§ 5.4.280 - L.R. 9 dicembre 2015, n. 31.
Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:09/12/2015
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Principi e finalità)
Art. 2.  (Destinatari)
Art. 3.  (Funzioni della Regione)
Art. 4.  (Funzioni degli Enti locali)
Art. 5.  (Funzione delle associazioni e degli enti)
Art. 6.  (Piano triennale per l'integrazione delle persone straniere immigrate)
Art. 7.  (Programma annuale)
Art. 8.  (Monitoraggio delle politiche di immigrazione)
Art. 9.  (Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate)
Art. 10.  (Costituzione, composizione e funzionamento della Consulta)
Art. 11.  (Interventi regionali a sostegno del diritto d'asilo)
Art. 12.  (Lotta alla discriminazione)
Art. 13.  (Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine)
Art. 14.  (Interventi per i minori stranieri non accompagnati)
Art. 15.  (Accesso alle prestazioni sociali del sistema integrato dei servizi)
Art. 16.  (Servizi territoriali)
Art. 17.  (Accoglienza e inserimento abitativo)
Art. 18.  (Istruzione e educazione)
Art. 19.  (Collaborazione istituzionale in materia di istruzione e ricerca)
Art. 20.  (Interventi di integrazione e comunicazione interculturale)
Art. 21.  (Assistenza socio-sanitaria)
Art. 22.  (Inserimento lavorativo)
Art. 23.  (Formazione professionale)
Art. 24.  (Clausola valutativa)
Art. 25.  (Disciplina transitoria)
Art. 26.  (Abrogazioni)
Art. 27.  (Disposizioni in materia di documentazione amministrativa)
Art. 28.  (Norme finanziarie)
Art. 29.  (Efficacia della legge)


§ 5.4.280 - L.R. 9 dicembre 2015, n. 31. [1]

Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate.

(B.U. 9 dicembre 2015, n. 49 - S.O. n. 46)

 

CAPO I

FINALITÀ E DESTINATARI

 

Art. 1. (Principi e finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconoscendo i diritti fondamentali della persona secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione partecipe, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto Regionale, delle norme nazionali, delle convenzioni internazionali ed europee, intende realizzare l'accoglienza solidale e l'integrazione delle persone migranti presenti sul territorio, orientando la legislazione ai principi di uguaglianza e pari opportunità e rimuovendo gli ostacoli che si oppongono all'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei migranti.

2. In particolare la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in base allo Statuto, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modifiche e integrazioni, contribuisce all'attuazione dei principi espressi dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, dalla Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Trattato sull'Unione europea, dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con particolare attenzione alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, dalla Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994, n. 203, e dall'insieme della normativa europea in materia di condizione giuridica dei cittadini non appartenenti all'Unione europea.

3. Con la presente legge la Regione intende garantire la parità di accesso ai servizi, la parità di genere e l'effettivo esercizio dei diritti.

4. In particolare gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) la realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso l'effettivo il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona e l'effettiva attuazione del diritto di asilo;

b) la realizzazione di una società plurale e coesa, tale da favorire la valorizzazione delle culture di origine e delle tradizioni delle persone straniere immigrate e, contestualmente, il rafforzamento, attraverso un processo di interazione, della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l'adempimento dei doveri individuali e collettivi;

c) l'istituzione di un sistema regionale che favorisca modalità condivise e partecipate di governo del fenomeno migratorio, anche in relazione al sistema del welfare e dello sviluppo locale;

d) la promozione della partecipazione delle persone straniere immigrate alla vita pubblica in attuazione della disciplina statale e la valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della società e per la riduzione dei processi di isolamento e di chiusura comunicativa;

e) il contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e lo sviluppo di azioni positive volte all'inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalità, di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti stranieri socialmente vulnerabili, quali, in particolare, le donne e i minori;

f) la realizzazione di efficaci canali di informazione per assicurare alle persone straniere immigrate l'informazione sui diritti e doveri previsti dalla legislazione italiana, per garantire attraverso appositi strumenti di informazione, l'effettiva conoscenza e l'efficace utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dall'ordinamento italiano ed europeo;

