§ 6.3.2 - Legge Regionale 14 ottobre 1965, n. 20.
Autorizzazione all'acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 gestione dei beni
Data:14/10/1965
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Per la provvista delle sedi degli Uffici regionali e degli Enti od Istituti, dipendenti dalla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare anche a mezzo di operazioni di [...]
Art. 2.      Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico alle disponibilità dello stanziamento iscritto al capitolo 2120581 dell'esercizio finanziario 26 maggio 31 dicembre 1964 e di quelli [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.


§ 6.3.2 - Legge Regionale 14 ottobre 1965, n. 20.

Autorizzazione all'acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione.

(B.U. 19 ottobre 1965, n. 19).

 

Art. 1.

     Per la provvista delle sedi degli Uffici regionali e degli Enti od Istituti, dipendenti dalla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria beni immobili ed a eseguire costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, adattamenti e sistemazioni di fabbricati [1].

 

     Art. 2.

     Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico alle disponibilità dello stanziamento iscritto al capitolo 2120581 dell'esercizio finanziario 26 maggio 31 dicembre 1964 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 53 della L.R. 11 maggio 1988, n. 28. Vedi anche le integrazioni di cui all'art. 9 della L.R. 22 dicembre 1971, n. 57, all'art. 1 della L.R. 11 novembre 1975, n. 69 e all'art. 82 della L.R. 5 settembre 1989, n. 25, nonché le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 94 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3, all'art. 58 della L.R. 9 luglio 1990, n. 29, all'art. 78 della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4, all'art. 44, comma 5, della L.R. 6 settembre 1991, n. 47 ed all'art. 50 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30.