 19/2009.
Art. 113.  Abrogazione dell'articolo 38 della legge regionale 19/2009.
Art. 114.  Modifica all'articolo 40 della legge regionale 19/2009.
Art. 115.  Inserimento dell'articolo 40-ter nella legge regionale 19/2009.
Art. 116.  Modifica all'articolo 45 della legge regionale 19/2009.
Art. 117.  Modifica all'articolo 47 della legge regionale 19/2009.
Art. 118.  Modifica all'articolo 50 della legge regionale 19/2009.
Art. 119.  Modifica all'articolo 52 della legge regionale 19/2009.
Art. 120.  Inserimento degli articoli 53-bis e 53-ter nella legge regionale 19/2009.
Art. 121.  Inserimento dell'articolo 56-bis nella legge regionale 19/2009.
Art. 122.  Rendicontazione di contributi.
Art. 123.  Modifiche all'articolo 166 della legge regionale 26/2012.
Art. 124.  Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 16/2008.
Art. 125.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2010.
Art. 126.  Modifica all'articolo 12 della legge regionale 19/2012.
Art. 127.  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 19/2012.
Art. 128.  Modifica all'articolo 15 della legge regionale 19/2012.
Art. 129.  Norme transitorie sul procedimento unico di cui alla legge regionale 19/2012.
Art. 130.  Inserimento del titolo IV bis nella legge regionale 11/2015.
Art. 131.  Istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale.
Art. 132.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2016.
Art. 133.  Modifica all'articolo 5 della legge regionale 12/2016.
Art. 134.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12/2016.
Art. 135.  Modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2016.
Art. 136.  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2016.
Art. 137.  Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 12/2016.
Art. 138.  Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 12/2016.
Art. 139.  Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12/2016.
Art. 140.  Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 12/2016.
Art. 141.  Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 12/2016.
Art. 142.  Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2016.
Art. 143.  Modifica all'articolo 37 della legge regionale 12/2016.
Art. 144.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13/2019.
Art. 145.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 21/2020.
Art. 146.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 21/2020.
Art. 147.  Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21/2020.
Art. 148.  Modifica all'articolo 10 della legge regionale 21/2020.
Art. 149.  Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 21/2020.
Art. 150.  Modifica all'articolo 12 della legge regionale 21/2020.
Art. 151.  Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21/2020.
Art. 152.  Modifica all'articolo 19 della legge regionale 21/2020.
Art. 153.  Modifica all'articolo 20 della legge regionale 21/2020.
Art. 154.  Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 21/2020.
Art. 155.  Modifica all'articolo 15 della legge regionale 34/2017.
Art. 156.  Modifica all'articolo 4 della legge regionale 45/2017.
Art. 157.  Disposizioni transitorie in materia di sostegno all'acquisto di carburanti.
Art. 158.  Norme in materia di GECT.
Art. 159.  Modifica all'articolo 38 della legge regionale 13/2020.
Art. 160.  Norme contabili in materia di cultura e sport.
Art. 161.  Opere di messa in sicurezza ex Weissenfels - Tarvisio.
Art. 162.  Proroga dell'accreditamento di strutture sanitarie private.
Art. 163.  Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 45/2017.
Art. 164.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 20/2012.
Art. 165.  Riqualificazione degli operatori del sistema integrato.
Art. 166.  Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 19/2003.
Art. 167.  Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 19/2003.
Art. 168.  Inserimento dell'articolo 14-ter nella legge regionale 19/2003.
Art. 169.  Residenzialità per anziani.
Art. 170.  Disposizioni a sostegno degli enti del Terzo settore.
Art. 171.  Disposizioni per la proroga dei procedimenti contributivi degli enti del Terzo settore.
Art. 172.  Entrata in vigore.


§ 6.2.56 - L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

(B.U. 19 maggio 2021, n. 20 - S.O. n. 15)

 

CAPO I

Disposizioni in materia di finanze

 

Art. 1. Estensione del periodo di proroga tecnica del vigente contratto per la gestione del servizio di tesoreria.

1. Al fine di assicurare la fruizione continuativa del servizio di tesoreria nel corso dell'esercizio finanziario 2021 l'Amministrazione regionale è autorizzata a estendere la durata della proroga tecnica di cui all'articolo 3, comma 3, del capitolato tecnico di cui al vigente contratto per la gestione del servizio di tesoreria per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo tesoriere e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

2. La prosecuzione della fruizione del servizio di cui al comma 1 spiega i suoi effetti nell'ambito dei rapporti convenzionali instaurati con il raggruppamento temporaneo di imprese formato da Unicredit SpA e dalla Banca popolare Friuladria SpA (oggi Crédit Agricole FriulAdria SpA) oltre che dall'Amministrazione regionale e dal Consiglio regionale anche dai seguenti enti:

a) enti regionali di cui al D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.(Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), di seguito indicati:

1) Ente tutela patrimonio ittico (ETPI);

2) Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS);

3) Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA);

4) Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia (ERPAC);

5) Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;

6) Ente di decentramento regionale (EDR) di Trieste;

7) Ente di decentramento regionale (EDR) di Udine;

8) Ente di decentramento regionale (EDR) di Gorizia;

9) Ente di decentramento regionale (EDR) di Pordenone;

b) enti di cui all'articolo 43, comma 1-bis, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), di seguito indicati:

1) Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli-Venezia Giulia (ARPA);

2) Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR);

c) enti del servizio sanitario regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, così come individuati dall'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), di seguito indicati:

1) Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);

2) Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC);

3) Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);

4) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo);

5) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO);

6) Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - (ARCS).

3. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22/2007.

1. Al comma 52 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "alla convenzione" sono sostituite dalle seguenti: "alle convenzioni";

b) le parole "di un conto corrente postale" sono sostituite dalle seguenti: "dei rapporti di conto corrente postale".

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 52, della legge regionale 22/2007, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 3. Programmazione della spesa nell'ambito dei trasferimenti a organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione e a enti regionali.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare conferimenti a favore degli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione, istituite ai sensi dall'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), e degli enti regionali che partecipino alla gara per l'affidamento del nuovo contratto per la gestione del servizio di tesoreria, successivo a quello venuto a scadenza il 31 dicembre 2020, solo a seguito della dimostrazione dell'effettivo fabbisogno di cassa.

2. Con riferimento agli organi gestori delle gestioni fuori bilancio e agli enti regionali, la condizione di cui al comma 1 opera, oltre che nei confronti dei soggetti originariamente contemplati in sede di stipula dell'atto convenzionale per l'affidamento del servizio di tesoreria, altresì nei confronti degli organismi e degli enti che, rispettivamente, vi vengano ricompresi o vi aderiscano successivamente.

3. Gli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione e gli enti regionali di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti, laddove richiesto dalla Direzione finanze in esito a previa consultazione con gli stessi soggetti, a versare le disponibilità detenute presso il proprio istituto tesoriere sul conto di tesoreria intestato all'Amministrazione regionale nella misura e secondo modalità e tempistiche indicate dalla Direzione medesima, la quale provvederà al riversamento a favore dei medesimi soggetti a seguito di specifica richiesta.

4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 devono ritenersi abrogate le disposizioni regionali applicabili nei confronti di ciascuno dei soggetti ivi indicati e con esse incompatibili.

5. In relazione al disposto di cui al comma 3 è iscritto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. In relazione al disposto di cui al comma 3 è iscritto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 4. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 5/2020.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è inserito il seguente:

"3-bis. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, con scadenza entro il 30 giugno 2021 sono prorogati al 31 dicembre 2021, ferma restando la possibilità di ulteriore proroga con provvedimento della struttura concedente.".

 

     Art. 5. Modifica all'articolo 2 della legge regionale 5/2020.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5/2020 è inserito il seguente:

"1-bis. Il comma 1 si applica alle richieste di erogazione presentate dai beneficiari entro il termine perentorio del 30 giugno 2021.".

 

     Art. 6. Disposizioni contabili e intersettoriali.

1. I contributi pluriennali concessi dall'Amministrazione regionale a copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Fondazione Istituto Mons. Francesco Tomadini e oggetto di rinegoziazione, possono essere confermati anche in deroga a disposizioni di legge vigenti e conservano la struttura precedente a detta rinegoziazione relativamente agli importi concessi, alla durata della concessione e alle scadenze di pagamento.

2. Per le finalità previste dal comma 1 la Fondazione presenta apposita istanza alle strutture regionali competenti alla conferma dei contributi medesimi. Le somme rinvenibili quali eventuali differenziali positivi tra l'importo dei contributi pluriennali concessi dall'Amministrazione regionale a copertura, anche parziale, delle rate di ammortamento dei mutui oggetto di rinegoziazione, e confermati nell'importo originario, e l'importo delle rate di ammortamento, così come definite in sede di rinegoziazione, mantengono il loro vincolo di destinazione al fine di garantire l'assolvimento degli oneri discendenti dai medesimi mutui rinegoziati.

3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli, Tipologie, Missioni e Programmi di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.

4. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella A trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa e dagli incrementi di entrata previsti dalla medesima Tabella A.

5. È aggiornato l'allegato 2 alla Nota integrativa di cui all'articolo 1, comma 4, lettera m), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023), relativo ai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), come risulta nel prospetto di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

6. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

7. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 6, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c) e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

 

     Art. 7. Dismissione della partecipazione in Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dismettere, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, come prescritto dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), la quota di partecipazione al capitale della Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata ad affidare, nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente, a soggetto esperto la valutazione della congruità del prezzo di cessione della partecipazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 8. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 118/2011 è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

2. Per le finalità previste dal comma 1, righe 1 e 2, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 5.648,41 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità previste dal comma 1, riga 3, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 8.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Per le finalità previste dal comma 1, riga 4, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 530,46 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Per le finalità previste dal comma 1, riga 5, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 5.546,91 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Per le finalità previste dal comma 1, riga 6, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 300 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

7. Per le finalità previste dal comma 1, riga 7, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 1.671,45 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

8. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2, si provvede, per l'importo di 5.000 euro, mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e per l'importo di 648,41 euro mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

9. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 3, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

10. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

11. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 5, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

12. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 6, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

13. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

CAPO II

Disposizioni in materia di risorse agroalimentari, risorse forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva

 

     Art. 9. (Disposizioni contabili e intersettoriali) [1]

1. L'Amministrazione regionale sostiene le Strategie Territoriali riferite alle Aree Interne della Regione già interessate dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e alla quarta area, individuata come Area Interna regionale in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 46, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), con particolare riferimento alla possibilità di usufruire, in via prioritaria per tutte e quattro le aree, dei finanziamenti della programmazione comunitaria 2021-2027 e dei cofinanziamenti nazionali.

 

     Art. 10. Modifica all'articolo 12 della legge regionale 5/2020.

1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole "di conduzione aziendale" sono aggiunte le seguenti: "e del fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti".

2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge regionale 5/2020, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

 

     Art. 11. Aiuti alle filiere agroalimentari nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19.

1. La Regione, nella situazione emergenziale derivante dagli effetti della Pandemia COVID-19, promuove e incentiva lo sviluppo delle filiere agroalimentari regionali attribuendo alle stesse un ruolo strategico nelle proprie politiche:

a) di mantenimento e potenziamento del tessuto produttivo;

b) di sostegno al presidio del territorio e di tutela e prevenzione dei rischi idrogeologici;

c) di rafforzamento della sostenibilità dei sistemi produttivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, nell'ambito e in conformità al Programma Anticrisi COVID-19 istituito dall'articolo 12 della legge regionale 5/2020 l'erogazione di finanziamenti agevolati tramite le disponibilità del Fondo di rotazione regionale con la rinuncia, da parte dell'Amministratore del Fondo, a progetti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento nel rispetto dell'importo massimo previsto dall'articolo 3, comma 39, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).

3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono erogati alle imprese che attuano in forma congiunta e integrata progetti di investimento diretti:

a) ad aumentare l'efficienza e la competitività nel comparto della carne e nel comparto lattiero-caseario;

b) a ripristinare e sviluppare le colture del castagno, del noce, del nocciolo, dell'olivo e della canapa nei territori vocati;

c) a impiegare materiali, tecnologie, mezzi non inquinanti e sistemi sostenibili per la produzione e la distribuzione, anche a domicilio, dei prodotti nel comparto del latte e dei suoi derivati.

4. Per le finalità previste dal comma 2 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

 

     Art. 12. Erogazioni anticipate di finanziamenti concessi nell'ambito del SISSAR.

1. Nel 2021 le erogazioni anticipate di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), sono concesse, previa richiesta del beneficiario, senza la presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

 

     Art. 13. Sostegno alle iniziative di AgrifoodFVG nel periodo di emergenza sanitaria e modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2020.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, nell'anno in corso, il prosieguo delle iniziative avviate o realizzate in via d'urgenza nel periodo di emergenza sanitaria dal Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., di seguito AgrifoodFVG.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è diretto alle finalità di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), nonché a supportare le spese sostenute da AgrifoodFVG quale titolare del marchio collettivo "Io Sono FVG" per la gestione e implementazione del marchio medesimo nelle more del suo trasferimento alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, partecipata dalla Regione quale socio fondatore ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).

3. La domanda per la concessione del sostegno di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata della relazione illustrativa delle attività già svolte e di quelle programmate, del preventivo di spesa e della eventuale rendicontazione delle spese già sostenute. Sono considerate rimborsabili e ammissibili esclusivamente le spese documentate, connesse con le finalità di cui al comma 2 e relative alle voci di costo di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 22/2020. Si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 10, della legge regionale 22/2020.

4. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 22/2020 è sostituito dal seguente:

"7. Considerate la valenza di carattere pubblico delle iniziative di cui al comma 6 e la ricaduta generale a vantaggio di tutte le imprese del settore e dei consumatori, la Regione è autorizzata altresì a collaborare con AgrifoodFVG nella realizzazione del sistema di tracciabilità, in particolare attraverso la partecipazione al Comitato di controllo del marchio. A tal fine, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, il personale dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie e degli Enti regionali partecipano al Comitato di controllo, mettendo a disposizione le proprie specifiche competenze e i dati reperibili presso l'Ente di appartenenza, le relative articolazioni organizzative e territoriali e altri Enti.".

