§ 4.8.101 - L.R. 11 agosto 2010, n. 14.
Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:11/08/2010
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti)
Art. 4.  (Requisiti e modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione)
Art. 5.  (Modalità di erogazione elettronica)
Art. 6.  (Modalità di erogazione non elettronica)
Art. 6 bis.  (Inizio dell'attività di vendita)
Art. 7.  (Banca dati)
Art. 7 bis.  (Acquisto e manutenzione dei POS)
Art. 8.  (Delega di funzioni alle Camere di commercio)
Art. 8 bis.  (Oneri per lo svolgimento dell'attività delegata)
Art. 9.  (Erogazione del contributo)
Art. 10.  (Rimborsi attinenti alle contribuzioni)
Art. 11.  (Vigilanza)
Art. 12.  (Sanzioni amministrative a carico dei privati
Art. 13.  (Sanzioni amministrative a carico dei gestori)
Art. 14.  (Disposizioni generali in materia di sanzioni)
Art. 15.  (Sostegno all'acquisto di veicoli a propulsioni a emissioni zero o ibrida)
Art. 15 bis.  (Sostegno all'acquisto di veicoli immatricolati Euro 5 con emissioni ridotte)
Art. 16.  (Sostegno alla ricerca, allo sviluppo, all'innovazione e al trasferimento tecnologico per lo sviluppo di sistemi per la mobilità individuale finalizzati alla riduzione di consumi e di emissioni)
Art. 17.  (Incentivi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione)
Art. 18.  (Clausola valutativa)
Art. 19.  (Norme finanziarie)
Art. 20.  (Allegati)
Art. 21.  (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)


§ 4.8.101 - L.R. 11 agosto 2010, n. 14.

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

(B.U. 13 agosto 2010, n. 19 - S.O. n. 1)

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi congiunturale, dispone ulteriori misure straordinarie per il sostegno della mobilità su strada altresì volte alla riduzione dell'inquinamento ambientale. In particolare:

a) dispone misure di sostegno per l'acquisto di carburanti per autotrazione privata per la mobilità su strada;

b) dispone incentivi per l'utilizzo di motori parzialmente o totalmente indipendenti da carburanti combustibili per la mobilità su strada;

c) sostiene la ricerca e lo sviluppo di tecnologie volte alla realizzazione di motori parzialmente o totalmente indipendenti da carburanti combustibili;

d) favorisce l'ampliamento della rete di distribuzione di carburanti a ridotto impatto ambientale.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) beneficiari:

1) le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, cointestatarie, titolari di diritto di usufrutto o locatarie in locazione finanziaria o leasing dei mezzi autorizzati a beneficiare della contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione, intendendo con tale termine i carburanti utilizzati per rifornire veicoli e motoveicoli;

2) [i soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ammesse a beneficiare della contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione] [1];

b) mezzi: gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti nei pubblici registri automobilistici della Regione, compresi i mezzi oggetto di locazione finanziaria o leasing, purchè appartenenti ai beneficiari di cui alla lettera a);

c) identificativi: le tessere con le caratteristiche tecniche di cui al punto 1 dell'allegato A [2];

d) autorizzazioni: le abilitazioni degli identificativi per l'ottenimento dei benefici della presente legge effettuate mediante memorizzazione dei dati di cui al punto 1 dell'allegato B;

e) variazione di autorizzazione: ogni modifica dei dati memorizzati sull'identificativo all'atto del rilascio dell'autorizzazione;

f) POS: gli apparecchi uniformati alle caratteristiche tecniche di cui al punto 2 dell'allegato A.

 

CAPO II

INCENTIVI SUGLI ACQUISTI DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

 

     Art. 3. (Sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantità acquistata.

2. I contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi al litro e 8 centesimi al litro [3].

3. La misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio di cui al comma 2 è aumentata rispettivamente di 7 centesimi al litro e 4 centesimi al litro per i beneficiari residenti nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 273/1975/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975 , relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nei comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 del 13 marzo 2009 che approva il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 883, di presa d'atto di tale decisone, nonchè nei Comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C (2007) 5618 def. cor. che approva la "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" per l'Italia in base agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) serie C, n. 54, del 4 marzo 2006 [4].

4. La misura dei contributi prevista al comma 2 e l'entità di aumento degli stessi di cui al comma 3, per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente nel caso di variazione dell'importo del contributo deliberato per il periodo precedente, possono essere modificate, entro il limite di scostamento rispettivamente di 10 e 8 centesimi al litro, con deliberazione della Giunta regionale, separatamente per benzina e gasolio e per un periodo massimo di tre mesi reiterabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione [5].

4 bis. La Giunta regionale, fermi restando gli equilibri complessivi del bilancio, per fronteggiare la straordinaria congiuntura economica, con propria deliberazione e con validità che non ecceda il 30 settembre 2012, può aumentare di un massimo di 10 centesimi al litro i contributi di cui al comma 3 [6].

5. I beneficiari hanno diritto ai contributi di cui al comma 2 per ogni rifornimento effettuato con le modalità elettroniche stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita situati nel territorio regionale [7].

