§ 6.4.165 - L.R. 10 novembre 1998, n. 14.
Assestamento del bilancio 1998 e del bilancio pluriennale 1998-2000 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:10/11/1998
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Assestamento di bilancio).
Art. 2.  (Approvazione tabella variazioni dello stato di previsione dell'entrata).
Art. 3.  (Approvazione tabella variazioni dello stato di previsione della spesa).
Art. 4.  (Approvazione tabella variazioni relative ad assegnazioni statali).
Art. 5.  (Modificazioni di codici di finanza regionale).
Art. 6.  (Copertura finanziaria).
Art. 7.  (Riequilibrio delle assegnazioni ai Comuni).
Art. 8.  (Autorizzazione alla rinegoziazione di mutui agevolati).
Art. 9.  (Altre norme finanziarie).
Art. 10.  (Anticipazione regionale per la completa attuazione del DOCUP obiettivo 5b e ulteriori norme speciali per l'accelerazione della spesa relativa al DOCUP obiettivo 5b).
Art. 11.  (Partecipazione della Regione ad interventi umanitari nel Kosovo).
Art. 12.  (Consorzi di sviluppo industriale - proroga regime contributivo).
Art. 13.  (Proroga dei termini di cui all'articolo 4 della legge regionale 31/1997).
Art. 14.  (Rifinanziamento di leggi regionali).
Art. 15.  (Assestamento di programmi comunitari).
Art. 16.  (Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 3/1998).
Art. 17.  Entrata in vigore.


§ 6.4.165 - L.R. 10 novembre 1998, n. 14.

Assestamento del bilancio 1998 e del bilancio pluriennale 1998-2000 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

(B.U. 11 novembre 1998, n. 45).

 

     Art. 1. (Assestamento di bilancio).

     1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 3, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 380.344.549.190 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e nel bilancio per l'anno 1998, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 1, della legge regionale 29/1996 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1997, nell'importo di lire 592.925.872.301, con una differenza in aumento di lire 212.581.323.111.

 

     Art. 2. (Approvazione tabella variazioni dello stato di previsione dell'entrata).

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A".

 

     Art. 3. (Approvazione tabella variazioni dello stato di previsione della spesa).

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B"; sono altresì istituiti i capitoli e - nei relativi elenchi - le partite di fondo globale ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.

 

     Art. 4. (Approvazione tabella variazioni relative ad assegnazioni statali).

     1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "C"; sono altresì istituiti i capitoli ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.

 

     Art. 5. (Modificazioni di codici di finanza regionale).

     1. Il codice di finanza regionale, relativo a titolo, categoria e voce economica dei sotto elencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è sostituito con quello a fianco di ciascuno indicato:

     a) capitolo 4322 - codice 1.5.2.

     b) capitolo 7862 - codice 2.3.5.

     c) capitoli 1597, 3879, 6242, 6243, 6493, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751, 7752, 7753, 7754, 7755, 7756, 7757, 8284 - codice 2.4.3.

     d) capitolo 1390 - codice 2.6.3.

     2. Il codice di finanza regionale, relativo a titolo, categoria e voce economica dei sotto elencati capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è sostituito con quello a fianco di ciascuno indicato:

     a) capitolo 90 - codice 1.1.6.

     b) capitoli 282, 284, 290, 336, 408, 434, 467 - codice 2.3.1.

     c) capitoli 208, 216, 223, 228, 257 - codice 2.3.2.

     d) capitoli 218, 409 - codice 2.3.3.

     e) capitoli 250, 251 - codice 2.3.4.

     f) capitoli 954, 958, 965 - codice 3.1.1.

     g) capitolo 1077 - codice 4.3.4.

     h) capitoli 857, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 1057, 1071, 1072, 1073, 1075, 1076, 1085, 1088, 1092, 1093, 1094, 1095 - codice 4.3.6.

 

     Art. 6. (Copertura finanziaria).

     1. All'onere complessivo di lire 212.581.323.111 per l'anno 1998 derivante dalla presente legge in relazione ai seguenti elementi:

     a) alla minore entrata di lire 101.939.817.276, derivante dal saldo delle variazioni previste dalla tabella "A" approvata con l'articolo 2;

     b) alla maggiore spesa di lire 5.439.725.822, derivante dal saldo delle variazioni previste dalla tabella "B" approvata con l'articolo 3;

     c) alle maggiori autorizzazioni di spesa, per complessive lire 105.201.780.013, previste dall'articolo 7, comma 4, dall'articolo 9, commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13, nonché dagli articoli 11, 14 e 15;

     si provvede con l'utilizzo del saldo finanziario di cui all'articolo 1.

