§ 5.4.331 - L.R. 3 marzo 2023, n. 9.
Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:03/03/2023
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Principi e finalità)
Art. 2.  (Prevenzione e contrasto della radicalizzazione)
Art. 3.  (Interventi in ambito lavorativo)
Art. 4.  (Parità dei diritti fra donne e uomini)
Art. 5.  (Valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico)
Art. 6.  (Istruzione e formazione)
Art. 7.  (Tutela dei minori stranieri non accompagnati)
Art. 8.  (Promozione di azioni volte a favorire le attività di controllo)
Art. 9.  (Collaborazione nel contrasto dell'immigrazione irregolare)
Art. 10.  (Rientro e reinserimento nei Paesi di origine)
Art. 11.  (Interventi contro tratta, grave sfruttamento, violenza e riduzione in schiavitù)
Art. 12.  (Mediatori culturali)
Art. 13.  (Osservatorio regionale dell'immigrazione)
Art. 14.  (Accesso a fondi europei)
Art. 15.  (Tirocini in materia di immigrazione)
Art. 16.  (Regolamento regionale)
Art. 17.  (Clausola valutativa)
Art. 18.  (Disposizioni transitorie)
Art. 19.  (Abrogazioni)
Art. 20.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 21.  (Entrata in vigore)


§ 5.4.331 - L.R. 3 marzo 2023, n. 9.

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.

(B.U. 1 marzo 2023, n. 9 - S.O. 6 marzo 2023, n. 11)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Principi e finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nel rispetto della Costituzione, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), delle norme internazionali, europee e statali, promuove iniziative volte ad un'efficace gestione del fenomeno migratorio, favorendo, nell'ambito di una cornice di legalità, lo sviluppo armonioso di relazioni tra le persone, con l'obiettivo generale di mitigare l'impatto sociale del fenomeno migratorio nel territorio regionale.

2. La presente legge, nel rispetto della competenza esclusiva dello Stato in materia di immigrazione, detta disposizioni di supporto e sostegno alla gestione controllata del fenomeno migratorio, favorendo, in tutti i settori della società e della vita locale, la cultura della sicurezza e della legalità, nonché della parità di genere, mediante la promozione di interventi per una corretta e rispettosa integrazione delle persone straniere presenti in Friuli Venezia Giulia. In particolare, la Regione persegue gli obiettivi di:

a) promuovere in ogni settore della società il pieno rispetto delle norme che regolano la civile convivenza;

b) rafforzare la coesione sociale locale sulla base dei principi costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l'adempimento dei doveri individuali e collettivi;

c) sviluppare azioni positive per contrastare l'illegalità.

3. Gli interventi disciplinati dalla presente legge concorrono, nell'ambito delle specifiche competenze e dotazioni di bilancio, ad integrare le politiche attive in materia di immigrazione realizzate dalla Regione e dagli enti locali ai sensi dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, dell'articolo 117 della Costituzione e del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

 

Capo II

Interventi

 

     Art. 2. (Prevenzione e contrasto della radicalizzazione)

1. La Regione promuove l'attivazione di misure per la prevenzione e il contrasto della radicalizzazione violenta e di ogni forma di estremismo e fondamentalismo in ambito culturale e religioso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche, alle Università, agli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106), e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro con esperienza nel settore di riferimento, per interventi di formazione e sensibilizzazione del territorio e per progetti specifici di formazione per operatori.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione partecipa a forme di coordinamento di attività, nel rispetto delle rispettive competenze, con le autorità dello Stato, con istituzioni scolastiche e religiose e con gli enti locali, al fine di potenziare lo scambio di informazioni tra attori che operano nei diversi settori della società e dare attuazione ad attività di prevenzione.

 

     Art. 3. (Interventi in ambito lavorativo)

1. La Regione garantisce alle persone straniere immigrate regolarmente soggiornanti in Italia pari opportunità rispetto ai cittadini italiani nell'orientamento professionale, nell'inserimento lavorativo e nel sostegno di attività autonome.

2. Allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo delle persone straniere immigrate regolarmente soggiornanti in Italia, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della disciplina statale in materia:

a) assicura alle persone straniere l'accesso ai servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro e ai percorsi di politica attiva del lavoro offerti dai Centri per l'impiego;

b) garantisce, nell'ambito dell'attività d'ufficio, l'attivazione di servizi di mediazione linguistica e interculturale rivolti alle persone straniere presso i Centri per l'impiego.

