§ 3.1.309 - L.R. 7 luglio 2017, n. 25.
Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:07/07/2017
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Autorizzazione alla raccolta dei funghi)
Art. 2 bis.  (Raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale)
Art. 3.  (Raccolta dei funghi nel territorio degli EDR non compreso nelle CDM)
Art. 4.  (Raccolta dei funghi nel territorio delle CDM
Art. 5.  (Raccolta dei funghi da parte di titolari e conduttori di fondi)
Art. 6.  (Autorizzazione alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione)
Art. 7.  (Limiti quantitativi per la raccolta dei funghi)
Art. 8.  (Modalità per la ricerca e la raccolta dei funghi)
Art. 9.  (Divieti)
Art. 10.  (Controlli sanitari e commercializzazione dei funghi)
Art. 11.  (Commissione scientifica regionale per la micologia)
Art. 12.  (Attività divulgative e di salvaguardia)
Art. 13.  (Trasferimenti di risorse)
Art. 14.  (Sanzioni amministrative)
Art. 14 bis.  (Rapporti finanziari fra la Regione, gli EDR e le CDM)
Art. 15.  (Norme transitorie)
Art. 16.  (Abrogazioni)
Art. 17.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 18.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.309 - L.R. 7 luglio 2017, n. 25.

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

(B.U. 12 luglio 2017, n. 28)

 

Art. 1. (Oggetto) [1]

1. In considerazione del riordino istituzionale degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia attuato con la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, di seguito funghi, nel territorio regionale nel rispetto dei livelli uniformi di tutela previsti dalla normativa statale a protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e opera la riallocazione delle relative funzioni in capo alle Comunità di montagna, di seguito CDM, e agli Enti di decentramento regionale, di seguito EDR, nei territori di rispettiva competenza.

 

     Art. 2. (Autorizzazione alla raccolta dei funghi) [2]

1. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi ha validità permanente su tutto il territorio regionale e, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, è rilasciata dalle CDM e dagli EDR, a coloro che abbiano compiuto sedici anni e abbiano superato una prova orale riguardante in particolare [3]:

a) la conoscenza delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in Regione;

b) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;

c) norme, divieti e comportamenti inerenti la raccolta e il trasporto dei funghi;

d) criteri di conservazione e preparazione dei funghi.

2. I corsi preparatori possono essere organizzati dalle CDM, dagli EDR, dalle Aziende sanitarie, dai Gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia, nonché da soggetti privati [4].

3. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione è presentata, corredata del certificato di superamento della prova orale, all'EDR o alla CDM di riferimento in base alla residenza del richiedente; i non residenti in Regione possono presentare la domanda a qualunque EDR o CDM. L'ente che ha ricevuto la domanda provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di trenta giorni [5].

4. Gli Ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), istituiti presso le Aziende sanitarie, organizzano la prova orale di cui al comma 1 a seguito della presentazione della domanda dei candidati, senza oneri a carico dei medesimi.

5. L'autorizzazione alla raccolta è rilasciata senza il superamento della prova orale di cui al comma 1:

a) ai micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 686/1996;

b) ai possessori di autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana e subordinata al superamento di una prova.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentiti gli Ispettorati micologici, sono individuati:

a) l'elenco delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in Regione ai fini della preparazione per la prova orale di cui al comma 1;

b) l'elenco degli argomenti specifici e delle domande tipo oggetto della prova orale;

c) il modello dell'autorizzazione alla raccolta e le modalità per il rilascio.

 

     Art. 2 bis. (Raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale) [6]

1. La raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale è consentita a coloro che:

a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;

b) sono in possesso della ricevuta del versamento alla Regione del contributo annuale.

2. Il versamento del contributo annuale consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.

3. Durante l'attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta e della ricevuta del versamento del contributo annuale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sono individuati:

a) l'importo del contributo annuale;

b) le modalità di versamento del contributo annuale.

 

     Art. 3. (Raccolta dei funghi nel territorio degli EDR non compreso nelle CDM) [7]

1. La raccolta dei funghi nel territorio degli EDR non compreso in una CDM è consentita a coloro che:

a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;

b) sono in possesso della ricevuta del versamento all'EDR del contributo annuale.