     2. All'onere di lire 816 milioni per l'anno 1999 e di lire 855 milioni per l'anno 2000 derivanti dall'articolo 9, comma 2, si provvede per lire. 300 milioni relativi all'anno 1999 con l'entrata di pari importo prevista dall'articolo 9, comma 7, e per lire 516 milioni relativi all'anno 1999, nonché lire 855 milioni relativi, all'anno 2000 con la riduzione di spesa di pari importo prevista per gli anni medesimi dalla tabella "B" approvata con l'articolo 3.

 

     Art. 7. (Riequilibrio delle assegnazioni ai Comuni).

     1. In attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, è disposta l'assegnazione a favore dei Comuni della Regione della somma di lire 2.500 milioni.

     2. Le assegnazioni previste dal comma 1 sono attribuite ai Comuni per l'esercizio delle funzioni proprie.

     3. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni sulla base dei criteri definiti dal regolamento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.

     4. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1729 [2.1.232.3.12.33], che si istituisce nella rubrica n. 11 - programma 0.6.1.

- spese d'investimento - categoria 2.3.. - sezione XII - con la

denominazione "Fondo perequativo delle assegnazioni al sistema delle

autonomie locali" e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'anno

1998.

 

     Art. 8. (Autorizzazione alla rinegoziazione di mutui agevolati).

     1. Le imprese beneficiarie di contributi in conto interessi sui mutui e finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965 n. 25, come da ultimo sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, sono autorizzate a rinegoziare con i medesimi istituti bancari le condizioni di tasso di mutuo oggetto dell'intervento agevolato, relativamente alle sole rate residuali mantenendone invariato il numero e le relative scadenze temporali.

     2. Gli istituti bancari comunicano alla Direzione regionale dell'industria le condizioni della rinegoziazione, che può avvenire anche tramite novazione del contratto, ed in particolare del nuovo piano di ammortamento, ai fini della rideterminazione del contributo in conto interessi già concesso.

     3. Resta a carico dell'impresa una percentuale non inferiore al 50 per cento della quota interessi della rata di ammortamento come rideterminata, fermo restando che la rideterminazione del contributo non può comunque essere superiore nel suo ammontare e durata a quanto già precedentemente concesso.

     4. Nella rideterminazione del contributo sono calcolate le rate di mutuo scadute e pagate dall'impresa, prima della rinegoziazione e non ancora contribuite, a causa di eventuali disallineamenti tra il piano di ammortamento a suo tempo predisposto dalla banca e il piano di liquidazione del contributo.

     5. I beneficiari sono autorizzati a rinegoziare con i medesimi istituti bancari i mutui assistiti da contributo regionale diversi da quelli di cui al comma 1, ovvero già disciplinati da apposita nonna, relativamente alle sole rate residuali mantenendone invariato il numero e le relative scadenze temporali.

     6. A fronte delle rinegoziazioni di cui al comma 5 l'Amministrazione regionale provvede a confermare i contributi stessi con le riduzioni derivanti dalle nuove condizioni applicate.

     7. Ai fini della continuità del rapporto contributivo le rinegoziazioni sono preventivamente autorizzate dalle Direzioni competenti alla erogazione dei contributi, su domanda dei beneficiari corredata dalla lettera di adesione della banca.

     8. Le eventuali garanzie prestate sui mutui oggetto di rinegoziazione vengono riconfermate a cura delle Direzioni regionali competenti negli importi ridotti derivanti dalla rinegoziazione stessa.

     9. Le economie accertate in conseguenza delle riduzioni determinate ai sensi del presente articolo sono utilizzate per il finanziamento di capitoli di spesa iscritti nelle rubriche in cui le economie stesse si sono realizzate.

     9 bis. Nella rinegoziazione del: mutui agrari di miglioramento posti in essere con fondi propri delle banche, ovvero con fondi reperiti mediante emissioni obbligazionarie, la rata di concorso negli interessi a carico dell'Amministrazione regionale può essere maggiorata degli oneri che il mutuatario deve corrispondere alla banca finanziatrice per effetto della rinegoziazione medesima [1].