g) la tutela della parità di genere;

h) la tutela dei minori stranieri con particolare attenzione per quelli non accompagnati;

i) la promozione di azioni e iniziative atte al mantenimento del legame con il Paese di provenienza e con le famiglie di origine, favorendo, in particolare, i progetti di persone straniere immigrate per il loro rientro nei Paesi di origine;

j) la realizzazione di un efficace sistema di monitoraggio del fenomeno migratorio nel territorio regionale al fine di acquisire elementi di conoscenza utili a orientare le politiche pubbliche sulle materie oggetto della presente legge.

 

     Art. 2. (Destinatari)

1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono le cittadine e i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, i richiedenti asilo e i rifugiati, i titolari di protezione umanitaria e sussidiaria, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, residenti o domiciliati nel territorio della Regione, di seguito indicati come persone straniere immigrate.

2. Fra i destinatari della presente legge sono compresi anche le figlie e i figli nati in Italia dei soggetti di cui al comma 1.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi anche alle cittadine e ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli sulla base della normativa statale e regionale.

 

CAPO II

ASSETTO ISTITUZIONALE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE

 

     Art. 3. (Funzioni della Regione)

1. La Regione provvede mediante la struttura competente in materia di immigrazione alla programmazione e gestione delle politiche migratorie, curando in tale ambito l'attuazione degli interventi attribuiti alla Regione da leggi statali e dalla normativa dell'Unione europea al fine di favorire l'integrazione sociale, culturale e civile delle persone straniere immigrate.

2. In particolare la Regione provvede a:

a) adottare il Programma annuale degli interventi [2];

b) promuovere, in raccordo con il governo nazionale, le Prefetture e gli Enti locali, progetti a supporto degli interventi di prima accoglienza, nei confronti dei soggetti a cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto alla protezione internazionale;

c) erogare contributi per l'attuazione dei diversi interventi previsti dal Programma annuale;

d) curare l'aggiornamento degli operatori della pubblica amministrazione e delle associazioni o enti che svolgono servizi specifici in materia di immigrazione;

e) valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi attuati nel territorio regionale, garantire nell'intero territorio regionale omogeneità e pari opportunità di accesso alle diverse prestazioni ed effettuare l'analisi e il monitoraggio del fenomeno dell'immigrazione, al fine di evitare episodi e situazioni di discriminazione;

f) promuovere e attuare progetti e politiche attive mirate alla diffusione fra i destinatari della presente legge dei doveri di cittadinanza, del rispetto del pluralismo religioso, della difesa e della tutela dei diritti dell'infanzia e delle donne.

 

     Art. 4. (Funzioni degli Enti locali)

1. Gli Enti locali promuovono e attuano, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione, interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti sociali e civili delle persone straniere immigrate, con particolare riguardo alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela dell'identità culturale, all'integrazione sociale e culturale, alle pari opportunità di genere e alla partecipazione alla vita pubblica locale.

2. Gli Enti locali, in forma singola o associata, nel rispetto della normativa vigente, favoriscono, con le forme e le modalità indicate nella presente legge, l'esercizio dei diritti civili da parte delle persone straniere immigrate e la loro partecipazione alla vita sociale e, in attuazione del Programma di cui all'articolo 7, curano i servizi indicati all'articolo 16.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 gli Enti locali si possono avvalere della collaborazione delle associazioni ed enti di cui all'articolo 5.

 

     Art. 5. (Funzione delle associazioni e degli enti)

1. La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta nell'ambito dell'immigrazione da associazioni ed enti.

2. A tal fine la Regione sostiene i progetti promossi da enti, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte ai registri di cui alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), per la realizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale e assistenziale finalizzate all'integrazione culturale e sociale delle persone straniere immigrate nell'ambito delle azioni previste dal Programma annuale.