5 bis. Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5, possono essere definite le modalità con le quali effettuare il rimborso ai beneficiari nel caso in cui il rifornimento sia effettuato al di fuori del territorio regionale [8].

6. Il contributo non è concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l'entità complessiva del beneficio risulta inferiore a 1 euro.

7. I contributi di cui al presente articolo sono aumentati di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio.

8. A decorrere dall'1 gennaio 2023, i contributi di cui al comma 2 sono ridotti del 50 per cento per gli autoveicoli diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore [9].

9. I contributi di cui al comma 2 non sono concessi agli autoveicoli acquistati nuovi o usati successivamente all'1 gennaio 2023 qualora questi siano diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore [10].

9 bis. Altri benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante sono incompatibili con i contributi erogati ai sensi dell'attuazione del presente articolo [11].

 

     Art. 4. (Requisiti e modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione a usufruire della riduzione del prezzo è rilasciata ai soggetti interessati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di seguito denominata Camera di commercio, della provincia di residenza [12].

2. [Con regolamento regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per:

a) il rilascio e la variazione dell'autorizzazione da parte della Camera di commercio;

b) le caratteristiche tecniche e visive dell'identificativo;

c) le modalità con cui la Camera di commercio gestisce e determina l'entità delle somme dovute dai richiedenti per ottenere l'autorizzazione o la variazione dell'autorizzazione] [13].

3. L'identificativo può essere utilizzato, esclusivamente per il rifornimento del mezzo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, solo dal beneficiario o da altro soggetto dallo stesso formalmente autorizzato all'uso del mezzo, ferma restando la responsabilità del beneficiario per ogni uso improprio dell'identificativo medesimo.

4. [Per le ONLUS l'autorizzazione all'uso del mezzo di cui al comma 3, resa in carta semplice, deve essere in possesso dell'utilizzatore all'atto del rifornimento e non può essere rilasciata dai soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati alle ONLUS] [14].

5. [Il beneficiario di cui all'articolo 2 è tenuto a segnalare alla Camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione il venir meno dell'intestazione o della titolarità del diritto di usufrutto o del contratto di locazione finanziaria o leasing del mezzo, nonchè lo smarrimento, il furto o la distruzione dell'identificativo o del mezzo, entro quindici giorni dall'evento o dalla notizia del medesimo] [15].

6. Il beneficiario è, altresì, tenuto a segnalare, entro quindici giorni dall'evento, alla Camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione [16]:

a) la variazione di residenza da un comune della regione a un altro, qualora da tale variazione discenda, ai sensi della presente legge, l'ottenimento di un contributo di entità inferiore a quello originariamente riconosciuto [17];

b) la variazione di residenza da un comune della regione ad un altro, se quest'ultimo è sito in un'altra provincia, ancorchè non muti l'entità del contributo spettante [18];

c) in ogni caso, il venir meno della residenza in regione.

 

     Art. 5. (Modalità di erogazione elettronica)

1. Per ottenere il contributo con modalità elettronica sull'acquisto dei carburanti per autotrazione, il beneficiario esibisce al gestore degli impianti presso i quali sono installati i POS, di seguito denominati gestori, situati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'identificativo relativo al mezzo per il quale è stato rilasciato.

2. Il gestore è tenuto a verificare che il mezzo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo. La verifica può essere effettuata anche mediante l'ausilio di apparati visivi ed elettronici, nonchè di dispositivi atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra il veicolo rifornito e i dati della tessera utilizzata.

3. Effettuato il rifornimento, il gestore è tenuto immediatamente a rilevare, tramite il POS, il quantitativo di litri erogati e contestualmente memorizzarlo elettronicamente, nonchè a rilasciare al beneficiario la documentazione con le modalità e i contenuti indicati al punto 3 dell'allegato B.

4. Il beneficiario è tenuto a verificare la corrispondenza del quantitativo di litri erogati con quanto riportato nella documentazione ricevuta.

5. Il contributo calcolato, a eccezione del caso di cui all'articolo 3, comma 5 bis, è erogato direttamente dal gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante [19].

6. Le operazioni a cura del gestore di cui ai commi 2 e 3 possono essere validamente effettuate anche da addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione muniti dei necessari dispositivi elettronici e preposti dal gestore del punto vendita.

7. Il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati che devono essere debitamente riportati nei dispositivi tecnici di cui al presente articolo.

8. L'Amministrazione regionale procede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale, dando periodicamente massima diffusione delle relative elaborazioni, anche mediante il sito internet regionale.

9. La mancata evidenza al pubblico dei prezzi praticati o l'applicazione di prezzi diversi rispetto a quelli esposti comporta in capo ai gestori l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

10. Per le finalità indicate ai commi 7 e 8, le Camere di commercio forniscono giornalmente alla Regione, tramite il sistema informatico regionale, le informazioni relative ai prezzi dei carburanti per autotrazione applicati dai gestori e i relativi quantitativi venduti [20].