     9 bis.1. Nei provvedimenti di rideterminazione del contributo conseguente alla rinegoziazione, da parte delle aziende concessionarie dei servizi di linea di interesse regionale, dei mutui stipulati ai sensi dell’articolo 57 bis della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, come aggiunto dall’articolo 41, comma 1, della legge regionale 4/1992 e modificato dall’articolo 20, commi da 1 a 3, della legge regionale 13/1998, per l’acquisto di autobus nuovi di fabbrica, la rata di concorso per l’ammortamento dei mutui stessi posta a carico dell’Amministrazione regionale può, stante il preminente interesse dell’Amministrazione regionale alla rinegoziazione, essere maggiorata degli oneri che il mutuatario deve corrispondere all’istituto finanziatore per effetto della rinegoziazione medesima, entro il limite degli originari ammontare e durata del concorso medesimo [2].

     9 ter. Alla copertura dei predetti oneri si provvede affingendo all'importo derivante dalla differenza tra la rata a carico della Regione - determinata con l'originario decreto di concessione - e la nuova rata di concorso rideterminata per effetto della rinegoziazione del mutuo [3].

     9 quater. L'intervento regionale a copertura degli oneri di rinegoziazione dei mutui è ripartito sulle semestralità od annualità residue fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli oneri medesimi e non può superare l'ammontare complessivo della minore spesa a carico della Regione derivante per effetto della ricontrattazione [4].

 

     Art. 9. (Altre norme finanziarie).

     1. Al fine di assicurare, nel limite massimo di lire 3.000 milioni, la copertura del costo standardizzato dei servizi del trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1997 delle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale, nei limiti della quota corrispondente all'ammontare del costo standard corrente dei suddetti servizi, riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell'articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell'articolo 50 della citata legge regionale 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3994 [1.1.155.2.09.18], che si istituisce alla Rubrica n. 19 - programma 1.5.5.- spese correnti - categoria 1.5. - Sezione IX - con la denominazione "Contributi alle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale a titolo di concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio riferibili al servizio di trasporto pubblico locale per l'anno 1997" e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.

     2. [5].

     3. In relazione al disposto di cui all'articolo 66 bis, comma 1, della legge regionale 1/1998, come aggiunto dal comma 2, per far fronte agli oneri derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nelle posizioni debitorie dell'Istituto regionale per la formazione professionale (I.R.Fo.P) è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.838 milioni per gli anni dal 1998 al 2003, suddivisa in ragione di lire 1.231 milioni, per la parte interessi e lire 3.607 milioni, per la parte capitale, secondo la seguente ripartizione in quote annuali, a carico dei sotto specificati capitoli di spesa obbligatoria che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 10 - programma 0.2.1 - Sezione VI:

     a) quota interessi: lire 161 milioni per l'anno 1998, lire 300 milioni per l'anno 1999, lire 270 milioni per l'anno 2000, lire 230 milioni per l'anno 2001, lire 170 milioni per l'anno 2002 e lire 100 milioni per l'anno 2003 a carico del capitolo 1279 [1.1.173.2.06.31] - spese correnti - categoria 1.7 - con la denominazione "Oneri in linea interessi derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nelle posizioni debitorie dell'Istituto regionale per la formazione professionale (I.R.Fo.P.) - (Spesa obbligatoria)" e con lo stanziamento complessivo di lire 731 milioni, suddiviso in ragione di lire 161 milioni per l'anno 1998, lire 300 milioni per l'anno 1999 e lire 270 milioni per l'anno 2000, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi;