 

     Art. 14. Modifica della destinazione dell'immobile finanziato con decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna in Comune di San Pietro al Natisone.

1. L'immobile, finanziato con decreto n. 23/SPM del 29 giugno 2010 del Servizio coordinamento politiche per la montagna e destinato al completamento della latteria in Comune di San Pietro al Natisone, viene adibito a centro di trasformazione, stoccaggio, commercializzazione e degustazione di prodotti agroalimentari del territorio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020 in materia di contributi per i sistemi di biosicurezza negli allevamenti.

1. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 62 la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "trenta";

b) al comma 63 le parole "fra 15.000 euro e 25.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fra 5.000 euro e 20.000 euro".

 

     Art. 16. Presentazione delle domande di contributo di cui articolo 3 della legge regionale 24/2019.

1. Per l'anno 2021, considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il termine di presentazione delle domande dei contributi per attrezzature e impianti finalizzati a migliorare le attività didattiche e formative degli studenti di cui all'articolo 3, comma 20, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è stabilito al 31 maggio, in deroga a quanto previsto dal comma 21 dell'articolo medesimo.

 

     Art. 17. Manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione contigue ad altre reti idriche.

1. I Consorzi di bonifica, previo parere vincolante del Servizio competente in materia di bonifica e irrigazione, possono delegare, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, ai soggetti titolari di concessione del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale del Friuli-Venezia Giulia, la manutenzione e l'esercizio delle opere di irrigazione realizzate mediante delegazione amministrativa intersoggettiva qualora poste in contiguità con le reti gestite dai soggetti medesimi.

 

     Art. 18. Manutenzione del sistema informativo di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare la gestione e la manutenzione evolutiva dell'applicativo realizzato ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), per le finalità istituzionali delle autorità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 (Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625). Gli interventi di manutenzione evolutiva sono principalmente realizzati da ERSA attraverso risorse destinate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, e forestali nonché risorse del proprio bilancio.

2. Per la copertura degli oneri non gravanti sul bilancio di ERSA si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 19. Disposizioni transitorie per la vendita diretta del legname nelle aree colpite dal bostrico.

1. Al fine di contrastare la diffusione del bostrico, ripristinare la funzionalità degli ecosistemi forestali, ridurre il rischio di propagazione degli incendi boschivi e favorire il recupero del legname, nei Comuni che presentano aree boschive colpite dall'agente patogeno e fino al 31 dicembre 2021, in deroga alle procedure di cui all'articolo 21, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è consentita la vendita diretta per importi non superiori a 75.000 euro, IVA esclusa.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con deliberazione della Giunta Regionale, tenendo conto dell'avanzamento delle attività di recupero del legname e dello stato di ripristino della funzionalità del bosco raggiunti in ciascuna area colpita.

3. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 301 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 20. Gestione dei terreni di proprietà regionale nei Comuni di Malborghetto Valbruna e Tarvisio.

1. Preliminarmente alla sottoscrizione del "Protocollo di Intesa con il Land austriaco della Carinzia della Repubblica d'Austria per la salvaguardia delle tradizioni e delle culture montane sviluppatesi nelle aree a ridosso del confine austriaco", di cui alla D.G.R. 26 giugno 2020, n. 949 (Protocollo di intesa tra il Friuli-Venezia Giulia e la Carinzia - vicinie agrarie), al fine di conservare gli elementi tradizionali, garantire la salvaguardia dell'ambiente e della sua biodiversità e attuare uno sfruttamento ecocompatibile delle risorse naturali per valorizzarne e migliorare l'ambiente e il paesaggio, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia rinuncia ad esigere il canone di affitto relativo al periodo 12 giugno 2020 - 11 giugno 2021 dalle Vicinie agrarie carinziane che hanno in gestione i terreni di proprietà regionale a ridosso del confine con l'Austria, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

2. Al fine di promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco e a salvaguardare e intensificare la collaborazione e i rapporti di amicizia sviluppatasi tra le rispettive cittadinanze dei territori montani italiani e austriaci, anche in deroga alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), a seguito della sottoscrizione del Protocollo di cui al comma 1 e per la durata dallo stesso individuata, la Regione è autorizzata ad assicurare la disponibilità dei territori a favore del Land Carinzia della Repubblica d'Austria, nei limiti degli ambiti territoriali e per le sole finalità di cui al richiamato protocollo, senza compenso alcuno e ferma restando impregiudicata la sovranità territoriale sulla medesima zona.

3. Quanto previsto al comma 2 viene disposto sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale con l'adeguamento della deliberazione che disciplina l'attribuzione della gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali.

4. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 1 è prevista, per l'esercizio 2021, una spesa di importo pari a 18.648,66 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 21. Modifiche alla legge regionale 10/2010.

1. Alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 dopo le parole "con particolare riferimento alle attività zootecniche, " sono aggiunte le seguenti: "all'agricoltura di montagna, alla castanicoltura da frutto e alle altre colture legnose montane";

b) al comma 1 dell'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) le parole: ", quando le operazioni sono poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare e fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere dallo stesso soggetto titolare, " sono soppresse;

2) alla lettera b) le parole: ", quando le operazioni sono poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare, e fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere dallo stesso soggetto titolare, " sono soppresse;

c) al comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole "a prato o pascolo o prato-pascolo" sono inserite le seguenti: ", ovvero a terreno per lo svolgimento delle attività zootecniche, dell'agricoltura di montagna, della castanicoltura da frutto o delle altre colture legnose montane".

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), e all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/2010, come modificati dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 2 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 22. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9/2007.

1. All'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis dopo le parole "può avvalersi" sono inserite le seguenti: "delle sedi di allocamento o deposito, ";

b) al comma 3-ter dopo le parole "per la gestione" sono inserite le seguenti: "delle sedi di allocamento o deposito, ";

c) al comma 3-quater dopo le parole "le modalità e i termini di utilizzo" sono inserite le seguenti: "delle sedi di allocamento o deposito, ".

 

     Art. 23. Disciplina delle funzioni del Corpo Forestale Regionale.

1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia pone la tutela delle risorse naturali e dell'ambiente tra le proprie finalità primarie e il Corpo Forestale Regionale (CFR), in virtù dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è l'organo tecnico che esercita sul territorio regionale le attività finalizzate alla tutela delle risorse naturali e forestali e dell'ambiente, con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione del patrimonio boschivo, alla difesa dei boschi dagli incendi, alle attività di soccorso in caso di calamità naturali, di monitoraggio e prevenzione del dissesto idrogeologico e delle valanghe, di tutela delle aree protette e di interesse naturalistico, di monitoraggio, gestione e salvaguardia della flora e della fauna selvatiche. Il CFR svolge altresì attività di studio, ricerca e divulgazione dei principi attinenti la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali e naturali.

2. In considerazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici), fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla legge alle Forze di polizia, all'Autorità di pubblica sicurezza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché ad altri enti, nell'ambito delle attività di cui al comma 1 e nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e di sicurezza, il CFR opera con compiti di polizia in materia forestale, faunistico- venatoria, ittica, di benessere animale, di protezione della natura e dell'ambiente e svolge funzioni di vigilanza, controllo, prevenzione e accertamento degli illeciti nelle materie attribuite dalla legge [2].

3. Con successiva legge regionale sarà disciplinata l'organizzazione e il funzionamento del personale del CFR ai fini dell'esercizio delle specifiche attività tecniche e di vigilanza di cui alla presente legge, nel rispetto delle legislazioni statali e regionali di settore e senza oneri a carico della finanza pubblica.

4. Nelle more dell'emanazione della legge regionale di cui al comma 3, con regolamento transitorio emanato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono adeguate l'articolazione e l'organizzazione del CFR.

 

     Art. 24. Revisioni e collaudi dei mezzi del Corpo Forestale Regionale.

1. Per le operazioni di revisione annuale o periodica e per i collaudi, nonché per le relative pratiche amministrative dei mezzi in dotazione al Corpo Forestale Regionale, ci si può avvalere anche degli uffici territoriali del Servizio motorizzazione civile regionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità).

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 25. Modifica all'articolo 61 della legge regionale 9/2007.

1. Al comma 1, dell'articolo 61, della legge regionale 9/2007 le parole "didattici e officinali" sono sostituite dalle seguenti: "didattici, officinali e commerciali".

 

     Art. 26. Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 9/2005.

1. In via di interpretazione autentica, il divieto di cumulo di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), si intende riferito alle sovvenzioni che sono finalizzate a compensare e incentivare le misure di conservazione dei prati e che comportano, a carico dei beneficiari, i medesimi impegni e attività di cui all'articolo 8, comma 5, e all'articolo 4 della legge medesima.

 

     Art. 27. Modifica all'articolo 5 della legge regionale 24/2019.

1. Alla lettera b) del comma 33 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le parole "anche mediante delega alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche" sono sostituite dalle seguenti: "anche mediante delega ai rispettivi Comuni sotto il coordinamento della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche".

2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 33, lettera b), della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

 

     Art. 28. Disposizione transitoria in materia di incentivi per i conduttori di fondi nei biotopi.

1. Nelle more della riforma della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono considerate irricevibili le domande, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 ottobre 1999, n. 0316/Pres., presentate nell'anno 2021 per la concessione degli incentivi a favore dei conduttori dei fondi inseriti nei biotopi naturali, previsti dall'articolo 4, comma 2-bis, lettera b), della medesima legge regionale [3].

 

     Art. 29. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 15/1991.

1. Dopo la lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), è aggiunta la seguente:

"d-quater) i mezzi a motore impegnati nella raccolta dei funghi epigei a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione, autorizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), per la durata dell'autorizzazione medesima, o consentita ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 25/2017.".

 

     Art. 30. Disposizioni transitorie in materia di raccolta dei funghi epigei e modifica all'articolo 15 alla legge regionale 25/2017.

1. Per il 2021, al fine di contemperare le esigenze di decentramento delle funzioni con quelle sottese alla semplificazione degli adempimenti burocratici a favore dei cittadini, la raccolta dei funghi epigei di cui alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), avviene nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) per l'istruttoria delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi di cui all'articolo 2 della legge regionale 25/2017 e delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione di cui all'articolo 6 della legge regionale 25/2017, gli Enti di decentramento regionale (EDR) possono avvalersi del supporto della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche secondo le modalità concordate con la medesima;

b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 25/2017, la raccolta dei funghi è consentita anche in tutto il territorio regionale a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 della legge regionale 25/2017 e della ricevuta del versamento alla Regione del contributo annuale stabilito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 25/2017 e la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge medesima;

c) per consentire il tempestivo avvio dell'attività di raccolta alla luce dell'elevato numero di domande per lo svolgimento della prova orale accumulatesi presso gli Ispettorati micologici a causa delle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, coloro che hanno svolto la prova entro il 31 dicembre 2021 possono svolgere l'attività di raccolta per centoventi giorni decorrenti dalla data della prova medesima anche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 della legge regionale 25/2017 e, comunque, fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021; a tal fine, durante la raccolta, il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, della copia del certificato di superamento della prova e della ricevuta del versamento del contributo annuale; non si applica la sanzione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 25/2017.

2. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 25/2017 le parole "Nel 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Nel 2021 e nel 2022" e le parole "nell'anno finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno finanziario precedente".

3. Le entrate di cui al comma 1, lettera b), sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 25/2017, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 31. Disposizioni transitorie in materia di quote associative delle Riserve di caccia.

1. Considerato il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nell'anno 2021, i cacciatori anche aspiranti provvedono a pagare la quota associativa della Riserva di caccia, senza l'applicazione di aumenti, entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera d-bis), del regolamento emanato con D.P.G.R. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres. (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)).

 

     Art. 32. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020 in materia di indennizzi per i danni alle colture agricole da fauna selvatica.

1. All'articolo 4 della legge regionale 26/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 35 è sostituita dalla seguente:

"a) hanno presentato nel 2020, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e del regolamento emanato con D.P.G.R. 7 febbraio 2018, n. 023/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a-bis), della legge regionale 6/2008), domanda di indennizzo per cui non sussistano cause di inammissibilità o di esclusione ai sensi del regolamento medesimo;";

b) alla fine del comma 38 dopo le parole "superiore a 150 euro" sono aggiunte le seguenti: "e nei limiti di 5.000 euro per ciascun beneficiario";

c) al comma 39 le parole "per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020".

2. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 33. Disposizioni per l'organizzazione delle mostre dei trofei.

1. Al fine di limitare il rischio della diffusione del virus COVID-19, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, i Distretti venatori, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), possono non realizzare le mostre dei trofei dei capi ungulati.

 

     Art. 34. Determinazione di termini per la rendicontazione.

1. Al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), dopo le parole "rendicontazione della spesa" sono aggiunte le seguenti: "da effettuare entro e non oltre il 31 dicembre 2022".

2. Il termine finale per la rendicontazione della spesa finanziata con il contributo previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è fissato al 31 dicembre 2023.

 

     Art. 35. Riperimetrazione della Riserva naturale regionale Valli Grotari e Vulcan.

1. In ottemperanza alle finalità di corretto contemperamento degli obbiettivi di conservazione, difesa e ripristino ambientale e di qualificazione e valorizzazione delle economie locali, previste dall'articolo 1 della legge regionale 42/1996, l'allegato 4-bis, di cui all'articolo 44-bis, comma 2, della medesima legge regionale, relativo alla perimetrazione cartografica in via provvisoria del territorio interessato dalla Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan, come previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

 

     Art. 36. Modifiche alla legge regionale 42/2017.