 

CAPO III

PARTECIPAZIONE E PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 6. (Piano triennale per l'integrazione delle persone straniere immigrate) [3]

1. Il Piano triennale per l'integrazione delle persone straniere immigrate, di seguito denominato Piano triennale, definisce gli indirizzi e le linee strategiche relativi agli interventi idonei a perseguire l'integrazione degli stranieri nella società regionale nel rispetto delle diverse culture e fedi religiose e dei principi fondamentali della Costituzione italiana e atti ad accompagnare l'eventuale volontario rientro nei rispettivi Paesi di origine.

2. Il Piano triennale ha validità triennale e conserva efficacia anche dopo la sua scadenza e fino all'approvazione del successivo Piano.

3. Il Piano triennale è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di immigrazione di concerto con gli Assessori competenti in materia di infrastrutture, salute, lavoro e istruzione, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente Commissione consiliare.

4. Il Piano triennale prevede l'indizione, almeno una volta ogni tre anni, di una Conferenza regionale sull'immigrazione quale luogo aperto di confronto e di scambio tra persone straniere immigrate e cittadini italiani, enti pubblici e privati, organizzazioni del terzo settore, rappresentanze del mondo economico e sindacale.

 

     Art. 7. (Programma annuale)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di immigrazione e previo parere della Commissione consiliare competente, approva il Programma annuale, il quale definisce le azioni di settore, stabilisce le modalità di attuazione delle stesse, individua le priorità e ripartisce le risorse finanziarie disponibili [4].

2. Il Programma annuale definisce i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi previsti dal medesimo.

 

     Art. 8. (Monitoraggio delle politiche di immigrazione)

1. La Direzione centrale competente in materia di immigrazione, avvalendosi del Servizio statistica e degli altri uffici regionali, cura il monitoraggio e l'analisi del fenomeno migratorio sul territorio regionale, in coordinamento con le altre attività di osservatorio promosse dalla Regione, e pubblica con cadenza annuale un rapporto.

2. Gli Enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonché quelle relative ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio.

 

     Art. 9. (Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate)

1. È istituita la Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate, di seguito denominata Consulta.

2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:

a) formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano triennale di cui all'articolo 6;

b) esprime, ove richiesto, un parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e formula proposte di intervento;

c) avanza proposte e pareri in ordine alle iniziative e agli interventi regionali attuativi della presente legge;

d) formula proposte alla Giunta regionale per l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nell'ambito del fenomeno migratorio;

e) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro delle persone straniere immigrate e delle loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo conto della prospettiva di genere;

f) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento e il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie.

 

     Art. 10. (Costituzione, composizione e funzionamento della Consulta)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di immigrazione. Ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di immigrazione o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) gli Assessori competenti in materia di salute, istruzione, lavoro, edilizia o loro delegati;

c) il Direttore centrale competente in materia di immigrazione o suo delegato;

d) il Commissario di Governo o suo delegato, previa intesa con lo Stato;

e) quattro rappresentanti delle persone straniere immigrate designati dal Consiglio regionale su proposta delle associazioni delle persone straniere immigrate;

f) quattro rappresentanti designati dal Consiglio regionale su proposta delle associazioni e degli enti che svolgono attività significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale;

g) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni dei sindacati confederali regionali;

h) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

i) tre rappresentanti degli Enti locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

j) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, previo accordo con lo Stato;

k) il Garante regionale dei diritti della persona.

3. La Consulta è regolarmente nominata con la designazione della maggioranza dei componenti.

4. Il Presidente della Consulta, in riferimento alle tematiche trattate, può invitare alle sedute, senza diritto di voto, soggetti ed esperti interessati alla tematica.

5. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

6. La partecipazione alle riunioni della Consulta è gratuita.

7. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal Direttore centrale competente in materia di immigrazione.

9. I componenti la Consulta di cui al comma 1, lettere da e) a i), che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle sedute della Consulta senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dalla Consulta stessa.

 

CAPO IV

INTERVENTI PER IL DIRITTO D'ASILO E LA TUTELA

 

     Art. 11. (Interventi regionali a sostegno del diritto d'asilo)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce l'esercizio del diritto d'asilo, l'accoglienza e l'integrazione sociale dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria o umanitaria presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale).