3. La Regione provvede al rilascio dei nulla osta al lavoro e delle autorizzazioni previste dagli articoli 22, 23, 24, 27, 27 ter, 27 quater, 27 quinquies e 27 sexies del decreto legislativo 286/1998 .

4. La Regione provvede all'approvazione dei progetti formativi relativi all'attivazione di tirocini funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale a favore di cittadini non appartenenti all'Unione europea in trasferimento temporaneo o distacco ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 286/1998, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

5. La Regione si attiva per prevenire e contrastare ogni forma di distorsione del mercato del lavoro, con particolare riferimento al lavoro irregolare, lavoro sommerso, caporalato, sfruttamento lavorativo, promuovendo, in tutti i settori economici, la cultura della legalità e della sicurezza e assicurando interventi per favorire l'integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, in conformità alla normativa statale.

     Art. 4. (Parità dei diritti fra donne e uomini)

1. La Regione si attiva per garantire, all'interno delle comunità straniere, la parità dei diritti fra donne e uomini, per prevenire la violenza contro la donna, la sua discriminazione ed emarginazione pubblica e privata, per tutelarne la salute e sostenere la sua integrazione nella società civile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti pubblici, agli enti appartenenti al sistema scolastico e formativo, agli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro che abbiano tra gli scopi statutari il contrasto alla violenza contro le donne, per sostenere progetti finalizzati a favorire:

a) la cultura del rispetto della donna e la parità dei diritti, l'autonomia della donna migrante dal punto di vista economico, sociale, linguistico e occupazionale;

b) la prevenzione della violenza contro la donna migrante;

c) l'approccio di genere nei servizi sanitari e la diffusione della cultura della salute tra le persone straniere immigrate;

d) il dialogo fra scuole e famiglie straniere, come strumento di inclusione;

e) la prevenzione, il contrasto e la repressione delle pratiche di mutilazione genitale femminile, nonché l'assistenza e la riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.

 

     Art. 5. (Valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico)

1. Nell'ottica di sviluppare relazioni positive e di partecipazione alla vita pubblica, la Regione riconosce e valorizza le comunità straniere storiche presenti in Friuli Venezia Giulia quali componenti della comunità regionale ed espressione di multiculturalismo.

2. Ai fini della presente legge, per comunità straniere storiche s'intendono le comunità straniere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono presenti in regione da almeno venti anni dalla data di costituzione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni che rappresentano le comunità di cui al comma 2, nonché agli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro con esperienza nel settore di riferimento, per sostenere:

a) attività di ricerca e studio relativa alla comunità stessa, con particolare riferimento alla storia e alle modalità di integrazione;

b) attività per il mantenimento dei legami con i paesi di origine, anche in una prospettiva di rientro e reinserimento delle persone straniere nei paesi di origine;

c) attività di valorizzazione della memoria storica e della lingua di origine;

d) attività di supporto alle comunità straniere presenti in Friuli Venezia Giulia, con fini informativi e formativi.

 

     Art. 6. (Istruzione e formazione)

1. La Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e a contrastare l'abbandono degli studi e la dispersione scolastica.

2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche e agli enti locali, in forma singola o associata, per la realizzazione di interventi concernenti:

a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;

b) la conoscenza della Costituzione, dell'ordinamento italiano e delle sue istituzioni nazionali e regionali;

c) l'attività di mediazione linguistica e culturale;

d) la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori, il dialogo con le famiglie;

e) la formazione, l'educazione interculturale e la conoscenza del fenomeno migratorio, da parte dei dirigenti, dei docenti e del personale non docente;

f) la formazione o l'utilizzo di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua o per il perfezionamento della stessa al fine dello studio delle varie discipline;

g) l'introduzione e la conoscenza delle lingue e delle culture di origine delle persone straniere immigrate;

h) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;

i) progetti finalizzati al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e per contrastare la dispersione scolastica.

3. L'Amministrazione regionale promuove iniziative ed è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche, agli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro, per interventi rivolti alle persone straniere immigrate adulte, per favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana.