2. Il versamento del contributo annuale consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.

3. Durante l'attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta e della ricevuta del versamento del contributo annuale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, è individuato l'importo del contributo annuale

 

     Art. 4. (Raccolta dei funghi nel territorio delle CDM [8])

1. La raccolta dei funghi nel territorio di ciascuna CDM è consentita a coloro che:

a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;

b) sono in possesso della ricevuta del versamento alla CDM del contributo annuale determinato ai sensi del comma 9 [9].

2. Il versamento del contributo annuale di cui al comma 1 consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.

3. La raccolta dei funghi entro il territorio del Comune di residenza è consentita a titolo gratuito a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2.

4. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 1 e 3 il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 e, nella fattispecie di cui al comma 1, della ricevuta del versamento del contributo annuale.

5. Al fine di incrementare l'offerta turistica la raccolta dei funghi entro ciascuna delle CDM è consentita ai residenti in Regione e non che non sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché:

a) abbiano compiuto sedici anni;

b) siano in possesso della ricevuta del versamento alla CDM del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 9 [10].

5 bis. Per le finalità di cui al comma 5, la raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui al comma 1 è altresì consentita al residenti in Regione e non, senza il versamento all'Unione del contributo giornaliero, purché abbiano preventivamente comunicato alla CDM, secondo le modalità stabilite dalla medesima, di pernottare nel relativo territorio per almeno tre notti consecutive in una delle strutture ricettive turistiche di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), e purché siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) essere associati a un gruppo o a un'associazione micologica;

b) essere in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 o di altra autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana [11].

6. Il versamento del contributo giornaliero consente la raccolta solo per il giorno o per i giorni consecutivi per cui è effettuato e deve indicare nella causale il giorno o i giorni medesimi. L'invio della comunicazione di cui al comma 5 bis consente la raccolta solo per il giorno o per i giorni dichiarati nella medesima [12].

7. La raccolta dei funghi ai sensi dei commi 5 e 5 bis è consentita entro il limite massimo di cinque giorni all'anno [13].

8. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 5 e 5 bis il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità e della ricevuta del versamento di cui al comma 5 ovvero della comunicazione di cui al comma 5 bis [14].

9. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sono individuati gli importi del contributo annuale di cui al comma 1 e del contributo giornaliero di cui al comma 5 [15].

 

     Art. 5. (Raccolta dei funghi da parte di titolari e conduttori di fondi)

1. I proprietari, il coniuge e i parenti di primo grado, i titolari di diritti reali di godimento, il coniuge e i parenti di primo grado, e i conduttori dei fondi, il coniuge e i parenti di primo grado possono esercitare la raccolta nei fondi medesimi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2 e senza il versamento dei contributi annuali e giornalieri di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 7 [16].

2. I proprietari, i titolari di diritti reali di godimento e i conduttori dei fondi che intendono riservarsi la raccolta dei funghi delimitano il perimetro dei terreni apponendo tabelle predisposte sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di funghi e pubblicato sul sito internet della Regione.

3. Su tutto il territorio regionale non è consentita l'istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

 

     Art. 6. (Autorizzazione alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione)

1. I dipendenti, i collaboratori e gli studenti degli enti e istituti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario, gli associati delle associazioni micologiche, nonché i soggetti in possesso dell'attestato di micologo di cui al decreto del Ministro della sanità 686/1996 possono esercitare gratuitamente la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali [17].

2. I legali rappresentanti degli enti, degli istituti e delle associazioni micologiche di cui al comma 1, nonché i micologi possono richiedere per sé e per ulteriori dieci persone l'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione, allegando la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva delle finalità, del periodo e del luogo della raccolta;

b) dati identificativi delle persone per le quali si chiede l'autorizzazione;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella quale il legale rappresentante o il micologo dichiari che le persone per le quali si chiede l'autorizzazione sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1.

3. La validità dell'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione non può superare l'anno solare in cui è rilasciata.