 

     Art. 6. (Modalità di erogazione non elettronica)

1. La Giunta regionale può attivare modalità di erogazione non elettronica dei contributi per l'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato dai beneficiari esternamente al territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

2. Il beneficiario trasmette l'istanza alla Camera di Commercio competente per territorio rispetto al comune di residenza.

3. Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo [21].

 

     Art. 6 bis. (Inizio dell'attività di vendita) [22]

1. Ai fini della presente legge le imprese di gestione di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, stradali o autostradali, comunicano l'inizio dell'attività di vendita di carburanti per autotrazione, almeno sette giorni prima, alla Camera di commercio nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto.

2. Le imprese di cui al comma 1, al fine di consentire all'Amministrazione regionale il monitoraggio del mercato regionale dei carburanti per autotrazione, inviano all'Amministrazione regionale e alla Camera di commercio, nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto, copia dei prospetti riepilogativi, di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1980, entro trenta giorni da ogni chiusura del registro di carico e scarico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).

 

     Art. 7. (Banca dati)

1. L'Amministrazione regionale gestisce una banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari di cui alla presente legge, per la rilevazione dei consumi dei carburanti per autotrazione e per la rilevazione delle sanzioni amministrative comminate [23].

2. Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5, possono essere ulteriormente disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso alla banca dati [24].

3. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le Camere di commercio e le altre Amministrazioni pubbliche ai fini della gestione e implementazione della banca dati e a sostenere le spese a essa relative] [25].

 

     Art. 7 bis. (Acquisto e manutenzione dei POS) [26]

1. La società in house Insiel s.p.a., nell'ambito delle attività di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), provvede all'acquisto, alla consegna ai gestori, alla manutenzione dei POS e a tutte le attività necessarie a garantire la continuità del servizio indispensabile per l'applicazione della presente legge.

2. L'Amministrazione regionale provvede, nell'ambito degli strumenti che disciplinano i rapporti con la società in house Insiel s.p.a., a definire le modalità di erogazione del servizio di cui al comma 1.

 

     Art. 8. (Delega di funzioni alle Camere di commercio)

1. Alle Camere di commercio sono delegate le funzioni relative :

a) al rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e delle relative variazioni, sospensioni o revoche;

b) alle rilevazioni e ai controlli sui consumi di carburanti per autotrazione anche con riferimento ai beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione [27];

c) alla vigilanza e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al capo III [28];

d) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative ai contributi all'acquisto indebitamente usufruiti;

e) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 5.

2. Gli identificativi sono acquisiti dall'Amministrazione regionale, tramite Insiel SpA, e sono messi a disposizione delle Camere di commercio [29].

3. [Le Camere di commercio forniscono mensilmente, entro i termini stabiliti dalla convenzione stipulata ai sensi del comma 5, all'Amministrazione regionale e ai gestori, sotto la propria responsabilità, l'attestazione riguardante:

a) la regolarità dei consumi con riferimento ai beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione;

b) le eventuali segnalazioni delle anomalie rilevate e delle misure intraprese] [30].

4. [L'attestazione di cui al comma 3 certifica nei confronti dell'Amministrazione regionale l'avvenuta effettuazione dei controlli, anche ai fini della legittimità dei rimborsi di cui all'articolo 10] [31].

5. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale stipula delle convenzioni con le Camere di commercio in cui vengono definite, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata. In sede di prima attuazione il termine delle convenzioni è il 31 dicembre 2017 [32].

5 bis. Nelle convenzioni di cui al comma 5 sono, altresì, definite le entità delle somme dovute dai richiedenti per ottenere l'autorizzazione o la variazione dell'autorizzazione [33].

6. Per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzati il software, gli identificativi e i dispositivi tecnici e informatici esistenti e utilizzati per finalità similari derivanti da altre leggi, previa verifica della rispondenza dei medesimi alle specifiche tecniche di cui all'allegato B [34].

7. [Ai sensi del comma 1, le Camere di commercio, giornalmente, sono tenute a comunicare all'Amministrazione regionale i dati relativi alle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 9 sulle quantità dei carburanti per autotrazione vendute il giorno precedente. Le comunicazioni devono avvenire, di norma, in via informatica tramite Insiel SpA, con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 5] [35].

8. L'Amministrazione regionale emana opportune direttive ai fini dell'applicazione della presente legge e del coordinamento dell'attività delle Camere di commercio al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari e i gestori, in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.

9. [Le Camere di commercio fanno fronte agli oneri per lo svolgimento dell'attività delegata, ivi compresi quelli derivanti dall'acquisto degli identificativi, con gli introiti conseguiti a seguito del rilascio degli identificativi e delle autorizzazioni e delle loro variazioni e con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di loro competenza] [36].

 

     Art. 8 bis. (Oneri per lo svolgimento dell'attività delegata) [37]

1. A fronte degli oneri per lo svolgimento dell'attività delegata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di commercio un apposito finanziamento annuo. L'importo del finanziamento è ripartito per ciascuna Camera di commercio con i seguenti criteri:

a) il 50 per cento in quote uguali per ciascuna Camera di commercio;

b) il 50 per cento in misura proporzionale al numero di identificativi attivi relativi a ciascuna Camera di commercio.