2. A tal fine, attraverso il Tavolo istituzionale regionale sulla protezione internazionale, la Regione partecipa all'attuazione delle strategie operative, definite dal Tavolo di coordinamento nazionale o regionale del Ministero degli interni, e all'elaborazione delle strategie regionali, garantendo il costante coinvolgimento degli Enti locali, degli Enti del servizio sanitario regionale e delle realtà associative e del terzo settore nell'organizzazione, nei confronti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di un sistema di accoglienza territoriale quanto più diffusa, inclusiva e condivisa con le comunità, di servizi di mediazione culturale e di tutela contro la tratta e ogni forma di schiavitù.

3. La Regione, nell'ambito delle azioni previste dal Programma annuale, sostiene e implementa progetti di integrazione rivolti ai soggetti di cui al comma 1 e finalizzati a promuovere l'inserimento delle persone accolte nella realtà locale, l'orientamento e l'accesso ai servizi sul territorio, l'inserimento in programmi di attività di pubblica utilità, sostenendo spese attinenti alle risorse umane, materiali e assicurative finalizzate all'inserimento delle persone accolte nella comunità ospitante.

 

     Art. 12. (Lotta alla discriminazione)

1. Il Garante regionale dei diritti della persona, nell'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona), svolge le funzioni di osservazione, monitoraggio e assistenza nei confronti delle persone vittime delle discriminazioni, dirette e indirette, per motivi razziali, di genere, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di sfruttamento, tratta, riduzione in schiavitù, anche avvalendosi degli sportelli e delle reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio.

 

     Art. 13. (Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine)

1. La Regione, nell'ambito di programmi, nazionali, comunitari, internazionali o regionali, sostiene e attua, anche in collaborazione con le associazioni delle persone straniere immigrate, progetti e interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento nei Paesi di origine delle persone straniere immigrate presenti sul suo territorio, secondo quanto previsto nel Programma annuale.

1 bis. La Regione, nell'ambito di accordi con le autorità procedenti, sostiene interventi per il rimpatrio delle persone straniere immigrate colpite da provvedimenti di espulsione. L'iniziativa di cui al presente comma può essere attivata accedendo ai fondi che nel programma annuale sono destinati all'intervento denominato "Misure per favorire i rimpatri" [5].

2. L'iniziativa di cui al comma 1 può essere attivata una sola volta per ciascuna persona straniera immigrata.

 

     Art. 14. (Interventi per i minori stranieri non accompagnati)

1. La Regione assicura forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), finanziando, con le risorse del Programma annuale dell'immigrazione di cui all'articolo 7, gli interventi realizzati dagli enti locali in forma singola o associata per l'accoglienza, la tutela e l'inserimento sociale dei minori presenti nel territorio regionale. Nell'ambito degli interventi di cui al presente comma, in deroga all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di immigrazione, sono stabiliti, anche sulla base di fasce di valore economico derivanti da indagini di mercato effettuate dalla Struttura regionale competente in materia di aggregazione degli acquisti, i criteri, le percentuali e limiti di finanziamento ai Comuni per il rimborso delle spese sostenute per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno, per il tramite delle Prefetture [6].

1 bis. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di immigrazione, sono stabiliti i requisiti minimi organizzativi e gestionali dei servizi di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati [7].

2. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi scolastici e formativi e di integrazione sociale, gli interventi indicati nel comma 1, avviati durante la minore età, compresi quelli rivolti ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore età.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati con le risorse di cui al comma 1, e con quelle di altri fondi statali o dell'Unione europea nei limiti di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) [8].

 

CAPO V

INTERVENTI DI SETTORE

 

     Art. 15. (Accesso alle prestazioni sociali del sistema integrato dei servizi)

1. I cittadini italiani e stranieri accedono agli interventi di politica sociale secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 6 della legge regionale 6/2006 .