     b) quota capitale: lire 235 milioni per l'anno 1998, lire 516 milioni per l'anno 1999, lire 585 milioni per l'anno 2000, lire 664 milioni per l'anno 2001, lire 753 milioni per l'anno 2002 e lire 854 milioni per l'anno 2003 a carico del capitolo 1319 [2.1.310.5.06.31] - spese d'investimento - categoria 3.1 - con la denominazione "Oneri in linea capitale derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nelle posizioni debitorie dell'Istituto regionale per la formazione professionale (I.R.Fo.P.) - (Spesa obbligatoria)" e con lo stanziamento complessivo di lire 1.336 milioni, suddiviso in ragione di lire 235 milioni per l'anno 1998, lire 516 milioni per l'anno 1999 e lire 585 milioni per l'anno 2000, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     4. Al fine di garantire la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla rinegoziazione, prevista dall'articolo 1, commi 18 e 19, della legge regionale 10/1997, degli accordi di programma stipulati ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e finanziati con la legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, nello stato di previsione della spesa del bilancio. pluriennale per gli anni 1998-2000 e nel bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica n. 7 - programma 0.6.2 - spese di investimento - categoria 2.3 - Sezione VIII - è istituito il capitolo 847 [2.1.233.3.08.15] con la denominazione "Fondo per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, nell'ambito degli accordi di programma - finanziato con contrazione di mutuo" e con lo stanziamento complessivo di lire 37.685 milioni per l'anno 1998, cui si provvede mediante storno dai capitoli 841, 842 e 856 del medesimo stato di previsione rispettivamente degli importi di lire 35.240 milioni, di lire 1.445 milioni e di lire 1.000 milioni. Di dette somme, gli importi rispettivamente di lire 13.600 milioni, di lire 1.245 milioni e di lire 1.000 milioni corrispondono a somme non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite con decreto dell'Assessore alle finanze 12 febbraio 1998, n. 16. Agli effetti dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 11, gli impegni assunti sul citato capitolo 847 della spesa si intendono imputati prioritariamente alle somme trasferite dai capitoli per l'anno 1997, corrispondenti ai citati capitoli 841, 842 e 856 della spesa fino a completo esaurimento delle stesse. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito atto aggiuntivo di modifica dei contratti di mutuo in essere relativamente ai citati capitoli 841, 842 e 856 della spesa, con il quale si preveda la stipula dei contratti definitivi relativamente alle poste del suddetto capitolo 847 della spesa anche nell'anno 2000 con riferimento agli impegni assunti sul capitolo medesimo nell'anno 1999.

     5. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 1997 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997/1999, è autorizzata la spesa di lire 159.795.157 per l'anno 1998 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.

     6. Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri 1998 derivanti dall'assistenza farmaceutica convenzionata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario un finanziamento straordinario di lire 4.900 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.900 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4358 [1.1.157.2.08.08], che si istituisce nella Rubrica n. 22 - programma 2.1.1. - spese correnti - categoria 1.5. - Sezione VIII - con la denominazione "Finanziamento straordinario agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale a sostegno dei maggiori oneri 1998 derivanti dall'assistenza farmaceutica convenzionata" e con lo stanziamento di lire 4.900 milioni per l'anno 1998.

     7. In applicazione dell’articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che prevede l’intervento delle Regioni per il coordinamento della raccolta e dell’elaborazione dei dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nel proprio ambito, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie con fondi aggiuntivi a quelli statali di cui all’articolo 5, comma 2, della citata legge 451/1997 [6].

     8. Per le finalità previste dall'articolo 88, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, limitatamente alla sovvenzione a favore dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali - sezione di Pordenone, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4976 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     9. Al fine di sopperire alle necessità di manutenzione straordinaria delle opere acquedottistiche nella destra Tagliamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la progettazione e la realizzazione delle opere di risanamento all'interno della galleria Masarach dell'acquedotto della Val d'Arzino danneggiata in seguito a imprevedibili dissesti di origine geologica. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2359 [2.1.210.3.08.16], che si istituisce nella Rubrica n. 15 - programma 1.1.2. - spese di investimento - categoria 2.1. - Sezione VIII - con la denominazione "Spese per la progettazione e la realizzazione delle opere di risanamento all'interno della galleria Masarach dell'acquedotto della Val d'Arzino" e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l'anno 1998.

     10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda di promozione turistica di Grado un contributo per la definizione delle partite debitorie nei confronti del Comune di Grado, risultanti da un accordo transattivo tra i due enti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.410 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8138 [1.1.163.2.10.24], che si istituisce nella Rubrica n. 30 - programma 0.6.3. - di nuova istituzione nella Rubrica - spese correnti - categoria 1.6. - Sezione X - con la denominazione "Contributi all'Azienda di promozione turistica di Grado per la definizione delle partite debitorie nei confronti del Comune di Grado" e con lo stanziamento di lire 2.410 milioni per l'anno 1998.

     11. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera f), della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 10/1997, è autorizzata la spesa di lire 3 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5444 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede mediante storno dello stanziamento di pari importo del capitolo 6045 del precitato stato di previsione della spesa, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 25 febbraio 1998, n. 18.