2. Le Camere di commercio fanno fronte agli oneri di cui al comma 1, altresì, con gli introiti conseguiti a seguito del rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e delle loro variazioni e con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di loro competenza.

3. Le Camere di commercio presentano la domanda di finanziamento, di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ciascun anno al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa al finanziamento di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

 

     Art. 9. (Erogazione del contributo)

1. Sono autorizzati all'erogazione del contributo per l'acquisto dei carburanti per autotrazione con modalità elettronica i gestori di impianti dotati di POS.

2. I gestori non erogano il contributo sull'acquisto di carburante qualora l'identificativo a tal fine esibito risulti rilasciato per un mezzo diverso da quello per il quale è richiesto il rifornimento o risulti disabilitato.

3. I gestori sono tenuti a comunicare in via informatica tramite Insiel SpA alla Camera di commercio competente per territorio, giornalmente ovvero nella prima giornata lavorativa successiva, i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti [38].

4. Ai fini della comunicazione di cui al comma 3, i gestori sono tenuti a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi di carburante per autotrazione complessivamente venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF).

 

     Art. 10. (Rimborsi attinenti alle contribuzioni)

1. L'Amministrazione regionale rimborsa ai gestori i contributi sull'acquisto di carburante erogati ai beneficiari, di norma con cadenza bisettimanale [39].

2. I rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, fermi restando i casi di sospensione del rimborso o di recupero dei contributi fruiti indebitamente.

2 bis. Ai fini della gestione contabile delle procedure di spesa, a fronte degli effettivi pagamenti eseguiti dai soggetti gestori che hanno erogato i contributi, in sede di chiusura d'esercizio si provvede alla regolarizzazione dell'impegno contabile assunto in apertura d'esercizio mediante l'invio in economia delle somme non utilizzate. Il Direttore centrale della Direzione centrale finanze dispone, con proprio decreto, la cessazione della procedura e definisce la procedura per la gestione della spesa [40].

2 ter. Gli atti necessari alla gestione contabile di cui al comma 1 sono soggetti al solo controllo successivo esercitato, a campione, secondo le direttive adottate con deliberazione della Giunta regionale e nell'ambito delle funzioni di internal audit di cui alla legge regionale 18 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) [41].

3. [Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate aperture di credito a favore del Segretario generale in carico presso ciascuna Camera di commercio, in qualità di funzionario delegato, anche in deroga ai limiti di importo previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili)] [42].

3 bis. [Gli importi delle aperture di credito di cui al comma 3, a favore dei Segretari generali in carica presso ciascuna Camera di commercio, in qualità di funzionari delegati, sono erogati con le seguenti modalità:

a) il 70 per cento all'inizio dell'anno, in proporzione all'importo totale dei mandati di pagamento, emessi da ciascun Segretario generale a favore dei gestori, a titolo di rimborso dei contributi concessi nel corso dell'anno precedente;

b) il 30 per cento entro il 30 giugno, in proporzione all'importo totale dei mandati di pagamento emessi da ciascun Segretario generale a favore dei gestori, a titolo di rimborso dei contributi concessi nel corso del semestre precedente, tenendo conto degli importi ancora a disposizione dei Segretari generali [43];

c) le eventuali risorse stanziate sul pertinente capitolo di spesa, ulteriori rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b), sono erogate in proporzione all'importo totale dei mandati di pagamento emessi da ciascun Segretario generale a favore dei gestori, a titolo di rimborso dei contributi concessi nel corso del primo semestre dell'anno in corso, tenendo conto degli importi ancora a disposizione dei Segretari generali] [44].

3 ter. [Nei casi in cui si verifichino carenze di risorse in capo a una o più delle Camere di commercio, al fine di consentire la continuità dei rimborsi settimanali dei contributi sull'acquisto di carburante applicati dai gestori, è consentito, in ogni momento dell'esercizio finanziario, il riequilibrio compensativo delle risorse fra le medesime Camere di commercio] [45].

4. [In deroga alle disposizioni contabili vigenti, le somme relative ai contributi erogati in corso d'anno con modalità elettronica ai sensi della presente legge, e non rimborsate entro la chiusura dell'esercizio a cui si riferiscono, sono imputate allo stanziamento dell'esercizio successivo, in conto competenza] [46].

5. [In deroga all'articolo 59 bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), i funzionari delegati possono utilizzare i fondi della successiva apertura di credito anche quando i fondi della precedente apertura di credito non siano esauriti] [47].

6. [Le somme accreditate al funzionario delegato e non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono economia di bilancio] [48].

7. Nel corso di ogni anno l'Amministrazione regionale effettua una o più verifiche a campione presso i gestori interessati dalle transazioni finanziarie derivanti dalla contribuzione all'acquisto di carburante, in particolare, al fine di accertare che, a fronte delle richieste di rimborso presentate, sussista la documentazione prevista. In ogni caso la documentazione relativa alle transazioni finanziarie deve essere conservata dai soggetti interessati diversi dai beneficiari finali del contributo per un periodo non inferiore a due anni a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.

