§ 6.2.54 - L.R. 6 novembre 2020, n. 22.
Misure finanziarie intersettoriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanza
Data:06/11/2020
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 2.  (Attività produttive)
Art. 3.  (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
Art. 4.  (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
Art. 5.  (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
Art. 6.  (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
Art. 7.  (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
Art. 8.  (Salute e politiche sociali)
Art. 9.  (Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
Art. 10.  (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
Art. 11.  (Finanze e altre norme intersettoriali)
Art. 12.  (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
Art. 13.  (Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.54 - L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

Misure finanziarie intersettoriali.

(B.U. 11 novembre 2020, n. 46 - S.O. n. 37)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)

1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019, approvato con legge regionale 6 ottobre 2020, n. 16 (Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2019), l'avanzo di amministrazione è stato determinato in complessivi 1.099.726.625,88 euro, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), di cui 209.924.766,25 euro di avanzo libero, che è già stato iscritto con legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), per l'importo di 40.432.311,35 euro e che si iscrive per l'ulteriore importo di 169.492.454,90 euro con la presente legge.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2022, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), non accertati e non impegnati, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella A2.

4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi e Titoli di cui alla annessa Tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.

 

     Art. 2. (Attività produttive)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole: «nella misura di 10.000 euro, a favore del Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana, per la stabilizzazione mediante trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato del personale già assunto ai sensi del predetto articolo 2, comma 7, della legge regionale 14/2016 e» sono soppresse.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) le risorse finanziarie disponibili nell'esercizio 2020 per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), per lo scorrimento della graduatoria delle domande presentate nel 2019 per le medesime finalità.

3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) è autorizzato a impiegare le risorse assegnate dall'Amministrazione regionale negli esercizi 2017 e 2018 per la concessione dei contributi alle imprese turistiche ai sensi degli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), e dell'articolo 59 della legge regionale 21/2016, e rimaste inutilizzate, nonché le economie derivanti da rinunce e minori rendicontazioni, per lo scorrimento della graduatoria delle domande presentate nel 2019 per le medesime finalità.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di PromoTurismoFVG i contributi concessi, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), con il decreto n. 4858/PROTUR del 17/12/2018 del Direttore del Servizio turismo della Direzione centrale attività produttive e con il decreto n. 3414/PROTUR del 28/11/2019 del Vicedirettore centrale della Direzione centrale attività produttive, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2019, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi negli anni 2020 e 2021.

6. I finanziamenti di cui al comma 5 sono confermati a seguito della presentazione della domanda da parte di PromoTurismoFVG al Servizio turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I termini di ammissione delle spese e di rendicontazione scaduti o in scadenza a partire dall'1 luglio 2020 relativi ai procedimenti contributivi di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e di cui agli articoli 17, 20, 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), delegati alle Camere di commercio, sono prorogati al 30 novembre 2020. Tali termini possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.

8. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei Comuni nelle attività di valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui, sono fatte salve le domande presentate oltre il termine di cui all'articolo 2, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), ed entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Per le finalità di cui al comma 8 si provvede a valere sugli stanziamenti della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

10. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge la disciplina dettata dall'articolo 10, comma 9 quater, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), si applica anche alle procedure già in corso per l'annullamento dei crediti derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 2/2012, nonché alle procedure, anche già in corso, per l'annullamento dei crediti derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).

11. Le risorse d'importo complessivo pari a 4 milioni di euro assegnate dall'Amministrazione regionale ai Confidi ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020, possono essere utilizzate per la concessione di contribuzioni dirette all'ulteriore abbattimento fino all'80 per cento dell'importo delle commissioni delle garanzie rilasciate a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, prestate a valere su fondi propri dei Confidi o su fondi assegnati ai sensi della normativa regionale in materia di consorzi di garanzia fidi.

12. Al comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), dopo le parole «(Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio),» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore),».

13. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro nell'ambito dei procedimenti in corso non ancora conclusi ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2017, n. 090/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale)), nonché dei procedimenti di cui all'articolo 16 del D.P.G.R. 27 marzo 2018, n. 086/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), può avvenire anche con carta di credito collegata a un conto bancario o postale intestato all'impresa [1].

14. La Regione è autorizzata a concedere, per il tramite di PromoTurismoFVG, i contributi di cui all'articolo 63 della legge regionale 21/2016, per eventi congressuali realizzati negli anni 2020 e 2021, in deroga alla realizzazione della previsione della presenza di almeno duecento congressisti e il pernottamento in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive, resa impossibile dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica adottate nel periodo di riferimento [2].

15. Per le finalità di cui al comma 14 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

16. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione degli incentivi delegati al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) ai sensi dell'articolo 72 bis, comma 3, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), già prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono ulteriormente prorogati al 28 febbraio 2021.

17. Al comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 3/2020 le parole «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 20 novembre 2020».

18. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 3/2020, è inserito il seguente:

«Art. 5.1. (Ulteriori misure a sostegno dei soggetti danneggiati da COVID-19)

1. L'Amministrazione regionale, visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere incentivi a favore dei soggetti che, in conseguenza dei provvedimenti nazionali di restrizione o chiusura delle attività dell'ultimo trimestre dell'anno 2020, hanno subito la chiusura o una significativa contrazione dell'attività.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati con le modalità di cui all'articolo 5, commi 1 bis e 1 ter.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, in particolare, sono determinati i beneficiari, i criteri, le tipologie di incentivo e le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui all'articolo 5, comma 1 ter.».

