§ 4.8.58 - Legge Regionale 21 ottobre 1986, n. 41.
Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:21/10/1986
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica
Art. 2.  (Contenuti del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica)
Art. 3.  (Elementi del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica)
Art. 4.  (Procedure di formazione ed efficacia del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica
Art. 55.  Programmi pluriennali di investimento per il trasporto pubblico locale.
Art. 56.  Investimenti per il rinnovo ed il potenziamento di materiale rotabile. Limite e condizioni di ammissibilità a contributo.
Art. 57. 
Art. 57 bis. 
Art. 57 ter. 
Art. 58.  Investimenti per impianti fissi
Art. 65.  Speciali contributi per acquisto di nuovi scuolabus e loro uso.
Art. 66.  Circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali.


§ 4.8.58 - Legge Regionale 21 ottobre 1986, n. 41.

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale.

(B.U. 22 ottobre 1986, n. 104).

 

TITOLO I

Pianificazione regionale del trasporto delle merci e della logistica [1]

 

CAPO UNICO

[Il piano regionale integrato dei trasporti [2]]

 

Art. 1. Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica [3].

     1. [La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce al sistema regionale dei trasporti il carattere di strumento essenziale al conseguimento degli obiettivi della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale ed un ruolo propulsivo per lo sviluppo economico regionale, con particolare riguardo al soddisfacimento della mobilità delle persone e delle merci ed al conseguimento di una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo regionale] [4].

     2. L'Amministrazione regionale, ai fini della predisposizione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, provvede [5]:

a) entro due anni dall’entrata in vigore della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), all’elaborazione e all’adozione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, finalizzato alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonchè dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l’equilibrio modale e quello territoriale [6];

b) alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l’utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili [7].

 

     Art. 2. (Contenuti del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica) [8]

     1. In armonia con gli indirizzi generali degli strumenti nazionali di pianificazione e programmazione nel settore dei trasporti e della logistica il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica delinea [9]:

a) le finalità generali e gli obiettivi di piano;

b) le esigenze di intervento, sia per la realizzazione di infrastrutture che per il sostegno di servizi di trasporto intermodale, con l’obiettivo di favorire l’integrazione tra le diverse modalità di trasporto, nonchè di assicurare l’uso ottimale delle risorse pubbliche e private nell’ottica di un sistema trasportistico regionale unitario;

c) le azioni volte al perseguimento degli obiettivi di piano.

 

     Art. 3. (Elementi del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica) [10]

     1. Il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica è costituito da:

a) un documento che analizza il quadro conoscitivo di riferimento;

b) un documento che definisce le finalità e gli obiettivi del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica e descrive le azioni volte al conseguimento di tali obiettivi;

c) idonee rappresentazioni cartografiche;

d) norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie a integrare le tavole grafiche e ad assicurare la portata dei suoi contenuti;

e) una relazione illustrativa.

 

     Art. 4. (Procedure di formazione ed efficacia del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica [11]) [12]

1. Il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica viene formato con le seguenti modalità:

a) è predisposto a cura della competente struttura regionale, previa

consultazione degli enti locali, delle organizzazioni e dei soggetti pubblici  e privati portatori di interessi collettivi nel campo dei trasporti;

b) sul progetto di piano è sentito, altresì, il parere della competente

Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta;

c) è adottato con deliberazione della Giunta regionale;

d) esperite le procedure di adozione di cui alle lettere b) e c), il progetto  di Piano è depositato presso la competente struttura regionale, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa locale;

e) chiunque vi abbia interesse può prendere visione del progetto di Piano e far pervenire, entro trenta giorni dalla data di deposito di cui alla lettera d), osservazioni ai contenuti dello stesso;

f) copia del progetto di Piano è, altresì, inviata agli enti e alle organizzazioni di cui alla lettera a);

g) scaduto il termine di cui alla lettera e), il progetto di Piano, eventualmente modificato a seguito dell’ accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

1 bis. Il decreto di approvazione è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è efficace dalla data della sua pubblicazione [13].