8. Con regolamento regionale possono essere stabilite ulteriori modalità relative:

a) ai rimborsi di cui al comma 1, secondo il criterio della massima semplificazione amministrativa;

b) alle comunicazioni dei dati fra i diversi soggetti interessati;

c) all'attuazione del comma 7.

 

CAPO III

VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 11. (Vigilanza)

1. La vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni di cui al Capo II è effettuata dalle Camere di commercio e dall'Amministrazione regionale.

2. Le Camere di commercio esercitano la vigilanza in relazione alle funzioni a esse delegate, con i poteri sanzionatori di loro competenza.

3. Gli organi dell'Amministrazione finanziaria e delle Amministrazioni comunali segnalano all'Amministrazione regionale le violazioni alle prescrizioni di cui al Capo II di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività istituzionale di controllo. Tali segnalazioni vengono, altresì, comunicate dall'Amministrazione regionale alle Camere di commercio, qualora siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni di loro competenza.

4. L'Amministrazione regionale esercita la vigilanza mediante verifiche, audizioni e ispezioni, qualora siano riscontrate delle anomalie dal monitoraggio dei consumi o su segnalazione delle Amministrazioni comunali, delle Camere di commercio e dell'Amministrazione finanziaria, con i poteri sanzionatori di propria competenza.

 

     Art. 12. (Sanzioni amministrative a carico dei privati [49])

1. [La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 30 euro a 100 euro] [50].

2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 30 euro a 100 euro, forfettariamente comprensiva della restituzione dei contributi percepiti indebitamente o in eccedenza rispetto a quanto spettante, colui che:

a) effettui rifornimento beneficiando di un contributo superiore a quello spettante in attuazione della presente legge;

b) utilizzi l'identificativo non essendo più intestatario, cointestatario o titolare di diritto di usufrutto del mezzo o titolare di contratto di locazione finanziaria o leasing del medesimo;

c) utilizzi l'identificativo per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato;

d) utilizzi senza titolo l'identificativo altrui.

3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 200 euro colui che, anche a seguito del venir meno della titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto o del contratto di locazione finanziaria o leasing del mezzo, ceda ad altri il proprio identificativo.

4. [E' assoggettato alla medesima sanzione di cui al comma 3 il legale rappresentante della ONLUS che non segnali alla Camera di commercio, entro quindici giorni dall'evento, la variazione dei presupposti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione] [51].

5. La Camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione provvede all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 [52].

6. Ai fini del recupero delle somme, le Camere di commercio, secondo i rispettivi ordinamenti, applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, 55 e 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche assumendo le determinazioni in dette norme previste sui relativi crediti dell'Amministrazione regionale.

7. Non sono applicabili sanzioni ai sensi del presente articolo e non si dà luogo a recuperi nei casi determinati da variazioni di residenza di cui all'articolo 4, comma 6, e sostituzioni del mezzo avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento, qualora i soggetti interessati abbiano provveduto agli obblighi di comunicazione di cui al medesimo articolo [53].

 

     Art. 13. (Sanzioni amministrative a carico dei gestori)

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30 euro a 100 euro per ogni rifornimento irregolarmente effettuato, il gestore che effettua rifornimento su mezzo diverso da quello risultante dall'identificativo [54].

2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta alla metà qualora al gestore non sia stato notificato identico provvedimento sanzionatorio per la medesima violazione nei centottanta giorni antecedenti l'ultima notifica.

3. E' soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa consistente nella sospensione dell'autorizzazione all'erogazione di contributi correlati alla vendita di carburanti per autotrazione fino a tre mesi, mediante disabilitazione dei POS, il gestore che, anche avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sia incorso per cinque volte durante l'anno nella sanzione di cui al comma 1.

4. La sanzione di cui al comma 1 non è applicata nei casi determinati da variazioni di residenza in altra regione e sostituzioni del mezzo avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento, qualora i beneficiari abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4 [55].

4 bis. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 bis, commi 1 e 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 euro a 200 euro [56].

5. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 100 euro per ogni rilevazione omessa o documentazione non rilasciata il gestore che all'atto del rifornimento non rilevi tramite POS il quantitativo di carburanti per autotrazione erogato o non rilasci la documentazione prevista. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.

6. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 100 euro il gestore che, a fine giornata, non memorizzi sul POS i dati relativi ai quantitativi dei carburanti per autotrazione complessivamente venduti e non provveda al loro invio all'elaboratore centrale del sistema informatico nei termini di cui all'articolo 9. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi. La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche.

7. La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6.

8. Il gestore che richieda rimborsi relativi a contributi non praticati effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da dieci a venti volte il rimborso indebitamente richiesto.

9. Le somme relative all'erogazione dei contributi non praticati effettivamente, di cui al comma 8, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, maggiorate degli interessi, mediante compensazione sui successivi rimborsi qualora tecnicamente possibile.

10. La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 8 e all'eventuale recupero delle somme relative ai contributi indebitamenti percepiti [57].

