§ 95.2.40 - Legge 6 luglio 1964, n. 633.
Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:06/07/1964
Numero:633


Sommario
Art. 1.      L'art. 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 2.      L'occupazione di urgenza e l'espropriazione per pubblica utilità delle aree e dei fabbricati occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente e [...]
Art. 3.      Sono esclusi dalle espropriazioni per pubblica utilità
Art. 4.      E' istituito il "Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone", con sede in Monfalcone
Art. 5.      E' istituito il "Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno", con sede in Udine
Art. 6.      Potranno entrare a far parte dei Consorzi altri enti pubblici e privati, purché la maggioranza del patrimonio consorziale sia sempre assicurata agli Enti locali ed alla [...]
Art. 7.      All'esecuzione delle opere contemplate dai piani particolareggiati, provvedono i Consorzi dei cui agli articoli 4 e 5, ai quali lo Stato può affidare in concessione [...]
Art. 8.      I Consorzi di cui agli articoli 4 e 5 imporranno contributi di miglioria specifica, secondo le modalità previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, [...]
Art. 9.      L'indennità di espropriazione per le opere previste al precedente art. 1 sarà ragguagliata al valore venale al tempo della espropriazione dei terreni e dei manufatti, [...]
Art. 10.      I presidenti dei Consorzi pubblicheranno l'elenco dei beni da espropriare indicando il prezzo offerto per le espropriazioni
Art. 11.      I Consorzi provvederanno, in conformità ai piani particolareggiati, all'assegnazione delle aree provenienti dalle espropriazioni a singole aziende che le richiedono, per [...]
Art. 12.      Le strade di uso pubblico costruite dai Consorzi a servizio delle zone industriali saranno iscritte, allo scioglimento dei Consorzi stessi, e ad ogni effetto di legge, [...]
Art. 13.      Nel caso che il trasferimento di immobili, occorrente per l'impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati, nell'ambito delle zone menzionate, avvenga con il tramite [...]
Art. 14.      L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto [...]
Art. 15.      Il reddito dei Consorzi non è assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile di categoria B, per il periodo di dieci anni dalla loro costituzione, nei limiti in cui detto [...]


§ 95.2.40 - Legge 6 luglio 1964, n. 633.

Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali nel territorio del comune di Monfalcone e nella zona Aussa-Corno in provincia di Udine.

(G.U. 4 agosto 1964, n. 190)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     L'occupazione di urgenza e l'espropriazione per pubblica utilità delle aree e dei fabbricati occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente e delle aree da cedere successivamente a coloro che ne facciano richiesta allo scopo di costruire stabilimenti industriali, sono richieste dai Consorzi di cui agli articoli 4 e 5.

     All'occupazione ed espropriazione di detti terreni e fabbricati può essere provveduto anche gradualmente, secondo piani particolareggiati deliberati dai Consigli di amministrazione dei rispettivi Consorzi, resi esecutivi dal Presidente della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, e, sino alla prima elezione del Presidente, dai prefetti delle rispettive Provincie.

 

          Art. 3.

     Sono esclusi dalle espropriazioni per pubblica utilità:

     a) i beni appartenenti allo Stato;

     b) i fabbricati destinati ad industrie che siano in attività alla data di entrata in vigore della presente legge;

     c) le aree pertinenti a detti fabbricati, che siano strettamente indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni industriali;

     d) nel territorio del comune di Monfalcone di cui all'art. 1, le aree su cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, insistano fabbricati di civile abitazione.

     I beni di cui alle lettere b) e c) divengono soggetti ad espropriazione se siano alienati o posti in vendita successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sempreché abbiano a perdere la loro originaria destinazione industriale.

     Gli stessi beni sono in ogni caso soggetti ad espropriazione, quando debbano essere utilizzati per la costruzione di opere pubbliche.

 

          Art. 4.

     E' istituito il "Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone", con sede in Monfalcone.

     Il Consorzio è ente di diritto pubblico. Esso ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico del comune di Monfalcone, e di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali nell'ambito del territorio comunale.

     Il Consorzio è costituito dalla provincia di Gorizia, dal comune di Monfalcone, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia, dall'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.).

     Il patrimonio iniziale del Consorzio è di lire 30 milioni, da conferirsi come segue:

 

provincia di Gorizia

L.

8.333.000

comune di Monfalcone

L.

8.334.000

Camera di commercio di Gorizia

L.

8.333.000

I.R.I.

L.

5.000.000

 

          Art. 5.

