§ 4.1.138 – L.R. 13 novembre 2006, n. 22.
Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:13/11/2006
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità e principi generali).
Art. 2.  (Piano di Utilizzazione del demanio marittimo).
Art. 3.  (Contenuti del Piano di Utilizzazione).
Art. 4.  (Competenze dei Comuni).
Art. 5.  (Competenze della Regione).
Art. 6.  (Catasto Regionale del Demanio).
Art. 6 bis.  (Durata delle concessioni aventi finalità turistico-ricreativa)
Art. 7.  (Requisiti del concessionario).
Art. 8.  (Concessioni di durata ultrasessennale).
Art. 9.  (Procedure di affidamento in concessione).
Art. 10.  (Revoca, decadenza della concessione e affidamento ad altri delle attività oggetto di concessione).
Art. 11.  (Valenza turistica).
Art. 12.  (Aree di particolare interesse naturalistico).
Art. 13.  (Norme transitorie).
Art. 13 bis.  (Durata concessioni beni demaniali marittimi a uso diportistico)
Art. 13 ter.  Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico
Art. 13 quater.  (Canoni demaniali)
Art. 14.  (Modifica alla legge regionale 16/2002).


§ 4.1.138 – L.R. 13 novembre 2006, n. 22.

Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

(B.U. 15 novembre 2006, n. 46).

 

     Art. 1. (Finalità e principi generali).

     1. La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni appartenenti al demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa, diporto nautico, cantieristica e usi diversi rispetto a quelli precedenti, trasferite dallo Stato alla Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), e del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà, in relazione all’attribuzione delle funzioni, nonché dei principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicità e concorrenza con riferimento alle procedure di concessione [1].

     2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale, nell’ottica del sostegno e dello sviluppo economico e sociale e della pianificazione e programmazione.

     3. Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente legge le funzioni amministrative relative alle concessioni del demanio marittimo facenti parte della laguna di Grado e Marano di cui al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).

     4. È esclusa dall’ambito di applicazione della presente legge la regolamentazione dell’uso delle aree costiere in cui vige il regime tavolare intestate a soggetti privati e pubblici diversi dallo Stato.

 

     Art. 2. (Piano di Utilizzazione del demanio marittimo).

     1. La Regione predispone, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dall’articolo 1, comma 1, della legge 494/1993, il Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa, di seguito denominato Piano di Utilizzazione.

     2. Il Piano di Utilizzazione, da emanarsi entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le seguenti materie:

     a) procedure di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni;

     b) attività di valutazione;

     c) forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità dei procedimenti per l’affidamento di concessioni di rilevante interesse economico.

     3. Il Piano di Utilizzazione è predisposto in conformità ai principi generali di cui all’articolo 1 e a quelli indicati all’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

     a) omogeneità delle procedure;

     b) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure concessorie e autorizzatorie;

     c) programmazione efficace;

     d) collaborazione tra la Regione, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali.

 

     Art. 3. (Contenuti del Piano di Utilizzazione).

     1. L’Amministrazione regionale predispone la proposta del Piano di Utilizzazione relativa ai beni demaniali aventi finalità turistico-ricreativa.

     2. Il Piano di Utilizzazione può contenere:

     a) criteri e direttive generali per l’esercizio delle funzioni amministrative;

     b) prescrizioni da osservarsi nella gestione del demanio marittimo;

     c) [abrogata];

     d) suddivisione delle aree del demanio marittimo in base alle specifiche tipologie di utilizzo, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, e alla natura giuridica del destinatario della concessione;

     e) definizione dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi;

     f) disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime;

     g) criteri, modalità e divieti dell’affidamento a terzi delle attività della concessione o del subentro nella medesima [2].

     3. Il Piano di Utilizzazione è adottato dalla Giunta regionale, sentiti la competente Autorità marittima, gli Enti locali e le Amministrazioni statali interessati, nonché le associazioni regionali di categoria del settore turistico che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta.

     4. Il Piano di Utilizzazione adottato è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali; sul Piano di Utilizzazione viene altresì sentita la competente Commissione consiliare permanente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

     5. Il Piano di Utilizzazione è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

 

     Art. 4. (Competenze dei Comuni).

     1. Il Comune esercita in via generale le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa, ivi compresa quella sanzionatoria, anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), fatte salve le funzioni attribuite in via esclusiva alla Regione, di cui all’articolo 5 [3].

     1 bis. I proventi e le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 spettano integralmente al Comune a decorrere dall'1 gennaio 2017 e possono comprendere anche interventi di valorizzazione e recupero dei beni demaniali stessi [4].