     12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale il 5 e il 12 settembre 1998, per i quali è stato decretato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 24, tramite il Fondo regionale per la protezione civile. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     13. Le disposizioni operative per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei privati e delle imprese, approvate con decreti dell'Assessore regionale alla protezione civile n. 506 e 507 del 10 giugno 1998, in esecuzione a quanto disposto dal decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677, sono estese agli eventi alluvionali di cui al comma 12, l'Assessore regionale alla protezione civile, previa delibera della Giunta regionale, può provvedere con proprio decreto a definire ulteriori disposizioni operative di dettaglio per le finalità dì cui al comma 12. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di emergenza e di rimozione del pericolo, resisi necessari a seguito degli eventi alluvionali di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     14. [7].

     15. Ad integrazione del disposto di cui all'articolo 42, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 3 1, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 42, comma 2, della medesima legge regionale 31/1997 fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 qualora riguardanti il Consiglio regionale e al capitolo 400 del medesimo stato di previsione qualora riguardanti la Giunta regionale. Conseguentemente nella denominazione del citato capitolo 400 del citato stato di previsione della spesa sono aggiunte le parole "nonché per servizi di traduzione e interpretariato".

     16. [8].

     17. Il capitolo 5018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è attribuito alla Rubrica n. 10.

     18. Qualora interventi rendicontabili su programmi e progetti statali e comunitari approvati e iscritti a bilancio, ovvero interventi sostenibili a fronte di specifiche assegnazioni all’uopo finalizzate, corrispondano ad impegni già assunti su capitoli di bilancio diversi da quelli appositamente istituiti a fronte dei programmi, progetti e interventi medesimi, al fine della corretta contabilizzazione sono assunti impegni di pari importo sui capitoli pertinenti del programma o del progetto statale o comunitario di riferimento ovvero dell’intervento di riferimento e sono disposti i corrispondenti pagamenti con commutazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata [9].

 

     Art. 10. (Anticipazione regionale per la completa attuazione del DOCUP obiettivo 5b e ulteriori norme speciali per l'accelerazione della spesa relativa al DOCUP obiettivo 5b).

     1. In attuazione dell'accordo stabilito nella Conferenza permanente Stato-Regioni relativamente alla riprogrammazione di alcuni programmi comunitari per contribuire al finanziamento della ricostruzione delle zone dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto, nonché della deliberazione del Comitato di sorveglianza del 6 marzo 1998, il piano finanziario del DOCUP obiettivo 5b, approvato con decisione della Commissione europea n. C[95] del 20 gennaio 1995 e autorizzato con il capo III della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, già ridefinito, a titolo di riprogrammazione parziale, con l'articolo 91, comma 1, della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12, in complessive lire 294.285.121.113, è nuovamente riprogrammato in complessive lire 290.075.905.980, di cui lire 38.094.534.000 a valere sul Fondo europeo orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), lire 27.537.944.000 a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS), lire 7.862.176.000 a valere sul Fondo sociale europeo (FSE), nonché lire 155.483.530.720 a titolo di cofinanziamento statale e lire 61.097.721.260 a titolo di cofinanziamento regionale. Con l'articolo 15, commi da 9 a 27, sono conseguentemente variati gli stanziamenti di bilancio relativi al DOCUP obiettivo 5b.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 91, comma 1, della legge regionale 12/1998, con riferimento alla riprogrammazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, con fondi propri, le quote di cofinanziamento statale e comunitaria, ridotte a seguito della riprogrammazione, come risultanti dal piano finanziario ridefinito con la deliberazione richiamata al comma 1, nell'ulteriore misura di lire 38.293.564.645, a fronte del corrispondente cofinanziamento regionale che viene mantenuto nella misura di lire 7.210.516.943, per un ammontare complessivo di lire 45.504.081.588, di cui lire 19.824.935.968 per interventi cofinanziati dal FERS, lire 12.766.505.620 per interventi cofinanziati dal FEAOG e lire 12.912.640.000 per interventi cofinanziati dal FSE, secondo la ripartizione nelle quote di cofinanziamento individuate dall'articolo 15, commi da 29 a 37.