 

     Art. 16. (Servizi territoriali)

1. La Regione è autorizzata a promuovere e a sostenere attraverso il Programma annuale l'azione dei Comuni che, anche in forma associata, favoriscono l'esercizio dei diritti e dei doveri da parte delle persone straniere immigrate, la loro partecipazione alla vita pubblica e, in particolare, attivano i seguenti servizi al fine di garantire certezza e uniformità degli interventi su tutto il territorio regionale:

a) attività di informazione sui diritti, doveri e opportunità dei destinatari della presente legge;

b) promozione di attività di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;

c) interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno;

d) attività di raccolta delle segnalazioni relative a eventuali atti ed episodi di discriminazione trasmesse al Garante regionale di cui alla legge regionale 9/2014 ;

e) interventi di promozione della cittadinanza e di integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale, scolastico e lavorativo rivolti a donne e minori;

f) orientamento e supporto nei rapporti con la pubblica amministrazione;

g) servizi di mediazione linguistico-culturale.

2. Nell'ambito del Programma annuale la Regione è autorizzata a organizzare incontri di aggiornamento rivolti agli operatori dei servizi pubblici e privati operanti in materia di immigrazione.

 

     Art. 17. (Accoglienza e inserimento abitativo) [9]

1. In attuazione dell'articolo 40 del decreto legislativo 286/1998 e sulla base della normativa regionale di settore, la Regione, attraverso il Programma annuale è autorizzata a promuovere a favore delle persone straniere immigrate le seguenti forme di intervento:

a) il sostegno alla gestione di strutture dedicate all'ospitalità temporanea;

b) il sostegno, delle Agenzie sociali per l'abitare inserite nel sistema degli ambiti territoriali, per la realizzazione di azioni volte a favorire, orientare e supportare l'accesso a un'idonea soluzione abitativa;

c) il sostegno alla gestione di alloggi sociali in forma collettiva, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del decreto legislativo 286/1998 .

2. Per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1, lettera a), la Regione è autorizzata a concedere contributi agli ambiti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui all'articolo 5 per interventi di manutenzione delle strutture, o di arredamento delle stesse, o per il pagamento dei canoni di locazione.

 

     Art. 18. (Istruzione e educazione)

1. Ai minorenni stranieri presenti sul territorio regionale sono garantite, rispetto ai minorenni italiani, pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici, nonché agli interventi in materia diritto allo studio.

2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 286/1998 le comunità scolastiche accolgono le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra le culture. A tal fine promuovono iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

3. L'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana, dell'educazione civica, dei principi giuridici formativi la cittadinanza italiana, la conoscenza della storia e delle culture locali rappresentano un passaggio essenziale per la facilitazione del processo di integrazione nella comunità di accoglienza.

4. La Regione, gli Enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e a contrastarne l'abbandono e la dispersione scolastica e, comunque, qualsiasi forma di discriminazione.

5. A tal fine la Regione è autorizzata a concedere incentivi alle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, agli Enti locali e agli ambiti territoriali, secondo quanto indicato nel Programma annuale, per la realizzazione di interventi specifici concernenti:

a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;

b) la conoscenza della Costituzione, dell'ordinamento italiano e delle sue istituzioni nazionali e regionali;

c) l'attività di mediazione linguistica e culturale;

d) la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori;

e) la formazione, l'educazione interculturale e di conoscenza del fenomeno migratorio, da parte dei dirigenti, dei docenti e del personale non docente;

f) la formazione o l'utilizzo di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua e/o per il perfezionamento della stessa al fine dello studio delle varie discipline;

g) l'introduzione e la conoscenza delle lingue e delle culture di origine delle persone straniere immigrate;

h) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;

i) la promozione di progetti di integrazione con il territorio;

j) la creazione e l'ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingui.

6. La Regione, inoltre, concede incentivi per iniziative e interventi rivolti alle persone straniere immigrate adulte, per favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana e il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza.