     2. In particolare, il Comune:

     a) provvede al rilascio di concessioni e di autorizzazioni nel rispetto del Piano di Utilizzazione con esclusione di quelle di interesse regionale, di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b);

     b) attende alla manutenzione ordinaria dei beni del demanio marittimo, alla pulizia delle spiagge non concesse, alla raccolta e alla gestione dei materiali naturali e dei rifiuti spiaggiati nelle aree in concessione, in caso di inerzia dei concessionari e con facoltà di rivalsa nei confronti degli stessi; resta altresì inteso che la raccolta e la gestione dei materiali naturali e dei rifiuti ricadenti nell’area di battigia spetta al concessionario della superficie retrostante, se esistente [5];

     c) esercita le funzioni di vigilanza sull’utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate a uso turistico-ricreativo, ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione;

     d) comunica alla Regione, sulla base di procedure standardizzate, tutte le informazioni necessarie per l’organizzazione e l’aggiornamento del Catasto Regionale del Demanio (Ca.R.D.) di cui all’articolo 6.

 

     Art. 5. (Competenze della Regione).

     1. La Regione esercita le funzioni relative alla:

     a) pianificazione di settore;

     b) attività di indirizzo;

     c) classificazione dei beni del demanio marittimo in base alla valenza turistica.

     2. In particolare la Regione provvede:

     a) alla redazione e approvazione del Piano di Utilizzazione;

     b) al rilascio di concessioni di durata superiore ai quindici anni [6];

     c) alla classificazione delle aree demaniali marittime, delle pertinenze e degli specchi acquei in base alla valenza turistica;

     d) all’organizzazione e aggiornamento del Ca.R.D. e alla sua integrazione con il Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.Te.R.).

 

     Art. 6. (Catasto Regionale del Demanio).

     1. La Regione organizza una banca dati delle informazioni relative alle aree demaniali e alle occupazioni delle stesse, denominata Catasto Regionale del Demanio (Ca.R.D.), alla quale affluiscono le informazioni degli Enti locali.

     2. A tale fine l’Amministrazione regionale persegue l’obiettivo dello scambio di informazioni e documentazioni mediante protocolli d’intesa da stipularsi con le Amministrazioni dello Stato.

 

     Art. 6 bis. (Durata delle concessioni aventi finalità turistico-ricreativa) [7]

     1. Nel rispetto del principio di proporzionalità, le concessioni aventi finalità turistico-ricreativa sono rilasciate per il periodo richiesto dal soggetto istante e, comunque, per il periodo massimo di quaranta anni, sulla base del piano economico-finanziario di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), tale da giustificare la durata della concessione.

 

     Art. 7. (Requisiti del concessionario).

     1. Il concessionario deve possedere i seguenti requisiti:

     a) idoneità tecnico-professionale, soddisfatta dalla presenza delle professionalità richieste per l’espletamento delle attività correlate alla concessione, attestate dall’elenco di attività precedentemente svolte, pertinenti a quelle oggetto della concessione;

     b) idoneità organizzativa, soddisfatta dall’adeguatezza dell’organico e/o di attrezzature tecniche, materiali e strumentali;

     c) idoneità economico-finanziaria, soddisfatta da idonee dichiarazioni bancarie, e/o bilanci o estratti di bilanci, e/o fatturato globale o fatturato relativo alle attività similari a quelle della concessione.

     2. Si prescinde dal possesso dei requisiti per gli enti pubblici, nonché, limitatamente alle aree di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), per gli enti e le associazioni senza finalità di lucro, ivi compresi quelli svolgenti attività ricreative di carattere socio-assistenziale.

 

     Art. 8. (Concessioni di durata ultrasessennale).

     1. Nella valutazione delle istanze per il rilascio di concessioni ultrasessennali di beni appartenenti al demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, l’istruttoria viene svolta sulla base di:

     a) una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare, comprensiva di un’analisi e/o di un computo dei costi;

     b) un cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali;

     c) un piano economico-finanziario redatto da un professionista abilitato che evidenzi costi di realizzazione, costi di gestione e finanziari, ammortamenti, i rientri previsti, tenuto conto della preventivata utenza e della tariffazione da applicare per l’erogazione del servizio e che giustifichi complessivamente la durata della concessione [8];

     d) eventuali elementi ulteriori ritenuti utili dal concedente ai fini della valutazione.

     1 bis. Il piano economico-finanziario di cui al comma 1, lettera c), è sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006) [9].