1. All'articolo 27 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole "nell'intero anno solare" sono sostitute dalle seguenti: "tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'ETPI rilascia la licenza di pesca sportiva a chi supera un esame che si svolge innanzi a una Commissione nominata dall'Ente medesimo. La licenza rilasciata dall'ETPI è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco e ha durata e validità illimitate.";

c) al comma 5 le parole "nell'intero anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno";

d) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: "In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.";

e) alla lettera c) del comma 11 dopo le parole "licenza di pesca sportiva" sono aggiunte le seguenti: "di cui ai commi 4 e 5";

f) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-bis. Ai componenti esterni della Commissione d'esame di cui al comma 4 spetta il rimborso delle spese nei termini previsti per i dipendenti regionali e un gettone di presenza il cui importo è stabilito con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI, con oneri a carico del bilancio dell'Ente medesimo.".

2. All'articolo 29 della legge regionale 42/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La licenza di pesca professionale è valida per cinque anni; è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco ed è accompagnata dal documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca. Il documento per le registrazioni è acquisito dall'ETPI al 31 dicembre di ogni anno anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.";

b) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.".

3. All'articolo 44 della legge regionale 42/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 5) della lettera a) del comma 1 è sostituito dal seguente:

"5) violazione dell'obbligo di esibire i documenti e gli oggetti inerenti l'esercizio della pesca di cui all'articolo 27, comma 9;";

b) il numero 1) della lettera a) del comma 2 è sostituito dal seguente:

"1) del periodo in cui è consentito trattenere i relativi esemplari, delle quantità massime, del numero delle catture e dei limiti di taglia previsti, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c);";

c) all'alinea del comma 3 le parole "La sanzioni di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le sanzioni di cui al comma 2".

4. Al numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 42/2017, le parole "omessa esibizione dei documenti per" sono sostituite dalle seguenti: "violazione dell'obbligo di esibire i documenti e gli oggetti inerenti".

5. All'articolo 46 della legge regionale 42/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1) della lettera c) del comma 1 e al numero 1) della lettera d) del comma 1 le parole "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";

b) al numero 3 della lettera d) del comma 1 le parole "dal lavori" sono sostituite dalle seguenti: "dai lavori".

 

CAPO III

Disposizioni in materia di attività produttive e turismo

 

     Art. 37. Modifica all'articolo 2 della legge regionale 22/2020.

1. Al comma 13 dell'articolo 2 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), dopo le parole "(Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale))," sono inserite le seguenti: "nonché dei procedimenti di cui all'articolo 16 del D.P.G.R. 27 marzo 2018, n. 086/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"),".

 

     Art. 38. Finanziamento delle iniziative del Programma generale per l'ammodernamento del settore del terziario per l'anno 2020.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del D.P.G.R. 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario), ai fini della concessione del finanziamento regionale a sostegno dell'attuazione del Programma generale per l'ammodernamento del settore terziario per l'anno 2020 sono ammesse a finanziamento le iniziative avviate dalla data di presentazione del Programma stesso.

 

     Art. 39. Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005.

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera n-sexies) è sostituita dalla seguente: "n-sexies) contributi per la creazione e lo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab) di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2021;".

b) alla lettera n-septies) le parole: "lettera b)," sono soppresse.

2. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 1, lettera n-sexies), della legge regionale 4/2005, come sostituita dal comma 1 e lettera n-septies), della legge regionale 4/2005, come modificata dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 40. Modifica all'articolo 44 della legge regionale 12/2002.

1. Il comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è abrogato.

 

     Art. 41. Modifiche agli articoli 26 e 28 della legge regionale 12/2002.

1. Alla legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 26 le parole "dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)";

b) al comma 5 dell'articolo 28 le parole "dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 27/2017".

 

     Art. 42. Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2018.

1. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), dopo le parole "altre amministrazioni pubbliche)" sono inserite le seguenti: ", dal decreto ministeriale 5 marzo 2018 (Intervento del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood" e "Scienze della vita"), e dal decreto ministeriale 2 agosto 2019 (Intervento a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood", "Scienze della vita" e "Calcolo ad alte prestazioni", ai sensi del Capo II, "procedura negoziale", del decreto 5 marzo 2018)".

 

     Art. 43. (Proroga della graduatoria riferita all'articolo 59 della legge regionale 21/2016) [4]

1. Con riferimento alla graduatoria relativa al bando 2019 in attuazione dell'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), i termini per lo scorrimento della graduatoria delle domande di contributo di cui all'articolo 59 della legge regionale 21/2016, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario S.r.l. il 13 luglio 2020, già prorogati al 30 giugno 2021 con decreto del Direttore del Servizio commercio sostituto n. 3814/PROTUR del 21 dicembre 2020, sono ulteriormente prorogati, in deroga dall'articolo 14, comma 10, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 )), fino al 31 marzo 2022.

 

     Art. 44. Deroga alla disciplina di attuazione dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005.

1. Con riferimento alla graduatoria relativa al bando 2019 in attuazione dell'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2), alle imprese che hanno beneficiato di una premialità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d), del regolamento emanato con D.P.G.R. 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario), non si applica la riduzione del contributo prevista dall'articolo 30, comma 5-bis, del medesimo regolamento purché l'impresa dimostri l'aumento occupazionale di personale con contratto a tempo indeterminato entro due anni dalla rendicontazione.

2. Il CATT procede alla liquidazione parziale del contributo il cui saldo sarà liquidato quando le imprese avranno comprovato l'aumento occupazionale di personale con contratto a tempo indeterminato di cui al comma 1.

 

     Art. 45. Proroga di termini.

1. Con riferimento al bando 2018, i termini già fissati ai sensi dell'articolo 15 del regolamento emanato con D.P.G.R. 27 marzo 2018, n. 086/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2)), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il sostegno delle iniziative di cui all'articolo 59 della legge regionale 21/2016 possono essere ulteriormente prorogati, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del medesimo regolamento.

 

     Art. 46. Uffici speciali per le opere strategiche di PromoTurismoFVG.

1. In deroga alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), la Giunta regionale, a fronte di situazioni emergenziali o di problematiche operative correlate a tematiche di rilevante strategicità, è autorizzata a istituire presso Promo- TurismoFVG uffici speciali, anche con funzione di stazione appaltante, per i quali sono definiti specifici indirizzi, obiettivi e competenze, da raggiungere con l'utilizzo delle disponibilità finanziarie assegnate a tal fine a PromoTurismo FVG.

2. Per l'esercizio e la gestione delle attività degli uffici speciali di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione è nominato un commissario straordinario scelto fiduciariamente, anche tra i dipendenti della Regione, in possesso di caratteristiche professionali e di pregresse esperienze coerenti con le attività da svolgere.

3. La Giunta regionale determina il trattamento economico correlato alle funzioni commissariali e la durata dell'incarico.

4. II commissario straordinario, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, dispone di personale di Promo- TurismoFVG, dipendente o reclutato con forme di lavoro flessibile, ovvero di personale della Regione utilizzato in convenzione, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).

5. Il commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni può disporre di collaborazioni e di consulenze e provvede alle spese generali di funzionamento anche mediante appositi fondi trasferiti dalla Regione a PromoTurismoFVG.

6. Gli uffici speciali subentrano nella gestione dei contratti già in essere stipulati da PromoTurismoFVG e dei procedimenti in corso per le finalità di cui al comma 1. A tal fine entro trenta giorni dalla nomina il commissario straordinario provvede alla ricognizione degli stessi e ne dà comunicazione alla Giunta regionale.

7. II commissario straordinario trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

8. Il commissario straordinario per le procedure espropriative si avvale della struttura di PromoTurismoFVG quale autorità espropriante.

9. Gli interventi realizzati dagli uffici speciali di cui al comma 1 sono ricompresi tra gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

10. I finanziamenti concessi per gli interventi realizzati dagli uffici speciali di cui al comma 1 sono erogati a PromoTurismoFVG secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

11. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa complessiva di 461.000 euro suddivisa in ragione di 111.000 euro per l'anno 2021 e di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 47. Deroga agli articoli 14 e 15 del D.P.G.R. 1° febbraio 2017, n. 027/Pres.

1. In deroga agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al D.P.G.R. 1° febbraio 2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)), nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 21/2016 sia soggetto a liquidazione giudiziale ovvero amministrativa, l'erogazione dei contributi può essere effettuata sulla base delle fatture emesse e inviate dal liquidatore e non ancora quietanziate. Le relative quietanze devono essere trasmesse obbligatoriamente dal liquidatore entro sessanta giorni dall'erogazione del contributo [5].

 

     Art. 48. Modifica all'articolo 10 della legge regionale 18/2015.

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è aggiunto il seguente:

"8-bis. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva o del soggetto gestore degli alloggi di cui all'articolo 47-bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in qualità di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, in applicazione di quanto previso dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).".

 

     Art. 49. Devoluzione di contributo al Comune di Paularo.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo pari a 400.000 euro per l'acquisto e ristrutturazione dell'Albergo Impero ai fini della realizzazione di un albergo per la gioventù concesso con decreto n. 4518/PROTUR del 28 novembre 2018, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera a), della legge regionale 21/2016 al Comune di Paularo per sostenere un intervento avente a oggetto "Ristrutturazione e ampliamento delle ex scuole di Ravinis e Salino".

2. La domanda per la devoluzione di cui al comma 1 è presentata dal Comune di Paularo alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento. Con il decreto di devoluzione del finanziamento, sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

 

     Art. 50. Inserimento dell'articolo 15-bis nella legge regionale 21/2016.

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 21/2016 è inserito il seguente:

"Art. 15 bis. Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator

1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo l'Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Possono iscriversi all'albo di cui al comma 1 le agenzie di viaggio, di cui al codice ATECO 2007 - 79.11.00, e dei e tour operator, di cui al codice ATECO 2007 -79.12.00, aventi sede legale e operativa in un Comune della Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Contestualmente all'iscrizione all'albo di cui al comma 1, le agenzie di viaggio e i tour operator sono tenuti a comunicare il nominativo del proprio direttore tecnico di cui all'articolo 45 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale).

4. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), sono stabiliti le modalità e i termini di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'albo di cui al comma 1, nonché le modalità di comunicazione dei dati e rispettive variazioni delle agenzie di viaggio e dei tour operator.".

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero e funzione pubblica

 

     Art. 51. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 19/2020.

1. All'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Nel caso di ricorso all'arbitrato di cui al comma 6, gli accordi sono conclusi nel rispetto dei seguenti criteri:

a) qualora tutti i Comuni di una Unione territoriale intercomunale siano ricompresi nell'ambito territoriale di una sola Comunità di montagna, la stessa subentra in tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie, e in tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo all'Unione medesima, fatti salvi diversi accordi ai sensi della lettera b);

b) i beni immobili sono attribuiti alla Comunità di montagna sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprietà alle due Comunità di montagna, con quote proporzionali al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione, oppure al Comune sul cui territorio essi insistono;

c) i beni mobili sono attribuiti alla Comunità di montagna nel cui territorio si realizza il loro utilizzo prevalente;

d) ai sensi dell'articolo 1298 del codice civile, i debiti della sopprimenda Unione territoriale intercomunale si dividono tra le due Comunità di montagna in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni dell'Unione medesima;

e) i crediti si dividono tra le due Comunità di montagna in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;

f) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere b) e c), e da quelli di cui alle lettere d) ed e), opera il criterio della divisione tra le due Comunità di montagna, in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;

g) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle lettere d), e) ed f) siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio, essi sono imputati alla Comunità di montagna in cui è incluso detto territorio;

h) per la gestione dei rapporti giuridici non attribuibili a un'unica Comunità di montagna e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma, presso la Comunità di montagna in cui è incluso il maggior numero di Comuni della sopprimenda Unione sono costituiti uno o più uffici stralcio che concludono le operazioni di subentro entro il 31 dicembre 2022. II Presidente della Comunità di montagna presso cui ha sede l'ufficio stralcio provvede alla liquidazione tra le Comunità di montagna dei rapporti giuridici non ancora conclusi a tale data;

i) le partecipazioni in enti e società detenute dall'Unione territoriale intercomunale sono attribuite alle Comunità di montagna che a essa succedono, in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;

j) sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari;

k) il personale dell'Unione territoriale intercomunale è trasferito alle Comunità di montagna che a essa succedono e ai Comuni partecipanti in applicazione dell'articolo 2112 del codice civile; si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)).

6-ter. Per la stesura degli accordi di cui al comma 6 il collegio arbitrale si avvale degli uffici delle Unioni territoriali intercomunali.";

c) al comma 7 le parole "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021" e le parole "15 maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2021";

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Fino all'elezione degli organi, le funzioni di Presidente di ciascuna Comunità di montagna sono esercitate dal sindaco del Comune più popoloso il quale, dalla data di costituzione della rispettiva Comunità di montagna, sovrintende alle operazioni di avvio dell'ente e al trasferimento a esso delle risorse umane, strumentali e finanziarie, e di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo alle Unioni territoriali intercomunali, in attuazione degli accordi di cui al comma 6. A decorrere dalla data di costituzione delle Comunità di montagna ai sensi del comma 7, gli organi delle Unioni sono sciolti e la loro gestione è affidata ai sindaci dei Comuni più popolosi di ciascuna Comunità di montagna in qualità di commissari straordinari.".

 

     Art. 52. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2020.

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole "e nei rapporti giuridici, " sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli relativi al personale, per il quale si applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 428/1990,";

b) al terzo periodo, le parole: ", ivi compresi quelli relativi al personale, " sono soppresse.

 

     Art. 53. Modifica all'articolo 10 della legge regionale 26/2020.

1. Il comma 142 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è sostituito dal seguente:

"142. Per i Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le sanzioni previste dalla normativa statale per il mancato e ritardato invio delle certificazioni operano a valere sulle risorse del fondo unico comunale. In caso di incapienza del fondo, la Regione richiede al Comune il versamento diretto di quanto dovuto.".

