§ 1.4.13 - Legge Regionale 11 novembre 1996, n. 46.
Norme in materia di indennità agli amministratori locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali
Data:11/11/1996
Numero:46


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Indennità di carica dei sindaci e dei presidenti delle province).
Art. 3.  (Indennità di carica dei vice sindaci, dei vice presidenti delle province, degli assessori comunali e provinciali e dei presidenti dei consigli comunali e provinciali).
Art. 4.  (Indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali).
Art. 5.  (Indennità dei presidenti e dei consiglieri delle circoscrizioni di decentramento comunale).
Art. 6.  (Indennità degli amministratori delle comunità montane).
Art. 7.  (Indennità degli amministratori delle unioni di comuni).
Art. 8.  (Indennità degli amministratori dei municipi).
Art. 9.  (Indennità degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni).
Art. 10.  (Indennità degli amministratori dei consorzi tra enti locali).
Art. 11.  (Indennità degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).
Art. 12.  (Aumento delle indennità di carica).
Art. 13.  (Limite massimo delle indennità mensili di carica).
Art. 14.  (Divieto di cumulo fra indennità di carica).
Art. 15.  (Divieto di cumulo fra indennità di carica e di presenza e fra indennità di presenza).
Art. 16.  (Determinazione delle indennità di carica e di presenza).
Art. 17.  (Aggiornamento periodico delle indennità).
Art. 18.  (Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato).
Art. 19.  (Riferimenti demografici).
Art. 20.  (Attività di aggiornamento degli amministratori locali).
Art. 20 bis.  (Anagrafe degli amministratori locali).
Art. 21.  (Abrogazione di norme).
Art. 22.  (Copertura finanziaria).
Art. 23.  (Entrata in vigore).


§ 1.4.13 - Legge Regionale 11 novembre 1996, n. 46. [1]

Norme in materia di indennità agli amministratori locali.

(B.U. 13 novembre 1996, n. 46).

 

     Art. 1. (Oggetto).

     1. Ai sensi dell'articolo 4, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, la presente legge disciplina l'attribuzione dell'indennità degli amministratori locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

     2. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, ad espletare il relativo mandato.

     3. Per quanto non previsto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale.

 

     Art. 2. (Indennità di carica dei sindaci e dei presidenti delle province).

     1. Al sindaco spetta una indennità mensile di carica nella misura di seguito indicata:

     a) nei comuni capoluogo di provincia lire 9.430.000;

     b) nei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti lire 5.400.000;

     c) nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti lire 3.630.000;

     d) nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e i 5.000 abitanti lire 2.840.000;

     e) nei comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti lire 2.240.000;

     f) nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti lire 1.500.000.

     2. L'indennità di cui al comma 1 può altresì essere aumentata fino al limite del 100 per cento, con deliberazione motivata del consiglio comunale, nei comuni ad economia turistica, nei quali si registri un numero di turisti residenziali, nell'anno, pari ad almeno dieci volte il numero della popolazione residente nel territorio comunale.

     3. Al presidente della provincia spetta un'indennità mensile di carica pari a quella del sindaco del comune capoluogo della provincia.

 

     Art. 3. (Indennità di carica dei vice sindaci, dei vice presidenti delle province, degli assessori comunali e provinciali e dei presidenti dei consigli comunali e provinciali).

     1. Al vice sindaco nei comuni capoluogo di provincia e al vice presidente della provincia, spetta un'indennità di carica pari al 45 per cento di quella del sindaco o del presidente della provincia. Al vice sindaco, nei rimanenti comuni, spetta un'indennità di carica pari al 40 per cento di quella del sindaco.

     2. Agli assessori nei comuni capoluogo di provincia e nelle province, spetta un'indennità di carica pari al 40 per cento di quella del sindaco o del presidente della provincia. Agli assessori nei rimanenti comuni spetta un'indennità di carica pari al 30 per cento di quella del sindaco.

     3. Ai presidenti dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei consigli provinciali spetta un'indennità di carica pari al 35 per cento di quella del sindaco o del presidente della provincia; per i comuni compresi fra 5.000 e 15.000 abitanti, l'indennità di carica è fissata dal consiglio comunale nella misura massima del 35 per cento di quella del sindaco [2].

 

     Art. 4. (Indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali).