     3. Gli impegni già assunti dall'ERSA a fronte del DOCUP obiettivo 5b antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 1997, n. 36, ma non rendicontabili alla Commissione delle Comunità europee entro il 31 dicembre 1997, nonché gli impegni comunque assunti dall'ERSA oltre le disponibilità del DOCUP obiettivo 5b, come riprogrammato a seguito dell'accordo di cui al comma 1, fino all'entrata in vigore della presente legge, si intendono assunti a fronte delle assegnazioni disposte con l'articolo 14, comma 27, della legge regionale 3/1998, e con l'articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, nonché rispettivamente a fronte delle anticipazioni di fondi disposte con il comma 2, che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ERSA sino alla concorrenza di lire 28 miliardi e rispettivamente di lire 18 miliardi, a copertura delle minori entrate accertate dall'Ente in corrispondenza alla correlata riduzione dei cofinanziamenti comunitario, statale e regionale.

     4. In relazione al disposto di cui al comma 1, in sostituzione al disposto di cui all'articolo 91, comma 6, della legge regionale 12/1998 i residui attivi accertati sui seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata e gli stanziamenti iscritti sui correlati capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti - corrispondenti a parte delle quote non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze dei 25 febbraio 1998, n. 19 - in sede di accertamento dei dati di chiusura dell'esercizio 1998 sono ridotti degli importi a fianco di ciascuno indicati, nell'ammontare complessivo di lire 2.947.206.759:

     a) capitoli 195 dell'entrata e 7002 della spesa - lire 2.336.728.992 (Fondi statali cofinanziamento FERS);

     b) capitoli 198 dell'entrata e 7005 della spesa - lire 610.477.767 (Fondi FERS).

     5. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse relative all'obiettivo 5b, ed in deroga alle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile degli enti regionali, l'ERSA è autorizzato a costituire, nello stato di previsione della spesa del proprio bilancio, speciali fondi cui far affluire le somme resesi disponibili in corso d'esercizio per effetto di disimpegni relativi a rinunce, revoche o riduzioni dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'obiettivo 5b. I fondi speciali sono utilizzati per l'impinguamento dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa relativi all'attuazione del DOCUP obiettivo 5b. Il prelievo da detti fondi e l'impinguamento dei capitoli di spesa vengono disposti con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 36/1997, ed i relativi atti divengono immediatamente esecutivi.

 

     Art. 11. (Partecipazione della Regione ad interventi umanitari nel Kosovo).

     1. In considerazione della grave situazione sociale creatasi nel Kosovo a seguito del precipitare della situazione politica in questa regione nella Repubblica di Jugoslavia l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare ad iniziative aventi finalità di aiuto umanitario alle popolazioni colpite dagli eventi bellici. L'individuazione delle iniziative da sostenere, la concessione e contestuale erogazione dei finanziamenti è disposta previa deliberazione della Giunta regionale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4105 [1.1.162.2.08.07], che si istituisce nella Rubrica n. 20 - programma 0.5.3. di nuova istituzione nella Rubrica - spese correnti - categoria 1.6. - Sezione VIII

- con la denominazione "Conferimenti al Fondo regionale della protezione

civile per le iniziative aventi finalità di aiuto umanitario alle

popolazioni colpite dagli eventi bellici nella regione del Kosovo nella

Repubblica di Jugoslavia" e con lo stanziamento di lire 170 milioni per

l'anno 1998.

 

     Art. 12. (Consorzi di sviluppo industriale - proroga regime contributivo). [10]

     1. In attesa che venga emanata la normativa regionale di riforma in materia di promozione dello sviluppo industriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 36, i contributi indicati all'articolo 3, comma 2, della medesima legge regionale 36/1995, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 28 luglio 1997, n. 26 [11].

 

     Art. 13. (Proroga dei termini di cui all'articolo 4 della legge regionale 31/1997). [12]

 

     Art. 14. (Rifinanziamento di leggi regionali).

     (Omissis).

 

     Art. 15. (Assestamento di programmi comunitari).

     (Omissis).

 

     Art. 16. (Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 3/1998). [13].

 

     Art. 17. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25.

[2] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[3] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25.

[4] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25.

[5] Inserisce l'art. 66 bis nella L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[6] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[7] Modifica il comma 1, art. 71 della L.R. 6 febbraio 1996, n. 9.

[8] Modifica i commi 2 e 3, art. 5 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.

[9] Comma modificato dall’art. 12 della L.R. 27 novembre 2001, n. 26 e così sostituito dall’art. 7 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[11] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 10 marzo 1999, n. 10.

[12] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 1998, n. 18.

[13] Modifica il comma 11, art. 16 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.