 

     Art. 7. (Tutela dei minori stranieri non accompagnati)

1. In armonia con la legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), e in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione tutela il diritto all'accoglienza, alla salute, all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati e supporta i Comuni e gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni che assicurano servizi di assistenza, accoglienza e integrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale:

a) supporta i Comuni che accolgono i minori stranieri non accompagnati loro affidati presso strutture che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori, autorizzate e accreditate ai sensi degli articoli 31 e 33 della legge regionale 6/2006, in grado di rispondere ai bisogni assistenziali ed educativi dei minori stranieri non accompagnati;

b) promuove presso i Comuni l'istituto dell'affidamento familiare, di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore alla famiglia);

c) organizza un qualificato sistema di servizi, anche attraverso l'impiego di fondi europei, con particolare riferimento all'istruzione, all'apprendimento della lingua italiana, alla formazione professionale, al lavoro, alle attività di socializzazione, al fine di favorire la progressiva integrazione sociale e socioculturale, la responsabilizzazione e l'autonomia del minore straniero non accompagnato e di prevenirne il rischio di emarginazione e radicalizzazione;

d) partecipa alla strategia nazionale per l'emersione e il contrasto del fenomeno della tratta dei minori stranieri non accompagnati, in accordo con gli enti pubblici e gli enti del Terzo Settore competenti in materia;

e) promuove presso le strutture di cui alla lettera a), iniziative finalizzate a pervenire a modalità di accoglienza omogenee sul territorio regionale, in particolare per quanto riguarda l'adozione del piano educativo individualizzato, il modello operativo, le attività di integrazione;

f) promuove la qualificazione del personale operante con i minori stranieri non accompagnati, tramite attività formativa e di aggiornamento, al fine di garantire la costante presenza di adeguati livelli di professionalità;

g) sostiene l'attività del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza nella promozione dell'attività dei tutori volontari previsti dall'articolo 11 della legge 47/2017;

h) attua il monitoraggio quantitativo e qualitativo dei flussi dei minori stranieri non accompagnati, nonché il monitoraggio della capienza e del funzionamento delle strutture di cui alla lettera a), al fine di rilevare il fabbisogno e la capacità di risposta del sistema e intervenire dove necessario.

3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 2, la Giunta regionale con deliberazione individua annualmente le priorità da perseguire.

4. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai Comuni in forma singola e associata e agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni le spese che restano a carico degli stessi per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture.

5. Con deliberazione la Giunta regionale stabilisce annualmente i valori massimi onnicomprensivi delle rette di accoglimento, ammessi al rimborso di cui al comma 4.

6. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi scolastici, formativi e di integrazione sociale avviati durante la minore età, l'Amministrazione regionale estende gli interventi previsti al presente articolo anche successivamente al raggiungimento della maggiore età, esclusivamente per coloro i quali il competente Tribunale dei minorenni abbia disposto con decreto motivato l'affidamento ai servizi sociali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 47/2017 .

 

     Art. 8. (Promozione di azioni volte a favorire le attività di controllo)

1. La Regione, nell'ambito delle finalità generali di cui all'articolo 1, collabora con le autorità competenti, nel rispetto delle rispettive competenze, per fornire supporto e sostegno alla gestione del fenomeno migratorio con una prospettiva orientata alla promozione della sicurezza integrata del territorio.

2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali in forma singola o associata, a copertura degli oneri derivanti da verifiche sulla regolarità degli adempimenti amministrativi riferiti alla presenza di popolazione straniera, nell'ambito di intese con le Prefetture.

3. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali in forma singola o associata per progetti di rilievo caratterizzati da interventi di tipo urbanistico, sociale e culturale, anche di carattere sperimentale, individuati nell'ambito di intese con le Prefetture. Detti interventi prevedono una o più delle seguenti iniziative:

a) riutilizzo degli spazi pubblici e interventi di rigenerazione urbana in aree a rischio degrado, in un'ottica di migliore convivenza e coinvolgimento della cittadinanza locale e straniera;

b) studi e progettazioni di carattere sperimentale per gli interventi di cui alla lettera a).

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali in forma singola o associata, agli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017, e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro con esperienza nel settore di riferimento, per la realizzazione di progetti che prevedono una o più delle seguenti iniziative:

a) mediazione sociale abitativa per favorire la risoluzione di conflitti e la buona convivenza nelle aree ad alta densità abitativa di popolazione straniera;

b) interventi di integrazione socio - educativa, indirizzati ai giovani anche di origine straniera, per contrastare il fenomeno della devianza minorile e delle aggregazioni giovanili violente;

c) interventi di cura e pulizia dei territori interessati dal passaggio dei migranti in transito lungo il confine, provenienti dalla rotta balcanica, con l'obiettivo generale della salvaguardia degli habitat.