     2. Gli atti di concessione di durata ultrasessennale devono contenere:

     a) l’indicazione del rapporto tra il recupero degli investimenti e la durata della concessione;

     b) la determinazione del valore degli investimenti, comprensivi del costo di realizzazione, di gestione e finanziari,

     nonché la determinazione dell’ammortamento annuo da assumersi a riferimento per le forme di garanzia di cui alla lettera d), e per la stima di cui al comma 3;

     c) la previsione della revisione della durata temporale della concessione con eventuale riduzione della stessa, qualora non venga rispettato il cronoprogramma;

     d) l’obbligo di prestare una specifica garanzia finanziaria, nelle forme previste dalla normativa vigente, finalizzata al rispetto degli obblighi concessori, rapportata al 10 per cento del costo degli interventi da realizzarsi e comunque non inferiore a due annualità del canone di concessione [10].

     3. Qualora alla scadenza della concessione il concessionario non abbia conseguito l’integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima asseverata e redatta da un professionista abilitato, stabiliti con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale stima deve considerare gli ammortamenti corrispondenti a una durata teorica massima di ulteriori cinque anni [11].

     3 bis. La stima di cui al comma 3 deve essere acquisita a spese del concessionario uscente e viene sottoposta al parere di congruità della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48 della legge regionale 10/2017 [12].

 

     Art. 9. (Procedure di affidamento in concessione).

     1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2 bis, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come inserito dall’articolo 106, comma 6, della legge regionale 29/2005, l’autorità concedente procede, di regola, all’affidamento in concessione mediante selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.

     2. L’autorità concedente comunica, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sull’Albo pretorio del Comune, l’intendimento di affidare in concessione un’area demaniale marittima invitando i candidati a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a novanta giorni la propria miglior offerta.

     3. Nel caso di più istanze è preferito il concorrente in grado di fornire l’offerta più vantaggiosa nell’utilizzazione della concessione secondo i criteri di cui al comma 4 e che proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

     4. Per la determinazione della più proficua utilizzazione della concessione, si provvede alla comparazione delle istanze concorrenti mediante il criterio dell’offerta più vantaggiosa, sulla base di almeno sei dei seguenti criteri, scelti preventivamente e resi noti contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di selezione:

     a) valutazione degli standard qualitativi dei servizi;

     b) piano degli investimenti del concessionario;

     c) capacità di interazione con il sistema turistico-ricettivo;

     d) durata della concessione;

     e) qualità di impianti e manufatti da valutarsi anche con riferimento al pregio architettonico;

     f) fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili;

     g) [trovarsi nella situazione di priorità indicata all’articolo 37, comma secondo, secondo periodo, del codice della navigazione] [13];

     h) altri eventuali da indicarsi in sede di selezione del concessionario;

     h bis) somministrazione di prodotti locali [14].

     5. [Per le concessioni destinate a enti o associazioni senza finalità di lucro, ivi compresi quelli svolgenti attività ricreative di carattere socio-assistenziale, il criterio di cui al comma 4, lettera g), è obbligatorio e considerato in misura non inferiore al 30 per cento; per le concessioni con finalità turistico-ricreativa già oggetto di concessione, il criterio di cui al comma 4, lettera g), è obbligatorio e considerato in misura non inferiore al 10 per cento] [15].

     6. Nell’ipotesi in cui pervenga all’Amministrazione istanza autonoma di concessione, questa, qualora conforme alle indicazioni del Piano di Utilizzazione, viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sull’Albo pretorio del Comune, invitando chi ne ha interesse a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a novanta giorni osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Ai fini della selezione si osservano le disposizioni di cui al comma 3.

     7. Sono escluse le istanze non compatibili con i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti.

     8. In caso di subentro il nuovo concessionario è tenuto a rilevare il personale necessario allo svolgimento delle attività concesse.

 

     Art. 10. (Revoca, decadenza della concessione e affidamento ad altri delle attività oggetto di concessione).

     1. Le concessioni possono essere revocate in tutto o in parte con provvedimento motivato nei casi previsti dall’articolo 42 del codice della navigazione, nonché nei casi di gravi violazioni o di inadempimenti di cui al comma 2.

     2. Nei casi di gravi violazioni nella conduzione della concessione ovvero di inadempimenti ad essa relativi, che non comportino la decadenza di cui al comma 4, l’autorità concedente revoca la concessione entro tre mesi dalla constatazione.

     3. In caso di revoca per motivi di pubblico interesse non riconducibili a fatto del concessionario o per contrasto sopravvenuto con il Piano di Utilizzazione di cui all’articolo 2, i concessionari hanno la preferenza nell’assegnazione di nuove concessioni.

     4. È dichiarata la decadenza dalla concessione nei casi previsti dall’articolo 47 del codice della navigazione.