19. Per le finalità di cui all'articolo 5.1, comma 1, della legge regionale 3/2020, come inserito dal comma 18, è destinata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

20. I Consorzi di sviluppo economico locale interessati da procedure di fusione ai sensi dell'articolo 2501 e seguenti del codice civile, presentano un unico piano economico - finanziario e piano industriale triennale, entro centoventi giorni dall'approvazione dello statuto da parte dell'Assemblea consortile del costituendo Consorzio.

21. Al fine di consentirne lo scorrimento, viene mantenuta anche per l'esercizio 2020 la validità delle graduatorie degli interventi ammissibili a contributo, approvate sulla base del decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 055/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile), di cui al bando 2019, relative ai territori provinciali di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia.

22. Per le finalità di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse pari a 500.000 euro a valere sull'esercizio 2020, i soggetti inseriti nelle graduatorie di cui al comma 21, mediante scorrimento delle graduatorie medesime. Il predetto importo è ripartito con deliberazione della Giunta regionale tra i territori provinciali di cui al comma 21 in proporzione all'ammontare assegnato ai progetti inseriti nelle graduatorie provinciali non finanziati per carenza di risorse.

23. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

24. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella B.

 

     Art. 3. (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

1. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «nel 2020,» sono soppresse;

b) le parole «nel corso dell'anno medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno 2020»;

c) dopo le parole «sugli esercizi successivi al 2020.» sono inserite le seguenti: «Le domande per l'erogazione degli incentivi devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 31 marzo 2021.».

2. Al comma 40 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2020 dopo le parole «di commercializzazione di prodotti agricoli» sono inserite le seguenti: «, imprese di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e imprese di gestione forestale e di trasformazione del legno».

3. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 57 le parole: «, con l'utilizzo delle maestranze dipendenti in amministrazione diretta,» sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 58 dopo le parole «articolo 57» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Gli interventi di cui all'articolo 57, comma 2, sono realizzati in amministrazione diretta con l'utilizzo delle maestranze dipendenti oppure attraverso affidamento a terzi, con ricorso alle procedure di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).».

4. Per le finalità di cui all'articolo 58, comma 1 bis, della legge regionale 9/2007, come aggiunto dal comma 3, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le iniziative avviate o realizzate in via d'urgenza nel periodo di emergenza sanitaria dal Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., di seguito AgrifoodFVG, in quanto:

a) soggetto di riferimento della Regione per sviluppare i Cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia coordinando gli attori pubblici e privati ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);

b) soggetto preposto a supportare la Regione come ente coordinatore del progetto di tracciabilità e digitalizzazione dell'agroalimentare avviato dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3), conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, commi 35 e 36, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).

6. Il sostegno di cui al comma 5 è diretto a:

a) implementare le iniziative a supporto del settore lattiero - caseario, in particolare attraverso lo sviluppo dell'Osservatorio del settore medesimo e l'attivazione delle sinergie utili a fronteggiare le repentine variazioni del consumo determinate dall'epidemia;

b) realizzare un innovativo sistema di tracciabilità per i prodotti agroalimentari che possa, anche attraverso il marchio collettivo "Io Sono FVG", informare e rassicurare, i consumatori rispetto all'origine e alle caratteristiche dei prodotti e delle aziende, promuovendo l'immagine del territorio e dell'intero sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia, nonché la sua associabilità con le imprese e le produzioni che testimoniano il loro impegno per uno sviluppo sostenibile.

7. Considerate la valenza di carattere pubblico delle iniziative di cui al comma 6 e la ricaduta generale a vantaggio di tutte le imprese del settore e dei consumatori, la Regione è autorizzata altresì a collaborare con AgrifoodFVG nella realizzazione del sistema di tracciabilità, in particolare attraverso la partecipazione al Comitato di controllo del marchio. A tal fine, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, il personale dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie e degli Enti regionali partecipano al Comitato di controllo, mettendo a disposizione le proprie specifiche competenze e i dati reperibili presso l'Ente di appartenenza, le relative articolazioni organizzative e territoriali e altri Enti [3].

8. La domanda per la concessione del sostegno di cui al comma 6 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata della relazione illustrativa delle attività già svolte e di quelle programmate, del preventivo di spesa, della rendicontazione delle spese già sostenute e della dichiarazione di impegno, rilasciata ai sensi dell'articolo 1333 del codice civile, a non cedere o modificare il sistema di tracciabilità e il marchio nei relativi elementi essenziali senza il preventivo assenso dell'Assessore regionale.

9. Sono considerate rimborsabili e ammissibili esclusivamente le spese documentate, connesse con le finalità di cui al comma 6 e relative alle seguenti voci di costo: personale dipendente di AgrifoodFVG, acquisto, realizzazione e implementazione di software, di domini e di piattaforme, consulenze specialistiche, servizi per la predisposizione, la registrazione e la promozione del marchio.

10. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione delle spese ancora da sostenere e le modalità di erogazione. Se richiesto nella domanda di cui al comma 8, il sostegno relativo alle spese ancora da sostenere è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di fideiussione o polizza assicurativa.

11. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere l'impegno dichiarato ai sensi del comma 8 per i dieci anni successivi alla concessione del contributo; qualora l'obbligo non venga mantenuto, fatte salve le conseguenze a norma di legge, il contributo concesso è rideterminato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

12. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 25.

13. I finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), possono essere concessi anche ai Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia per l'acquisto di attrezzatura necessaria allo svolgimento della loro attività istituzionale.

14. I finanziamenti di cui al comma 13 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 0247/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera a) della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80).

15. Il termine di presentazione dei Piani generali di bonifica ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è determinato al 31 dicembre 2022.

16. La Regione è autorizzata a finanziare il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale (CAFC S.p.a.), in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile conseguenti alla Tempesta Vaia, per integrare il progetto originario di ricostruzione delle opere di presa in Comune di Ravascletto con le opere di ripristino, rettifica e adeguamento funzionale della viabilità forestale di accesso alle opere di presa De Gleria e al compendio agrosilvopastorale di proprietà regionale Riu Mal, al fine di ottimizzare i lavori di rifacimento della viabilità di accesso all'acquedotto insistente sulla proprietà regionale, rendendo la viabilità più sicura, assicurando la riduzione dei futuri oneri manutentivi e incrementando l'efficienza del sistema di conduzione delle acque.

17. Per le finalità di cui al comma 16, il CAFC presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di foreste entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa e del preventivo di spesa riferito ai costi aggiuntivi rispetto il progetto originario già finanziato.

18. Il finanziamento è concesso e integralmente erogato in via anticipata. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di rendicontazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 25.

20. Dopo la lettera j) del comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), è aggiunta la seguente:

«j bis) il direttore dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) o suo delegato, previa intesa con il Ministero competente.».

21. In via di prima applicazione della disposizione dell'articolo 60, comma 2, lettera j bis), della legge regionale 28/2017, come aggiunta dal comma 20, la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura è integrata con il componente di cui all'articolo 60, comma 2, lettera j bis), della legge regionale 28/2017. Il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza della Commissione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Al fine di favorire la mobilità sostenibile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso al Comune di Tramonti di Sotto per l'automazione dell'impianto di distribuzione del carburante con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna del 30 maggio 2018, n. 407, per realizzare un'infrastruttura di ricarica di veicoli alimentati a energia elettrica a uso pubblico.

23. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Tramonti di Sotto presenta alla Direzione centrale competente in materia di montagna la domanda per la devoluzione di cui al comma 22, corredata di relazione tecnica, preventivo di spesa e cronoprogramma degli interventi da realizzare. Con il decreto di devoluzione del finanziamento, sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

24. Per il periodo di vigenza delle restrizioni imposte dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i parametri tempo lavoro di cui all'articolo 23, comma 2, lettere d) ed e), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0234/Pres. (Regolamento, recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)), sono applicati nella misura del 75 per cento, il limite di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento è ampliato nella misura del 25 per cento e sono elevati, nella misura del 25 per cento, i limiti indicati dall'articolo 9, comma 2, lettere e) e g), del regolamento medesimo relativamente ai periodi di apertura disposti dall'autorizzazione comunale o dalla SCIA di cui all'articolo 9 della legge regionale 25/1996.

25. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella C.

 

     Art. 4. (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. In deroga all'articolo 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono restituite, dopo la fine del quinto esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, ai soggetti le cui richieste non possono essere soddisfatte.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. All'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno dell'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole «dall'1 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 gennaio 2023»;

b) al comma 9 le parole «all'1 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'1 gennaio 2023».

4. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, della legge regionale 14/2010, come modificati dal comma 3, lettere a) e b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Alla lettera b) del comma 44 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), dopo le parole «l'utilizzo» sono inserite le seguenti: «e la gestione».

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, della progettazione, nonché della fornitura e posa in opera delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici di cui all'articolo 4, comma 44, lettera b), della legge regionale 24/2019.

7. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 44, lettera b), della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

8. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D cui al comma 10.

9. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole: «in materia di ambiente di concerto con l'Assessore regionale competente» sono soppresse.

10. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella D.

 

     Art. 5. (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Gorizia il contributo di 1.500.000 euro destinato alla realizzazione della "Viabilità di accesso al nuovo ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia" concesso con decreto n. 647/PMT/VS.1.0 del 18 dicembre 2009, e interamente erogato, per lavori di manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi cittadini e per la realizzazione di interventi di riqualificazione viaria, al fine di migliorare la viabilità, il trasporto pubblico locale, la sicurezza stradale e tutelare la sicurezza dei pedoni e delle altre utenze deboli, nonché per procedere con interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gorizia inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le opere di adeguamento della viabilità urbana comunale funzionali al comprensorio ospedaliero di Pordenone, già previste dal decreto n. 1977/AMB del 13 novembre 2015, previa presentazione da parte del Comune di Pordenone del progetto definitivo delle opere al Servizio regionale competente in materia di viabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 2.600.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31.

5. Al comma 1 dell'articolo 57 ter della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), la parola «generali» è soppressa.

6. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), le parole «entro il 30 novembre di ogni anno» sono soppresse.

7. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44 (Destinazione dei beni immobili e mobili già di pertinenza del compendio minerario di Raibl siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), l'Ater di Udine è autorizzata a utilizzare le risorse di bilancio ricavate dalle cessioni effettuate in base agli articoli 4, 5 e 7, della legge regionale 44/1993, per l'esecuzione di un programma di interventi di edilizia sovvenzionata in Comune di Tarvisio.