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 142, della legge regionale 26/2020, come sostituito dal comma 1, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 305 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 54. Utilizzo nell'anno 2021 delle risorse ex articolo 3 della legge regionale 9/2020.

1. Nell'anno 2021 i Comuni beneficiari del fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive), possono destinare le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2020 al ristoro di eventuali minori entrate e alla copertura di maggiori spese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

     Art. 55. Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 18/2015 concernente gli organi di revisione economico-finanziaria.

1. All'articolo 25 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole "e nelle Unioni territoriali intercomunali" sono sostituite dalle seguenti: ", nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare del Friuli";

b) al comma 3, le parole "previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014" sono sostituite dalle seguenti: "di Grado e Lignano Sabbiadoro";

c) al comma 3-bis, le parole "Unioni territoriali intercomunali" sono sostituite dalle seguenti: "Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli" e le parole "del Comune con il maggior numero di abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "di uno dei Comuni aderenti alla Comunità";

d) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Le Comunità si avvalgono dell'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunità.".

 

     Art. 56. Modifiche agli articoli 27 e 27-bis della legge regionale 18/2015 e all'articolo 9 della legge regionale 25/2020 concernenti la disciplina dei revisori dei conti degli enti locali.

1. All'articolo 27 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'ente locale comunica la scadenza dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria e il compenso spettante alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, nonché mediante pubblicazione nell'Albo online del proprio sito istituzionale, almeno due mesi prima della scadenza medesima. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, l'ente locale ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. L'organo monocratico di revisione economico-finanziaria in scadenza può comunicare formalmente all'ente locale la propria disponibilità a svolgere un ulteriore incarico triennale e, di un tanto, l'ente locale informa la struttura regionale competente in materia di autonomie locali contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2.";

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4.1. Nell'ipotesi di cui al comma 2-bis, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, tra i nominativi che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3, una rosa di due nomi a cui è aggiunto di diritto l'organo di revisione in scadenza. La composizione finale della rosa di tre nominativi deve assicurare il rispetto delle quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla nomina del revisore e al conferimento dell'incarico, nonché ai professionisti sorteggiati e alle categorie professionali.";

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Con decreto del direttore competente in materia di finanza locale possono essere apportati correttivi all'algoritmo di estrazione a sorte dei revisori iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 26 per attribuire maggiori probabilità di sorteggio a coloro che non sono mai stati estratti.";

e) il primo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: "L'organo di revisione economico-finanziaria dura in carica tre anni e può svolgere due incarichi triennali consecutivi presso lo stesso ente locale.".

2. All'articolo 27-bis della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "con popolazione superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014" sono sostituite dalle seguenti: "aventi un organo di revisione collegiale";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1. I revisori che hanno raggiunto il numero massimo di incarichi per fasce di enti locali di cui al comma 1 non possono presentare la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore negli enti locali appartenenti alle medesime fasce, a eccezione di coloro i cui incarichi scadono entro sessanta giorni dalla data di apertura dell'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore.".

3. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), la parola "centottanta" è sostituita dalla seguente: "duecentosettanta".

 

     Art. 57. Modifica all'articolo 33 della legge regionale 18/2015 concernente gli enti locali deficitari o dissestati.

1. Al comma 1-bis dell'articolo 33 della legge regionale 18/2015, prima delle parole "Con legge regionale" sono aggiunte le seguenti: "Ferme restando le disposizioni statali in materia di enti locali deficitari o dissestati di cui al titolo VIII del decreto legislativo 267/2000,".

 

     Art. 58. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 33/2015.

1. I commi 28 e 29 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono sostituiti dai seguenti:

"28. Ai consorzi di cui all'articolo 35 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale), per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 18/2015 riferite agli enti locali.

29. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi di cui al comma 28 assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.".

 

     Art. 59. Disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2021.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), le elezioni degli organi dei Comuni il cui mandato scade nel 2021 si svolgono in una data compresa tra il 12 settembre e il 14 novembre 2021.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2013, qualora gli organi debbano essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 luglio 2021, le elezioni si svolgono in una data compresa nello stesso periodo di cui al comma 1.

3. Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19, in occasione delle elezioni comunali del 2021:

a) in deroga all'articolo 46 della legge regionale 19/2013, le operazioni di votazione si svolgono, nel primo e nel secondo turno, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti, l'ufficio di sezione effettua lo scrutinio relativo alle elezioni comunali e, di seguito, lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali;

b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 19/2013, nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Negli altri Comuni la dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:

1) non inferiore a 10 e non superiore a 30 nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti;

2) non inferiore a 20 e non superiore a 60 nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

3) non inferiore a 33 e non superiore a 100 nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

4) non inferiore a 66 e non superiore a 200 nel Comune di Pordenone;

5) non inferiore a 116 e non superiore a 350 nel Comune di Trieste.

4. Alle elezioni comunali del 2021 si applicano le disposizioni adottate dallo Stato per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori. Le elezioni inoltre si svolgono nel rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza adottati dallo Stato.

 

     Art. 60. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 25/2020.

1. Al comma 12 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché delle scuole primarie e secondarie".

 

     Art. 61. Proroga rendicontazione Fondo sicurezza 2019.

1. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione da parte degli enti locali delle risorse assegnate nell'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4-ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), e all'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è prorogato al 31 maggio 2022.

 

     Art. 62. Ammissibilità delle domande di contributo in materia di corregionali all'estero.

1. In considerazione delle ripercussioni sulle attività degli enti, delle associazioni e delle istituzioni dei corregionali all'estero causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le finalità dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), sono considerate ammissibili le domande di contributo per l'anno 2021 presentate entro il 31 gennaio 2021.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 63. Disposizioni per i contributi in materia di corregionali all'estero.

1. In considerazione delle ripercussioni sulle attività degli enti, delle associazioni e delle istituzioni dei corregionali all'estero causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere i soggetti beneficiari di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 7/2002, per il contributo relativo agli anni 2020 e 2021 sono ammissibili a rendicontazione le spese istituzionali e di funzionamento fino a concorrenza del contributo concesso.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 64. Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. In considerazione delle ripercussioni causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e per sostenere le attività dei soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), penalizzati dall'emergenza sanitaria, la Regione è autorizzata a concedere contributi "una tantum" ai medesimi soggetti a copertura di spese sostenute dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale), e fino alla data del 31 maggio 2021, strettamente collegate ai fini propri dell'ente e volte alla continuità, ripresa e messa in sicurezza dell'attività annuale. Le spese sono riferite alla gestione degli immobili utilizzati per le attività, ai costi di igienizzazione degli ambienti e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di distanziamento sociale per l'attuazione di misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, agli oneri assicurativi, alle utenze, ai compensi per adempimenti che richiedono assistenza professionale, nel limite massimo di 1.500 euro per ciascun richiedente.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità finanziaria e sulla base delle domande pervenute entro il 30 giugno 2021. Le modalità di richiesta ed erogazione del contributo e le tipologie di spesa ammissibili sono disciplinate con avviso adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sicurezza, polizia locale e politiche dell'immigrazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 65. Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28/2018.

1. Il comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), è abrogato.

 

     Art. 66. Modifica all'articolo 11 della legge regionale 31/2017.

1. Alla lettera b) del comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), dopo le parole "che procede all'assunzione" sono aggiunte le seguenti: "e, nel caso di personale assegnato al Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), anche espletate presso le Aziende del sistema sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia".

 

CAPO V

Disposizioni in materia di lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca e famiglia

 

     Art. 67. Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2004.

1. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è aggiunto il seguente:

"7-ter. È consentito lo svolgimento delle sedute della Consulta in modalità telematica. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta della Consulta con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.".

 

     Art. 68. Modifica all'articolo 5 della legge regionale 13/2004.

1. Dopo il comma 8-bis dell'articolo 5 della legge regionale 13/2004 è aggiunto il seguente:

"8-ter. È consentito lo svolgimento delle sedute del Comitato in modalità telematica. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta del Comitato con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.".

 

     Art. 69. Modifica all'articolo 8 della legge regionale 26/2020 in materia di lavoro.

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è inserito il seguente:

"10-bis. Al fine di promuovere la più ampia diffusione della cultura della sicurezza e della regolarità lavorativa, con particolare riferimento al settore edile, sull'intero territorio regionale, i progetti di cui al comma 10 possono essere realizzati anche a favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dei loro studenti e delle rispettive famiglie, nonché a favore di lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile.".

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 10-bis, della legge regionale 26/2020, come inserito dal comma 1, si provvede, per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 70. Interventi regionali di politica attiva del lavoro.

1. Al fine di garantire la continuità e l'effettività degli interventi regionali in materia di politica attiva del lavoro, anche nell'ottica dell'efficace fronteggiamento delle ricadute economiche e occupazionali derivanti dall'emergenza epidemiologica in corso, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a concedere gli incentivi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), con riferimento alle domande presentate nel 2020, ai sensi della relativa regolamentazione attuativa, che risultino ammissibili a contributo e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per 2 milioni di euro con le maggiori entrate iscritte e da accertarsi con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 305 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 71. Interventi regionali di politica del lavoro.

1. Ai fini del finanziamento previsto dall'articolo 57-bis, comma 2, della legge regionale 18/2005 a favore delle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea sono ammissibili le quote versate e le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 72. Consigliera o Consigliere di parità di area vasta.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale 18/2005 al fine di garantire le funzioni della Consigliera o del Consigliere di parità di area vasta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere un'indennità mensile di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 44.880 euro, suddivisa in ragione di 12.240 euro per l'anno 2021 e di 16.320 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e per la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 73. Modifica all'articolo 77 della legge regionale 18/2005.

1. Dopo il comma 3-quater dell'articolo 77 della legge regionale 18/2005 è inserito il seguente:

"3-quater 1. Fermi restando i requisiti di accesso agli incentivi di cui al Titolo III Capo I, il regolamento regionale attuativo delle disposizioni medesime può prevedere che l'ammontare degli incentivi sia modulato avuto riguardo al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di cui viene sostenuta l'assunzione o la stabilizzazione.".

 

     Art. 74. Rendiconti Sezioni Primavera anno scolastico 2019/2020.

1. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sul Bando per l'ammissione alla sperimentazione e per il finanziamento delle "Sezioni Primavera" nell'anno scolastico 2019/2020, approvato con decreto 8 agosto 2019, n. 9125/LAVFORU, possono essere rendicontate fino al termine del 30 marzo 2021.

 

     Art. 75. Intervento straordinario a favore delle istituzioni scolastiche paritarie per sostegno al servizio di educazione scolastica.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'articolo 16, commi da 1 a 3, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), un contributo straordinario per l'importo complessivo di 40.000 euro per la prosecuzione nell'anno 2021 del servizio di educazione scolastica, a favore delle Istituzioni scolastiche paritarie di seguito indicate:

a) Giardino dell'infanzia Giallo oro di Cormons - ente gestore Educare Waldorf FVG società cooperativa sociale onlus;

b) Cardinal Antonio Panciera di Zoppola - ente gestore Parrocchia di San Martino Vescovo;

c) Maddalena di Canossa di Trieste - ente gestore Casa primaria in Treviso dell'Istituto delle figlie della carità canossiane;

d) Cecilia Danieli di Buttrio - ente gestore Le Coccinelle srl.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, per la copertura di spese elencate all'articolo 16, comma 3, della legge regionale 13/2018, e con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.

3. Il riparto delle risorse tra le quattro Istituzioni scolastiche beneficiarie viene effettuato applicando i criteri individuati dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 13/2018.

4. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1° settembre 2020.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 76. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 26/2020 in materia di ricerca.

1. All'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32 le parole: "per l'anno 2021" sono soppresse.

b) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

"32-bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al soggetto individuato con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 32 un contributo per l'anno 2021 per le attività di cui all'articolo 7, comma 43-bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sulla base della domanda da presentarsi entro i termini che verranno indicati in delibera.

32-ter. Per le annualità successive al 2021 al soggetto di cui al comma 32 il contributo è concesso ai sensi dei commi 41 e seguenti dell'articolo 7 della legge regionale 22/2010.".

2. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2020, commi da 31 a 32-ter, come modificati dal comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 370.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2021 e di 160.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 77. Modifica all'articolo 22 della legge regionale 27/2017.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), è inserito il seguente:

"3-bis. Limitatamente ai corsi di formazione per le professioni di interesse sanitario, le Aziende sanitarie regionali non sono soggette ad accreditamento e possono erogare i corsi nell'ambito di quanto previsto dalla programmazione regionale e sulla base di specifici bandi e avvisi.".

 

     Art. 78. Modifica all'articolo 37-bis della legge regionale 13/2018.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37-bis della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:

"2-bis. Le attività di cui ai commi 1 e 2 si svolgono in collaborazione con l'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARLeF), l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, l'Università degli studi di Udine e con altri soggetti pubblici e privati con comprovate esperienze nel settore.".

 

CAPO VI

Disposizioni in materia di patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

 

     Art. 79. Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 26/2014.

1. All'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: "e anche con riferimento alla facoltà di procedere ad acquisti autonomi pur in presenza di un obbligo di approvvigionamento" sono soppresse;

b) al comma 4 le parole "Sono escluse" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, sono escluse" e le parole "ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17/2014." sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).";

c) al comma 4-bis le parole "EGAS, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17/2014" sono sostituite dalle seguenti: "ARCS, di cui alla legge regionale 27/2018".

 

     Art. 80. Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 26/2014.

1. All'articolo 45 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis la parola: "statale" è soppressa;

b) al comma 1-ter la parola "programma" è sostituita dalla seguente: "piano";

c) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

"1-quater. I soggetti di cui all'articolo 43 che intendono avvalersi della Centrale unica di committenza regionale collaborano con la stessa in fase di progettazione delle singole iniziative, affinché la stessa raccolga gli elementi necessari alla definizione delle caratteristiche tecniche e economiche dell'oggetto del servizio o della fornitura. La Regione disciplina con linee guida il rapporto di collaborazione di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 2.