 

     Art. 19. (Collaborazione istituzionale in materia di istruzione e ricerca)

1. La Regione in collaborazione con gli Enti locali, con le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca favorisce:

a) la stipula di accordi di cooperazione tra università con sede nel territorio regionale e università di Paesi non appartenenti all'Unione europea, anche al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei Paesi di origine dei cittadini stranieri immigrati laureati nelle università aventi sede nel territorio regionale;

b) i programmi di sostegno degli studenti, dei ricercatori, dei docenti e dei tecnici stranieri operanti nelle università degli studi e negli istituti di ricerca della Regione.

2. La Regione, al fine dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, promuove specifici protocolli inter-istituzionali, in particolare con le università della Regione.

 

     Art. 20. (Interventi di integrazione e comunicazione interculturale)

1. La Regione, nell'ambito delle azioni previste dal Programma annuale e ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 286/1998, promuove l'integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali e sostiene progetti per:

a) uso di spazi pubblici in via continuativa o occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;

b) iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, dirette a favorire la conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e lo sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso, la valorizzazione e lo scambio tra le diverse culture;

c) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica.

2. E' istituito, ai fini informativi, l'elenco regionale dei mediatori culturali presso la Direzione competente. L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso di specifica professionalità in materia di mediazione culturale attestata a seguito della frequenza di corsi di formazione specifici o di aggiornamento, per coloro che abbiano conseguito esperienze formative e lavorative pregresse, appositamente promossi dalla Regione.

2 bis. Le attività formative di cui al comma 2 sono realizzate nel rispetto della legge regionale vigente in materia di formazione professionale. Le attività formative sono realizzate dalle università regionali e da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale, titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, alla data di avvio del percorso formativo [10].

2 ter. In attesa dell'istituzione dell'elenco regionale dei mediatori culturali di cui al comma 2, con delibera di Giunta regionale sono approvati i requisiti di esperienze formative e lavorative pregresse ai fini dell'accesso ai corsi di formazione specifici o di aggiornamento [11].

 

     Art. 21. (Assistenza socio-sanitaria)

1. In attuazione della normativa in materia di tutela della salute, la Regione garantisce ai cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio regionale i servizi sanitari in condizioni di parità di trattamento e di piena uguaglianza di diritti e di doveri rispetto ai cittadini italiani, in conformità all'articolo 34 del decreto legislativo 286/1998 e sulla base degli accordi Stato - Regioni.

2. In attuazione della normativa in materia di tutela della salute la Regione garantisce la riabilitazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture o forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, in conformità all'articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

3. In attuazione della normativa in materia di tutela della salute la Regione garantisce ai cittadini stranieri presenti sul territorio regionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali ancorché continuative previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 286/1998 e dalle indicazioni contenute nell'accordo Stato - Regioni 20 dicembre 2012, n. 255 (Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome").

4. La Regione provvede inoltre:

a) al monitoraggio della situazione sanitaria e sociale della popolazione immigrata e degli interventi attuati dagli enti competenti, anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche;

b) alla predisposizione di proposte e alla realizzazione di interventi di informazione e sensibilizzazione, nonché di formazione e di aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari e sociali, sulla normativa vigente in tema di accesso ai servizi sanitari per gli stranieri, per un approccio multiculturale e pluridisciplinare ai temi della tutela e promozione della salute e della sicurezza sociale;

c) alla protezione, all'assistenza e all'integrazione sociale rivolti alle vittime di violenza, di tratta oppure di grave sfruttamento promuovendo progetti e interventi realizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629 GAI);

d) ad assicurare l'organizzazione, anche presso gli Enti del servizio sanitario regionale e, comunque, presso i principali servizi socio-sanitari, di servizi di mediazione linguistica e culturale e a promuovere la formazione e l'aggiornamento dei mediatori;

e) a istituire presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale un gruppo tecnico di lavoro con il compito di fornire elementi informativi utili a una efficace programmazione degli interventi e dei servizi sociali di cui al sistema integrato previsto dalla legge regionale 6/2006, rivolti ai cittadini stranieri; gli oneri di funzionamento del gruppo tecnico di lavoro sono costituiti dal gettone di presenza e da eventuali rimborsi spese ai componenti che non sono dipendenti di pubbliche amministrazioni.