     E' istituito il "Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno", con sede in Udine.

     Il Consorzio è ente di diritto pubblico. Esso ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico del Friuli, favorendo il sorgere di nuove iniziative industriali nell'ambito della zona citata.

     Il Consorzio è costituito dalla provincia di Udine, dai comuni di Udine, Pordenone, Tolmezzo, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Cervignano, Terzo di Aquileia, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine, dalla Cassa di risparmio di Udine, dall'Istituto di medio credito del Friuli, dall'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), dal Consorzio di secondo grado per la trasformazione fondiaria della Bassa Friulana.

     Il patrimonio iniziale del Consorzio è di lire 300 milioni, da conferirsi come segue:

 

provincia di Udine

L.

105.000.000

comune di Udine

L.

7.000.000

comune di Pordenone

L.

4.000.000

comune di Tolmezzo

L.

1.000.000

comune di San Giorgio di Nogaro

L.

10.500.000

comune di Torviscosa

L.

10.500.000

comune di Cervignano

L.

10.500.000

comune di Terzo di Aquileia

L.

10.500.000

Camera di commercio di Udine

L.

45.000.000

Cassa di risparmio di Udine

L.

40.000.000

Istituto di medio credito del Friuli

L.

20.000.000

I.M.I.

L.

30.000.000

Consorzio di secondo grado per la trasformazione

 

 

fondiaria della Bassa Friulana

L.

6.000.000

 

          Art. 6.

     Potranno entrare a far parte dei Consorzi altri enti pubblici e privati, purché la maggioranza del patrimonio consorziale sia sempre assicurata agli Enti locali ed alla Camera di commercio, nel Consorzio dell'Aussa-Corno; agli Enti locali, Camera di commercio e I.R.I., nel Consorzio di Monfalcone.

     Tra gli enti che concorrono a formare la maggioranza di cui al comma precedente sarà inclusa anche la Regione Friuli-Venezia Giulia, qualora deliberasse di aderire ai Consorzi.

     Ai fini delle deliberazioni in Assemblea lo statuto determinerà il numero dei voti spettanti a ciascun partecipante, in proporzione alla quota conferita.

     Nei Consigli di amministrazione la maggioranza dei seggi dovrà essere riservata ai rappresentanti degli Enti di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

     Gli statuti dei Consorzi saranno approvati con decreti del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, se già eletto, o, transitoriamente, con decreti del Ministro per l'industria e il commercio.

     I Consorzi sono soggetti al controllo dei competenti organi della Regione Friuli-Venezia Giulia, secondo le modalità che saranno stabilite dalle leggi regionali. Fino alla istituzione di tali organi, il controllo sarà esercitato dal Ministro per l'industria e il commercio.

 

          Art. 7.

     All'esecuzione delle opere contemplate dai piani particolareggiati, provvedono i Consorzi dei cui agli articoli 4 e 5, ai quali lo Stato può affidare in concessione l'esecuzione delle opere di propria competenza. La concessione delle opere da parte dello Stato è autorizzata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

     Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni che disciplinano i modi, i termini e le condizioni per l'esecuzione delle opere.

     Restano ferme le norme del Codice della navigazione e successive disposizioni per quanto riguarda la concessione di zone demaniali marittime e la determinazione dei canoni relativi.

 

          Art. 8.

     I Consorzi di cui agli articoli 4 e 5 imporranno contributi di miglioria specifica, secondo le modalità previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, modificato dalla legge 5 marzo 1963, n. 246, sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani compresi nelle circoscrizioni delle Amministrazioni locali partecipanti, che sia conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione delle opere di cui all'art. 1.

     Il gettito netto di tali contributi sarà interamente devoluto ai Consorzi stessi, per le rispettive zone.

 

          Art. 9.

     L'indennità di espropriazione per le opere previste al precedente art. 1 sarà ragguagliata al valore venale al tempo della espropriazione dei terreni e dei manufatti, astrazione fatta dalla possibilità della loro utilizzazione industriale e con esclusione di ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta alla sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto.

     L'indennità come sopra determinata per i terreni agricoli sarà maggiorata del 20 per cento qualora l'espropriando sia un coltivatore diretto, il quale risulti essere proprietario dei beni ininterrottamente da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1961, n. 1525.

     Ai fittavoli e mezzadri che abbiano coltivato i fondi ininterrottamente da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, sarà corrisposto da parte del Consorzio un indennizzo pari al 20 per cento dell'indennità di esproprio liquidata al proprietario.