4. L'autorizzazione alla raccolta di funghi per le finalità di cui al presente articolo può essere rilasciata a favore degli enti, degli istituti e delle associazioni di cui al comma 1 e dei micologi anche per il periodo strettamente connesso alla realizzazione di mostre, giornate di studio, convegni e seminari. In tal caso, l'autorizzazione viene rilasciata:

a) previa presentazione della relazione di cui al comma 2, lettera a), e dei dati identificativi delle persone che partecipano alla manifestazione;

b) per un periodo non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione e fino al termine della manifestazione stessa;

c) anche per un numero di persone superiore a quello di cui al comma 2 e anche per persone prive dei requisiti soggettivi di cui al comma 1.

5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 consente:

a) la raccolta di massimo due esemplari di ciascuna delle seguenti specie: Amanita caesarea e Boletus edulis e relativo gruppo;

b) la raccolta di massimo sette esemplari per ciascuna delle specie diverse da quelle della lettera a); tale limite può essere superato se si tratta di un unico cespo di funghi concresciuti [18].

6. Durante l'attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità e di copia dell'autorizzazione.

7. La raccolta di funghi per le finalità di cui al presente articolo svolta, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, dall'Amministrazione regionale, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria (AAS) e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) non è soggetta ad autorizzazione.

 

     Art. 7. (Limiti quantitativi per la raccolta dei funghi)

1. La raccolta dei funghi è in ogni caso consentita nel limite di tre chilogrammi al giorno pro capite.

2. Il limite di cui al comma 1 può essere superato se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

3. La raccolta dei funghi sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 è consentita nel limite di tre chilogrammi al giorno per ciascuna persona che ha versato il contributo annuale o giornaliero, anche se la stessa si avvale dei componenti il proprio nucleo familiare in numero non superiore a due.

 

     Art. 8. (Modalità per la ricerca e la raccolta dei funghi)

1. La ricerca e la raccolta dei funghi si svolgono in ogni caso nel rispetto delle seguenti modalità:

a) la ricerca è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto;

b) nella ricerca è sempre vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione;

c) la raccolta avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie ed evitando di danneggiare il micelio sottostante;

d) non sono consentite la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno;

e) all'atto della raccolta, i funghi sono puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori rigidi e aerati;

f) non è consentito riporre i funghi in borse di plastica;

g) all'obbligo della pulizia sommaria non sono tenuti coloro che sono stati autorizzati alla raccolta a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione ai sensi dell'articolo 6;

h) non è consentito distruggere o danneggiare volontariamente i carpofori di qualsiasi specie di fungo, anche non commestibile o velenoso.

 

     Art. 9. (Divieti)

1. È vietata la raccolta dei seguenti esemplari:

a) Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso;

b) Boletus edulis e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a tre centimetri.

2. È vietata la raccolta nelle seguenti zone:

a) aree ricadenti in parchi naturali regionali, in riserve naturali e in biotopi di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione;

b) giardini e terreni di pertinenza degli immobili a uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, fatta salva la raccolta da parte dei proprietari;

c) fondi chiusi ai sensi dell'articolo 841 del codice civile e quelli identificati dalle tabelle di cui all'articolo 5, comma 2.

2 bis. Il divieto di cui al comma 2, lettera a), non trova applicazione per:

a) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, ferma restando la previa acquisizione dell'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione;

b) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 7 [19].

3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sentita la Commissione scientifica regionale per la micologia, possono essere disposte limitazioni temporali alla raccolta di una o più specie di funghi, per periodi definiti e consecutivi, qualora ricorrano motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari ovvero per tutelare specie in pericolo di estinzione.

 

     Art. 10. (Controlli sanitari e commercializzazione dei funghi)

1. Le Aziende per l'assistenza sanitaria, attraverso gli Ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), assicurano il controllo sanitario dei funghi destinati al consumo.

1 bis. Per le attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei freschi spontanei destinati al commercio e alla ristorazione con somministrazione, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi dei micologi privati in possesso dell'attestato e dell'iscrizione al registro ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 29 novembre 1996, n. 686 [20].