5. La Regione rimborsa agli Enti del servizio sanitario regionale gli oneri sostenuti per i ricoveri e le prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese di residenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 286/1998 . Un'apposita Commissione, istituita senza oneri per la Regione, presso la Direzione competente in materia di salute e protezione sociale, seleziona le richieste in relazione alla gravità clinica e alla priorità di intervento. Il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale, autorizza i ricoveri selezionati dalla Commissione sulla base della disponibilità di bilancio annualmente definita. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri. A integrazione delle risorse regionali appositamente stanziate possono essere utilizzati eventuali specifici finanziamenti statali.

6. Gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, lettere a) e b), del presente articolo, sono realizzati con le risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2016, in attuazione degli atti di pianificazione e programmazione adottati dalla Regione nei settori sanitario, sociale e sociosanitario ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria).

 

     Art. 22. (Inserimento lavorativo)

1. La normativa regionale vigente garantisce alle persone straniere immigrate pari opportunità rispetto ai cittadini italiani nell'orientamento professionale, nell'inserimento lavorativo e nel sostegno di attività autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa; le persone straniere immigrate sono ammesse, ai sensi della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Legge europea 2013), a partecipare ai concorsi pubblici e alle selezioni nei termini previsti dalla normativa nazionale.

2. La Regione e gli Enti locali nell'ambito delle proprie competenze:

a) favoriscono l'inserimento lavorativo delle persone straniere immigrate anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori;

b) sostengono le iniziative autonome favorendo la cooperazione, l'accesso al credito e le iniziative di supporto alle attività imprenditoriali;

c) individuano i centri per l'impiego presso i quali istituire servizi di mediazione socio-culturale per i destinatari della presente legge.

3. Gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono realizzati con le risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

4. La Regione provvede al rilascio dei nulla osta al lavoro e delle autorizzazioni previste dagli articoli 22, 23, 24, 27, 27 ter e 27 quater, del decreto legislativo 286/1998, secondo le modalità stabilite con regolamento regionale.

5. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle quote di lavoratori stranieri assegnate dallo Stato sul territorio regionale.

 

     Art. 23. (Formazione professionale)

1. Le persone straniere immigrate accedono alle iniziative e alle attività di formazione professionale, di formazione continua, di orientamento, di tirocinio e alle relative iniziative di informazione in condizioni di parità rispetto ai cittadini italiani, in base alla normativa vigente.

2. La Regione, inoltre, promuove e sostiene, sempre ai fini dell'inserimento lavorativo e del proficuo accesso alle attività di formazione professionale, progetti, definiti anche con il concorso delle parti sociali e delle pubbliche amministrazioni, che prevedono corsi di formazione per la conoscenza della lingua italiana, delle nozioni fondamentali di educazione civica e del funzionamento del sistema istituzionale italiano.

3. Al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema formativo e al mondo del lavoro, la Regione, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente in materia, opera per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, la valorizzazione e il riconoscimento dei titoli e delle professionalità acquisiti nei Paesi di provenienza, nonché delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei Paesi stessi.

 

     Art. 24. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di accoglienza solidale, integrazione e accesso ai servizi delle persone straniere immigrate.

2. A tal fine la Giunta regionale presenta con cadenza triennale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione che documenta in particolare:

a) lo stato di attuazione del Piano triennale degli interventi e dei relativi Programmi annuali e la spesa sostenuta per ambito d'intervento;

b) il grado e le modalità di coordinamento tra le Direzioni centrali coinvolte e tra i diversi soggetti attuatori degli interventi;

c) le attività svolte dalla Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate;

d) gli esiti degli interventi a sostegno del diritto d'asilo di cui all'articolo 11 e delle iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi d'origine previsti dall'articolo 13;

e) l'istituzione di servizi di mediazione socio-culturale presso i centri dell'impiego previsti dall'articolo 22, comma 2, lettera c), e la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento dei mediatori culturali di cui all'articolo 20, comma 2.

