§ 4.1.78 - L.R. 14 luglio 1992, n. 19.
Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28, (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:14/07/1992
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1989, n. 28.
Art. 2.  Norme transitorie relative agli strumenti urbanistici comunali generali adottati prima dell'efficacia del TitoLo IV, Capo I, della legge regionale n. 52 del 1991.
Art. 3.  Norme transitorie relative agli strumenti urbanistici comunali attuativi e abrogazione dell'articolo 129 della legge regionale n. 52 del 1991.
Art. 4.  Norme transitorie relative agli strumenti di pianificazione infraregionali.
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.  Revisione del Piano urbanistico regionale.
Art. 7.  Termini temporali di adeguamento degli strumenti urbanistici con vincoli decaduti.
Art. 8.  Norme transitorie in pendenza della decadenza dei vincoli.
Art. 9.  Decadenza dei vincoli e competenze urbanistiche.
Art. 10.  Piani regolatori comunali particolareggiati.
Art. 11.  Norme di salvaguardia relative ai PRPC.
Art. 12.  Disposizioni particolari per i piani regolatori particolareggiati di iniziativa privata.
Art. 13.  Interventi di ristrutturazione edilizia.
Art. 14.  Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale.
Art. 15.  [20]
Art. 16.  Certificato di abitabilità ed agibilità.
Art. 17.  Compatibilità urbanistica degli interventi da eseguirsi dalle Amministrazioni statali e da Enti istituzionalmente competenti, nonché dalle Amministrazioni regionale e provinciali.
Art. 18.  Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali.
Art. 19.  Accertamento di conformità.
Art. 20.  Incarichi.
Art. 21.  Norme transitorie di salvaguardia per i Comuni non adeguati al Piano urbanistico regionale generale.
Art. 22.  Piani di riordino fondiario.
Art. 23.  Competenze regionali e comunali.
Art. 24.  Integrazione delle Commissioni edilizie comunali.
Art. 25.  Disposizioni transitorie concernenti gli strumenti urbanistici riguardanti beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico.
Art. 26.  Interventi negli ambiti di tutela ambientale.
Art. 27.  Annullamento dell'autorizzazione.
Art. 28.  Applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Art. 29.  Commissione consultiva per i beni ambientali.
Art. 30.  Sanatoria.
Art. 31.  Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive autorizzate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985.
Art. 32.  Entrata in vigore.


§ 4.1.78 - L.R. 14 luglio 1992, n. 19.

Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28, (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica.

(B.U. 15 luglio 1992, n. 62).

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1989, n. 28.

     1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, le parole «30 aprile» sono sostituite con le parole «31 gennaio».

     2. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [1].

     3. L'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

     4. Le sovvenzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 1989, relative a strumenti urbanistici comunali generali e; attuativi adottati antecedentemente all'efficacia del Titolo IV della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, rimangono soggette alle disposizioni della citata Legge regionale n. 28 del 1989, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Norme transitorie relative agli strumenti urbanistici comunali generali adottati prima dell'efficacia del TitoLo IV, Capo I, della legge regionale n. 52 del 1991. [3]

     [1. Gli strumenti urbanistici comunali generali e le loro varianti, adottati antecedentemente all'efficacia del Titolo IV, Capo I, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, rimangono soggetti ai contenuti e alle procedure previsti dal Titolo II, Capo III, Sezione I, e dagli articoli 34 e 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quanto disposto ai successivi commi.

     2. Il progetto di piano regolatore generale è depositato nella Segreteria comunale per venti giorni consecutivi, previa la prescritta pubblicità di rito.

     3. Le osservazioni vanno presentate entro i venti giorni successivi alla scadenza del deposito.

     4. Avviso per estratto del decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     5. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali e delle loro varianti sono ammissibili, oltre alle modifiche consentite dalle vigenti leggi statali, anche quelle riconosciute indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni dei piani e delle normative sovraordinati.

     6. Gli strumenti urbanistici generali comunali e le loro varianti sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, con il quale viene altresì accertata la legittimità delle deliberazioni del Consiglio comunale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato tecnico regionale, o con deliberazione del Consiglio comunale, con la quale viene deciso sulle osservazioni o si prende atto della loro mancata presentazione, nell'ipotesi di varianti di strumenti urbanistici generali che comportino un aumento della dotazione delle aree destinate a servizi pubblici o una riduzione delle aree e dei volumi complessivamente destinati alla residenza.