2. Il Piano può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo. La procedura per la revisione è quella prevista per la formazione del Piano stesso.

3. Le previsioni del Piano costituiscono indirizzi per gli interventi e le opere pubbliche che incidono sull’assetto del territorio.

 

TITOLO II

LA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

 

     Artt. 5. - 11. [14]

 

TITOLO III

GLI ORGANI CONSULTIVI REGIONALI IN MATERIA DI TRASPORTI

 

     Artt. 12. - 20. [15]

 

TITOLO IV

ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

 

     Artt. 21. - 26. [16]

 

TITOLO V

DISCIPLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

 

     Artt. 27. - 47. [17]

 

TITOLO VI

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

 

     Artt. 48. - 54. [18]

 

     Art. 55. Programmi pluriennali di investimento per il trasporto pubblico locale.

     In conformità con il piano regionale per il trasporto pubblico locale di cui al precedente articolo 5, I'Amministrazione regionale predispone e adotta:

     1) il programma pluriennale di rinnovo e potenziamento del materiale rotabile impiegato per i servizi di trasporto pubblico locale;

     2) il programma pluriennale di intervento per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale.

     I programmi suddetti vengono aggiornati annualmente in relazione ai mezzi finanziari disponibili.

     All'attuazione dei programmi suddetti si provvede:

     a) con i mezzi finanziari assegnati dallo Stato alla Regione attraverso il Fondo nazionale per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale;

     b) con eventuali mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione.

 

     Art. 56. Investimenti per il rinnovo ed il potenziamento di materiale rotabile. Limite e condizioni di ammissibilità a contributo.

     In conformità al Programma di cui al punto 1) del precedente articolo 55, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle aziende di trasporto pubbliche e private, contributi fino al 75 per cento della spesa, I.V.A. compresa, ritenuta ammissibile per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica, di tipo unificato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, nonchè di altri mezzi per il trasporto terrestre di persone.

     I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi, altresì, per l'acquisto di mezzi da adibire a soccorso stradale di veicoli in avaria, aventi le caratteristiche del D.M. 11 novembre 1982 e successive modificazioni e per l'acquisto di mezzi tecnicamente attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap.

     La spesa ammissibile per i vari tipi di veicoli da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale nonchè le modalità di erogazione del contributo sono determinate dalla Giunta regionale in sede di assegnazione dei contributi.

     In ogni caso sono considerate ammissibili ai contributi del presente articolo le spese sostenute per acquisto di attrezzature di servizio e tecnologie di controllo automatico, da installarsi a terra o sui veicoli stessi, nonchè le spese sostenute per le modifiche apportate ai mezzi rotabili allo scopo di ridurre i costi energetici o l'inquinamento ambientale.

     Le modifiche sono considerate ammissibili solo ad avvenuto collaudo da parte dei competenti organi tecnici dello Stato.

     L'ammortamento di tali attrezzature è da determinarsi, di volta in volta, nel decreto di concessione.

     I veicoli di trasporto acquistati con i contributi del presente articolo:

     1) debbono essere dotati, a cura delle aziende beneficiarie del contributo, di apposito contrassegno stabilito dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;

     2) debbono essere adibiti, da parte delle aziende beneficiarie, esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale, fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 42 e 46 della presente legge;

     3) non possono essere alienati senza il preventivo assenso dell'Amministrazione regionale. Tale assenso riguarda anche le attrezzature di cui al precedente quarto comma.

     Per l'attuazione del programma pluriennale di cui al precedente articolo 55, punto 1), I'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una o più convenzioni con la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. - allo scopo di assicurare agevolazioni finanziarie alle aziende di trasporto pubbliche e private, per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica, nonchè di altri mezzi terrestri per trasporto di persone aventi le caratteristiche di cui al primo comma.

     A tale scopo la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. - è autorizzata ad utilizzare, secondo le direttive deliberate dalla Giunta regionale, il fondo speciale previsto dall'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di finanziamenti integrativi, a tasso agevolato, sulla parte di spesa ammissibile di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, comunque non coperta dai contributi.

