§ 3.18.181 - L.R. 12 maggio 2017, n. 14.
Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 turismo ed industria alberghiera
Data:12/05/2017
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 2/2002)
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 21/2016)
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 22/2015)
Art. 4.  (Modifica alla legge regionale 27/2014)
Art. 5.  (Domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali)
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 12/2002)
Art. 7.  (Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 25/2016)
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 29/2005)
Art. 9.  (Disposizioni in materia di cooperazione sociale)
Art. 10.  (Modifica alla legge regionale 10/2014)
Art. 11.  (Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005)
Art. 12.  (Modifiche alla legge regionale 3/2015)
Art. 13.  (Modifica alla legge regionale 3/1999)
Art. 14.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 34/2015)
Art. 15.  (Competenza deliberativa in materia di fusione dei Consorzi di sviluppo industriale)
Art. 16.  (Contributi per attività ricreative e sportive di cui all'articolo 10, comma 65, della legge regionale 25/2016)
Art. 17.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 18.  (Entrata in vigore)


§ 3.18.181 - L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.

(B.U. 17 maggio 2017, n. 20 - S.O. n. 17)

 

Capo I

Disposizioni in materia di turismo e società sportive professionistiche

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 2/2002)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono aggiunte le seguenti:

«b bis) avere esercitato per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, attività d'impresa ricettiva o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

b ter) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al turismo.».

2. Il comma 1 dell'articolo 156 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, e comunque nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive.».

3. Gli articoli 55 bis e 108 della legge regionale 2/2002, l'articolo 53, comma 1, della legge regionale 4/2013 (introduttivo dell'articolo 55 bis della legge regionale 2/2002), e l'articolo 106, comma 38, della legge regionale 29/2005 (modificativo dell'articolo 108 della legge regionale 2/2002), sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 21/2016)

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire annualmente risorse al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) al fine di:

a) promuovere l'attività delle associazioni Pro loco;

b) erogare contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici delle Pro loco e per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco;

c) consentire la copertura delle spese di funzionamento del Comitato stesso per una quota non superiore al 18 per cento dei complessivi trasferimenti annuali.»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 11 è inserito il seguente:

«1 bis. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 possono essere ammesse al finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di presentazione delle domande.»;

c) all'articolo 39 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, nei locali soggiorno di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un posto letto a partire da una superficie non inferiore a 9 metri quadrati. Per ogni posto letto aggiuntivo devono essere rispettati i limiti della superficie incrementale prevista per le stanze da letto, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.»;

2) al comma 6 le parole «minima di 42» sono sostituite dalle seguenti: «minima di 23»;

d) dopo il titolo IV è inserito il seguente:

«Capo I

Locazioni per finalità turistiche

 

     Art. 47 bis. (Locazioni turistiche)

1. Agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e dell'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per la vacanze a lungo termine, contratti di rivendita e di scambio). Qualora i predetti alloggi rispettino e vengano comunicate al Comune le sole previsioni di classificazione contenute nell'allegato «I» di cui all'articolo 27, comma 1, agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 3, 4, 5 e 6. Non rientra nella prestazione dei servizi accessori e complementari la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento e climatizzazione, manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati, pulizia dell'alloggio a ogni cambio dell'ospite e, se richiesta, la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, entrambi esclusivamente a ogni cambio dell'ospite.

2. Coloro che intendono locare per finalità turistiche comunicano al Comune competente il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto. Mediante il sistema telematico WEB TUR sono comunicati a fini meramente statistici i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze e il numero di camere e di posti letto a disposizione.

3. I Comuni territorialmente competenti svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di alloggi locati per finalità turistiche, anche mediante l'accesso dei propri incaricati all'alloggio medesimo, nonché provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4, con le modalità di cui alla legge regionale 1/1984 .

4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro nel caso siano erogati servizi diversi da quelli consentiti dal comma 1.»;

e) dopo il comma 1 dell'articolo 54 sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan.

1 ter. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2107, n. 14, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 bis.

1 quater. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, fino al limite massimo di 50.000 euro in caso di Comuni singoli, ovvero di 75.000 euro in caso di Comuni associati, per singolo intervento.»

f) al comma 1 dell'articolo 59 le parole «secondo la regola del "de minimis"» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato»;

g) alla lettera b) dell'allegato " H " dopo le parole «"comfort" e» sono inserite le seguenti: «di almeno tre».

2. L'articolo 11 della legge regionale 21/2016, come modificato dal comma 1, lettere a) e b), si applica alle domande di contributo presentate a decorrere dall'anno 2017.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 22/2015)

1. All'articolo 6 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 22 (Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del Vino e dei Sapori" della regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 2 la parola «vitivinicole» è soppressa;

b) al comma 1 dopo le parole «alla somministrazione del vino» sono aggiunte le seguenti: «o al consumo immediato di bevande oggetto di vendita ai sensi dell'articolo 4, comma 8 bis, del decreto legislativo 228/2001,» e dopo le parole «documenti amministrativi),» sono aggiunte le seguenti: «ove prevista,».