1-quinquies. In relazione all'affidamento di servizi che prevedono l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate, trova applicazione l'articolo 10, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006)."

 

     Art. 81. Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 26/2014

1. All'articolo 46 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:.

a) al comma 2 la parola "programmazione" è sostituita dalla seguente: "pianificazione".

b) al comma 2-ter la parola "programmazione" è sostituita dalla seguente: "pianificazione".

 

     Art. 82. Sostituzione dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014.

1. L'articolo 47 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 47 pianificazione biennale 1. La Regione, sulla base dei fabbisogni raccolti, adotta un Piano biennale delle attività di centralizzazione della committenza. Il Piano individua le iniziative di competenza della Centrale unica di committenza regionale, anche nella sua qualità di soggetto aggregatore.

2. Il Piano di cui al comma 1 viene approvato, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno. Dell'approvazione del Piano viene tempestivamente informato il Consiglio delle autonomie locali. Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dandone evidenza anche sul portale web della Centrale unica di committenza - soggetto aggregatore regionale.

3. Il Piano di cui al comma 1 può essere oggetto di revisione.".

 

     Art. 83. Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 26/2014.

1. All'articolo 48 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Attività di raccolta dei fabbisogni finalizzati alla pianificazione";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), e comma 1-bis, trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, il piano biennale dei propri fabbisogni, che costituisce anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo, ai sensi del decreto legislativo 50/2016.";

c) al comma 2 le parole "nella Relazione politico-programmatica regionale, di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Nome in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), in" sono sostituite dalle seguenti: "nel Piano di cui all'articolo 47 nella";

d) il comma 2-bis è abrogato.

 

     Art. 84. Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 26/2014.

1. All'articolo 49 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: ", prevedendo la partecipazione di un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante dell'ANCI in seno all'organismo previsto dalla deliberazione di cui all'articolo 44, comma 4-bis 1";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, disciplina con linee guida i rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e gli enti locali, ivi inclusa la collaborazione in sede di progettazione delle singole iniziative destinate a questi ultimi.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al biennio successivo, che costituiscono anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo ai sensi del decreto legislativo 50/2016.";

d) al comma 6 la parola "programma" è sostituita dalla seguente: "piano".

 

     Art. 85. Abrogazione dell'articolo 55-bis della legge regionale 26/2014.

1. L'articolo 55-bis della legge regionale 26/2014, è abrogato.

 

     Art. 86. Sostituzione dell'articolo 55-ter della legge regionale 26/2014.

1. L'articolo 55-ter della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 55 ter. Coordinamento dell'esercizio della funzione di centralizzazione della committenza nel sistema regionale integrato

1. La funzione di centralizzazione della committenza all'interno del sistema regionale integrato viene svolta in sinergia dalla Centrale unica di committenza regionale e dagli enti di decentramento regionale (EDR), fermi restando i rispettivi ambiti di competenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la pianificazione generale delle attività e le modalità di ripartizione delle iniziative alla Centrale unica di committenza regionale e agli EDR avvengono con i criteri individuati da regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La Centrale unica di committenza regionale gestisce l'analisi dei fabbisogni raccolti ai sensi dell'articolo 48, mettendola a disposizione del sistema regionale integrato.".

 

     Art. 87. Modifica all'articolo 5 della legge regionale 10/2017.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), la parola: "locali" è soppressa.

 

     Art. 88. Inserimento dell'articolo 16-bis nella legge regionale 10/2017.

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 10/2017 è inserito il seguente:

"Art. 16 bis. Funzioni delegate agli enti di cui alla legge regionale 8/2015 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare, dopo l'intesa con la Giunta comunale, le funzioni del presente capo anche nei confronti degli enti di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale).".

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 16-bis della legge regionale 10/2017, come inserito dal comma 1, sono previste minori entrate per complessivi 177.742,48 euro, suddivisi in ragione di 35.548,50 euro per l'anno 2021 e di 71.096,99 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) e minori spese per pari importo per gli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 89. Inserimento degli articoli 57-ter e 57-quater nella legge regionale 10/2017.

1. Dopo l'articolo 57-bis della legge regionale 10/2017 sono inseriti i seguenti:

"Art. 57 ter. Indennità per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo 1. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo di beni del demanio marittimo di cui alla legge regionale 22/2006 e alla legge regionale 10/2017, è tenuto al pagamento di un'indennità pari al valore del canone di concessione vigente al momento della richiesta da parte della struttura competente in materia di demanio marittimo, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualità o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo.

Art. 57-quater canone per emungimento 1. Il canone annuo dovuto per l'emungimento di acqua dagli ambiti di cui alla legge regionale 22/2006, alla legge regionale 17/2009 e alla legge regionale 10/2017 è determinato in 0,18 euro al metro cubo di acqua prelevata. Tale valore viene aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, come determinato con decreto del Ministero competente in materia di demanio marittimo.".

 

     Art. 90. Modifica all'articolo 13 della legge regionale 20/2018.

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), è abrogato.

 

     Art. 91. Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2009.

1. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), le parole "Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "Comunità di montagna".

 

     Art. 92. Modifica all'articolo 18 della legge regionale 17/2009.

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 17/2009 le parole "Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "Comunità di montagna".

 

     Art. 93. Inserimento dell'articolo 20-bis nella legge regionale 17/2009.

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 17/2009 è inserito il seguente:

"Art. 20 bis. Funzioni delle Comunità di montagna

1. Le Comunità di montagna esercitano le seguenti funzioni:

a) rilascio di concessioni sui corsi d'acqua classificati di classe 3, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque);

b) riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di cui alla lettera a).".

 

     Art. 94. Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 17/2009.

1. L'articolo 21 della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 21 Entrate

1. Gli introiti di cui al presente capo sono trattenuti nella misura del 100 per cento da parte degli Enti che esercitano le corrispondenti funzioni.".

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 17/2009, come sostituito dal comma 1, sono previste minori entrate per complessivi 90.000 euro, in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2022-2023 a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) e minori spese per pari importo per gli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 95. Modifica all'articolo 22 della legge regionale 17/2009.

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 17/2009 le parole "e i Comuni" sono sostituite dalle seguenti: ", i Comuni e le Comunità di montagna".

 

     Art. 96. Modifica all'articolo 24 della legge regionale 17/2009.

1. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 24 della legge regionale 17/2009 è aggiunto il seguente:

"7-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le Comunità di montagna esercitano le funzioni e i procedimenti conferiti ai sensi dell'articolo 20-bis, in relazione al rilascio delle nuove concessioni.".

 

     Art. 97. Demanio regionale.

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), anche a seguito del trasferimento delle strade provinciali alla Regione per effetto della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in sede di revisione catastale la Regione può, con decreto del Direttore del Servizio demanio, previa deliberazione della Giunta regionale, disporre l'accorpamento al demanio stradale regionale o al demanio ferroviario regionale delle porzioni di terreno utilizzate a uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari, i quali devono sostenere tutti gli oneri connessi alla suddetta procedura.

 

CAPO VII

Disposizioni in materia di infrastrutture, territorio e viabilità

 

     Art. 98. Modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2005.

1. Al fine di mitigare gli impatti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli-Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente:

"a) parco autobus per uso noleggio con un'anzianità non superiore a una media di sedici anni; per il calcolo dell'età del singolo mezzo viene considerata la data di prima immatricolazione dalla quale decorre il computo dell'età del mezzo;".

 

     Art. 99. Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/2018 - Contributi scuolabus.

1. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), dopo le parole "in Comune diverso, " sono inserite le seguenti: "ovvero nel caso di servizio offerto a favore di altri Comuni, ".

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 10, della legge regionale 20/2018, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 100. Modifica all'articolo 6 della legge regionale 26/2020.

1. Dopo il comma 24 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è inserito il seguente:

"24-bis. Al fine di agevolare la fruizione del "Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19", di cui al comma 20, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri discendenti dalla stipula di una convenzione con gli istituti di credito bancario o postale volta a consentire l'emissione di carte prepagate da intestare a favore dei beneficiari del contributo stesso.".

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 24-bis, della legge regionale 26/2020, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 101. Modifica all'articolo 14 della legge regionale 5/2007.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguente:

"2-bis. Qualora il piano territoriale infraregionale o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo 42/2004, l'ente di cui al comma 1 provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57-quater, comma 3, e, prima dell'adozione, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. L'ente di cui al comma 1 adotta il piano territoriale infraregionale o sua variante adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinché possa verificarne l'ottemperanza.".

 

     Art. 102. Modifica all'articolo 25 della legge regionale 5/2007.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

"2-bis. Qualora il PAC o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo 42/2004, il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57-quater, comma 3, e, prima dell'adozione, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. Il Comune adotta il PAC adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinché possa verificarne l'ottemperanza.".

 

     Art. 103. Inserimento dell'articolo 60-bis nella legge regionale 5/2007.

1. Dopo l'articolo 60 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

"Art. 60 bis. Direttive, vigilanza e controllo regionale

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 42/2004, esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate ai Comuni.

2. Il Comune delegato trasmette alla Regione, trimestralmente, un elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate, specificando, per ciascun provvedimento, gli estremi identificativi dell'atto e la tipologia dell'intervento autorizzato.

3. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 146, comma 10, del decreto legislativo 42/2004. La struttura regionale competente in materia di paesaggio, accertata anche su istanza di parte l'inerzia del Comune delegato, diffida quest'ultimo a provvedere entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l'inerzia, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale, la quale delibera sull'esercizio del potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta, da scegliersi tra i soggetti iscritti ad apposito Albo, che provvede entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di parte. Fino alla data di nomina del commissario ad acta resta salva la facoltà del Comune delegato di provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.

4. La Regione istituisce l'Albo dei commissari ad acta in materia paesaggistica cui possono richiedere l'iscrizione i soggetti interessati in possesso di diploma di laurea o diploma universitario attinente la materia del paesaggio, iscritti all'Albo o al Collegio professionale laddove esistente, e che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia per un periodo non inferiore ai dieci anni comprovato dal curriculum individuale. I compensi spettanti al commissario ad acta sono a carico del Comune delegato inerte.".

 

     Art. 104. Modifiche all'articolo 63-bis della legge regionale 5/2007.

1. All'articolo 63-bis della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera i) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:

"i bis) nei casi previsti dall'articolo 57-quater, comma 2, lettere a) e b), la documentazione per la conformazione al PPR recante i contenuti previsti dal comma 1 del medesimo articolo;

i ter) nei casi previsti dall'articolo 57-quater, comma 4, la documentazione per l'adeguamento al PPR recante i contenuti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.";

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. Nei casi previsti dal comma 3, lettera i bis), per la conformazione al PPR, il Comune convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle norme tecniche di attuazione del PPR prima dell'adozione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante per l'acquisizione del relativo parere. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune adotta lo strumento urbanistico generale adeguandolo alle eventuali prescrizioni.

8-ter. Nei casi previsti dal comma 3, lettera i ter), per l'adeguamento al PPR lo strumento urbanistico è trasmesso a cura del Comune, prima dell'adozione, al competente organo periferico del Ministero della cultura per l'acquisizione del parere previsto all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR. Il Comune adotta lo strumento urbanistico adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura.";

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di adozione, la Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, nonché il competente organo periferico del Ministero della cultura qualora siano interessati beni tutelati ai sensi della Parte II del decreto legislativo 42/2004, e acquisiti i pareri nei casi previsti dai commi 8-bis e 8-ter in relazione alla Parte III del decreto legislativo 42/2004, può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:

a) dall'eventuale contrasto fra il piano con le norme vigenti e con le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;

b) dalla necessità di tutela e valorizzazione del paesaggio secondo le eventuali prescrizioni rese ai sensi dell'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR;

c) dalla necessità di tutela e valorizzazione dei complessi storici monumentali e archeologici sottoposti al vincolo della Parte II del decreto legislativo 42/2004, secondo le prescrizioni del competente organo periferico del Ministero della cultura.";

d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18-bis. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici generali comunali di cui all'articolo 57-quater, comma 2, lettere a) e b), per i quali è stato acquisito il parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune provvede, dopo l'approvazione, ai sensi dell'articolo 57-quater, comma 7.".

 

     Art. 105. Modifiche all'articolo 63-sexies della legge regionale 5/2007.

1. All'articolo 63-sexies della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) [dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Prima dell'adozione della variante il Comune:

a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR; ai fini dell'acquisizione del parere del competente organo periferico del Ministero della cultura di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR, provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57-quater, comma 3, tale valutazione contiene anche la verifica preventiva dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 42/2004;

b) provvede all'asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di cui all'articolo 9-bis, comma 4, lettera c), della legge regionale 27/1988, e di cui alla legge regionale 16/2009, o a ottenere il parere geologico secondo la disciplina di settore."] [6];

b) le lettere a), c) e d) del comma 4 sono abrogate.

 

     Art. 106. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2009.

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "superfici destinate a pertinenze" la parola "o" è sostituita dalle seguenti: "fisicamente unite o a sé stanti quali a esempio";

b) dopo le parole "porticati liberi, logge" è inserita la seguente: ", terrazze" e le parole: ", salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 29" sono soppresse.

 

     Art. 107. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2009.

1. All'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole "delle costruzioni esistenti;" sono aggiunte le seguenti: "tali interventi possono essere attuati contestualmente a interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera c), fermo restando che le prescrizioni previste per le nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano esclusivamente alle parti dell'immobile oggetto di effettivo incremento dimensionale e non possono essere derogati gli indici e i parametri massimi previsti dagli strumenti urbanistici per l'area oggetto di intervento, se non nelle ipotesi derogatorie di cui alla presente legge ed entro i limiti ivi previsti;".