3. La relazione e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 25. (Disciplina transitoria)

1. In via di prima applicazione e limitatamente all'anno 2016 la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il Programma annuale anche in assenza del Piano triennale, in conformità con i principi e le finalità di cui all'articolo 1, nonché con le disposizioni della presente legge.

2. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, per quelli relativi alla programmazione 2015, continua ad applicarsi la normativa previgente.

3. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dall'articolo 22, comma 4, continuano a osservarsi, per quanto applicabili, le disposizioni dei seguenti atti regolamentari:

a) decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 236 (Regolamento concernente le modalità di approvazione dei progetti formativi di lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, in attuazione dell'articolo 25, comma 5 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati);

b) decreto Presidente della Regione 23 novembre 2007, n. 383 (Regolamento concernente le modalità di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, in attuazione dell'articolo 25, comma 5 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).

4. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 22, comma 5, per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari, continuano a osservarsi, per quanto applicabili, le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0429/Pres. (Procedure per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari), e sue eventuali successive modifiche.

 

     Art. 26. (Abrogazioni)

1. I commi dal 21 al 29 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono abrogati.

 

     Art. 27. (Disposizioni in materia di documentazione amministrativa)

1. Ai fini della correttezza e della legittimità della spesa nei rapporti con la pubblica amministrazione, nel caso di interventi che consistano nell'erogazione di somme di denaro o altre utilità economicamente valutabili e nell'assegnazione di beni anche immobili, i destinatari degli interventi stessi sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ).

 

     Art. 28. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7, in relazione agli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, articolo 11, comma 3, articolo 13, articolo 16, commi 1 e 2, articolo 17, comma 1, articolo 18, commi da 4 a 6, articolo 20, comma 1, articolo 21, comma 4, lettere c) e d), articolo 23, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 2.640.000 euro, suddivisa in ragione di 1.295.000 euro per l'anno 2016 e 1.345.000 euro per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 5014 di nuova istituzione, a decorrere dal 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Interventi previsti dal Programma delle politiche di immigrazione".

2. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2016 e 200.000 euro per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.3.2.5065 e del capitolo 5011 di nuova istituzione, a decorrere dal 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Contributi per il sostegno di strutture dedicate all'ospitalità temporanea a favore delle persone straniere immigrate".

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2, per complessivi 3.040.000 euro, suddivisi in ragione di 1.495.000 euro per l'anno 2016 e di 1.545.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.3.1.5065 e dal capitolo 4409 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 4, articolo 10 e articolo 11, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2016 e 5.000 euro per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 5015 di nuova istituzione, a decorrere dal 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Spese per la conferenza regionale sull'immigrazione, per la Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate e per il Tavolo regionale istituzionale sulla protezione internazionale".

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.3.1.5065 e dal capitolo 4409 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

6. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5016 di nuova istituzione, a decorrere dal 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Corsi di formazione e di aggiornamento dei mediatori culturali".

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 6.2.1.5062 e dal capitolo 5808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

8. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera e), per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 3.000 euro carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 4729 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Gruppo tecnico di lavoro per la programmazione degli interventi e dei servizi sociali rivolti ai cittadini stranieri".

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede per l'anno 2016 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 7.1.1.1131 e dal capitolo 4364.

10. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 5, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 5018 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 con la denominazione "Rimborsi agli Enti del servizio sanitario regionale degli oneri sostenuti per i ricoveri umanitari".

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 dall'unità di bilancio 7.1.1.1131 e dal capitolo 4364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

12. Per le finalità di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 5017 di nuova istituzione, a decorrere dal 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Servizi di mediazione socio - culturale presso i Centri per l'impiego".

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.5.1.1146 e dal capitolo 4682 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

 

     Art. 29. (Efficacia della legge)

1. La presente legge ha effetto dall'1 gennaio 2016.


[1] Abrogata dall'art. 19 della L.R. 3 marzo 2023, n. 9.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 31 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[3] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[4] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[5] Comma inserito dall'art. 45 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[6] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[7] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31 e così sostituito dall'art. 31 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[8] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[9] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[10] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[11] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.