8. Il programma di interventi di cui al comma 7, da presentarsi agli uffici competenti, è approvato dalla Giunta regionale.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario in partenza e/o in arrivo dal nodo logistico di Pordenone sulle direttrici di transito internazionale al fine di coprire i differenti costi di trasporto tra la modalità stradale e quella ferroviaria e di abbattere gli extra-costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali.

10. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 9, individua la Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. quale soggetto destinatario dei contributi da corrispondere all'impresa ferroviaria o gestore del terminal intermodale o Multi Transport Operator (M.T.O.), nel rispetto dei massimali e delle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

11. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31.

12. Dopo il comma 16 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono inseriti i seguenti:

«16 bis. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli un contributo straordinario per i lavori di rifacimento e sistemazione del varco di accesso al porto e delle garitte, di realizzazione di un parcheggio limitrofo all'accesso al porto Margreth e di una rotonda sulla S.P. 80 di accesso al porto.

16 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 bis è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), corredata della relazione descrittiva degli interventi, del quadro economico e del cronoprogramma procedurale e finanziario. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.».

13. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 16 bis, della legge regionale 29/2018, come inserito dal comma 12, è destinata la spesa di 2.500.000 per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31.

14. Al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri e di consentire ai gestori del trasporto ferroviario regionale il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dei contratti stipulati con la Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i maggiori oneri derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 2.852.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Traporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31.

16. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), le parole «a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno» sono sostituite dalle seguenti: «a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo».

17. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 7 della legge regionale 64/1986 è aggiunto il seguente:

«2 ter. Con riferimento ai gruppi comunali di protezione civile, costituiti in ogni Comune della Regione, con regolamento regionale sono disciplinate:

a) le modalità di impiego del volontariato comunale di protezione civile sul territorio di propria competenza e nell'ambito di attività realizzate dal Sistema regionale integrato di protezione civile;

b) la nomina del coordinatore del gruppo comunale da parte del Sindaco, proposto secondo principi di democraticità dal gruppo comunale, individuandone le competenze, la formazione iniziale e la formazione continua a cui deve essere sottoposto;

c) la nomina delle altre figure di riferimento del gruppo comunale e le loro competenze, individuandone la formazione iniziale e la formazione continua a cui devono essere sottoposti;

d) le modalità di adesione al gruppo comunale e il mantenimento dell'appartenenza;

e) le norme riguardanti la foggia e l'uso delle uniformi e dei mezzi per i volontari;

f) le modalità di funzionamento delle forme di aggregazioni intercomunali di protezione costituite al fine di garantire maggiore coordinamento, nonché l'effettività e la continuità delle funzioni di protezione civile e la condivisione delle risorse umane e materiali disponibili sui territori.».

18. Al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, comunali, le aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e le altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, di apparecchiature e impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o deposito;»;

b) alla lettera b) dopo le parole «lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le spese per il funzionamento e il mantenimento di attrezzature e mezzi operativi»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) acquistare mezzi e attrezzature da fornire in comodato alle strutture comunali, alle aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, nonché alle associazioni di volontariato di protezione civile direttamente o per il tramite degli enti locali interessati;»;

d) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e bis) sostenere spese dirette per le attività di addestramento, per la gestione delle emergenze e la simulazione di emergenze;».

19. Al comma 2 bis dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986 dopo le parole «della Protezione civile della Regione» sono aggiunte le seguenti: «su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28».

20. Il comma 2 quater dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986 è sostituito dal seguente:

«2 quater. I mezzi finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), devono avere la livrea e i loghi della Protezione civile della Regione, se destinati agli enti locali e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, mentre devono avere i loghi della Protezione civile, se destinati alle associazioni di volontariato di protezione civile. La livrea e i loghi della Protezione civile della Regione sono disciplinati con regolamento regionale.».

21. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986 è aggiunto il seguente:

«2 quinquies. I mezzi concessi in comodato ai sensi del primo comma, lettera c), in caso di emergenza o rischio di emergenza sono messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28.».

22. Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 64/1986, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.

23. L'articolo 17 della legge regionale 64/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. (Organizzazione della Protezione civile regionale)

1. La Protezione civile della Regione è organizzata secondo l'articolazione organizzativa generale e la declaratoria delle funzioni delle Strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli enti regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. La Protezione civile della Regione dota il proprio personale del vestiario e dell'equipaggiamento necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale, le cui caratteristiche e modalità di impiego sono disciplinate da regolamento regionale.».

24. Per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 64/1986, come sostituito dal comma 23, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.

25. Dopo il primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 64/1986 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Le disposizioni previste dal primo comma, lettera b), non si applicano ai gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter.

1 ter. Con l'obiettivo di coinvolgere il sistema del volontariato nelle scelte operate dalla Protezione civile della Regione per le attività di competenza, è istituita la Consulta dei Coordinatori dei gruppi comunali e dei Presidenti delle associazioni di volontariato di protezione civile, la cui composizione, funzionamento e attività sono disciplinati da regolamento regionale.».

26. Al secondo comma dell'articolo 31 della legge regionale 64/1986 dopo le parole «della presente legge.» è aggiunto il seguente periodo: «Il medesimo regolamento definisce le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile e le relative forme di rappresentanza su base democratica.».