     1. Ai consiglieri comunali e provinciali spetta un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio o delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto, nella seguente misura:

     a) nei comuni fino a 5.000 abitanti: lire 70.000;

     b) nei comuni con più di 5.000 abitanti: lire 100.000;

     c) nei comuni capoluogo di provincia e nelle province: lire 130.000.

     2. L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto può essere ridotta con deliberazione del consiglio comunale o provinciale.

 

     Art. 5. (Indennità dei presidenti e dei consiglieri delle circoscrizioni di decentramento comunale).

     1. Ai presidenti delle circoscrizioni di decentramento comunale, previste dall'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta un'indennità mensile di carica, il cui ammontare è fissato con deliberazione del consiglio comunale nella misura massima di un terzo dell'indennità mensile di carica del sindaco.

     2. Ai consiglieri delle circoscrizioni di cui al comma 1, spetta un'indennità giornaliera di presenza, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio, il cui ammontare è fissato con deliberazione del consiglio comunale nella misura massima del 50 per cento dell'indennità giornaliera di presenza dei consiglieri comunali.

 

     Art. 6. (Indennità degli amministratori delle comunità montane).

     1. Fino all'avvenuto riordinamento, al presidente ed ai componenti l'organo esecutivo delle comunità montane spetta una indennità di carica pari al 70 per cento dell'indennità spettante, rispettivamente, al sindaco ed agli assessori del comune avente la popolazione più numerosa tra quelli interamente compresi nel territorio della comunità montana.

     2. Ai componenti l'assemblea generale delle comunità montane spetta un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta dell'assemblea o delle commissioni previste dalla legge o dallo statuto, nella misura corrispondente a quella dei consiglieri comunali del comune determinato ai sensi del comma 1.

     3. L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto può essere ridotta con deliberazione dell'assemblea generale della comunità montana.

 

     Art. 7. (Indennità degli amministratori delle unioni di comuni).

     1. Al presidente e ai componenti l'organo esecutivo dell'unione di comuni, spetta un'indennità di carica non superiore all'indennità del sindaco e degli assessori di un comune avente popolazione pari a quella del comune più popoloso tra quelli facenti parte dell'unione medesima.

     2. Ai componenti il consiglio dell'unione di comuni spetta un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio o delle commissioni previste dalla legge o dallo statuto, nella misura corrispondente a quella dei consiglieri comunali del comune determinato ai sensi del comma 1.

     3. L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto può essere ridotta con deliberazione del consiglio dell'unione di comuni.

 

     Art. 8. (Indennità degli amministratori dei municipi).

     1. Al prosindaco del municipio, spetta un'indennità di carica pari al 40 per cento di quella del sindaco del comune.

     2. Ai consultori del municipio spetta un'indennità di carica pari al 50 per cento di quella del prosindaco.

 

     Art. 9. (Indennità degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni).

     1. Al presidente dell'azienda speciale spetta un'indennità di carica non superiore al 60 per cento di quella del sindaco del comune o del presidente della provincia.

     2. Ai componenti il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale spetta un'indennità di carica non superiore al 40 per cento di quella dell'assessore comunale o provinciale non vice sindaco o vice presidente della provincia.

     3. Al presidente dell'istituzione spetta un'indennità di carica non superiore al 40 per cento di quella del sindaco del comune o del presidente della provincia.

     4. Ai componenti il consiglio di amministrazione dell'istituzione spetta un'indennità di carica non superiore al 30 per cento di quella dell'assessore comunale o provinciale non vice sindaco o vice presidente.

 

     Art. 10. (Indennità degli amministratori dei consorzi tra enti locali).

     1. Gli statuti dei consorzi tra enti locali definiscono i criteri e l'organo competente alla determinazione delle indennità di carica spettanti al presidente ed ai componenti l'organo esecutivo dei consorzi stessi, anche tenendo conto dei bilanci dei medesimi.

 

     Art. 11. (Indennità degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). [3]

     [1. La corresponsione di indennità di carica o di presenza ai presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del Friuli-Venezia Giulia è ammessa qualora sia prevista dai rispettivi statuti, che ne stabiliscono criteri e modalità di determinazione.

     2. In via di prima applicazione, gli statuti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono adeguati entro il termine del 31 dicembre 1996.

     3. Fino all'entrata in vigore della modifica statutaria di cui al comma 2 o, in caso di non adeguamento statutario, fino al 31 dicembre 1996, continuano a trovare applicazione l'articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, e le norme in esso richiamate. Decorso tale termine, e fino a diversa espressa previsione statutaria, agli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del Friuli-Venezia Giulia non è corrisposta alcuna indennità di carica o di presenza.