     7. Nelle more dell'attuazione della prescrizione contenuta all'articolo 40 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, le varianti ai programmi di fabbricazione non sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale e restano disciplinate dagli articoli 34 e 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute ai commi da 4 a 6.]

 

     Art. 3. Norme transitorie relative agli strumenti urbanistici comunali attuativi e abrogazione dell'articolo 129 della legge regionale n. 52 del 1991. [4]

     [1. Gli strumenti urbanistici comunali attuativi adottati antecedentemente all'efficacia del Titolo IV, Capo II, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, rimangono soggetti ai contenuti e alle procedure previsti dal Titolo II, Capo III, Sezione II, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quanto disposto ai successivi commi.

     2. Il progetto di piano regolatore particolareggiato comunale è depositato nella Segreteria comunale per venti giorni consecutivi, previa la prescritta pubblicità di rito.

     3. Le osservazioni e le opposizioni vanno presentate entro i venti giorni successivi alla scadenza del deposito.

     4. Avviso per estratto del decreto di approvazione, con il quale viene altresì accertata la legittimità delle deliberazioni del Consiglio comunale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     5. I piani di lottizzazione approvati con deliberazione del Consiglio comunale antecedentemente all'efficacia del Titolo IV, Capo II, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, rimangono soggetti ai contenuti e alle procedure di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

     6. Nei Comuni provvisti di strumento urbanistico generale adeguato al Piano urbanistico regionale, gli strumenti urbanistici attuativi comunali non sono soggetti all'approvazione ovvero al nulla-osta regionale, salvo che il Presidente della Giunta regionale in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali abbia disposto detto assoggettamento qualora gli strumenti urbanistici attuativi rivestano particolare interesse per l'assetto del territorio regionale. I piani di recupero rimangono sempre soggetti all'esclusiva competenza comunale.

     7. I piani urbanistici comunali attuativi possono apportare modifiche non sostanziali alle previsioni contenute nello strumento urbanistico generale vigente, purché adeguato al Piano urbanistico regionale, riguardanti:

     a) le strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali e le strade di quartiere;

     b) la localizzazione delle aree destinate a servizi ed attrezzature collettive, purché l'eventuale spostamento di dislocazione delle stesse avvenga nell'ambito della loro area di influenza con il rispetto dei raggi o tempi massimi di accessibilità, siano assicurati la dotazione di superficie atta a garantire la dimensione minima del servizio, il rapporto fra superficie coperta e scoperta ed il parametro relativo alla superficie minima indispensabile per singolo servizio in lotto isolato;

     c) la variazione fino al 10% delle superfici degli ambiti dei piani urbanistici comunali attuativi e della volumetria complessiva nel rispetto degli standard urbanistici previsti.

     8. La disposizione di cui al comma 7, lettera c), non trova applicazione nei piani di lottizzazione e nei piani di recupero di iniziativa privata.

     9. Ai fini dell'applicazione dei commi 6 e 7 i piani attuativi devono essere corredati da una relazione che dimostri il rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale e indichi le eventuali modifiche apportate.

     10. Successivamente all'efficacia del Titolo IV, Capo II, della legge regionale n. 52 del 1991, gli strumenti attuativi vigenti possono essere modificati con l'osservanza delle disposizioni ivi contenute. Nel caso di piani di lottizzazione convenzionata si farà riferimento a quanto disposto dalla predetta legge n. 52 del 1991 per i piani particolareggiati di iniziativa privata.

     11. E' abrogato l'articolo 129 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

     12. Ogni qualvolta, nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, è fatto riferimento all'obbligo della preventiva formazione di piani di lottizzazione convenzionata, tale riferimento, successivamente all'efficacia del Titolo IV, Capo II, della legge regionale n. 52 del 1991, deve intendersi rivolto al Piano particolareggiato di iniziativa privata di cui all'articolo 49 della predetta legge regionale, fermo restando, in caso di inerzia dei soggetti privati, la facoltà da parte del Comune di procedere alla formazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, di cui all'articolo 48 della suddetta legge regionale.