 

     Art. 9. (Collaborazione nel contrasto dell'immigrazione irregolare)

1. La Regione sostiene le iniziative degli enti locali finalizzate, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con le Prefetture, a prevenire e fronteggiare situazioni straordinarie di rischio che possano derivare dalla presenza di flussi di migranti anche irregolari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali, in forma singola o associata, per:

a) acquisire attrezzature e strumentazioni da concedere in uso alle Forze di polizia dello Stato finalizzate ad agevolare le attività di controllo sulla regolarità dei flussi e transiti di persone immigrate e per il contrasto delle organizzazioni dedite a favorire l'immigrazione illegale;

b) riqualificazione e manutenzione straordinaria di immobili utili ad allestire uffici ed ospitare personale delle Forze di polizia.

 

     Art. 10. (Rientro e reinserimento nei Paesi di origine)

1. La Regione partecipa ai programmi statali ed europei per realizzare iniziative che favoriscano il volontario rientro dei migranti nei Paesi d'origine.

2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale promuove l'informazione delle iniziative di cui al comma 1 presso le comunità straniere locali ed è autorizzata a concedere contributi agli enti locali, in forma singola o associata, agli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro, con esperienza nel settore di riferimento, alle organizzazioni internazionali non governative, per progetti che prevedono una o più delle seguenti iniziative:

a) attività di informazione, orientamento e promozione dell'opportunità del rientro volontario assistito, rivolte alle persone migranti potenzialmente beneficiarie e agli operatori di settore;

b) attività di istruzione e formazione, tramite laboratori di apprendimento volti ad assicurare che i migranti acquisiscano competenze utili a rispondere alle necessità del mercato del lavoro locale e al ritorno nei paesi d'origine;

c) attività di accompagnamento e assistenza, che prevedono ritorni in patria attraverso progetti individuali di reinserimento sociale ed economico;

d) supporto per rimpatrio di persone straniere immigrate colpite da provvedimenti di espulsione, in accordo con le autorità procedenti.

 

     Art. 11. (Interventi contro tratta, grave sfruttamento, violenza e riduzione in schiavitù)

1. La Regione riconosce il diritto delle persone di sottrarsi alla condizione di tratta, assoggettamento, coercizione, sfruttamento o riduzione in schiavitù, in conformità con quanto previsto dalla Costituzione, dalle norme statali e dalle convenzioni internazionali ed europee.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998, dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI), dall'articolo 17 del decreto legislativo 142/2015, nonché nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta del 16 maggio 2005 e dalla direttiva 2011/36/UE, l'Amministrazione regionale sostiene gli interventi a tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento, mediante la partecipazione alle iniziative statali che prevedono protezione, assistenza ed integrazione sociale rivolte alle vittime di tratta, di violenza, di sfruttamento o riduzione in schiavitù.

3. Nell'ambito del sistema di presa in carico e protezione delle persone vittime di tratta e grave sfruttamento, l'Amministrazione regionale sostiene:

a) azioni di sensibilizzazione della cittadinanza;

b) forme di coordinamento tra tutti i soggetti che, sul territorio regionale, a diverso titolo operano nel contrasto della tratta e protezione delle vittime;

c) la formazione di tutti i soggetti che potenzialmente entrano in contatto con le vittime di tratta e grave sfruttamento;

d) misure attive di inclusione sociale e lavorativa per le vittime di tratta e grave sfruttamento.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti privati iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), per attività volte alla creazione e al mantenimento di reti territoriali di:

a) primo contatto per l'emersione di potenziali vittime di tratta o grave sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali e matrimoni forzati;

b) identificazione delle vittime anche presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;

c) protezione immediata e prima assistenza sanitaria, legale, psicologica, accoglienza residenziale o semi-residenziale.

 

Capo III

Strumenti

 

     Art. 12. (Mediatori culturali)

1. La Regione sostiene e valorizza la figura del mediatore culturale, riconoscendo l'importanza che tale ruolo riveste a supporto delle attività di cui alla presente legge e in tutti i settori ove sia necessario favorire la comprensione e la comunicazione tra individui, gruppi e organizzazioni di cultura e conoscenza linguistica diversa.

