§ 3.1.52 - Legge Regionale 12 giugno 1978, n. 62. [*]
Attuazione, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee relative all'ammodernamento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:12/06/1978
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Delimitazione delle zone di montagna e svantaggiate.
Art. 3.  Regime di aiuti.
Art. 4.  Concorso negli interessi.
Art. 58.      Agli oneri finanziari necessari per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le assegnazioni disposte a favore della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia sui fondi stanziati dalla [...]
Art. 59.      Per gli scopi previsti dal primo comma dell'articolo 4 della presente legge è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1978,il limite di impegno di lire 665 milioni
Art. 60.      Per le finalità previste dal settimo comma dell'articolo 4 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 220 milioni, di cui lire 140 [...]
Art. 61.      Per gli oneri previsti dal primo comma della lettera a), dell'articolo 5 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 400 milioni, di cui [...]
Art. 62.      Per gli oneri previsti dal quarto comma della lettera a) dell'articolo 5 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del [...]
Art. 63.      Per gli oneri previsti della lettera b) dell'articolo 5 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 160 milioni, di cui lire 80 milioni [...]
Art. 64.      Per gli oneri previsti dalla lettera c), dell'articolo 5 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, di cui lire 600 [...]
Art. 65.      Per gli oneri previsti dalla lettera d) dell'articolo 5 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 70 milioni, di cui lire 52 milioni per [...]
Art. 66.      Per gli oneri previsti dalla lettera b) dell'articolo 11 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1.350 milioni, di cui lire 1.000 [...]
Art. 67.      Per gli oneri previsti dagli articoli 23 e 24 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 3.032 milioni, di cui lire 758 milioni per [...]
Art. 68.      Per gli oneri previsti dall'ultimo comma dell'articolo 23 della presente legge è autorizzata per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 240 milioni, di cui lire 120 milioni [...]
Art. 69.      Per le finalità previste dell'articolo 25 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 280 milioni, di cui lire 160 milioni per l'esercizio [...]
Art. 70.      Per le finalità previste dall'articolo 26 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1978, il limite di impegno di lire 100 milioni.
Art. 71.      Per gli oneri relativi alla concessione dei contributi in conto capitale previsti dal terzo comma dell'articolo 26 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la [...]
Art. 72.      Per gli oneri previsti dal punto 3) dell'articolo 28 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 303.000.000, di cui lire 98.500.000 per [...]
Art. 73.      Per le finalità previste dagli articoli 42, 43, 44, secondo comma, e 46 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 300 milioni, di cui [...]
Art. 74.      Per le finalità previste dal quarto comma dell'articolo 44 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 140 milioni, di cui lire 80 [...]
Art. 75.      Per le finalità previste dall'articolo 45 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario [...]
Art. 76.      Per le finalità previste dall'articolo 47 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 120 milioni, di cui lire 63 milioni per l'esercizio [...]
Art. 77.      Per le finalità previste dagli articoli 48, 52 e 53 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 400 milioni, di cui lire 170 milioni per [...]
Art. 78.      Per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della legge 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla presente [...]
Art. 79.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.52 - Legge Regionale 12 giugno 1978, n. 62. [*]

Attuazione, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee relative all'ammodernamento dell'agricoltura ed agli interventi speciali per le zone montane e svantaggiate [1].

(B.U. 20 giugno 1978, n. 52).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

Art. 1. Finalità della legge.

     La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con le facoltà ad essa derivanti dallo Statuto di autonomia, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e regionale ed in attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma delle strutture agricole, comprese quelle delle zone di montagna, svantaggiate e di quelle colpite dai recenti eventi sismici, istituisce, con la presente legge, un regime di aiuti per il perseguimento delle finalità di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 ed alla legge 10 maggio 1976, n. 352 e loro successive modificazioni [1/1].

 

     Art. 2. Delimitazione delle zone di montagna e svantaggiate.

     Ai fini dell'applicazione degli interventi previsti al precedente articolo 1, le zone di montagna e svantaggiate del Friuli-Venezia Giulia sono quelle comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 75/273/CEE del 28 aprile 1975.

     Nei territori suindicati gli interventi devono, altresì, armonizzarsi con gli obiettivi dei piani di sviluppo socio-economico e dei programmi straordinari delle Comunità montane, previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni una volta che questi strumenti saranno adottati [2].

     I Comuni e le parti di Comuni, di cui all'elenco allegato alla decisione del Consiglio delle Comunità Europee 76/557/CEE del 21 giugno 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assimilati alle zone di montagna e svantaggiate predette fino al 31 dicembre 1985 ai fini di cui ai successivi articoli 23 e 25, le cui provvidenze, tuttavia, saranno concesse in via prioritaria agli aventi diritto, residenti nei territori montani previsti a termini dell'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 [3].

 

TITOLO II

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

 

     Art. 3. Regime di aiuti.