2. La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 376/1995.

3. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di salute, può essere integrato l'elenco delle specie di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 376/1995 con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione. Le integrazioni sono trasmesse al Ministero della sanità.

 

     Art. 11. (Commissione scientifica regionale per la micologia)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali è istituita la Commissione scientifica regionale per la micologia, preposta a esprimere pareri sulle materie concernenti la raccolta dei funghi, sulle problematiche di miglioramento e salvaguardia ambientale connesse con le specie fungine e sulle limitazioni temporali alla raccolta di cui all'articolo 9, comma 3.

2. La Commissione è composta da:

a) Direttore del Servizio competente in materia di funghi o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità o suo delegato;

c) un rappresentante degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie;

d) due esperti designati dalla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia;

e) due rappresentante degli Enti Locali designati congiuntamente dall'Associazione nazionale Comuni Italiani (ANCI) del Friuli Venezia Giulia e dalla delegazione regionale dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM).

3. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia.

4. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali.

5. La Commissione rimane in carica per un periodo di quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati. La partecipazione ai lavori della Commissione avviene a titolo gratuito.

 

     Art. 12. (Attività divulgative e di salvaguardia)

1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la salvaguardia delle specie fungine.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento, da parte della Federazione anche a favore dei Gruppi micologici aderenti, delle seguenti attività:

a) organizzazione di mostre, convegni e giornate di studio su tematiche a carattere micologico e naturalistico;

b) realizzazione di materiale informativo e divulgativo sulle specie fungine;

c) organizzazione di corsi gratuiti per l'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata al Servizio competente in materia di funghi dal legale rappresentate della Federazione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno corredata della relazione descrittiva delle attività programmate, del preventivo delle spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda e dell'eventuale richiesta di erogazione del contributo in via anticipata ai sensi del comma 5.

4. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa nel rispetto dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sulla base del modello predisposto dal Servizio competente in materia di funghi. Il Servizio può disporre controlli e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti, anche ai fini della verifica della gratuità dei corsi di cui al comma 2, lettera c).

5. Il contributo è erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione. Qualora sia presentata richiesta, con il decreto di concessione, è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo; all'anticipazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000 . Il restante 20 per cento è erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione.

 

     Art. 13. (Trasferimenti di risorse) [21]

1. In considerazione dell'incidenza dell'attività di raccolta dei funghi sulle comunità locali, a decorrere dal 2018, la Regione con la legge di stabilità trasferisce annualmente risorse ai Comuni in misura complessivamente non superiore a quanto introitato nell'anno finanziario precedente a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite nella misura determinata in applicazione dei seguenti criteri:

a) l'85 per cento delle risorse è attribuito ai Comuni il cui territorio rientra anche parzialmente nelle zone montane delimitate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in misura proporzionale alla superficie di ciascun Comune;

b) il 15 per cento delle risorse è attribuito ai restanti Comuni in misura proporzionale alla rispettiva superficie.

3. La legge di stabilità individua le Missioni e i Programmi che operano i trasferimenti di cui al comma 1.

 

     Art. 14. (Sanzioni amministrative)

1. Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a 6 e fatto salvo quanto consentito dall'articolo 5, comma 1, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 400 euro chiunque eserciti la raccolta di funghi:

a) senza aver acquisito l'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 o ai sensi della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza);

b) senza aver versato il contributo di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b), o senza aver indicato nella causale il giorno o i giorni di raccolta [22];

b bis) in violazione di quanto prescritto all'articolo 4, comma 5 bis [23];

c) in violazione del limite delle giornate massime annue di raccolta di cui all'articolo 4, comma 7;

d) senza aver acquisito l'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione di cui all'articolo 6.

2. Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a 6, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 300 euro chiunque eserciti la raccolta di funghi senza che sia stato versato il contributo di cui all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b), all'articolo 3, comma 1, lettera b), e all'articolo 4, comma 1, lettera b) [24].

3. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni esemplare raccolto chiunque violi il divieto di raccolta delle specie di cui all'articolo 9, comma 1, e chi superi il numero massimo degli esemplari consentiti di cui all'articolo 6, comma 5.

4. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni chilogrammo o frazione raccolto oltre il limite chiunque violi il limite quantitativo giornaliero previsto dall'articolo 7.

5. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 8.

6. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque violi il divieto di raccolta nelle zone di cui all'articolo 9, comma 2, e le limitazioni temporali alla raccolta di cui all'articolo 9, comma 3.

7. La raccolta dei funghi nelle ipotesi previste dai commi da 1 a 6 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonché il ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 per l'anno solare in corso e di cui all'articolo 6.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

 

     Art. 14 bis. (Rapporti finanziari fra la Regione, gli EDR e le CDM) [25]

1. La Regione trasferisce annualmente alle CDM e agli EDR risorse in misura complessivamente non superiore a quanto introitato nell'anno finanziario precedente a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, lettera b). Le risorse sono trasferite nella misura determinata in applicazione dei seguenti criteri:

a) l'85 per cento è attribuito alle CDM in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni compresi in ciascuna di esse;

b) il 15 per cento è attribuito agli EDR in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni non rientranti nelle CDM compresi in ciascuno di esse.

 

     Art. 15. (Norme transitorie) [26]

1. Le autorizzazioni alla raccolta acquisite ai sensi della presente legge prima della data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), e ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 12/2000 continuano a essere valide.

2. [Nelle more della costituzione delle Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre)):

a) le funzioni che la presente legge assegna alle CDM sono esercitate in tale zona dall'EDR di Pordenone;

b) il versamento del contributo annuale ai sensi dell'articolo 3 all'EDR di Pordenone effettuato prima della costituzione delle CDM consente la raccolta nel territorio dell'EDR medesimo per tutto l'anno solare] [27].

3. [Nel 2021 e nel 2022 la Regione trasferisce alle CDM e agli EDR risorse in misura complessivamente non superiore a quanto introitato nell'anno finanziario precedente a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), nella versione previgente alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021). Le risorse sono trasferite nella misura determinata in applicazione dei seguenti criteri [28]:

a) l'85 per cento è attribuito alle CDM in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni compresi in ciascuna di esse;

b) il 15 per cento è attribuito agli EDR in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni non rientranti nelle CDM compresi in ciascuno di esse] [29].

4. Nelle more della predisposizione da parte della Regione di un sistema unificato per il versamento del contributo annuale di cui agli articoli 2 bis e 3 e dei contributi annuali, giornalieri e settimanali di cui all'articolo 4, commi 1 e 5, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) [30].

 

     Art. 16. (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 12/2000;

b) i commi 8 (modificativo dell'articolo 1 della legge regionale 12/2000 ) e 10 dell'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);

c) il comma 23 (modificativo dell'articolo 1 della legge regionale 12/2000 ) dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

d) l'articolo 16 (modificativo della legge regionale 12/2000 ) della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca);

e) il comma 83 (modificativo dell'articolo 1 della legge regionale 12/2000 ) dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

f) l'articolo 133 (modificativo dell'articolo 4 bis della legge regionale 12/2000 ) della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

g) la legge regionale 23 marzo 2017, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza)).

 

     Art. 17. (Disposizioni finanziarie)

1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono accertate e riscosse sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e dal Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

     Art. 18. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[2] Articolo sostituito dall'art. 59 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[3] Alinea così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[4] Comma sostituito dall'art. 13 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[6] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[7] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[8] Rubrica così sostituita dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[10] Comma già modificato dall'art. 60 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6, dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[11] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[12] Comma già modificato dall'art. 60 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[13] Comma già modificato dall'art. 60 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[14] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[15] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[16] Comma così sostituito dall'art. 61 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[17] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[18] Comma così sostituito dall'art. 62 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[19] Comma inserito dall'art. 63 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[20] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[21] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[22] Lettera così modificata dall'art. 64 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[23] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[24] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[25] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[26] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[27] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[28] Alinea così modificato dall'art. 30 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[29] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[30] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.