2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti pubblici, agli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro con esperienza nel settore di riferimento, che abbiano tra gli scopi statutari l'organizzazione e la realizzazione di servizi di mediazione culturale, o di servizi rivolti agli immigrati, o di attività formative, per l'attuazione di progetti finalizzati a:

a) formare nuovi mediatori culturali, tramite attività di formazione professionale nelle materie di competenza;

b) garantire l'aggiornamento professionale dei mediatori culturali già operanti tramite attività di formazione continua;

c) qualificare il servizio di mediazione culturale tramite attività di informazione mirata e la realizzazione di specifici strumenti atti ad agevolare l'inserimento dei mediatori culturali presso i servizi pubblici e privati dedicati alle persone immigrate.

3. Per la finalità di cui al comma 1, presso la Direzione competente in materia di immigrazione è istituito l'Elenco regionale dei mediatori culturali, di seguito denominato Elenco.

4. Tramite l'Elenco, l'Amministrazione regionale rende disponibile a fini informativi una lista di soggetti in possesso di requisiti per l'erogazione di servizi di mediazione.

5. L'Elenco è pubblicato sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto previsto al comma 12, lettera c).

6. Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco i cittadini italiani, i cittadini appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea in regola con le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), e i cittadini extracomunitari presenti in Italia da almeno due anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa, che alla data della presentazione dell'istanza siano in possesso dei requisiti generali elencati al comma 7 e possano attestare il possesso di competenze in materia di mediazione culturale derivanti da esperienze formative o lavorative sulla base dei requisiti previsti al comma 8.

7. Al fine dell'iscrizione all'Elenco, sono requisiti generali:

a) residenza o domicilio in Friuli Venezia Giulia;

b) età non inferiore ai 18 anni compiuti;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) se di madrelingua straniera, conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 secondo il Quadro Comune di Riferimento per le conoscenze delle lingue (QCER), ad eccezione di coloro che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano d'istruzione ovvero frequentino un corso di studi presso una università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequentino in Italia un dottorato o master universitario.
8. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco, sono requisiti specifici:

a) esperienze lavorative pregresse nel campo della mediazione culturale consistente in almeno cento ore di attività svolta presso soggetti pubblici o privati;

b) titoli di studio attinenti al campo della mediazione interculturale che possono consistere in diplomi, lauree o master; la validità dei titoli di studio conseguiti all'estero è certificata da una dichiarazione di valore redatta in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana all'estero competente per territorio;

c) attestati di partecipazione a corsi di formazione promossi o realizzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel settore della mediazione culturale.

9. Al fine dell'iscrizione all'Elenco, il richiedente dimostra il possesso del requisito di cui al comma 8, lettera a) e di almeno uno tra i requisiti di cui al comma 8, lettere b) o c).

10. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione è richiesta la frequenza con esito positivo alle attività formative o di aggiornamento promosse o organizzate, con cadenza annuale, dalla Direzione competente in materia di immigrazione.

11. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco, comporta la cancellazione dallo stesso.

12. Con regolamento regionale sono disciplinate:

a) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'Elenco;

b) le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonché per il mantenimento dell'iscrizione di cui al comma 10;

c) le modalità di pubblicazione e consultazione delle informazioni contenute nell'Elenco, nel rispetto delle norme in vigore sul trattamento e la protezione dei dati personali.

13. I mediatori culturali già iscritti all'elenco regionale dei mediatori culturali istituito ai sensi della normativa regionale previgente sono iscritti d'ufficio al nuovo Elenco, previa verifica dell'appartenenza a una delle categorie di cui al comma 6 e dei requisiti di cui al comma 7, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

14. Nelle more della verifica di cui al comma 13, conserva efficacia l'elenco regionale dei mediatori culturali istituito ai sensi della normativa regionale previgente.

 

     Art. 13. (Osservatorio regionale dell'immigrazione)

1. Presso la Direzione competente in materia di immigrazione è operante l'Osservatorio regionale dell'immigrazione, di seguito denominato Osservatorio, con l'obiettivo di svolgere il monitoraggio e l'analisi del fenomeno migratorio sul territorio regionale.

2. L'Osservatorio svolge funzioni di orientamento, anche tenendo conto delle specificità territoriali, nonché funzioni di monitoraggio e valutazione degli interventi di cui alla presente legge. In particolare, l'Osservatorio esplica la sua azione tramite:
a) raccolta ed elaborazione di dati periodici, in raccordo con altre attività analoghe promosse dalla Regione e con altri centri di elaborazione dati del territorio, e in collaborazione con i soggetti di cui al comma 3;

b) pubblicazione di report tematici;

c) gestione, aggiornamento e implementazione delle pagine web dedicate, al fine di una ottimale comunicazione delle proprie attività.

3. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione, mediante la sottoscrizione di protocolli d'intesa, collabora con enti pubblici, con enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e con altri enti del privato sociale senza scopo di lucro, al fine di raggiungere obiettivi conoscitivi di comune interesse.

4. Le funzioni dell'Osservatorio sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di immigrazione.

 

     Art. 14. (Accesso a fondi europei)

1. La Regione, al fine di contribuire al miglioramento della gestione dei flussi migratori, partecipa alle iniziative attivate a livello statale ed europeo, per rafforzare le misure di cooperazione tra partner destinate ad affrontare l'immigrazione irregolare, migliorare le opportunità nei paesi d'origine e sostenere nel proprio territorio la migrazione legale e controllata, promuovendo l'istituto dei rimpatri.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale partecipa alla realizzazione di programmi che prevedono l'utilizzo di finanziamenti statali ed europei, con particolare riferimento a:

a) Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che persegue l'obiettivo di rafforzare la politica comune di asilo, sostenere la migrazione legale in linea con le esigenze degli Stati membri, promuovere l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi, promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci che contribuiscano a contrastare l'immigrazione illegale;

b) Fondo per la gestione integrata delle frontiere, che persegue il rafforzamento della gestione delle frontiere esterne, garantendo al tempo stesso il rispetto dei diritti fondamentali, sostiene una politica comune e armonizzata dei visti e finanzia misure di protezione per le persone vulnerabili che giungono in Europa, in particolare i minori stranieri non accompagnati;

c) Fondo Sociale Europeo, per l'attuazione delle azioni di inclusione socio - lavorativa rivolte a persone di Paesi terzi.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati in collaborazione con gli enti pubblici, gli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e con altri enti del privato sociale senza scopo di lucro, con le organizzazioni internazionali non governative, e in generale con i soggetti di volta in volta individuati come beneficiari dai programmi europei di cui al comma 2.

 

     Art. 15. (Tirocini in materia di immigrazione)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con l'Università degli Studi di Trieste e con l'Università degli Studi di Udine per l'attivazione di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento da realizzarsi presso gli uffici competenti delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo presenti in regione Friuli Venezia Giulia, per sviluppare conoscenze e competenze sotto il profilo amministrativo e giuridico in materia di immigrazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'Università, in qualità di soggetto promotore, di seguito specificate:

a) indennità di partecipazione del tirocinante;

b) oneri assicurativi previsti per legge a carico dell'Università;

c) imposte e tasse connesse alla realizzazione dei tirocini a carico dell'Università.

3. L'accordo di cui al comma 1 definisce i termini e le modalità di concessione e liquidazione del finanziamento a favore delle Università. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di tirocini.

4. Le somme di cui all'articolo 20, comma 12, sono ripartite in misura uguale a favore dei due Atenei.

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

     Art. 16. (Regolamento regionale)

1. Con regolamento regionale, in relazione agli interventi contributivi di cui ai capi II e III, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione delle istanze e dei rendiconti, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, le tipologie di spese ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché le modalità per le attività di verifica e controllo. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini dei procedimenti.

 

     Art. 17. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge in relazione alle finalità indicate nell'articolo 1.

2. A tal fine la Giunta regionale, per la prima volta entro l'anno 2025 e successivamente con cadenza triennale, anche sulla base dell'attività svolta dall'Osservatorio regionale dell'immigrazione di cui all'articolo 13, presenta al Consiglio regionale una relazione in cui sono descritti i risultati dei monitoraggi delle azioni di cui agli articoli da 2 a 12 della presente legge.

3. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, unitamente ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

 

     Art. 18. (Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

 

     Art. 19. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate);

b) il comma 47 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);

c) il comma 86 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019);

d) il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);

e) il comma 22 dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020);

f) l'articolo 45 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale);

g) l'articolo 31 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale));

h) i commi 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024).

 

     Art. 20. (Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

3. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

5. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 4 e 6, è autorizzata la spesa complessiva di 17.572.779,73 euro, suddivisa in ragione di 9.572.779,73 euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

6. Per le finalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, è autorizzata la spesa complessiva di 3.050.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2023 e 1.475.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

7. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

8. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

9. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

10. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

11. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

12. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui comma 12, si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

16. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

17. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 16, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

 

     Art. 21. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.