     Al fine di promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, in modo che le aziende siano poste in grado di conseguire il livello di reddito comparabile secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni, il regime di aiuti è costituito da:

     a) concorso negli interessi per mutui e prestiti inerenti la globalità degli investimenti necessari per la ristrutturazione aziendale;

     b) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e per i relativi interessi;

     c) contributi di orientamento per l'incremento della produzione zootecnica;

     d) benefici a favore del riordino fondiario e per la realizzazione di opere irrigue;

     e) contributi in conto capitale per la contabilità aziendale;

     f) contributi una tantum per l'avviamento delle gestioni associative di assistenza interaziendale;

     g) messa a disposizione di terre rese libere per effetto della cessazione dell'attività agricola, ai sensi del successivo Titolo III.

     Per la concessione dei benefici previsti dal presente Titolo 11, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli successivi, si osservano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 15, 18, 19, 20, 23, 24 e 25 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni.

     Nel caso di aziende situate nei territori, di cui al precedente articolo 2, la concessione delle provvidenze previste dal presente Titolo 11 ha luogo sulla base delle condizioni di maggiore favore stabilite all'articolo 10, primo comma, lettere a) e b) della legge 10 maggio 1976, n. 352.

     L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura assiste gli imprenditori agricoli, che ne facciano richiesta e senza oneri per gli interessati, ai fini degli adempimenti necessari per l'ottenimento delle provvidenze di cui al presente articolo.

 

     Art. 4. Concorso negli interessi.

     Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui e prestiti, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore per la ristrutturazione aziendale, prevista dal relativo piano di sviluppo approvato.

     L'entità globale degli investimenti non potrà superare le 42.060 unità di conto, per ogni unità lavorativa che risulterà impiegata nell'azienda a seguito del conseguimento degli obiettivi di piano e, comunque, per non più di quattro unità lavorative.

     Gli investimenti da ammettere a contributo possono avere riguardo ad opere di miglioramento fondiario, nonché di miglioramento agrario per l'adeguamento del capitale di esercizio relativo alle dotazioni aziendali.

     La durata massima dei mutui non potrà superare gli anni venti, per i mutui destinati agli investimenti fondiari, e gli anni dieci, per i mutui destinati all'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale [4].

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, saranno determinate le modalità per stabilire l'entità del contributo di cui ai successivi settimo ed ottavo comma del presente articolo [5].

     Il concorso nel pagamento degli interessi può altresì essere attualizzato con le modalità previste dal penultimo ed ultimo comma dell'articolo 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni, sia nel caso che l'imprenditore intenda corrispondere all'Istituto le rate di ammortamento, sulla base del tasso globale, per il residuo valore capitale dell'operazione, sia nel caso che l'imprenditore intenda estinguere l'operazione all'atto stesso dell'attualizzazione.

     In alternativa al concorso nel pagamento degli interessi, di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale potrà concedere un contributo in conto capitale, di entità comunque non superiore a quanto spetterebbe all'imprenditore attualizzando il concorso nel pagamento degli interessi per un mutuo di importo pari agli investimenti autorizzati, e della durata di anni venti per gli investimenti fondiari e di anni dieci per l'acquisto di macchine, attrezzi del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

     Detto contributo potrà essere erogato all'imprenditore in due o più soluzioni, sulla base degli accertamenti degli acquisti avvenuti e delle opere eseguite.

     Nei territori, di cui al precedente articolo 2 e per i quali siano previsti interventi specifici ai sensi del successivo articolo 27 per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia e lo svolgimento di attività artigianali, il concorso nel pagamento degli interessi può riguardare investimenti di carattere turistico o artigianale, realizzati nell'ambito dell'azienda agricola, per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda.

 

     Artt. 4. bis - 9.

     (Omissis) [6].

 

TITOLO III

CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ATTIVITA' AGRICOLA ED UTILIZZAZIONE DELLE TERRE

DISPONIBILI

 

CAPO I

Cessazione anticipata dell'attività agricola

 

     Artt. 10. - 18.

     (Omissis) [6].

 

CAPO II

Acquisizione e destinazione delle terre disponibili

 

     Artt. 19. - 21.

     (Omissis) [6].

 

TITOLO IV

AIUTI SPECIALI PER LE ZONE DI MONTAGNA E SVANTAGGIATE, NONCHE' PER LE ZONE

A QUESTE ASSIMILATE

 

     Artt. 22. - 29.

     (Omissis) [6].

 

TITOLO V

MODALITA' E PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

 

     Artt. 30. - 41.

     (Omissis) [6].

 

TITOLO VI

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE

OCCUPATE IN AGRICOLTURA

 

CAPO I

Informazione socio-economica

 

     Artt. 42. - 47.

     (Omissis) [6].

 

CAPO II

  Qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura

 

     Artt. 48. - 54.

     (Omissis) [6].

 

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Artt. 55. - 57.

     (Omissis) [6].

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE [7]

 

     Art. 58.