     E' fatto obbligo alla Finanziaria regionale di presentare la documentazione comprovante l'avvenuta erogazione dei contributi medesimi.

     Ove manchino, o siano comunque insufficienti i mezzi finanziari statali per I'attuazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 55, punto 1), la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia- Friulia S.p.A. - è autorizzata ad utilizzare, secondo le direttive deliberate dalla Giunta regionale, il fondo speciale previsto dall'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di finanziamenti, a tasso agevolato, sulla spesa assunta per l'attuazione del programma medesimo.

     In casi limitati, di particolare necessità, per le esigenze di esercizio del trasporto pubblico locale e su motivata richiesta delle aziende, considerata ammissibile dalla Giunta regionale, il finanziamento di cui sopra può essere utilizzato in deroga all'obbligo di acquistare autobus nuovi di fabbrica.

     Restano comunque ferme le altre condizioni e gli obblighi posti dal presente articolo.

     Ove necessario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a fornire la propria fideiussione sui finanziamenti previsti dal presente articolo.

 

     Art. 57. [19]

 

     Art. 57 bis. [20]

     1. In conformità al programma di cui all'articolo 55 punto 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende di trasporto pubbliche e provate, contributi annui costanti, per un periodo non superiore a 10 anni, nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dai mutui contratti presso istituti o aziende di credito per le finalità previste dall'articolo 57, primo comma [21].

     2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alla viabilità e ai trasporti, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1 [22].

     3. Si osservano le disposizioni dell'articolo 56 per ciò che attiene alle modalità di determinazione della spesa ammissibile e alle caratteristiche, alle condizioni ed agli obblighi cui devono sottostare i mezzi di trasporto.

     3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fideiussorie a favore delle Aziende concessionarie di trasporto pubblico locale, pubbliche e private, a fronte dei mutui contratti ai sensi del comma 1 [23].

 

          Art. 57 ter. [24]

 

     Art. 58. Investimenti per impianti fissi

     In conformità al programma di cui al punto 2) del precedente articolo 55, I'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore degli Enti locali e loro consorzi, delle aziende pubbliche di trasporto e, fino al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore delle imprese concessionarie private, per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento ed il completamento di infrastrutture, di impianti fissi, di officine- deposito con le relative attrezzature, di autostazioni, di pensiline, di tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l'acquisizione delle aree necessarie, nonchè per l'acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.

     Per l'attuazione del programma pluriennale di cui al precedente articolo 55, punto 2), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una o più convenzioni con la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia- Friulia S.p.A. - allo scopo di assicurare agevolazioni finanziarie alle aziende di trasporto pubbliche e private, per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento ed il completamento di infrastrutture, di impianti fissi, di officine-deposito con le relative attrezzature. di autostazioni, di pensiline, di tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l'acquisizione delle aree necessarie, nonchè per l'acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.

     A tale scopo la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. - è autorizzata ad utilizzare, secondo le direttive deliberate dalla Giunta regionale, il fondo speciale previsto dall'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, di finanziamenti integrativi a tasso agevolato, sulla parte di spesa ammissibile di cui al primo comma del presente articolo, comunque non coperta dai contributi.

 

TITOLO VII

NORME SPECIALI, FINALI E TRANSITORIE

 

     Artt. 59. - 64. [25]

 

     Art. 65. Speciali contributi per acquisto di nuovi scuolabus e loro uso. [26]

     [Allo scopo di facilitare ed estendere l'uso di autobus o scuolabus ad uso degli studenti, da parte dei Comuni e loro Consorzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in misura non superiore al 20 per cento annuo della spesa ritenuta ammissibile, contributi annui costanti quinquennali per l'acquisto di veicoli da adibire ai fini di cui sopra.

     (Omissis) [27].

     I medesimi contributi, inoltre, possono eccezionalmente essere concessi anche agli Enti locali, singoli o associati, per le finalità di cui al precedente articolo 60, sesto comma.