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o dai precedenti; gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono:

1) l'inserimento, la modifica, il ripristino o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e degli impianti dell'edificio stesso;

2) la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti;

3) salvo quanto disposto ai punti 4) e 5), la demolizione, totale o parziale, e la ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità e di quella sulla prevenzione incendi, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. È altresì ricompresa la demolizione di edifici a destinazione residenziale, ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica dagli strumenti di pianificazione vigenti, con successiva ricostruzione in altra zona territoriale omogenea a destinazione residenziale ricadente nello stesso Comune. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Tali interventi possono prevedere, altresì, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana come definiti a livello comunale, nelle more di apposita legislazione regionale. In tali interventi possono essere mantenute o aumentate le distanze preesistenti, anche se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto del Codice civile. Gli incrementi volumetrici possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti;

4) gli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché quelli di ricostruzione o ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attuati nelle zone omogenee A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, o su singoli edifici o aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, fatte salve le previsioni legislative e le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti, dei regolamenti edilizi e dei pareri degli enti preposti alla tutela;

5) gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti attuati sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica adeguati o conformati al Piano paesaggistico regionale e i pareri degli enti preposti alla tutela;";

c) al numero 2) della lettera a) del comma 2 dopo le parole "tecnologici esistenti" sono aggiunte le seguenti: ", nonché l'installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e la messa a norma di punti di ricarica per veicoli elettrici";

d) alla lettera b) del comma 2 le parole "sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alla destinazione d'uso" sono sostituite dalle seguenti: "sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico; nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso";

 

     Art. 108. Modifica all'articolo 5 della legge regionale 19/2009.

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19/2009 dopo le parole "e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le attività artigianali di produzione e connessa commercializzazione nel settore dell'alimentazione".

 

     Art. 109. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2009.

1. All'articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) comma 1 le parole "prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, e comunque nel rispetto delle altre" sono soppresse;

b) al comma 4 le parole "della superficie utile e della volumetria utile edificabile" sono sostituite dalle seguenti: "dei parametri superficiali o volumetrici insistenti".

 

     Art. 110. Inserimento dell'articolo 27-bis nella legge regionale 19/2009.

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

"Art. 27 bis. Efficacia delle certificazioni di agibilità o abitabilità

1. Decorso il termine di diciotto mesi dall'adozione del certificato di agibilità o abitabilità, comunque denominato, dell'edificio o dell'unità immobiliare, lo stesso conserva efficacia anche qualora in epoca successiva a detta scadenza emergano elementi di difformità che non costituiscano variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 40. In tali casi è dovuta l'oblazione nella misura determinata ai sensi dell'articolo 49, comprese le riduzioni ivi previste, per le superfici realizzate in conseguenza della difformità da ultimo accertata. Fatti salvi gli adempimenti richiesti dalle diverse discipline di settore richiamate nell'articolo 1, comma 2, rimangono del tutto irrilevanti e non pregiudicano l'efficacia delle certificazioni di agibilità o abitabilità già emesse, comunque denominate, le difformità che non hanno comportato la realizzazione di ulteriori superfici in conseguenza dell'abuso, fermo restando il profilo temporale di riferimento della disciplina di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c).".

 

     Art. 111. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 19/2009.

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, compresi quelli con demolizione e ricostruzione, purché non determinino un aumento della superficie imponibile superiore al 20 per cento della superficie imponibile preesistente, anche nel caso di aumento delle unità immobiliari; oltre tale misura, il contributo di cui all'articolo 29 è dovuto per la sola quota eccedente;";

b) alla lettera b-bis) le parole "articolo 38, comma 4-bis" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 4;";

c) alla lettera h) dopo le parole "ammette l'uso residenziale;" sono aggiunte le seguenti: "rimangono invece assoggettate al conguaglio di cui all'articolo 15 le modifiche di destinazione d'uso in usi diversi da quello residenziale;".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione di cui all'articolo 29, fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile.".

 

     Art. 112. Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 19/2009.

1. All'articolo 37 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine della promozione del rendimento energetico nell'edilizia trova applicazione quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), comprese le misure derogatorie ivi previste.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature, degli elementi di copertura e dei solai interpiano, necessari a ottenere una riduzione dei limiti di trasmittanza o un miglioramento dell'isolamento acustico o un miglioramento statico, sono realizzabili in deroga alle distanze e alle altezze previste dagli strumenti urbanistici, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e nella misura massima di 30 centimetri per il maggior spessore degli elementi di copertura e solai interpiano.";

c) il comma 3 è abrogato;

d) nella rubrica dopo la parola "energetico" sono inserite le seguenti: ", dell'isolamento acustico e del miglioramento statico".

 

     Art. 113. Abrogazione dell'articolo 38 della legge regionale 19/2009.

1. L'articolo 38 della legge regionale 19/2009 è abrogato.

 

     Art. 114. Modifica all'articolo 40 della legge regionale 19/2009.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

"1-bis. Per il patrimonio edilizio esistente alla data del 1° ottobre 1983 costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:

a) mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, qualora comporti modifiche degli standard;

b) aumento superiore al 25 per cento del volume, delle superfici utili, della superficie coperta o dell'altezza del fabbricato in relazione al progetto approvato;

c) diversa localizzazione del fabbricato, tale che nessun punto del sedime dello stesso sia compreso in quello assentito, qualora emergano anche difformità in termini di volumi, superfici o altezze realizzate ovvero rispetto alle destinazioni d'uso autorizzate;

d) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.".

 

     Art. 115. Inserimento dell'articolo 40-ter nella legge regionale 19/2009.

1. Dopo l'articolo 40-bis della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

"Art. 40 ter. Stato legittimo degli immobili

1. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

2. La presente legge riconosce e valorizza le funzioni di certificazione e di attestazione di conformità svolte nell'interesse generale dai tecnici abilitati nello svolgimento degli incarichi di progettista, direttore dei lavori e collaudatore delle opere edilizie. Le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati costituiscono, nei casi previsti dalla presente legge, accertamento dei fatti oggetto delle medesime, fatti salvi gli esiti delle verifiche svolte, anche con modalità a campione, da parte delle amministrazioni competenti.".

 

     Art. 116. Modifica all'articolo 45 della legge regionale 19/2009.

1. Dopo il comma 2 dell'all'articolo 45 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

"2-bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta:

a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 765/1967;

b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli);

c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);

d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.".

 

     Art. 117. Modifica all'articolo 47 della legge regionale 19/2009.

1. Al comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 19/2009 le parole: ", stabilito in base ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2," sono soppresse.

 

     Art. 118. Modifica all'articolo 50 della legge regionale 19/2009.

1. Dopo il comma 3 dell'all'articolo 50 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

"3-bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 è ridotta:

a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 765/1967;

b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 10/1977;

c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 52/1991;

d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.".

 

     Art. 119. Modifica all'articolo 52 della legge regionale 19/2009.

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 52 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:

"3-ter. La sanzione pecuniaria di cui al presente articolo è ridotta:

a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 765/1967;

b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 10/1977;

c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 52/1991;

d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.".

 

     Art. 120. Inserimento degli articoli 53-bis e 53-ter nella legge regionale 19/2009.

1. Dopo l'articolo 53 della legge regionale 19/2009 sono inseriti i seguenti:

"Art. 53 bis. Recupero in autotutela del patrimonio edilizio esistente al 19 novembre 2009 al fine della promozione del miglioramento urbanistico dell'edificato

1. Al fine del recupero e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009, favorendo anche la fruibilità delle misure fiscali di incentivazione connesse a tali finalità, la Regione promuove iniziative di recupero di conformità in autotutela del patrimonio edilizio esistente secondo la disciplina di cui al presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle diverse discipline di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Per il patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009 interessato da interventi realizzati in assenza di atto abilitativo o con difformità rispetto allo stesso, riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, la conformità è acquisita con la presentazione di una dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 21, con la quale il soggetto si obbliga alla realizzazione degli interventi necessari a rendere l'edificio o l'unità immobiliare conforme rispetto alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione. Con la dichiarazione il soggetto obbligato presenta:

a) un rilievo dello stato di fatto e della consistenza attuale con evidenza delle difformità realizzate rispetto allo stato legittimo dell'immobile e della superficie così ottenuta;

b) la descrizione degli interventi che il soggetto si obbliga a realizzare per rendere l'edificio o l'unità immobiliare conforme rispetto alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione, tenuto conto delle misure di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio esistente di cui al Capo V;

c) la ricevuta di pagamento dell'oblazione dovuta in rapporto alla superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformità, calcolata in base alla disciplina definita all'articolo 49, comprese le riduzioni ivi previste; nel caso in cui non emergano ulteriori superfici imponibili ottenute in conseguenza della difformità, il pagamento è dovuto nella misura fissa di 516 euro;

d) la richiesta di titolo edilizio o la presentazione di altro atto abilitativo idoneo alla realizzazione degli interventi descritti alla lettera b).

3. La trasformazione fisica o funzionale può comportare un organismo edilizio anche diverso da quello autorizzato originariamente, purché conforme alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della dichiarazione di recupero di conformità in autotutela.

4. Prescindendo dalla sussistenza dell'agibilità o abitabilità originaria, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di recupero va presentata la segnalazione certificata di agibilità, ai sensi dell'articolo 27, con la quale viene confermata la conformità dell'opera alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della dichiarazione, nonché alle altre condizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.

5. Il titolo edilizio o altro atto abilitativo di cui al comma 2, lettera d), non possono essere oggetto di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori. Alla scadenza dello stesso termine, il titolo o altro atto abilitativo decadono e vengono meno gli effetti di conformità acquisiti con la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, ferma restando la restituzione dell'oblazione versata.

Art. 53 ter. Recupero in autotutela del patrimonio edilizio esistente al 19 novembre 2009 al fine della promozione dell'efficientamento energetico e dell'uso di fonti rinnovabili

1. Al fine della promozione dell'efficientamento energetico e dell'uso di fonti rinnovabili, favorendo la fruibilità delle misure fiscali di incentivazione connesse a tali finalità, la Regione promuove iniziative di recupero di conformità in autotutela del patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009 e interessato da interventi realizzati in assenza di atto abilitativo o con difformità rispetto allo stesso, riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, secondo la disciplina di cui al presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle diverse discipline di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Per l'edificio o unità immobiliare o parte di essi interessati dall'intervento di efficientamento energetico o dall'uso di fonti rinnovabili, la conformità è acquisita all'atto della presentazione di una dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela dell'edificio o dell'unità immobiliare in tutto o in parte interessati dall'intervento, presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 21, a corredo della quale sono allegati:

a) un rilievo dello stato di fatto e della consistenza attuale, con evidenza delle difformità realizzate rispetto allo stato legittimo dell'immobile e della eventuale superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformità, nonché dell'epoca di realizzazione delle stesse;

b) la descrizione degli interventi di efficientamento energetico o finalizzati all'uso di fonti rinnovabili, che il soggetto si impegna a eseguire in conformità alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione di recupero di conformità in autotutela;

c) la ricevuta di pagamento dell'oblazione dovuta in rapporto alla superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformità, calcolata in base alla disciplina definita all'articolo 49, comprese le riduzioni ivi previste; nel caso in cui non emergano ulteriori superfici imponibili ottenute in conseguenza della difformità, il pagamento è dovuto nella misura fissa di 516 euro;

d) ove il fabbricato o l'unità immobiliare ne siano sprovvisti, la segnalazione certificata di agibilità, che attesta la conformità dell'immobile o dell'unità immobiliare alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela di cui al presente comma, nonché la sussistenza delle ulteriori condizioni di agibilità indicate nell'articolo 27, comma 1, con riferimento alla disciplina vigente all'epoca dell'originaria realizzazione, specificatamente indicata nella medesima dichiarazione;

e) la richiesta di titolo edilizio o la presentazione di altro atto abilitativo idoneo alla realizzazione degli interventi di promozione dell'efficientamento energetico o finalizzati all'uso di fonti rinnovabili.

3. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori va presentata la segnalazione certificata di agibilità in relazione alla parte di edificio o unità immobiliare interessata dall'intervento, ove dovuta ai sensi dell'articolo 27.

4. Il titolo edilizio o altro atto abilitativo di cui al comma 2, lettera e), non possono essere oggetto di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori. Alla scadenza dello stesso termine, il titolo o altro atto abilitativo decadono e vengono meno gli effetti di conformità acquisiti con la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, ferma restando la restituzione dell'oblazione versata.".

 

     Art. 121. Inserimento dell'articolo 56-bis nella legge regionale 19/2009.

1. Dopo l'articolo 56 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

"Art. 56 bis. Sostituzione per demolizione d'ufficio delle opere abusive

1. In attuazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, ovvero entro novanta giorni dalla notifica della diffida ad adempiere al Comune di cui all'articolo 53, comma 3, la competenza nel procedimento di demolizione d'ufficio può essere trasferita dal Comune all'ufficio del Prefetto, il quale provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del Comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il Prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

2. I responsabili del Comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del Prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per consentire di provvedere alla loro demolizione.".

 

     Art. 122. Rendicontazione di contributi.

1. In relazione ai procedimenti contributivi attivati ai sensi dell'articolo 5, commi da 25 a 27, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), e dell'articolo 5, commi da 12 a 18, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per i quali la documentazione di rendicontazione non sia già stata prodotta alla data di entrata in vigore della presente legge, la rendicontazione dei finanziamenti è effettuata esclusivamente attraverso la presentazione di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sulla base della modulistica predisposta dalla struttura competente, attestanti il rispetto della normativa, i requisiti di accesso e le condizioni stabiliti nella normativa, nei regolamenti, nei bandi o avvisi di riferimento.