11. Ai fini del presente articolo gli interessi sono calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 .

 

     Art. 14. (Disposizioni generali in materia di sanzioni)

1. Con le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 8, comma 5, le Camere di commercio aggiornano l'archivio informatico relativo alle sanzioni e trasmettono alla Regione copia dei verbali di contestazione, delle ordinanze ingiunzioni e delle ordinanze di archiviazione emessi, dando altresì notizia degli eventuali pagamenti in misura ridotta effettuati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 1/1984 , entro quindici giorni dalla notifica degli atti e dai pagamenti in misura ridotta.

2. Le Camere di commercio irrogano le sanzioni amministrative nei confronti dei gestori, relativamente alle disabilitazioni dei POS, tramite la gestione della banca dati.

3. Le Camere di commercio notificano il processo verbale di accertamento delle violazioni di cui agli articoli 12 e 13 entro il termine di novanta giorni dal giorno in cui dispongono degli elementi sufficienti a rilevare la violazione.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 1/1984 e, in particolare, l'articolo 24 in relazione alla devoluzione dei proventi conseguenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative delegate alle Camere di commercio.

 

CAPO IV

INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI E SOSTEGNO ALLA RICERCA

 

     Art. 15. (Sostegno all'acquisto di veicoli a propulsioni a emissioni zero o ibrida)

1. La Regione sostiene l'acquisto di autoveicoli nuovi o usati per l'uso individuale dotati di uno o più motori a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio con emissioni complessive dichiarate inferiori a 120 g/km di co2, ovvero dotati esclusivamente di uno o più motori a emissioni zero.

2. Ai fini di cui al comma 1 è concesso un contributo di 2.000 euro, solo per una volta nel medesimo anno solare, per l'acquisto di ogni autoveicolo con le caratteristiche di cui al comma 1, effettuato entro il 31 dicembre 2012, il cui costo complessivo sia superiore a 10.000 euro [58].

3. Il contributo è concesso per il tramite delle rispettive Camere di commercio provinciali, ai soggetti privati [59].

4. Con regolamento regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione ed erogazione del contributo.

 

     Art. 15 bis. (Sostegno all'acquisto di veicoli immatricolati Euro 5 con emissioni ridotte) [60]

1. La Regione sostiene l'acquisto di veicoli nuovi o usati, per l'uso individuale, destinati al trasporto di persone, con emissioni dichiarate inferiori a 140 g/km di CO2 ovvero con motore alimentato a metano, immatricolati Euro 5 dall'1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

2. Ai fini di cui al comma 1 è concesso un contributo di 1.000 euro, per una volta, per l'acquisto di un autoveicolo avente le caratteristiche di cui al medesimo comma 1 e che non rientri nelle caratteristiche di cui all'articolo 15, effettuato nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), al 31 dicembre 2011.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti privati, il cui reddito complessivo del nucleo familiare sia inferiore a 25.000 euro annui, moltiplicato per ciascuno dei componenti del nucleo, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio.

4. Con regolamento regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1, nonchè è definito il procedimento per la concessione e l'erogazione dei contributi ai soggetti privati di competenza delle medesime Camere di commercio.

 

     Art. 16. (Sostegno alla ricerca, allo sviluppo, all'innovazione e al trasferimento tecnologico per lo sviluppo di sistemi per la mobilità individuale finalizzati alla riduzione di consumi e di emissioni) [61]

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico finalizzati allo sviluppo di sistemi per la mobilità individuale che non utilizzino carburanti destinati alla combustione e non producano emissioni di gas combusti polveri, allo sviluppo di sistemi con caratteristiche equivalenti aventi la funzione di ridurne consumi ed emissioni, mediante la concessione, ai soggetti di cui al comma 2, di contributi fino a copertura del 70 per cento della spesa ammissibile.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le Università regionali e gli organismi di ricerca aventi sede o unità locale nella regione Friuli Venezia Giulia.

3. I progetti vengono realizzati in collaborazione con imprese. Possono collaborare anche enti pubblici territoriali e altri soggetti diversi dai beneficiari di cui al comma 2.

4. Con regolamento regionale sono definiti, da parte della Direzione istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

5. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.

 

CAPO V

INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER AUTOTRAZIONE

 

     Art. 17. (Incentivi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione)

1. La Regione, allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione dei veicoli a motore, favorisce la realizzazione nel territorio regionale di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione da parte di piccole e medie imprese commerciali operanti nel settore della distribuzione dei carburanti.

2. I contributi sono erogati per la realizzazione di tali impianti di distribuzione realizzati su aree di proprietà del soggetto beneficiario.

3. Gli incentivi sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, nella misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, al netto di IVA, alle imprese di distribuzione di carburanti per autotrazione, nel rispetto della disciplina del regime di aiuti "de minimis" con priorità alla realizzazione di impianti in zone prive di servizio e in altre aree territorialmente svantaggiate, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, e in relazione ai criteri di sviluppo e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti previsti dalla normativa regionale. Gli incentivi previsti dal presente comma sono cumulabili con altri benefici aventi finalità analoghe, sino alla concorrenza della spesa ammissibile.