     5. Il concessionario può, previa autorizzazione, affidare ad altri soggetti la gestione di attività specialistiche e secondarie nell’ambito della concessione. Qualora il concessionario sia un ente pubblico, quest'ultimo è autorizzato, nel rispetto della normativa di settore e delle procedure a evidenza pubblica, ad affidare ad altri soggetti la gestione anche di attività principali nell'ambito della concessione, secondo le disposizioni del PUD [16].

 

     Art. 11. (Valenza turistica). [17]

     1. Ai sensi del decreto legge 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993 e successive modifiche e integrazioni, le aree demaniali marittime del territorio regionale sono classificate in categoria B, fino a diversa classificazione stabilita con deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta del Servizio competente in materia di turismo, sentito il Servizio competente in materia di demanio.

 

     Art. 12. (Aree di particolare interesse naturalistico).

     1. La gestione e manutenzione delle aree di particolare interesse naturalistico appartenenti al demanio marittimo potrà essere affidata, con apposite convenzioni, ad associazioni di tutela ambientale o di volontariato che si impegnino alla gestione dei tratti di arenile e alla loro pulizia.

 

     Art. 13. (Norme transitorie).

     1. La Regione procede alla consegna ai Comuni delle pratiche relative alle funzioni loro trasferite in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell’approvazione del Piano di Utilizzazione.

     2. In sede di prima applicazione la proposta di Piano di Utilizzazione è definita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Fino all’entrata in vigore del Piano di Utilizzazione è inibito il rilascio di nuove concessioni, fatta esclusione per quelle finalizzate alla realizzazione di opere di pubblica utilità e a interventi di ottemperanza a prescrizioni di leggi e regolamenti.

     4. È verificata la conformità al Piano di Utilizzazione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del medesimo Piano di Utilizzazione. Qualora ne sia accertata la non conformità, l’autorità concedente ne dichiara l’improcedibilità e provvede entro i successivi novanta giorni per le aree, anche parziali, interessate dagli adempimenti di cui all’articolo 9.

     5. Decorso il termine di cui all’articolo 2, comma 2, e in assenza di Piano di Utilizzazione, il rilascio di nuove concessioni e il rinnovo delle stesse avviene nel rispetto delle disposizioni della presente legge e comunque dei principi di pianificazione pubblica, selezione concorrenziale, trasparenza del procedimento in modo da assicurare ai candidati condizioni di partecipazioni paritarie.

     6. Per le concessioni vigenti e fino alla loro scadenza sono comunque ammessi interventi di infrastrutturazione e di sviluppo nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 8.

     7. Il concessionario subentrante, in sede di prima applicazione, è tenuto a rimborsare al concessionario uscente, secondo quanto stabilito all’articolo 8, comma 3, la quota degli investimenti autorizzati dalla Regione nei tre anni antecedenti l’entrata in vigore della presente legge e non ammortizzati.

 

     Art. 13 bis. (Durata concessioni beni demaniali marittimi a uso diportistico) [18]

     1. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo nazionale e al fine di assicurare l'uniformità della regolazione nella materia di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni, dalla legge 25/2010, il termine di durata delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreativa in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 [19].

     2. Per assicurare uniformità al quadro normativo nazionale di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede entro il 31 dicembre 2020 a disciplinare, in attuazione del trasferimento di funzioni operato con il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi ad uso diportistico. Nelle more dell'emanazione della normativa regionale, il termine di durata delle concessioni su beni demaniali marittimi a uso diportistico in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n 17/2010 e in scadenza entro il 31 dicembre 2013 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 [20].

     2.1. In relazione alle istanze per il rilascio di nuove concessioni di durata ultrasessennale, l'istruttoria viene svolta anche sulla base di:

a) una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare, comprensiva di un'analisi e/o di un computo dei costi;

b) un cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali;

c) un piano economico-finanziario, redatto da un professionista abilitato, che evidenzi i costi di realizzazione, i costi di gestione e finanziari, gli ammortamenti e i rientri previsti e che giustifichi complessivamente la durata della concessione; il piano economico-finanziario è sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato di cui all'articolo 8, comma 3 bis;

d) eventuali elementi ulteriori ritenuti utili dal concedente ai fini della valutazione [21].

     2 bis. Per assicurare uniformità di trattamento nell'esercizio delle funzioni attribuite all'Amministrazione regionale in materia di demanio marittimo statale con il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), il termine di durata delle concessioni demaniali marittime con finalità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 17/2010 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, è prorogato fino al 31 dicembre 2020 [22].

     2 bis 1. In relazione alle istanze per il rilascio di nuove concessioni di durata ultrasessennale di cui al comma 2 bis, l'istruttoria può essere svolta anche sulla base dei documenti di cui al comma 2.1 [23].