     4. Si applicano alle indennità di carica e di presenza degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le disposizioni in materia di divieto di cumulo previste negli articoli 14 e 15].

 

     Art. 12. (Aumento delle indennità di carica).

     1. Le indennità di carica previste dagli articoli 2 e 3, dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 7, comma 1, e dagli articoli 8, 9 e 10, sono aumentate del 35 per cento, per gli amministratori che svolgano attività lavorativa non dipendente ovvero che, quali lavoratori dipendenti, siano stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonchè di specifiche disposizioni legislative attinenti il presidente del consiglio comunale o provinciale. Gli aumenti di indennità previsti dal presente articolo si applicano ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e ai presidenti di provincia nella misura del 25 per cento.

     2. Le indennità di carica dei vice sindaci e degli assessori dei comuni capoluogo di provincia e dei vice presidenti ed assessori provinciali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 sono aumentate nella misura del 50 per cento.

 

     Art. 13. (Limite massimo delle indennità mensili di carica).

     1. Le indennità mensili di carica degli amministratori degli enti locali non possono comunque superare l'importo indicato all'articolo 2, comma 1, lettera a), aumentato nella misura del 25 per cento.

 

     Art. 14. (Divieto di cumulo fra indennità di carica).

     1. Le indennità di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale, non sono cumulabili tra loro.

     2. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di carica a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di carica, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell'ente.

     2 bis. Gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione a organi o commissioni comunque denominate, se è connesso all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche; può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente [4].

 

     Art. 15. (Divieto di cumulo fra indennità di carica e di presenza e fra indennità di presenza).

     1. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla presente legge, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

     2. Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorchè il cumulo degli incarichi sia consentito.

 

     Art. 16. (Determinazione delle indennità di carica e di presenza).

     1. Le indennità di carica e di presenza previste dalla presente legge sono fissate al lordo delle ritenute d'imposta e sono corrisposte a dodicesimi mensili posticipati.

 

     Art. 17. (Aggiornamento periodico delle indennità).

     1. I limiti delle indennità previsti dalla presente legge sono aggiornati all'inizio di ogni triennio con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali.

     2. L'aggiornamento viene effettuato entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Il primo aggiornamento ha luogo l'1 gennaio 1999.

     4. I limiti delle indennità previsti dalla presente legge possono essere altresì aggiornati con la procedura di cui al comma 1, qualora intervengano modificazioni agli istituti giuridici riguardanti gli amministratori locali con disposizioni legislative di competenza dello Stato.

 

     Art. 18. (Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato).

     1. I comuni e le province possono assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

 

     Art. 19. (Riferimenti demografici).

     1. Il numero degli abitanti di ciascun comune e provincia è desunto dai dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale della popolazione.

 

     Art. 20. (Attività di aggiornamento degli amministratori locali).

     1. La Direzione regionale per le autonomie locali promuove attività di aggiornamento degli amministratori locali in collaborazione con Università, l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM ed istituti specializzati.

 

     Art. 20 bis. (Anagrafe degli amministratori locali). [5]

     1. E' istituita presso la Direzione regionale per le autonomie locali l'anagrafe degli amministratori locali, curata dal Servizio elettorale.

     2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative ai componenti degli organi dei comuni e delle province concernenti i dati anagrafici, la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio, la professione esercitata e le altre cariche pubbliche eventualmente ricoperte.

     3. I comuni e le province in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi trasmettono i dati di cui al comma 2 al Servizio elettorale, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.

     4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia anche su supporto informatico dei dati contenuti nell'anagrafe degli amministratori.

 

     Art. 21. (Abrogazione di norme).

     1. Salvo che la presente legge preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa sono abrogati:

     a) la legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.

 

     Art. 22. (Copertura finanziaria).

     1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono gli enti presso i quali sono espletate le funzioni, nei limiti delle disponibilità di bilancio e con le minori spese conseguenti alla riduzione del numero dei componenti degli esecutivi ed in coerenza con gli obiettivi di politica economica nazionale.

     2. Per il finanziamento degli oneri di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche i trasferimenti attribuiti a comuni e province ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 23. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1997.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13, a decorrere dall’1 gennaio 2003.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[3] Articolo abrogato dall’art. 25 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 19.

[4] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.