 

          Art. 10.

     I presidenti dei Consorzi pubblicheranno l'elenco dei beni da espropriare indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

     Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione le autorità di cui al secondo comma dell'art. 2, su richiesta dei presidenti dei Consorzi, ordineranno il pagamento o il deposito delle somme offerte entro il termine di cui al comma successivo e pronunceranno l'espropriazione.

     L'indennità di espropriazione in caso di accordo fra le parti deve essere pagata o, in caso di contestazione, deve essere depositata dall'espropriante entro un anno dalla data di rilascio o di consegna del bene. I Consorzi, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento dell'indennità, sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute. I beni espropriati possono essere lasciati in comodato precario al precedente proprietario.

     I Consorzi, per conseguire il rilascio del bene, e l'espropriato per effettuarne la consegna, debbono dare un preavviso di 120 giorni.

     Per quanto non diversamente disposto rimangono in vigore le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

 

          Art. 11.

     I Consorzi provvederanno, in conformità ai piani particolareggiati, all'assegnazione delle aree provenienti dalle espropriazioni a singole aziende che le richiedono, per l'impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati ed opere annesse.

     Le richieste di cessione di aree dovranno essere corredate da un piano tecnico dimostrativo della loro utilizzazione.

     Per le assegnazioni si applicheranno i criteri di cui al quarto e quinto comma dell'art. 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

     Nell'utilizzazione delle aree da destinarsi a impianti industriali avranno diritto di preferenza, a parità di condizioni, le Amministrazioni dello Stato, nonché gli enti ed aziende sottoposti, direttamente o indirettamente, a vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali.

     Nell'atto di assegnazione delle aree sarà indicato il termine entro il quale gli stabilimenti dovranno essere completati e la penale a favore dei Consorzi in casi di ritardo.

     Il prezzo di cessione sarà ragguagliato al prezzo di esproprio maggiorato di un sovrapprezzo, nella misura che sarà stabilita dai Consigli di amministrazione dei Consorzi con deliberazione da approvarsi dalle competenti autorità di cui all'art. 2, in relazione all'incremento di valore che si sia verificato, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta all'impianto e alla sistemazione delle zone industriali e dei porti.

     Le somme ricavate dalle cessioni, nonché i proventi dei contributi di cui al precedente art. 8, saranno dai Consorzi destinati all'esecuzione delle opere necessarie per l'attrezzatura delle zone a scopo industriale.

 

          Art. 12.

     Le strade di uso pubblico costruite dai Consorzi a servizio delle zone industriali saranno iscritte, allo scioglimento dei Consorzi stessi, e ad ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche saranno classificate statali o provinciali, a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

 

          Art. 13.

     Nel caso che il trasferimento di immobili, occorrente per l'impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati, nell'ambito delle zone menzionate, avvenga con il tramite dei Consorzi previsti ai precedenti articoli 4 e 5, le agevolazioni tributarie di cui all'art. 3 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, si applicano sia al passaggio relativo all'acquisto od esproprio degli immobili da parte dei consorzi, sia a quello relativo alla successiva loro vendita od assegnazione alle aziende che si impegnino a provvedere all'impianto degli stabilimenti.

     Il termine di tre anni stabilito dal secondo comma del citato art. 3 decorre, nel caso sopraindicato, per entrambi i passaggi, dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento degli immobili dai Consorzi ai terzi.

 

          Art. 14.

     L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni e la Cassa depositi e prestiti sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere mutui ai Consorzi di cui agli articoli 4 e 5 per l'effettuazione delle espropriazioni, per l'esecuzione delle opere pubbliche e per l'impianto e l'attrezzatura dei pubblici servizi contemplati dai piani particolareggiati.

     Le provincie di Gorizia e di Udine e i Comuni partecipanti ai Consorzi sono autorizzati a prestare le garanzie dei mutui di cui al precedente comma.

 

          Art. 15.

     Il reddito dei Consorzi non è assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile di categoria B, per il periodo di dieci anni dalla loro costituzione, nei limiti in cui detto reddito risulta destinato alla costruzione, miglioramento o manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature consortili, a condizione che sia accantonato in apposito fondo denominato avanzi di gestione da iscrivere in bilancio. La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio.

     Gli accantonamenti utilizzati per scopi diversi da quelli su indicati, concorrono a formare il reddito imponibile di categoria B nell'esercizio sul quale è avvenuta l'utilizzazione.

     I Consorzi sono esenti da imposta sulle società.