     13. In ordine ai piani per l'edilizia economica e popolare, disciplinati dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, in ordine ai piani per gli insediamenti produttivi, disciplinati dall'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in ordine ai piani di recupero, disciplinati dalla legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, adottati antecedentemente all'efficacia del Titolo IV, Capo II, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, non trova applicazione l'articolo 50, comma 1, della stessa legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.]

 

     Art. 4. Norme transitorie relative agli strumenti di pianificazione infraregionali. [5]

     [1. I piani di sistemazione generale delle zone industriali di cui all'articolo 2 della legge 6 luglio 1964, n. 633, nonché delle aree comprese negli elenchi di cui all'articolo XVI dell'ordine G.M.A. 18 aprile 1953, n. 66, adottati antecedentemente all'efficacia del Titolo IV, Capo II, Sezione II, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, sono soggetti alle procedure previste al precedente articolo 3, e ai contenuti e agli effetti dei piani per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     2. Tali piani sono approvati dal Presidente della Giunta regionale in presenza del parere dei Comuni, nel cui territorio essi ricadono.

     3. In sede di approvazione possono essere introdotte anche le modifiche necessarie ad adeguare le previsioni ivi contenute a quelle degli strumenti urbanistici vigenti nelle aree limitrofe a quelle di sviluppo industriale.]

 

          Art. 5.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 6. Revisione del Piano urbanistico regionale. [7]

     [1. All'articolo 8 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis) [8].]

 

     Art. 7. Termini temporali di adeguamento degli strumenti urbanistici con vincoli decaduti. [9]

     [1. Al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, le parole «centottanta giorni» sono sostituite con le parole «un anno».]

 

     Art. 8. Norme transitorie in pendenza della decadenza dei vincoli. [10]

     [1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, il riferimento all'articolo 35 è sostituito con il riferimento all'articolo 36.

     2. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, la parola «zone» è sostituita con la parola «attività».]

 

     Art. 9. Decadenza dei vincoli e competenze urbanistiche. [11]

     [l. L'articolo 38 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [12].]

 

     Art. 10. Piani regolatori comunali particolareggiati. [13]

     [1. All'articolo 42 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, il comma 2 è sostituito dai seguenti commi:

     (Omissis) [14].]

 

     Art. 11. Norme di salvaguardia relative ai PRPC. [15]

     [1. L'ultimo periodo dell'articolo 47, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, è così sostituito:

     (Omissis) [16].]

 

     Art. 12. Disposizioni particolari per i piani regolatori particolareggiati di iniziativa privata. [17]

     [1. All'articolo 49, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, è soppressa, dopo le parole «edifici contermini», la parola «o» e le parole «tre quarti» sono sostituite con le parole «due terzi».]

 

     Art. 13. Interventi di ristrutturazione edilizia. [18]

     [1. All'articolo 65, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, le parole «alla modifica» sono sostituite dalle parole «all'aumento».]

 

     Art. 14. Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale. [19]

     [1. All'articolo 66, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, sono soppresse le lettere b) e c).]

 

     Art. 15. [20]

     [1. All'articolo 83, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo le parole «dalla notifica di cui al comma 2 dell'articolo 82», sono aggiunte le parole «, per un periodo di giorni quindici.».]

 

     Art. 16. Certificato di abitabilità ed agibilità. [21]

     [1. All'articolo 86, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

     (Omissis) [22].]

 

     Art. 17. Compatibilità urbanistica degli interventi da eseguirsi dalle Amministrazioni statali e da Enti istituzionalmente competenti, nonché dalle Amministrazioni regionale e provinciali. [23]

     [1. All'articolo 89, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis) [24].

     2. All'articolo 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis) [25].]

 

     Art. 18. Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali. [26]

     [1. All'articolo 101 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis) [27].]

 

     Art. 19. Accertamento di conformità. [28]

     [1. All'articolo 108, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo le parole «strumenti urbanistici generali e di attuazione» vanno aggiunte le parole «e ai regolamenti edilizi» e le parole «e non in contrasto con quelli adottati» sono sostituite con le parole «e non in contrasto con gli strumenti adottati».]

 

     Art. 20. Incarichi. [29]

     [1. L'articolo 123, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, è sostituito dal seguente comma:

     (Omissis) [30].]