2. In deroga a quanto disposto dell'articolo 5, comma 16, della legge regionale 24/2019, in relazione ai contributi concessi entro il 31 maggio 2021, il termine perentorio per la presentazione della rendicontazione è fissato al 30 giugno 2022 [7].

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai procedimenti per i quali il termine risulta scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 123. Modifiche all'articolo 166 della legge regionale 26/2012.

1. All'articolo 166 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 il periodo: "Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, anche nel caso di esito negativo della stessa, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale." è soppresso;

b) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

"a-bis) Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML in modo migliorativo o non significativo, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale.".

 

     Art. 124. Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 16/2008.

1. All'articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 2 le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

c) al comma 3 le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dal 1° gennaio 2021.

 

     Art. 125. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2010.

1. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 42 le parole "è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "è nuovamente fissato al 31 dicembre 2022";

b) al comma 43 le parole "è prorogato al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "è nuovamente fissato al 31 dicembre 2022".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dal 1° gennaio 2021.

 

CAPO VIII

Disposizioni in materia di ambiente e energia

 

     Art. 126. Modifica all'articolo 12 della legge regionale 19/2012.

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), è sostituito dal seguente:

"3. L'autorizzazione unica, rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di energia a conclusione del procedimento di cui all'articolo 14, sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce titolo per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1, in conformità al progetto autorizzato.".

 

     Art. 127. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 19/2012.

1. All'articolo 13 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 3) della lettera c) del comma 4 dopo le parole "e delle risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;" sono aggiunte le seguenti: "per gli impianti idroelettrici, rilievi di portata fluente in alveo in corrispondenza del sito scelto per l'opera di presa o in prossimità di esso estesi su almeno due anni idrologici consecutivi;";

b) dopo la lettera c) del comma 4 è inserita la seguente:

"c-bis) gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;";

c) dopo la lettera b) del comma 5 è inserita la seguente:

"b-bis) gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;".

 

     Art. 128. Modifica all'articolo 15 della legge regionale 19/2012.

1. Al comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 19/2012 le parole ", salvo eventuali condizioni sospensive ivi previste, " sono soppresse.

 

     Art. 129. Norme transitorie sul procedimento unico di cui alla legge regionale 19/2012.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, della legge regionale 19/2012, come modificato dall'articolo 127, comma 1, lettere b) e c), si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi [8].

 

     Art. 130. Inserimento del titolo IV bis nella legge regionale 11/2015.

1. Dopo il titolo IV della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:

"TITOLO IV BIS - TUTELA QUALITATIVA DEI CORPI IDRICI

Art. 54 bis. Approvazione degli impianti di depurazione di acque reflue urbane

1. In attuazione dell'articolo 126 del decreto legislativo 152/2006, i progetti di impianti di depurazione delle acque reflue urbane previsti dai piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 152/2006, presentati dai gestori del servizio idrico integrato, sono approvati dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, di seguito AUSIR, ai sensi dell'articolo 158-bis del decreto legislativo 152/2006.

2. I progetti di cui al comma 1 hanno i seguenti contenuti essenziali, sviluppati in conformità ai livelli di progettazione di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

a) verifica della situazione dell'agglomerato, sotto il profilo del perimetro, del carico e del rispetto ai dati ufficiali di perimetrazione;

b) definizione della potenzialità dell'impianto relativamente al fabbisogno delle aree asservite, secondo una logica di flessibilità gestionale nel caso di variazioni del carico stagionale;

c) definizione delle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo da trattare;

d) indicazione degli obiettivi di trattamento da perseguire con riferimento all'obiettivo di qualità previsto per il corpo idrico recettore dello scarico, dalla pianificazione di settore;

e) illustrazione delle scelte di tecnologia e processo adeguatamente motivate con riferimento ai costi di gestione e al contesto ambientale;

f) verifica della conformità delle scelte progettuali rispetto ai criteri di cui all'Allegato 5 del decreto legislativo 152/2006;

g) analisi dettagliata dei vincoli al progetto;

h) descrizione delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi;

i) analisi delle fasi di avviamento, di gestione transitoria, di avvio a regime, con il dettaglio delle eventuali deroghe temporanee alla conformità dello scarico e delle corrispondenti azioni di mitigazione ambientale;

j) piano di monitoraggio, tramite autocontrolli, per la verifica del rispetto dei valori limite degli scarichi e degli obiettivi prestazionali dell'impianto.

3. Il gestore del servizio idrico integrato presenta ad AUSIR il progetto definitivo dell'impianto redatto ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 50/2016, ai fini dell'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990, nell'ambito della quale sono acquisiti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari all'approvazione del progetto.

4. Ai fini dell'indizione della conferenza di servizi AUSIR effettua una verifica in ordine:

a) alla completezza degli elaborati progettuali rispetto al corrispondente livello di progettazione di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 50/2016, nonché in relazione al rilascio degli atti di assenso comunque denominati da acquisire ai fini dell'approvazione del progetto;

b) alla sussistenza della copertura finanziaria dell'intervento previsto dal progetto definitivo.

5. Nell'ambito della conferenza di servizi AUSIR effettua le seguenti verifiche:

a) la coerenza del progetto con il Programma degli interventi e il Piano delle opere strategiche;

b) la presenza nel progetto dei contenuti essenziali di cui al comma 2;

c) l'eventuale necessità di revisione degli agglomerati interessati.

6. ARPA partecipa alla conferenza di servizi al fine di esprimere il parere sul piano di monitoraggio di cui al comma 2, lettera j).

7. Il procedimento di cui al comma 5 si conclude con il provvedimento di AUSIR di approvazione del progetto o di diniego dello stesso, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del progetto medesimo.

8. Entro trenta giorni dall'approvazione del progetto, il gestore del servizio idrico integrato adegua il progetto e il quadro economico, alle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 7 e li trasmette ad AUSIR.

9. Nei casi in cui il progetto di cui al comma 1 sia soggetto a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 152/2006, il gestore del servizio idrico integrato presenta il progetto alla struttura regionale competente in materia gestione delle risorse idriche ai fini dello svolgimento del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale (PAUR). AUSIR effettua le verifiche di cui al comma 5 nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 152/2006. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprende anche l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 152/2006.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'approvazione delle varianti sostanziali dei progetti di cui al comma 1 che prevedono una modifica dello schema di flusso o un aumento della potenzialità dell'impianto.

Art. 54 ter. Impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti

1. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane approvati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), di potenzialità minore a 2.000 abitanti equivalenti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (legge regionale multisettoriale 2021), risultano autorizzati allo scarico ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 152/2006, i gestori del servizio idrico integrato presentano alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, unitamente alla prima istanza di rinnovo successiva a tale data, una relazione di verifica del corretto dimensionamento dell'impianto sotto il profilo idraulico e ne danno, altresì, comunicazione ad AUSIR.

2. Il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico recepisce l'esito positivo della relazione di verifica di cui al comma 1 e costituisce anche approvazione ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 152/2006.

3. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane approvati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 152/1999, di potenzialità maggiore o uguale a 2.000 abitanti equivalenti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2021, risultano autorizzati allo scarico ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 152/2006, i gestori del servizio idrico integrato presentano ad AUSIR, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, una relazione di corretto funzionamento dell'impianto, entro i seguenti termini decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2021:

a) due anni per gli impianti con una potenzialità maggiore o uguale a 50.000 abitanti equivalenti;

b) quattro anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 10.000 e inferiore a 50.000 abitanti equivalenti;

c) sei anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 5.000 e inferiore a 10.000 abitanti equivalenti;

d) otto anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 2.000 e inferiore a 5.000 abitanti equivalenti.

4. La relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 è basata su una simulazione di processo che valida l'efficacia depurativa in termini di bilanci di massa e di concentrazione degli effluenti, effettuata dai gestori del servizio idrico integrato mediante l'utilizzo di un unico applicativo informatico individuato in accordo con AUSIR.

5. La presa d'atto da parte di AUSIR degli esiti della relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 costituisce approvazione ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 152/2006.

6. Qualora la relazione di verifica di cui al comma 1 o la relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 abbiano esito negativo, il gestore del servizio idrico integrato, entro sei mesi dall'avvenuta presentazione delle citate relazioni, trasmette ad AUSIR il progetto definitivo di adeguamento dell'impianto ai sensi dell'articolo 54-bis; il gestore, contestualmente, presenta alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, un'istanza di rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità).

Art. 54 quater. Opere e interventi su aree da acquisire da parte dei Comuni

1. Nelle more dei procedimenti di acquisizione in proprietà da parte dei Comuni delle aree interessate dall'attuazione di piani di lottizzazione previsti negli strumenti urbanistici comunali, in base alle convenzioni stipulate con i soggetti privati proprietari delle aree e nelle more della conclusione dei procedimenti avviati dagli enti locali ai sensi dell'articolo 31, comma 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate a uso pubblico, l'AUSIR è autorizzata ad approvare, ai sensi dell'articolo 158-bis del decreto legislativo 152/2006, i progetti definitivi delle opere e degli interventi che insistono sulle citate porzioni di terreno.".

 

     Art. 131. Istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale.

1. Le domande di concessione di derivazione d'acqua a uso ittiogenico in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate alle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 49 della legge regionale 11/2015, a condizione che le relative utilizzazioni siano state poste in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 36/1994 in materia di risorse idriche).

 

     Art. 132. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2016.

1. All'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da ventisei componenti di cui:

a) venti Sindaci eletti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4-bis, dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le seguenti modalità: dodici Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Centrale", di cui uno riservato alle ZTO Canal del Ferro e Val Canale, Carnia e Gemonese; cinque Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Occidentale"; due Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Orientale goriziana"; un Sindaco è eletto dall'Assemblea locale "Orientale triestina";

b) sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT sono membri di diritto.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, nel rispetto delle rappresentanze numeriche e delle modalità definite nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2.";

c) al comma 3 le parole "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1".

 

     Art. 133. Modifica all'articolo 5 della legge regionale 12/2016.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), è aggiunto il seguente:

"1-bis. I Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione, nel caso in cui essa insista sul territorio di un altro Comune, possono esprimere parere non vincolante sul progetto dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione residente e alla viabilità, nonché di riassetto ambientale dei luoghi per le sole eventuali ricadute sul territorio di propria competenza.".

 

     Art. 134. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12/2016.

1. All'articolo 10 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 3 dopo le parole "provvedimento di autorizzazione" sono aggiunte le seguenti: "e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato";

b) al comma 6 le parole "lettere b) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), c) e d)".

 

     Art. 135. Modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2016.

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 12/2016 le parole "all'articolo 14, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 4)," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 13, comma 1-bis, ".

 

     Art. 136. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2016.

1. All'articolo 13 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "con le modalità di cui all'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Qualora il progetto dell'attività estrattiva non sia assoggettabile a valutazione d'impatto ambientale, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è, altresì, corredata di:

a) domanda di autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

b) domanda di autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 9/2007;

c) domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della legge regionale 5/2007 e del decreto legislativo 42/2004.

1-ter. Qualora il progetto dell'attività estrattiva sia assoggettabile a valutazione d'impatto ambientale, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 152/2006.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda di autorizzazione, trova applicazione l'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).".

 

     Art. 137. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 12/2016.

1. All'articolo 14 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi di cui all'articolo 13, commi 1 e 1-bis, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive acquisisce gli atti di assenso delle altre amministrazioni nell'ambito della conferenza di servizi o ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 241/1990, ed entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda emette il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o di diniego della stessa.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 1-ter, la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è soggetta al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 152/2006.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione.";

d) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.

 

     Art. 138. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 12/2016.

1. All'articolo 15 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola ", rilasciato" è sostituita dalle seguenti: "e il provvedimento autorizzatorio unico regionale, rilasciati", le parole "ha efficacia" sono sostituite dalle seguenti: "hanno efficacia" e le parole "ha durata" sono sostituite dalle seguenti: "hanno durata";

b) al comma 2 le parole "articolo 14, comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 13, comma 1-bis".

 

     Art. 139. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12/2016.

1. All'articolo 16 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole "cinque anni ciascuna" sono inserite le seguenti: "e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi";

b) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

"c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1-bis, con la relativa scadenza;";

c) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Nel caso in cui, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1-bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 241/1990.";

d) al comma 7 dopo le parole "dell'articolo 5, comma 1, lettera b)" sono inserite le seguenti: ", e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione".

 

     Art. 140. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 12/2016.

1. All'articolo 17 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1-bis, con la relativa scadenza;";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nel caso in cui, ai fini della proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1-bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 241/1990.".

 

     Art. 141. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 12/2016.

1. Al comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, lettera e)," sono soppresse;

b) dopo le parole "dell'importo dovuto." è aggiunto il seguente periodo: "Decorso inutilmente tale termine trova applicazione l'articolo 28, comma 1, lettera e).".

 

     Art. 142. Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2016.

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2016 è sostituita dalla seguente:

"e) ritardo rispetto al termine di cui all'articolo 26, comma 4, nel versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo;".

 

     Art. 143. Modifica all'articolo 37 della legge regionale 12/2016.

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 37 della legge regionale 12/2016 è inserito il seguente:

"4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche nel caso in cui il soggetto autorizzato, a seguito della cessazione dell'efficacia della garanzia fidejussoria per cause non dipendenti dalla sua volontà, sia tenuto a prestarne una nuova.".

     Art. 144. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13/2019.

1. All'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019- 2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24 le parole "ai soggetti di cui al comma 26" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia";

b) al comma 26 le parole "nonché del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia - ARPA, mediante la stipula di una convenzione in cui sono, tra l'altro, disciplinati:

a) il coordinamento delle attività ispettive;

b) l'entità degli importi dovuti agli Enti che partecipano alle visite ispettive;

c) le modalità di versamento degli importi di cui alla lettera b)." sono sostituite dalle seguenti: "mediante la stipula di una convenzione disciplinante il coordinamento delle attività ispettive, nonché del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia - ARPA.".