     Ferme restando le attribuzioni degli organi periferici del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza dei veicoli, i Comuni o loro Consorzi possono effettuare il trasporto con scuolabus anche a favore degli alunni della scuola dell'obbligo provenienti da Comuni vicini, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale, ovvero non esista nel Comune vicino la scuola a tempo pieno o a tempo prolungato.

     L'uso degli scuolabus è, altresì, esteso alle attività extrascolastiche o parascolastiche anche fuori dal territorio comunale programmate dalle autorità scolastiche o dagli Enti locali interessati, in base alle condizioni e prescrizioni stabilite dagli organi statali competenti.]

 

     Art. 66. Circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali.

     Le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale previste dall'articolo 10 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito con l'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, sono delegate, per le strade di rispettiva proprietà, alle Amministrazioni provinciali e comunali.

     Qualora la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, di cui al primo comma, interessi la rete viaria di più enti della medesima provincia, le autorizzazioni sono rilasciate dall'Amministrazione provinciale competente per territorio.

     Qualora la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, di cui al primo comma, interessi la rete viaria di più province o di comuni di province diverse, le autorizzazioni sono rilasciate dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio ha inizio il trasporto eccezionale o la circolazione del veicolo eccezionale, sentite le altre Amministrazioni provinciali circa lo stato di percorribilità delle strade interessate.

     Le autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali richieste per un determinato periodo di tempo sono rilasciate da ciascuna Amministrazione provinciale, nel cui ambito territoriale gli utenti chiedono di circolare.

     Gli indennizzi dovuti agli enti proprietari per la maggiore usura della strada sono versati, nella misura prevista dalla legge, all'Amministrazione regionale, che provvederà a ripartire le somme percepite a favore degli Enti locali sulla base dell'estesa chilometrica delle strade di competenza di ciascuna Provincia con le forme, i criteri e le modalità, di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22 [28].

     Gli enti delegati sono tenuti alla compilazione e all'aggiornamento del registro delle autorizzazioni rilasciate ed inviano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione copia dello stesso e delle relative autorizzazioni, ai fini della tenuta aggiornata dell'archivio, di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984.

     I documenti di cui al precedente comma sono corredati da una relazione sull'attività concernente le funzioni amministrative delegate con la presente legge.

     Alla formazione del catasto delle strade provinciali e comunali, di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984, provvedono le Amministrazioni provinciali e comunali con le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91.

     E' abrogata la legge regionale 2 agosto 1982, n. 50.

 

     Artt. 67. - 72. [29]

 

TITOLO VIII

NORME FINANZIARIE

 

     Artt. 73. - 85. [30]

 

 


[1] Rubrica così sostituita dall'art. 57 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[2] Rubrica soppressa dall'art. 57 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[3] Rubrica così sostituita dall'art. 57 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[4] Comma abrogato dall'art. 57 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[5] Alinea così modificato dall'art. 57 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[6] Lettera così modificata dall'art. 57 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 febbraio 2008, n. 3.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 febbraio 2008, n. 3.

[9] Alinea così modificato dall'art. 57 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 febbraio 2008, n. 3.

[11] Rubrica così modificata dall'art. 57 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 febbraio 2008, n. 3.

[13] Comma inserito dall'art. 57 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[14] Articoli abrogati dal comma 1, art. 36 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[15] Articoli abrogati dal comma 1, art. 36 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[16] Articoli abrogati dal comma 1, art. 36 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[17] Articoli abrogati dal comma 1, art. 36 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[18] Articoli abrogati dal comma 1, art. 36 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[19] Articolo abrogato dal comma 1, art. 36 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[20] Articolo inserito dall'art. 41 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[21] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[22] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[23] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[24] Articolo abrogato dal comma 1, art. 36 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[25] Articoli abrogati dal comma 1, art. 36 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[26] Articolo abrogato dal comma 1, art. 36 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20, a decorrere dal 31 dicembre 1997.

[27] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 6 novembre 1995, n. 42.

[28] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[29] Articoli abrogati dal comma 1, art. 36 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[30] Articoli abrogati dal comma 1, art. 36 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.