 

     Art. 4. (Modifica alla legge regionale 27/2014)

1. Dopo il comma 38 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria 2015), è inserito il seguente:

«38 bis. Con regolamento regionale da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 37, con priorità ai Consorzi che deliberano lo scioglimento dell'ente entro il 31 dicembre 2017.».

 

     Art. 5. (Domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'articolo 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1), le domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), relative ai campionati 2016-2017, possono essere presentate entro il 30 giugno 2017; la relativa proposta di riparto dei finanziamenti viene trasmessa, entro il 15 settembre 2017, per l'approvazione, dal Comitato regionale del CONI alla Direzione centrale competente.

 

Capo II

Disposizioni in materia di artigianato

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 12/2002)

1. Alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dell'articolo 14 ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel caso di cessazione dell'attività di imprenditore artigiano in conseguenza dell'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno»;

b) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «alla pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'adozione»;

2) alla lettera d) del comma 2 la parola «provinciale» è sostituita dalla seguente: «territoriale»;

c) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 21 è abrogata;

d) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) le attività svolte dalle imprese artigiane elencate nella Tabella A al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).»;

2) al comma 3 le parole «di tatuaggio, di piercing,» sono soppresse;

3) al comma 5 le parole «all'articolo 19, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 19, comma 3, e 19 bis, comma 2»;

e) al comma 1 dell'articolo 24 bis le parole «di tatuaggio, di piercing,» sono soppresse;

f) al comma 2 dell'articolo 25 le parole «della legge 11 ottobre 1986, n. 713» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici»;

g) il comma 1 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«1. Gli incentivi di cui all'articolo 41 sono concessi alle imprese, ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e che rientrino nelle definizioni di microimpresa, piccola o media impresa come indicate e aggiornate con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000

 

     Art. 7. (Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 25/2016)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole «alle organizzazioni medesime» sono sostituite dalle seguenti: «al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) o alle società di servizi operanti a livello regionale delle organizzazioni medesime, in conformità alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato».

 

Capo III

Disposizioni in materia di commercio e cooperazione sociale

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 29/2005)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 8 dopo le parole «di cui all'articolo 7,» sono inserite le seguenti: «fermo restando che tra le materie d'insegnamento va inclusa la normativa sulla ludopatia di cui alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), e»;

b) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 è inserita la seguente:

«d bis) un esperto in materia di normativa di cui alla legge regionale 1/2014 o un suo sostituto;»;

c) all'articolo 84 bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, emana direttive al CATT FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate, determina i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione degli incentivi e l'obbligo per il CATT FVG di dotarsi di un sistema di protocollazione informatica che attesti il contenuto e il momento di ricezione della domanda. Con le direttive sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate.»;

2) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATT FVG a sollievo delle spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio 2017 per gli investimenti e per le attività funzionali al primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale.»;

d) all'articolo 101 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con deliberazione della Giunta regionale il CATT è autorizzato a utilizzare i fondi a esso assegnati per l'esercizio delle funzioni delegate per le finalità di cui all'articolo 100, non concessi al 31 dicembre, per una quota non eccedente il fabbisogno emergente dalle domande presentate, nell'esercizio finanziario successivo e per le medesime finalità.»;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5 bis. Il CATT FVG restituisce alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, la quota eccedente il fabbisogno di cui al comma 5.».

 

     Art. 9. (Disposizioni in materia di cooperazione sociale)

1. Per gli interventi contributivi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda secondo modalità e criteri individuati dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 20/2006, ed entro i termini previsti dal regolamento medesimo.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico

 

     Art. 10. (Modifica alla legge regionale 10/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di attività produttive), le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

 

     Art. 11. (Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005)

1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), le parole «sentito il Nucleo» sono soppresse.