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 24, della legge regionale 13/2019, come modificato dal comma 1, lettera a), sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 301 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 25, della legge regionale 13/2019, e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 24, della medesima legge regionale, come modificato dal comma 1, lettera a), sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 303 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 145. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 21/2020.

1. All'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "la procedura di assegnazione è definita" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità di gestione della derivazione di cui all'articolo 20, nonché la ripartizione dei canoni di concessione sono definite";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le specifiche modalità procedimentali da seguire in termini di gestione delle derivazioni, i vincoli amministrativi e la ripartizione dei canoni, sono determinati in applicazione della legge vigente sul territorio della Regione che esercita le funzioni amministrative di cui al comma 2.".

 

     Art. 146. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 21/2020.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21/2020 le parole "del parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del parere del Ministero dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "dei pareri del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili".

 

     Art. 147. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21/2020.

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 21/2020 è abrogato.

 

     Art. 148. Modifica all'articolo 10 della legge regionale 21/2020.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 21/2020 dopo le parole "a uso idroelettrico, " sono inserite le seguenti: "ovvero in caso di nuova concessione, ".

 

     Art. 149. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 21/2020.

1. All'articolo 11 della legge regionale 21/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera k) del comma 1 dopo le parole "dell'offerta economica;" sono aggiunte le seguenti: "l'istanza di ammissione contiene gli elementi essenziali di cui all'articolo 3, comma 3;";

b) al comma 2 le parole "alla normativa di settore" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)".

 

     Art. 150. Modifica all'articolo 12 della legge regionale 21/2020.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21/2020 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), è attribuito un valore da un minimo di 10 punti a un massimo di 25 punti e ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere e), g), h), i) e j), è attribuito un valore da un minimo di 2 punti a un massimo di 10 punti, per un totale di 100 punti.".

 

     Art. 151. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21/2020.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: "(PNIEC)," sono inserite le seguenti: "nonché nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture idriche, ";

b) alla lettera b) dopo le parole "salto utile" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture idriche".

 

     Art. 152. Modifica all'articolo 19 della legge regionale 21/2020.

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 21/2020 è sostituita dalla seguente:

"b) che non siano stati destinatari di provvedimenti di decadenza da una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, nei cinque anni precedenti l'indizione della procedura per l'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico;".

 

     Art. 153. Modifica all'articolo 20 della legge regionale 21/2020.

1. Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 21/2020 dopo le parole "risorse idriche" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ".

 

     Art. 154. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 21/2020.

1. All'articolo 21 della legge regionale 21/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "dovuto dal concessionario" sono inserite le seguenti: "ai sensi della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale),";

b) al comma 2 le parole "previo parere" sono sostituite dalle seguenti: "previa acquisizione dei pareri del Ministero dello sviluppo economico e";

c) dopo la lettera b) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) i criteri di riparto dei canoni di cui al comma 1 relativi alle concessioni di derivazione d'acqua interregionali di cui all'articolo 4;

b-ter) la quota dei canoni di cui al comma 1 da destinare ai sensi dell'articolo 119, comma 3-bis, del decreto legislativo 152/2006, al finanziamento delle misure previste dal piano di gestione di cui all'articolo 117 del medesimo decreto legislativo 152/2006.".

 

     Art. 155. Modifica all'articolo 15 della legge regionale 34/2017.

1. Al comma 7-bis dell'articolo 15 della legge regionale 20 ottobre 2017, n 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), le parole "indipendentemente dai criteri del presente articolo e dalla pianificazione vigente" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, fatte salve le previsioni del Piano paesaggistico regionale".

 

     Art. 156. Modifica all'articolo 4 della legge regionale 45/2017.

1. Alla fine del comma 21 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è aggiunto il seguente periodo: "La Regione è, altresì, autorizzata a realizzare le attività propedeutiche alle indagini sulle matrici ambientali, compresi l'installazione di presidi ambientali, la caratterizzazione dei rifiuti presenti in sito e lo smaltimento degli stessi.".

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 21, della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 157. Disposizioni transitorie in materia di sostegno all'acquisto di carburanti.

1. Nelle more del riordino normativo delle misure di sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione a favore delle persone fisiche residenti sul territorio regionale, gli aumenti dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), si applicano anche ai Comuni i cui confini territoriali distano meno di dieci chilometri dai confini di Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

CAPO IX

Disposizioni in materia di cultura e sport

 

     Art. 158. Norme in materia di GECT.

1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale finalizzata a definire gli interventi per supportare la Capitale della Cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, tramite il Comune di Gorizia, le spese di funzionamento del soggetto attuatore delle attività e degli interventi da realizzare nell'ambito della Capitale Europea della Cultura 2025, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 159. Modifica all'articolo 38 della legge regionale 13/2020.

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (legge regionale multisettoriale), le parole "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 aprile 2022".

 

     Art. 160. Norme contabili in materia di cultura e sport.

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), è autorizzata la spesa di 841.626,60 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58 (Quote associative della Regione ad Enti e Associazioni e partecipazione a spese per convegni, congressi, ecc. degli enti medesimi), è autorizzata la spesa di 800 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

CAPO X

Disposizioni in materia di protezione civile

 

     Art. 161. Opere di messa in sicurezza ex Weissenfels - Tarvisio.

1. La Protezione civile della Regione è autorizzata a compartecipare alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del complesso industriale denominato "ex Weissenfels", sulla base di specifico accordo sottoscritto con il Comune di Tarvisio, proprietario del complesso industriale. Gli interventi sono realizzati secondo le modalità di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

2. Le spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro sull'annualità 2021 e 1 milione di euro sull'annualità 2022, sono poste a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.

 

CAPO XI

Disposizioni in materia di salute, politiche sociali, terzo settore

 

     Art. 162. Proroga dell'accreditamento di strutture sanitarie private.

1. In relazione alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e al fine di consentire la graduale ripartenza delle ordinarie attività del Servizio sanitario regionale, l'accreditamento istituzionale disciplinato dall'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), concesso alle strutture sanitarie private, in scadenza dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, è prorogato di sei mesi decorrenti dal termine di validità dell'accreditamento medesimo. I procedimenti di rinnovo dell'accreditamento per i quali è disposta la proroga sono progressivamente avviati tenendo conto della scadenza stabilita dai relativi provvedimenti di concessione.

2. In deroga all'ordinario sopralluogo di verifica, previsto dai provvedimenti regionali che disciplinano il procedimento per la concessione dell'accreditamento, la Direzione competente in materia di salute, in relazione alle esigenze organizzative degli Enti del Servizio sanitario regionale, da cui dipendono i valutatori del sistema regionale di accreditamento e previo parere dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, può disporre una verifica a distanza di tipo documentale, che si sostanzia nella valutazione della documentazione relativa ai requisiti di accreditamento ritenuta più rilevante acquisita dalle strutture sottoposte a verifica, ferma restando la possibilità di procedere in qualsiasi momento a eventuale sopralluogo.

 

     Art. 163. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 45/2017.

1. All'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università degli studi di Trieste e di Udine un finanziamento annuale a sostegno dei corsi attivati nell'ambito dei protocolli d'intesa per la formazione delle classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. Il finanziamento è determinato, nei rispettivi protocolli d'intesa, in un importo fisso per ciascun anno dei corsi attivati nell'anno accademico e in un importo massimo onnicomprensivo a copertura degli oneri dei tutor didattici e dei responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università, laddove previsti.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale comunica alle Università i corsi di studio ammissibili al sostegno finanziario, tenuto conto del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie, determinato dalla Regione ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di accedere al finanziamento, entro il 30 ottobre di ogni anno le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute il numero degli anni di corso attivati per ciascun corso di studio di area sanitaria tra quelli ammissibili al sostegno finanziario e gli oneri derivanti dall'eventuale attribuzione di incarichi di tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università.";

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. L'erogazione del finanziamento nell'importo fisso avviene a seguito della comunicazione di cui al comma 3.

3-ter. Ai fini dell'erogazione dell'importo massimo onnicomprensivo, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'avvenuta attivazione, nel corso dell'anno accademico di riferimento, degli incarichi dei tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università e i relativi oneri.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ciascun anno le Università trasmettono una relazione finale illustrativa dei corsi di studio attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei protocolli d'intesa.";

f) al comma 11 dopo le parole "corsi di laurea" sono inserite le seguenti: "e del corso di laurea magistrale";

g) al comma 12 la parola "laurea" è sostituita dalla seguente: "studio";

h) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 11, entro il 30 giugno di ciascun anno l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia trasmette una relazione finale illustrativa delle risorse dedicate ai corsi di studio attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei relativi protocolli d'intesa.".

2. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede per l'anno 2021 a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di 61.250 euro suddivisa in ragione di 17.500 euro per l'anno 2022 e di 43.750 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 1, lettere f) e g), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 164. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 20/2012.

1. All'articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "a) sono gestite da associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;";

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"c) si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;";

c) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"d) svolgono esclusivamente il servizio di ricovero animali.";

d) al comma 7 dopo le parole "responsabile sanitario." sono aggiunte le seguenti: "Il responsabile sanitario della struttura di ricovero e custodia convenzionata, a decorrere dal 1° gennaio 2022, non deve essere convivente, né legato da rapporti di coniugio, unione civile, parentela o affinità fino al quarto grado con le persone fisiche o con i soci delle persone giuridiche proprietarie o gestrici della struttura. Il responsabile sanitario attua i programmi per aumentare gli indici di adottabilità e sottoscrive le schede sanitarie e comportamentali di ciascun cane ricoverato.".

 

     Art. 165. Riqualificazione degli operatori del sistema integrato.

1. All'articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nell'ambito della programmazione delle attività di formazione di cui all'articolo 37, la Regione promuove la qualificazione degli operatori privi di titolo valorizzando le competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.";

b) il comma 8 è abrogato;

c) al comma 10-sexies sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "partecipano ai percorsi per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario, diversificati in relazione all'esperienza lavorativa e al percorso formativo, promossi dalla Regione e" sono soppresse;

2) le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

3) le parole "Dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 2025".

 

     Art. 166. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 19/2003.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia), sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le aziende oltre a quanto previsto dal comma 1 possono adottare la sola contabilità economico patrimoniale.

1-ter. Al fine della trasformazione prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), tutte le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale a partire dall'esercizio dell'anno 2021. La Regione adotta un regolamento di contabilità e un modello di bilancio economico patrimoniale, al fine di rendere omogenee e confrontabili le informazioni contenute nei documenti contabili, a cui si conformano i regolamenti aziendali previsti all'articolo 10.".

 

     Art. 167. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 19/2003.

1. All'articolo 11 della legge regionale 19/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Regione ove accerti nell'esercizio dell'attività di vigilanza gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento giuridico, gravi irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale, economica, contabile e finanziaria, nonché l'irregolare costituzione ovvero l'impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione delle aziende, nomina un Commissario che curi la provvisoria amministrazione per un periodo da due a dodici mesi eventualmente prorogabile.";

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Il commissariamento di cui al comma 3 è disposto anche in caso di inerzia dell'organo di revisione.

3-ter. Il regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1-ter, individua gli indicatori patrimoniali, economici, contabili e finanziari da cui sia evincibile la situazione di grave irregolarità valevoli anche nelle more del passaggio alla contabilità economico patrimoniale e indipendentemente dal modello di contabilità attualmente adottato.

3-quater. Il commissariamento viene disposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.".

 

     Art. 168. Inserimento dell'articolo 14-ter nella legge regionale 19/2003.

1. Dopo l'articolo 14-bis della legge regionale 19/2003 è inserito il seguente:

"Art. 14 ter. Organismo indipendente di valutazione

1. Le aziende applicano la disciplina prevista dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

2. Le aziende costituiscono l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma monocratica o collegiale. La costituzione dell'OIV in forma collegiale può avvenire anche in forma associata da parte di due o più aziende di servizi pubblici alla persona.
3. Le aziende possono costituire l'OIV anche mediante convenzione con le aziende sanitarie previste dalla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).

4. La Direzione centrale competente in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona fornisce le indicazioni di indirizzo per addivenire alla costituzione degli OIV in attuazione dei principi di efficienza, economicità ed efficacia.".

 

     Art. 169. Residenzialità per anziani.

1. Al comma 41 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le parole: "definitiva ed esecutiva" sono soppresse.

 

     Art. 170. Disposizioni a sostegno degli enti del Terzo settore.

1. La Regione, al fine di dare impulso e sostegno al Terzo settore regionale, promuove forme di collaborazione con le Università presenti in regione tramite convenzioni volte a sviluppare progetti di ricerca e a contribuire in maniera qualificata al dibattito scientifico nazionale in materia di Terzo settore, assicurando risposte qualificate agli operatori delle Pubbliche amministrazioni e degli enti del Terzo settore.

2. La Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali sono autorizzati a promuovere il sostegno alle realtà associative del Terzo settore, in particolare a quelle medio piccole riconducibili a un numero di soci inferiore a quaranta, anche mediante gli istituti partecipativi previsti dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

 

     Art. 171. Disposizioni per la proroga dei procedimenti contributivi degli enti del Terzo settore.

1. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19, per gli enti del Terzo settore beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 8, commi da 31 a 33-bis, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), e dal D.P.G.R. 31 luglio 2020, n. 102/Pres. (Regolamento in materia di contributi a favore degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore)), la scadenza del termine per la conclusione delle progettualità previsto all'articolo 3, comma 8, del richiamato regolamento è prorogata di novanta giorni e la scadenza del termine per la rendicontazione previsto all'articolo 6, comma 1, del medesimo regolamento è prorogata di sessanta giorni.

 

CAPO XII

Disposizioni finali

 

     Art. 172. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[6] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 7 dicembre 2021, n. 21.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.