     2 ter. Il comma 2 bis non si applica alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura disciplinate dall'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado) [24].

     2 quater. Il Comune esercita altresì in via generale, a decorrere dall'1 gennaio 2018, le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, ivi compresa quella sanzionatoria, in relazione alle quali gli spettano integralmente, con pari decorrenza, i proventi e le spese. Le concessioni rilasciate a enti pubblici per fini di pubblico interesse o a soggetti privati per il mantenimento di opere quali condotte idriche, fognature, linee elettriche, linee telefoniche e altre comunque finalizzate all'erogazione di pubblici servizi possono, una volta cessate, essere rinnovate senza formalità istruttoria per un massimo di trent'anni, fatta salva la rideterminazione del canone di concessione [25].

     2 quinquies. Il Comune esercita altresì in via generale, a decorrere dall'1 gennaio 2018, le funzioni amministrative sul demanio marittimo in relazione alle istanze inerenti a gare, manifestazioni sportive, culturali, d'intrattenimento o simili, che si svolgono, per periodi non superiori complessivamente a trenta giorni, in aree non assentite in concessione, e in relazione alle quali gli spettano integralmente, con pari decorrenza, i proventi e le spese, con facoltà di non richiedere alcun canone [26].

     2 sexies. I Comuni possono esercitare le funzioni loro delegate anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 26/2014 [27].

 

     Art. 13 ter. Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico [28]

     1. In attuazione dell'articolo 13 bis, comma 2, la Regione predispone il Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico, che ha natura ricognitoria e programmatoria, non incide sulle scelte pianificatorie operate dagli strumenti urbanistici ed è lo strumento che identifica le aree del demanio marittimo in relazione alle quali l'Amministrazione regionale rilascia le concessioni a uso diportistic0.

     2. Il Piano di cui al comma 1 individua le aree del demanio marittimo riservate all'uso diportistico da destinare a fini esclusivamente privati, ai fini commerciali, produttivi, turistico ed economici e a enti senza scopo di lucro (enti pubblici, associazioni senza fini di lucro, associazione sportive).

     3. Il Piano di Utilizzazione è adottato dalla Giunta regionale, sentiti la competente Autorità marittima, gli Enti locali e le Amministrazioni statali interessati, nonché le associazioni regionali di categoria del settore turistico che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta.

     4. Il Piano di Utilizzazione adottato è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali; sul Piano di Utilizzazione viene, altresì, sentita la competente Commissione consiliare.

     5. Il Piano di Utilizzazione è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

 

     Art. 13 quater. (Canoni demaniali) [29]

     1. Le concessioni e le autorizzazioni relative all'utilizzo dei beni del demanio marittimo statale di cui all'articolo 1 sono soggette all'applicazione di un canone determinato con legge regionale, i cui valori vengono aggiornati annualmente, in base all'indice ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

     2. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del servizio competente a gestire il demanio marittimo e, anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato, il concessionario è comunque tenuto al versamento del canone in misura pari a quello dell'anno solare precedente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando l'obbligo di corrispondere gli aggiornamenti dovuti.

     2 bis. Le concessioni di beni del demanio marittimo statale di cui all'articolo 1 rilasciate per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), non sono soggette al pagamento del canone [30].

 

     Art. 14. (Modifica alla legge regionale 16/2002).

     1. Al comma 6 dell’articolo 39 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), come modificato dall’articolo 10, comma 13, della legge regionale 15/2004, le parole «dall’1 gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «dall’1 gennaio 2008».


[1] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[2] Comma così modificato dall'art. 93 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[3] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24 e così modificato dall'art. 39 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[5] Lettera così modificata dall'art. 39 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[6] Lettera così modificata dall'art. 40 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[7] Articolo inserito dall'art. 41 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[8] Lettera già modificata dall'art. 42 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10 e così ulteriormente modificata dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[9] Comma inserito dall'art. 93 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21 e così sostituito dall'art. 42 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[10] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 4 novembre 2019, n. 16.

[11] Comma così modificato dall'art. 42 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[12] Comma aggiunto dall'art. 42 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[13] Lettera abrogata dall'art. 60 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 43 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[15] Comma abrogato dall'art. 60 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[16] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 45 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[18] Articolo inserito dall'art. 165 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[19] Comma già modificato dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[20] Comma già modificato dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[21] Comma inserito dall'art. 46 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[22] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, già modificato dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[23] Comma inserito dall'art. 46 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[24] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[25] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[26] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[27] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[28] Articolo inserito dall'art. 93 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[29] Articolo inserito dall'art. 47 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[30] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.