27. Dopo il secondo comma dell'articolo 31 della legge regionale 64/1986 è aggiunto il seguente:

«2 bis. La Protezione civile della Regione promuove la formazione dei volontari di protezione civile mediante la predisposizione di piani formativi pluriennali, approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il piano formativo definisce i contenuti, le modalità di erogazione e l'eventuale obbligatorietà di taluni corsi, al fine di garantire la formazione iniziale e il costante aggiornamento per l'operatività in sicurezza degli addetti.».

28. Per le finalità di cui all'articolo 31, comma 2 bis, della legge regionale 64/1986, come aggiunto dal comma 27, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.

29. Il comma 6 dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986 è sostituito dal seguente:

«6. In applicazione del principio di separazione dell'attività di gestione dall'attività di indirizzo politico, la struttura regionale individuata per la gestione delle attività in materia di protezione civile è competente a svolgere tutta l'attività amministrativa, tecnica e istruttoria, necessaria a dare attuazione alle scelte operate dal Presidente della Regione o dall'Assessore dallo stesso delegato nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile di cui al primo comma.».
30. Gli articoli 18, 19, 20, 23 e 26 della legge regionale 64/1986 sono abrogati.

31. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella E.

 

     Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2019, a valere sull'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), è prorogato al 30 giugno 2021.

2. Al comma 1 dell'articolo 29 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dopo le parole «e 26, comma 2, lettera a), e comma 3,» sono inserite le seguenti: «nonché 30 bis, comma 2,».

3. Per le finalità di cui all'articolo 29 bis della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), è inserito il seguente:

«Art. 8 bis. (Proroga del termine di restituzione delle anticipazioni di cassa degli incentivi statali, concesse nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 16/2014)

1. Al fine di sostenere i soggetti beneficiari delle anticipazioni di cassa degli incentivi statali disciplinate dall'articolo 16 della legge regionale 16/2014, e in considerazione della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale disposta con provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate nell'anno 2020 può essere prorogato, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16/2014 e dal regolamento attuativo delle medesime norme, fino al 30 agosto 2021.

2. L'istanza motivata di proroga del termine di rimborso, anche solo parziale, delle somme di cui al comma 1, è presentata antecedentemente alla scadenza del 30 novembre 2020 e la proroga è concessa dal Servizio competente in materia di attività culturali. Qualora le risorse stanziate a tal fine fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze di proroga pervenute, le medesime vengono soddisfatte parzialmente e in maniera proporzionale rispetto all'entità delle restituzioni per cui è richiesta la proroga, fino a concorrenza delle risorse medesime.».

5. In relazione al disposto di cui all'articolo 8 bis, comma 1, della legge regionale 10/2020, come inserito dal comma 4, le risorse stanziate sono pari a 3.747.126 euro; la copertura delle minori entrate, che si realizzeranno in sede di chiusura dell'esercizio 2020, per 3.747.126 euro per l'anno 2020 a valere sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) è disposta attraverso l'accantonamento di cui alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, coperto con il ricorso a risorse derivanti dalla quota di avanzo libero, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27.

6. I commi 17 e 18 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono abrogati.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è inserito il seguente:

«4 bis. La Conferenza può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.».

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 "Norme regionali in materia di beni culturali"), gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento medesimo presentano le domande di contributo per l'anno 2021 nel periodo compreso tra l'1 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi a sostegno della realizzazione di progetti di investimento per il riallestimento di musei o per lavori di ampliamento, di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione di immobili e relative pertinenze destinati a sede di museo che non siano stati iniziati, ultimati o rendicontati nei termini fissati dalla struttura competente in materia di beni culturali.

10. Per le finalità previste al comma 9 i beneficiari dei contributi presentano alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il 31 dicembre 2020, istanza di conferma del contributo corredata di un cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

11. La struttura competente in materia di beni culturali provvede alla conferma del contributo e alla fissazione di nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo.

12. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), è inserito il seguente:

«Art. 8 bis. (Misure di sostegno a favore di beni culturali di particolare rilevanza)

1. Al fine di sostenere e incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione di beni culturali di particolare rilevanza e di elevato valore strategico collocati nei siti regionali culturali UNESCO, la Regione può stipulare, con i soggetti pubblici e privati gestori di tali beni, convenzioni per la realizzazione di interventi e attività di comune interesse pubblico.

2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione dispone specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 1, di durata anche pluriennale.».

13. Per le finalità previste all'articolo 8 bis della legge regionale 11/2019, come inserito dal comma 12, è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27.

14. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione, da parte della Provincia di Udine, al Comune di Lignano Sabbiadoro, ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), del contributo ventennale costante di 93.750 euro annui per l'intervento denominato "Polisportivo G. Teghil, campo di calcio, palestra, calcetto, piste e pedane", è autorizzata a convertire le rate maturate dal 2016 al 2020 di detto contributo per un totale di 468.750 euro, in un finanziamento in conto capitale a favore del medesimo Comune per la realizzazione del primo stralcio degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della palestra comunale del centro sportivo G. Teghil.