 

     Art. 21. Norme transitorie di salvaguardia per i Comuni non adeguati al Piano urbanistico regionale generale. [31]

     [1. All'articolo 130, comma 1, lettera b), secondo periodo, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, sono aggiunte, dopo le parole «piano di lottizzazione convenzionata» le parole «ad eccezione delle aree dotate di opere di urbanizzazione primaria».

     2. All'articolo 130, comma 5, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo le parole «piano particolareggiato o di piano di recupero approvati» sono aggiunte le parole «nonché di piano di lottizzazione convenzionata».]

 

     Art. 22. Piani di riordino fondiario. [32]

     [1. Al Titolo IX della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo l'articolo 130, è inserito il seguente articolo:

     (Omissis) [33].]

 

     Art. 23. Competenze regionali e comunali. [34]

     [1. All'articolo 131, comma 9, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo la parola «Sindaco» sono aggiunte le parole «o da un suo delegato».

     2. All'articolo 131 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52. dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis) [35].]

 

     Art. 24. Integrazione delle Commissioni edilizie comunali. [36]

     [1. All'articolo 133 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis) [37].]

 

     Art. 25. Disposizioni transitorie concernenti gli strumenti urbanistici riguardanti beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico. [38]

     [1. All'articolo 135, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, le parole «le varianti agli strumenti urbanistici generali e agli strumenti urbanistici attuativi» sono sostituite con le parole «le varianti agli strumenti urbanistici generali e gli strumenti urbanistici attuativi».]

 

     Art. 26. Interventi negli ambiti di tutela ambientale. [39]

     [1. E' abrogato l'articolo 137, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.]

 

     Art. 27. Annullamento dell'autorizzazione. [40]

     [1. All'articolo 138, comma 2, primo periodo, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo le parole «potere di annullamento» sono aggiunte le parole «sempre che nel frattempo non pervenga un formale atto di consenso da parte degli organi statali competenti».]

 

     Art. 28. Applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. [41]

     [1. Al Titolo X della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo l'articolo 138, è inserito il seguente articolo:

     (Omissis) [42].]

 

     Art. 29. Commissione consultiva per i beni ambientali.

     1. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

     (Omissis) [43].

     2. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis) [44].

 

     Art. 30. Sanatoria. [45]

     1. Conservano validità le procedure già avviate dai Comuni ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 31. Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive autorizzate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985. [46]

     1. Per soddisfare le esigenze di emanazione di un provvedimento esplicito di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, affermate nella sentenza della Corte costituzionale n. 437 del 1991 con riferimento alla legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42, le autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive riguardanti in tutto o in parte beni o località di cui all'articolo 82, quinto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall'articolo 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, tuttora in essere e rilasciate dopo l'entrata in vigore della medesima legge n. 431 del 1985 e fino all'entrata in vigore della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36, sono sottoposte a verifica di compatibilità paesaggistica da parte della Direzione regionale della pianificazione territoriale ai sensi e per gli effetti del citato articolo 7 della legge n. 1497 del 1939 e con le modalità previste dall'articolo 131, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

     2. I provvedimenti autorizzativi del Direttore regionale alla pianificazione territoriale, che possono contenere anche eventuali prescrizioni di ripristino ambientale, sono trasmessi al Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi dell'articolo 82, nono comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto all'articolo 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e comunicati alla Direzione regionale dell'ambiente.

     3. In caso di diniego di autorizzazione, il relativo provvedimento è trasmesso all'Assessore regionale all'ambiente che dispone la revoca, anche parziale, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva con contestuale imposizione delle prescrizioni di ripristino ambientale eventualmente previste nell'atto di diniego. La revoca parziale deve comunque interessare tutte le aree vincolate per le quaLi sia stata accertata l'incompatibilità paesaggistica.

 

     Art. 32. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[2] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[3] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[4] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[5] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[6] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[7] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[8] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[9] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[10] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[11] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[12] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[13] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[14] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[15] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[16] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[17] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[18] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[19] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[20] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[21] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[22] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.

[23] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[24] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.

[25] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.

[26] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[27] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[28] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[29] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[30] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.

[31] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[32] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[33] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.

[34] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[35] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.

[36] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[37] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[38] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[39] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[40] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[41] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[42] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.

[43] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.

[44] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.

[45] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[46] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.