§ 5.6.30 - Legge Regionale 12 luglio 1999, n. 22.
Disposizioni in materia di istruzione e cultura.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:12/07/1999
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 4/1992, concernente l'Associazione Internazionale dell'Operetta).
Art. 2.  (Modifiche a norme in materia di diritto allo studio).
Art. 3.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 4/1999 in materia di insegnamento della lingua e della cultura friulana).
Art. 4.  (Modifica alla legge regionale 55/1990 in materia di diritto allo studio universitario).
Art. 5.  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 11/1969 in materia di sviluppo dell'istruzione universitaria).


§ 5.6.30 - Legge Regionale 12 luglio 1999, n. 22.

Disposizioni in materia di istruzione e cultura.

(B.U. 14 luglio 1999, n. 28).

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 4/1992, concernente l'Associazione Internazionale dell'Operetta).

     1. [1].

     2. [2].

     3. In relazione a quanto disposto dal comma 2, alla denominazione del capitolo 5304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999/2001 e del bilancio per l'anno 1999, in fine, sono aggiunte le parole "e a sostegno dell'attività di spettacolo nella regione".

 

     Art. 2. (Modifiche a norme in materia di diritto allo studio). [3]

     1. [4].

     2. [5].

     3. All'articolo 16 della legge regionale 3/1998, il comma 49 è abrogato.

     4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione limitatamente all'anno 1999.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 14/1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5029 [1.1.162.2.06.04] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999/2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica 22 - programma 0.15.1 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione "Assegni di studio agli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie non statali per le spese di iscrizione e di frequenza" e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l'anno 1999.

     6. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 47, della legge regionale 3/1998, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     7. All'onere complessivo di lire 5.500 milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 5 e 6, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9700 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 40 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti).

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 4/1999 in materia di insegnamento della lingua e della cultura friulana). [6]

 

     Art. 4. (Modifica alla legge regionale 55/1990 in materia di diritto allo studio universitario). [7]

     [1. [8].

     2. Per le finalità dell'articolo 27 bis della legge regionale 55/1990, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, lo stanziamento autorizzato dal bilancio regionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 55/1990, a carico del capitolo 5080, è aumentato di lire 200 milioni per l'anno 1999.

     3. In relazione al disposto di cui al comma 2, alla denominazione del capitolo 5080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, in fine, sono aggiunte le parole "e la concessione di contributi a soggetti privati che svolgano attività convittuale in favore degli studenti universitari". All'onere di lire 200 milioni per l'anno 1999, derivante dal comma 2, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze del 20 gennaio 1999, n. 15.]

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 11/1969 in materia di sviluppo dell'istruzione universitaria).

     1. [9].

     2. La norma di cui al comma 1 entra in vigore con decorrenza dall'esercizio finanziario 2000.

 

 


[1] Modifica il comma 56, art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[2] Modifica il comma 17, art. 36 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 2 aprile 1991, n. 14.

[5] Sostituisce il comma 47, art. 16 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.

[6] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 29. Sostituisce il comma 80, art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[7] Articolo abrogato dall’art. 43 della L.R. 23 maggio 2005, n. 12.

[8] Aggiunge l'art. 27 bis alla L.R. 17 dicembre 1990, n. 55.

[9] Sostituisce l'art. 15 della L.R. 2 luglio 1969, n. 11.