15. Per le finalità previste al comma 14 il Comune di Lignano Sabbiadoro presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conversione del contributo al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

16. Ai sensi del comma 15 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

17. Per le finalità previste all'articolo 13, commi da 25 a 26, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le attività connesse all'organizzazione dell'evento denominato "EYOF FVG 2023" Festival Olimpico della Gioventù Europeo, possono essere realizzate dal Comitato organizzatore di EYOF FVG 2023 anche nel corso del 2021 a valere sulle risorse finanziarie concesse negli anni 2019 e 2020.

18. Al comma 22 dell'articolo 6 della legge regionale 15/2020, dopo le parole «plessi scolastici» sono aggiunte le seguenti: «o a uso scolastico».

19. Per le finalità previste all'articolo 6, comma 22, della legge regionale 15/2020, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

20. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, i termini dei procedimenti contributivi previsti come perentori dalle discipline di settore in materia di impiantistica sportiva con scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati al 30 giugno 2021 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.

21. Al fine di garantire la massima efficienza possibile nella valorizzazione del patrimonio culturale del sito UNESCO di Aquileia, il necessario supporto nell'accompagnamento del progetto pilota inerente l'ufficio unico per Aquileia e il buon andamento e la gestione operativa del medesimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del protocollo d'intesa tra Regione, ANCI, UPI e UNCEM per l'avvalimento dei centri di competenza dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI Friuli Venezia Giulia, ivi compresa la messa a disposizione di personale qualificato.

22. Per le finalità previste al comma 21 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27.

23. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata nell'esercizio 2019 per assicurare l'efficienza e la funzionalità della dotazione di impianti sportivi diffusi sul territorio del Friuli Venezia Giulia, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per gli esercizi 2020 e 2021 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del "Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8. (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2019" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 750 [4].

24. Per le finalità previste al comma 23, per i soggetti beneficiari dei contributi per gli anni 2020 e 2021, il termine di ultimazione dei lavori indicato all'articolo 18, comma 2, del bando viene fissato al 31 dicembre 2022 e può essere ulteriormente prorogato, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario [5].

25. Per le finalità previste al comma 24 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sugli esercizi 2020 e 2021 i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 23, mediante scorrimento della graduatoria medesima [6].

26. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata per l'anno 2020, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa di 520.000 euro a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa di 233.615,77 euro a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27.

27. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella F.

 

     Art. 7. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. All'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole «nel periodo dal 15 aprile al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo dal 15 aprile 2020 al 31 marzo 2021»;

b) al comma 6 «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021»;

c) dopo il comma 83 è inserito il seguente:

«83 bis. In relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, le attività finanziate ai sensi del comma 83, per l'anno 2020, possono realizzarsi entro il 30 giugno 2021. I Comuni trasmettono la rendicontazione del contributo concesso entro il 30 settembre 2021.».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), trovano applicazione anche ai casi in cui sia stato stipulato, da parte di imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, l'accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 126/2020.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Nel quadro delle disposizioni nazionali e regionali recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, l'Amministrazione regionale intende salvaguardare il diritto allo studio mediante la messa a disposizione a favore delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), con sede legale o didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia, di adeguati dispositivi digitali per favorire il ricorso alla didattica digitale integrata in aggiunta alla didattica in presenza.

5. In attesa dell'approvazione del nuovo Programma regionale per la scuola digitale di cui all'articolo 39 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale, lo sviluppo di servizi alla popolazione scolastica), e stante l'urgenza di intervenire, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, in misura complementare alle misure nazionali, al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 4 per la fornitura di dispositivi digitali volti allo sviluppo della didattica digitale integrata, tenendo conto delle specificità degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

6. L'Amministrazione regionale provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al riparto dei finanziamenti a favore delle istituzioni di cui al comma 4 sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari al 15 per cento della dotazione finanziaria da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica;

b) una quota pari al 5 per cento della dotazione finanziaria da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica avente la sede legale o didattica in territorio montano, individuato ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

c) una quota pari al 5 per cento della dotazione finanziaria da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica secondaria di secondo grado che costituisce presidio sul territorio per l'ospedale di riferimento, come da progetto approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1897 (Interventi a favore degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio. Approvazione progetto e schema di convenzione);

d) una quota pari al 75 per cento da ripartire tra i sotto elencati parametri così distribuita:

1) 40 per cento in base al numero degli alunni iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso;

2) 10 per cento in base al numero degli alunni stranieri iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso;

3) 10 per cento in base al numero di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso;

4) 10 per cento in base al numero di alunni con disabilità, certificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso;

5) 5 per cento in base al numero dei punti erogazione servizio dell'istituzione scolastica nell'anno scolastico 2019/2020.

7. Ai fini del riparto di cui al comma 6, l'Amministrazione regionale si avvale dei dati utilizzati ai fini del riparto di cui al Bando per il finanziamento di "Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF. Anno scolastico 2020-2021", approvato con decreto 30 aprile 2020, n. 5457/LAVFORU del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. Ove non disponibili, i dati sono forniti dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, o dall'istituzione scolastica di riferimento.

8. Sono ammissibili a finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le spese per l'acquisto di dispositivi aventi le caratteristiche di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2020, n. 700 del (POR FSE 2014/2020 - Programmazione di risorse da destinare alla didattica a distanza di istituti scolastici regionali per l'acquisto di servizi di connettività alla rete e di dispositivi digitali da mettere a disposizione, in modalità di comodato d'uso agli studenti. attuazione del programma specifico 94/19 interventi per il rafforzamento della didattica a distanza da parte degli istituti scolastici regionali. emergenza epidemiologica da COVID-19), le spese per l'acquisto di monitor, telecamere e altra strumentazione utile a garantire l'erogazione della didattica digitale integrata, le spese per l'acquisto o l'uso di piattaforme didattiche e fatta esclusione ogni intervento edilizio e di costituzione di laboratori informatici.