3 bis. Gli incentivi di cui al comma 3 sono concessi in via prioritaria a copertura delle domande di contributo relative agli impianti di metano [62].

4. Sono ammessi alle agevolazioni esclusivamente i macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per l'erogazione di carburante a basso impatto ambientale e per la sicurezza del relativo impianto, nonchè le relative spese accessorie, di installazione e di eventuale allacciamento alla conduttura di adduzione e dell'unità di decompressione.

5. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, le tipologie di servizio, le condizioni, i criteri, le modalità per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo.

6. La copertura finanziaria sarà assicurata attraverso apposita norma da inserire nella legge finanziaria regionale relativa all'anno 2011.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 18. (Clausola valutativa)

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti quesiti:

a) quale è stato l'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione, distintamente per benzina e gasolio venduti a prezzo pieno e con l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, nonchè per classe ambientale di appartenenza dei veicoli riforniti, limitatamente ai consumi assistiti da contribuzione;

b) quale è stato l'ammontare dei contributi erogati per l'acquisto di carburanti, a fronte degli identificativi attivi, e quale la distribuzione dei beneficiari per classi di rifornimento e classi di contribuzione;

c) in che misura le risorse allocate hanno consentito di soddisfare le domande di contributo presentate per l'acquisto di autoveicoli per la mobilità ecologica individuale e quali sono stati i criteri adottati per la concessione dei contributi;

d) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della presente legge.

 

     Art. 19. (Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Oneri derivanti dalle convenzioni con le Camere di commercio e le altre Amministrazioni pubbliche ai fini della gestione e implementazione della banca dati informatica in materia di carburanti per autotrazione".

3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 82.950.000 euro, suddivisa in ragione di 11 milioni di euro per l'anno 2010 e di 35.975.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1027 e del capitolo 1920 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Rimborso ai gestori degli impianti dei contributi sull'acquisto di carburante erogati in via anticipata ai cittadini beneficiari".

4. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge e di competenza regionale sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1962 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge regionale in materia di contribuzione all'acquisto dei carburanti nel territorio regionale".

5. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 15, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.900.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2010 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1396 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per l'acquisto di autovetture con motore a emissioni zero, ancorchè combinato con motore termico ".

6. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 1397 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per il sostegno alla ricerca e allo sviluppo di sistemi di propulsione per la mobilità individuale a emissioni zero o ibrida".

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, relativamente ai soggetti previsti dal comma 5, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, relativamente ai soggetti previsti dal comma 5, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

9. Gli oneri previsti dal disposto di cui all'articolo 17 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1033 e al capitolo 1398 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione".

10. All'onere complessivo di 87.425.000 euro, suddiviso in ragione di 11.925.000 euro per l'anno 2010 e di 37.750.000 euro per gli anni 2011 e 2012, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 3, 5 e 6, si provvede, mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.1.1027 e dal capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

 

     Art. 20. (Allegati)

1. L'allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e l'allegato B di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione [63].

 

     Art. 21. (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni di cui al capo II sono applicate a decorrere dall'1 novembre 2011 [64].

3. Le disposizioni di cui all'articolo 15 sono applicate successivamente all'entrata in vigore del regolamento previsto nello stesso articolo e sono applicate sugli acquisti effettuati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

4. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale continuano a svolgersi in applicazione della normativa previgente.

4 bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2011, i finanziamenti di cui all'articolo 8 bis, comma 1, sono ridotti a un sesto e le Camere di commercio presentano la relativa domanda di finanziamento entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011) [65].

4 ter. In sede di prima applicazione, per l'anno 2011, gli importi delle aperture di credito di cui all'articolo 10, comma 3, sono definiti, a favore dei Segretari generali in carica presso ciascuna Camera di commercio, in proporzione alla quantità di carburante per autotrazione erogato nel corso dell'anno precedente nella provincia di riferimento [66].

 

Allegato A)

 

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEGLI IDENTIFICATIVI.

 

L’identificativo è costituito da una carta a microprocessore, su supporto in PVC, in grado di operare mediante funzioni crittografiche DES o RSA, con le seguenti caratteristiche:

 

a standard ISO 7816;

b memoria utente EEPROM riscrivibile almeno 10.000 volte;

c capacità della memoria utente riscrivibile di 8 Kbytes;

d protezione della memoria utente tramite Password;

e segmentabilità della memoria utente in più aree protette;

f banda magnetica per tracce 1/2/3 su di un lato;

g interoperabilità con altri sistemi di carte a microprocessore ISO 7816.

 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI POS.