 

Capo V

Disposizioni in materia politiche industriali

 

     Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 3/2015)

1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 ter dell'articolo 64 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole «Gorizia SpA» sono inserite le seguenti: «e dell'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia S.c.p.a.»;

2) le parole «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)».

b) all'articolo 84 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «nell'anno di insediamento e nell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio successivo, calcolato a decorrere dalla data di insediamento,» e le parole «e di cui all'articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 25/2002, come aggiunto dall'articolo 93» sono soppresse;

2) al comma 2 le parole «, e di cui all'articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 25/2002» sono soppresse e le parole «possono essere concessi anche alle PMI già insediate alla medesima data negli agglomerati industriali» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere concessi alle PMI insediate dall'1 ottobre 2016 negli agglomerati industriali»;

c) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole «ai consorzi» sono aggiunte le seguenti: «e ai Consorzi di sviluppo industriale» e le parole «e le spese di certificazione di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «e, nel limite massimo stabilito nel regolamento di cui al comma 7, i costi per il personale interno e per oneri generali di struttura»;

2) al comma 4 dopo la parola «contributo» sono inserite le seguenti: «i consorzi di sviluppo industriale, entro e non oltre quindici giorni antecedenti l'avvenuta fusione, e» e le parole «corredata della certificazione delle spese sostenute effettuata dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000 . L'attività di certificazione è ammissibile ove sia rispettata la condizione di indipendenza del certificatore» sono sostituite dalle seguenti: «di contributo unitamente alla rendicontazione della spesa resa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000»;

3) i commi 3, 5 e 6 sono abrogati;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1.».

 

     Art. 13. (Modifica alla legge regionale 3/1999)

1. Dopo il comma 5 decies dell'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente:

«5 decies. 1 In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 5 nonies, con deliberazione della Giunta regionale è nominato il comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); l'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato medesimo è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato nel limite massimo del compenso base fissato dalla tabella A), lettera f), del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 1998, n. 225/Pres. (Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali), come sostituita dal decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres..».

 

     Art. 14. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 34/2015)

1. All'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 43 è abrogato;

b) il comma 44 è sostituito dal seguente:

«44. A seguito dell'individuazione dei beni indisponibili da parte del Commissario liquidatore i beni stessi vengono devoluti al Consorzio di sviluppo economico e locale dell'area giuliana anche prima della definizione della procedura di liquidazione.».

 

     Art. 15. (Competenza deliberativa in materia di fusione dei Consorzi di sviluppo industriale)

1. Spetta all'organo esecutivo collegiale del Comune deliberare in ordine al progetto di fusione di cui all'articolo 62, comma 3, della legge regionale 3/2015. Sono fatte salve le eventuali deliberazioni già assunte alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dell'organo consiliare comunale, relativamente al medesimo progetto di fusione.

 

Capo VI

Disposizioni in materia di attività ricreative e sportive

 

     Art. 16. (Contributi per attività ricreative e sportive di cui all'articolo 10, comma 65, della legge regionale 25/2016)

1. In via straordinaria, al fine di garantire il prosieguo dell'attività dei soggetti operanti nel territorio regionale nei settori ricreativi e sportivi, i contributi di cui all'articolo 10, comma 65, lettere b) e c), della legge regionale 25/2016, in precedenza erogati dalle Province per attività ricreative e sportive, sono concessi, con procedimento a sportello, ai soggetti già beneficiari nell'anno 2015 dei contributi per le medesime finalità e tipologie di spesa, nel limite di quanto già percepito con riferimento alle iniziative del medesimo anno 2015, con esclusione delle spese per acquisto di attrezzature ricreative e sportive. Ai soggetti che svolgono attività d'impresa i contributi sono concessi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato [1].

1 bis. Al fine di garantire la necessaria continuità con i procedimenti contributivi di cui al comma 1 già di competenza delle Province, sono ammissibili le spese sostenute anche precedentemente alla presentazione della domanda, a decorrere dal 1 gennaio 2017 [2].

2. Non possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 gli enti pubblici compresi gli enti locali.

3. In base all'avviso approvato dalla Direzione competente i soggetti di cui al comma 1 presentano

domanda per il contributo.

 

Capo VII

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 17. (Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 21/2016, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 1.950.000 euro suddivisa in ragione di 650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 21/2016, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Per le finalità previste dall'articolo 54, comma 1 bis, della legge regionale 21/2016, come inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Per le finalità previste dall'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), punto 2), relativamente agli interventi di parte corrente è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

5. Per le finalità previste dall'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), punto 2), relativamente agli interventi in conto capitale è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

6. Per le finalità previste dall'articolo 87 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

7. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 5.700.315 euro suddivisa in ragione di 1.540.063 euro per l'anno 2017 e di 2.080.126 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

8. All'onere di complessivi 2.700.000 euro suddiviso in ragione di 900.000 euro per ciascun anno dal 2017 al 2019 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dai commi 1 e 2 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

9. All'onere di complessivi 300.000 euro suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascun anno dal 2017 al 2019 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

10. All'onere di 10.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

11. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

12. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 6 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

13. All'onere complessivo di 5.700.315 euro suddiviso in ragione 1.540.063 euro per l'anno 2017 e di 2.080.126 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 si provvede come di seguito indicato:

a) mediante rimodulazione per 500.000 euro per l'anno 2017 e per 1.040.063 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) mediante storno di 1.040.063 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

     Art. 18. (Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[2] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.