9. Le istituzioni scolastiche, non rinunciatarie, di cui all'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 700/2020 sono ammissibili al riparto limitatamente per la quota di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6.

10. A favore delle istituzioni di cui al comma 9 sono ammissibili a finanziamento le spese di cui al comma 8, fatta esclusione le spese per l'acquisto di dispositivi aventi le caratteristiche di cui alla deliberazione della Giunta regionale 700/2020.

11. La concessione del finanziamento avviene entro sessanta giorni dalla data di apertura del bilancio di previsione 2021 e previa accettazione da parte delle scuole.

12. Con decreto di concessione del direttore del Servizio competente in materia di istruzione sono disposti le condizioni per la liquidazione anticipata del finanziamento senza richiesta di garanzia fideiussoria e i termini di rendicontazione della spesa. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Alla rendicontazione è allegato un prospetto riepilogativo delle spese sostenute e una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione della didattica digitale integrata.

13. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella G di cui al comma 14.

14. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella G.

 

     Art. 8. (Salute e politiche sociali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Aziende del Servizio sanitario regionale, contributi a rimborso delle spese connesse con le prestazioni sanitarie rese, a seguito dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, dalle strutture residenziali per anziani e per disabili presenti sul territorio regionale.

2. I contributi sono ripartiti e trasferiti in un'unica soluzione in via anticipata alle Aziende sanitarie, in base ai posti letto delle strutture di cui al comma 1 presenti sul territorio di competenza. Con decreto di concessione è fissato il termine di rendicontazione da parte delle Aziende sanitarie e con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le voci di spesa ammissibili e le modalità operative di riconoscimento, nonché l'importo massimo di contributo riconoscibile a posto letto [7].

3. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2021 gli enti gestori delle strutture presentano all'Azienda sanitaria di riferimento istanza di contributo, corredata del rendiconto delle spese dal giorno di dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), fino al 31 dicembre 2020. Le Aziende sanitarie verificano i rendiconti e l'ammissibilità delle spese ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 e procedono ai rimborsi ripartendo proporzionalmente le risorse disponibili [8].

4. Ai fini della rendicontazione all'Amministrazione regionale, le Aziende sanitarie attestano, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le spese rimborsate.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l'esercizio 2020 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 11.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni, alle Aziende sanitarie, a enti e associazioni per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo).

7. I requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione dei contributi, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 11.

9. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), è inserito il seguente:

«1 bis. Per le attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei freschi spontanei destinati al commercio e alla ristorazione con somministrazione, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi dei micologi privati in possesso dell'attestato e dell'iscrizione al registro ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 29 novembre 1996, n. 686.».

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), è aggiunto il seguente:

«2 bis. Le modalità organizzative innovative di cui al comma 2 ricoprono un primario interesse pubblico in quanto volte alla tutela della salute delle persone, alla prevenzione delle malattie e alla ricerca dei più appropriati interventi di natura sanitaria e sociale. La disciplina del trattamento dei dati personali derivante dall'attivazione delle predette modalità organizzative è demandata a un successivo regolamento che individua i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e le libertà dell'interessato, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.».

11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella H.

 

     Art. 9. (Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di San Pietro al Natisone per la realizzazione di un sistema di ombreggiamento per l'istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone al fine di migliorare le condizioni ambientali degli spazi e l'efficienza energetica della struttura scolastica.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

3. Per la finalità di cui al comma 1 è destinata per l'anno 2020 la spesa di 50.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 20.

4. Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 26/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Istituto per la cultura slovena/Inštitut za slovensko kulturo di Grimacco per l'implementazione e il coordinamento dell'offerta turistica nelle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale nell'ambito del progetto "Mi smo tu", a valenza triennale.

5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)).

6. Per la finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 20.

7. Con successivo provvedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai fini dell'allocazione delle risorse di cui al comma 6 in coerenza con il cronoprogramma di spesa, verranno adottate le necessarie variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale.

8. Il finanziamento all'Università degli Studi di Udine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio), in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può essere utilizzato anche per la realizzazione di materiale didattico per il Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2009-2013 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: Lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate".

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 6/2020, tenuto conto di quanto disposto dal comma 8, si provvede a valere sulle risorse della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

10. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione ai finanziamenti di seguito elencati, le attività delle iniziative presentate e finanziate per l'anno 2020 possono essere ultimate entro il 31 dicembre 2021 e rendicontate entro il 28 febbraio 2022:

a) articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati);

b) articolo 18, comma 8, della legge regionale 26/2007.

11. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale), le parole «di una prova di verifica di idoneità professionale» sono sostituite dalle seguenti: «di una procedura selettiva».

12. Non trovano applicazione, per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), anche in relazione alle difficoltà gestionali e amministrative degli enti locali conseguenti alla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

13. Al fine di diffondere e incrementare l'utilizzo della lingua slovena anche nell'ambito delle attività ludico ricreative indirizzate ai minori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 10.000 euro all'Associazione Svet Slovenskih Organizacij (SSO) per il sostegno dell'iniziativa Campionissimi 2020.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13, corredata di una relazione illustrativa del progetto e dei costi e delle entrate complessive, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 246/2015.