 

Il POS è un apparecchio in grado di operare mediante funzioni crittografiche DES o RSA con le seguenti caratteristiche:

 

a 1 Mbyte di memoria;

b stampante termica che garantisca la leggibilità degli scontrini emessi per un periodo minimo di 3 anni dalla loro produzione;

c display grafico retroilluminato di almeno 8 righe per 20 caratteri;

d tastiera retroilluminata;

e orologio datario;

f lettore/scrittore di carte a microprocessore ISO 7816/4;

g lettore/scrittore di SAM da almeno 16kb;

h carta SAM per il salvataggio dei dati relativi ai rifornimenti e dei dati di configurazione del POS;

i batterie con relativo dispositivo di alimentazione e ricarica;

j 2 canali seriali RS232 di tipo asincrono;

k modem integrato con “autodial e autoanswer”;

l cavi di connessione alla rete di alimentazione elettrica (220 V, 50 Hz) ed alla rete telefonica, con spina normalizzata Telecom, che consenta di collegarsi anche con un apparecchio telefonico;

m sistema di riconfigurazione che, durante il collegamento notturno, consenta ad un PC remoto di modificare automaticamente sia i parametri di lavoro memorizzati sia il firmware a bordo del terminale POS.

 

 

Allegato B)

 

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE E DATI DA MEMORIZZARE SULL’IDENTIFICATIVO ALL’ATTO DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE STESSA.

 

1.1. La domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione deve contenere i seguenti dati:

 

a dati anagrafici:

1 tipo beneficiario (privato, soggetto autorizzato da Organizzazione);

2 nome e cognome;

3 data di nascita;

4 luogo di nascita;

5 cittadinanza;

6 comune di residenza;

7 indirizzo di residenza;

8 codice fiscale;

 

b dati relativi al mezzo:

1 targa del veicolo;

2 cilindrata;

3 tipo di alimentazione del mezzo (benzina/gasolio);

4 motorizzazione ibrida.

 

1.2. Sull’identificativo, all’atto del rilascio dell’autorizzazione, sono memorizzati i seguenti dati:

 

a codice dell’autorizzazione;

b nome e cognome;

c codice fiscale;

d codice ISTAT del comune di residenza o sede dell’Organizzazione;

e targa del veicolo;

f motorizzazione ibrida.

 

1.3. All’atto della presentazione della domanda devono essere esibiti:

 

a un documento comprovante la residenza;

b la carta di circolazione;

c l’attestazione della copertura assicurativa del mezzo [67].

 

1.4. Per le sole Organizzazioni, devono essere presentati lo statuto o l’atto costitutivo o l’accordo tra gli aderenti, redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, dal quale risultino la sede legale o secondaria nel territorio regionale e le finalità dell’Organizzazione, e una dichiarazione resa dal suo legale rappresentante che indica i nominativi dei soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento del mezzo per il quale è richiesto l’identificativo.

 

2. DATI FORNITI DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI RELATIVI ALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI.

 

a codice ISTAT Comune;

b codice individuale;

c nome e cognome;

d data di nascita;

e luogo di nascita;

f sesso;

g cittadinanza;

h codice fiscale;

i indirizzo di residenza;

j data iscrizione;

k codice ISTAT Comune immigrazione;

l codice ISTAT Comune emigrazione;

m data cancellazione;

n codice causale cancellazione.

 

3. DATI DA REGISTRARE PER OGNI RIFORNIMENTO A CONTRIBUTO.

 

3.1. Il gestore dell’impianto digita sul POS i seguenti dati:

 

a tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);

b litri erogati (fino a due decimali) o corrispondente importo a contributo.

 

3.2. Il POS memorizza, oltre ai dati sopra indicati, anche i seguenti:

 

a data e ora;

b codice dell’identificativo;

c targa del veicolo.

 

3.3. Nell’identificativo sono trasferiti dal POS i seguenti dati:

 

a data e ora;

b codice del POS;

c tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);

d litri del rifornimento.

 

3.4. Il POS emette uno scontrino contenente i seguenti dati:

 

a data e ora;

b estremi identificativi del punto vendita;

c codice del POS;

d codice dell’autorizzazione;

e targa del veicolo;

f litri del rifornimento;

g tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);

h prezzo al litro praticato;

i riduzione di prezzo al litro;

j importo da pagare.

 

4. DATI DA RIPORTARE NELLA STAMPA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NELLA GIORNATA AI FINI DEI RIMBORSI DELLE RIDUZIONI DI PREZZO PRATICATE.

 

a codice del POS che ha effettuato la registrazione;

b per ogni rifornimento:

1 data e ora;

2 codice dell’autorizzazione;

3 targa del veicolo;

4 tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);

5 litri;

6 importo;

c totalizzazione per area delle riduzioni di prezzo operate.

 


[1] Punto abrogato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[4] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[5] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11, già modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[6] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[8] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[9] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15, dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[10] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15, dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[11] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[12] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[13] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[14] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[15] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[16] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[17] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[18] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[19] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[20] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[21] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[22] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[23] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[24] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[25] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[26] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[27] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[28] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[29] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[30] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[31] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[32] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[33] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[34] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[35] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[36] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[37] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[38] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[39] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[40] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.

[41] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.

[42] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[43] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[44] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11, sostituito dall'art. 54 della L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[45] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[46] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[47] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[48] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[49] Rubrica così modificata dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[50] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[51] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[52] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[53] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[54] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[55] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[56] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[57] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[58] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[59] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[60] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[61] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[62] Comma inserito dall'art. 31 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[63] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[64] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[65] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[66] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[67] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.