15. Per la finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 20.

16. Il comma 34 dell'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è sostituito dal seguente:

«34. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le risorse di cui al comma 33 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:

a) 3.133.618,05 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;

b) 1.082.922,27 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;

c) 1.132.986,76 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;

d) 2.793.253,50 euro a favore della Comunità di montagna Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane;

e) 1.614.527,08 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Collio;

f) 790.064,63 euro a favore della Comunità Collinare del Friuli.».

17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 34, della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 16, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

18. In conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19, le risorse assegnate per gli interventi di parte corrente previsti dalla Sezione III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2020, n. 1006, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), riguardanti l'acquisto di strumentazioni e dispositivi di protezione individuale (DPI) e di prodotti idonei alla sanificazione di locali, strumentazione e dispositivi di protezione riutilizzabili, possono essere rendicontante anche per spese di investimento.

19. In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con riferimento alla quota garantita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 18/2015, come determinata dall'articolo 9, comma 3, lettera a), della legge regionale 24/2019, è allegata la Tabella M avente natura ricognitiva, che evidenzia, per tipologia di intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente.

20. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella I.

 

     Art. 10. (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella J.

 

     Art. 11. (Finanze e altre norme intersettoriali)

1. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), prima delle parole «L'Ente tutela patrimonio ittico» sono inserite le seguenti: «L'Ente di decentramento regionale di Trieste, l'Ente di decentramento regionale di Gorizia, l'Ente di decentramento regionale di Udine, l'Ente di decentramento regionale di Pordenone,».

2. Le somme rinvenibili quali differenziali positivi tra l'importo dei contributi pluriennali concessi dall'Amministrazione regionale agli enti locali regionali a parziale copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti fatti oggetto di rinegoziazione e confermati nell'importo originario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive), e l'importo delle rate di ammortamento, così come definite in sede di rinegoziazione, possono essere immediatamente utilizzate dagli enti locali medesimi senza vincolo di destinazione, fermo restando l'obbligo di ciascun ente locale di garantire con risorse proprie l'integrale assolvimento degli oneri discendenti dai medesimi mutui rinegoziati, dando atto nei propri strumenti di programmazione del permanere degli equilibri di bilancio.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, in combinato disposto con l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in deroga all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e), ed e bis), limitatamente ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, relativamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 l'imposta regionale sulle attività produttive, riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è versata in sede di saldo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 77/2000, laddove applicabile.

4. In considerazione di quanto previsto al comma 3, non si procede al versamento della seconda rata di acconto riferita al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. Con riferimento a quanto previsto dal comma 3, i soggetti esclusi dall'applicazione dell'articolo 24 del decreto legge 34/2020, versano la prima rata di acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari), ovvero dall'articolo 58 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 157/2019.

6. In relazione al disposto di cui al comma 3, la copertura delle minori entrate, che si realizzeranno in sede di chiusura dell'esercizio 2020, per 125 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) è disposta attraverso l'accantonamento di cui alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, coperto con il ricorso a risorse derivanti dalla quota di avanzo libero, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella K di cui al comma 11.

7. Al comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le parole «su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta dell'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'accordo».

8. La partecipazione della Regione a OPEN LEADER S. cons. a r.l., con sede a Pontebba, costituita quale Gruppo di Azione Locale per lo sviluppo del territorio, a decorrere dall'1 dicembre 2020 è trasferita a titolo gratuito, in parti uguali, ai Comuni del Friuli Venezia Giulia già aderenti alla società.

9. Il Comitato di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; sino a detta costituzione continua a operare il Comitato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. L'articolo 3 bis della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 bis. (Computo del periodo di riferimento ai fini del regime "de minimis")

1. Qualora la legge regionale stabilisca riduzioni dell'aliquota IRAP oppure altre forme di agevolazioni fiscali sottoposte al regime "de minimis", ai fini della verifica del rispetto del massimale pertinente e delle regole sul cumulo nel triennio di riferimento:

a) per gli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si sono verificati sino al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017 compreso, il beneficio deve intendersi concesso alla chiusura del periodo di imposta considerato, ancorché il contribuente si sia avvalso della riduzione di aliquota in sede di acconto;

b) per gli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, il beneficio deve intendersi concesso, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), alla data di registrazione dell'aiuto fiscale nel Registro nazionale aiuti, da effettuarsi nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l'aiuto è dichiarato.».

11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella K.

 

     Art. 12. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella N.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella L.

 

     Art. 13. (Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da A a L trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da A a L, dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1 e dall'avanzo iscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, Tabella A2 e comma 3, Tabella A3 e dall'avanzo iscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 1».

3. Il prospetto "Aggiornamento della quota consolidata del margine corrente" previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), è aggiornato in coerenza con quanto riportato nell'allegato "O"; il prospetto "Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio" previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 15/2020 è aggiornato in coerenza con quanto riportato nell'allegato P "Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio"; il prospetto esplicativo degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso a debito, previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021), è aggiornato in coerenza alle variazioni intervenute, come previsto nell'allegata Tabella O.

4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

5. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c) e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[3] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[4] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[5] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[6] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[7] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.

[8] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.