     Agli oneri finanziari necessari per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le assegnazioni disposte a favore della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia sui fondi stanziati dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e sui fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione, nonché con finanziamenti aggiuntivi derivanti dai mezzi propri della Regione.

 

     Art. 59.

     Per gli scopi previsti dal primo comma dell'articolo 4 della presente legge è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1978,il limite di impegno di lire 665 milioni [8].

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 665 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7528 con la denominazione: «Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti contratti dagli imprenditori agricoli per la ristrutturazione aziendale prevista dal relativo piano di sviluppo approvato» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.660 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 665 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978, cui si fa fronte con io stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, lettera a), della legge 9 maggio 1975, n. 153.

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 558 con la denominazione: «Acquisizione di fondi per l'erogazione di contributi nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti contratti dagli imprenditori agricoli per la ristrutturazione aziendale prevista dal relativo piano di sviluppo approvato (articolo 18 legge 9 maggio 1975, n. 153 e articolo 10, lettera a), legge 10 maggio 1976, n. 352)» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.660 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 665 milioni per l'esercizio 1978.

     Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

     Sui precitati capitoli di entrata e di spesa saranno inoltre iscritti gli stanziamenti corrispondenti alle assegnazioni statali disposte ai sensi dell'articolo 15, lettera c), della legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni.

 

     Art. 60.

     Per le finalità previste dal settimo comma dell'articolo 4 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 220 milioni, di cui lire 140 milioni per l'esercizio 1978 [9].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7529 con la denominazione: «Contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli in alternativa al concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti contratti per la ristrutturazione aziendale prevista dal relativo piano di sviluppo approvato» e con lo stanziamento complessivo di lire 220 milioni per gli esercizi 1978-1981, di cui lire 140 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede come segue:

     a) per lire 100 milioni relativi all'esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (Rubrica n. 5 - Partita n. 3 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo) ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

     b) per lire 120 milioni per gli esercizi 1978-1981, di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 5 - Partita n. 2

- dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 61.

     Per gli oneri previsti dal primo comma della lettera a), dell'articolo 5 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 400 milioni, di cui lire 260 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7530 con la denominazione: «Contributi aggiuntivi in conto capitale alle aziende agricole il cui piano di sviluppo approvato prevede un orientamento produttivo verso la produzione bovina ed ovina» e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 260 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, lettera c), legge 9 maggio 1975, n. 153.

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 559 con la denominazione: «Acquisizione di fondi per l'erogazione di contributi aggiuntivi in conto capitale alle aziende agricole il cui piano di sviluppo approvato prevede un orientamento produttivo verso la produzione bovina ed ovina (articolo 23 legge 9 maggio 1975, n. 153)» e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 260 milioni per l'esercizio 1978.

 

     Art. 62.

     Per gli oneri previsti dal quarto comma della lettera a) dell'articolo 5 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito, per memoria, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7531 con la denominazione: «Contributi integrativi in conto capitale alle aziende agricole situate nelle zone montane e in talune zone svantaggiate e a queste assimilate, il cui piano di sviluppo approvato prevede un orientamento produttivo verso la produzione bovina ed ovina».

     Sul precitato capitolo saranno iscritti gli stanziamenti corrispondenti alle assegnazioni statali disposte ai sensi dell'articolo 15, lettera d), della legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni.

     Per l'iscrizione a bilancio delle assegnazioni suddette, nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio 1978 viene istituito, per memoria, al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 560 con la denominazione: «Acquisizione di fondi per l'erogazione di contributi integrativi in conto capitale alle aziende agricole situate nelle zone montane e in talune zone svantaggiate e a queste assimilate, il cui piano di sviluppo approvato prevede un orientamento produttivo verso la produzione bovina ed ovina (articolo 10, terzo comma, legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni)».

 

     Art. 63.

     Per gli oneri previsti della lettera b) dell'articolo 5 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 160 milioni, di cui lire 80 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7532 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per maggiori incentivi per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo nonché di ricomposizione o di riordino fondiario di interesse particolare o di interesse comune a più fondi» e con lo stanziamento complessivo di lire 160 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 80 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede come segue:

     a) per lire 40 milioni relativi all'esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977 (Rubrica n. 5 - Partita n. 3 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo) ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

     b) per lire 120 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 5 - Partita n. 2

- dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 64.

     Per gli oneri previsti dalla lettera c), dell'articolo 5 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, di cui lire 600 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7533 con la denominazione: «Contributi a favore degli imprenditori agricoli con piano di sviluppo approvato per la tenuta della contabilità aziendale» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.100 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 600 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, lettera d), legge 9 maggio 1975, n. 153.

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 561 con la denominazione: «Acquisizione di fondi per l'erogazione di contributi a favore degli imprenditori agricoli con piano di sviluppo approvato per la tenuta della contabilità aziendale (articolo 29 legge 9 maggio 1975, n. 153)» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.100 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 600 milioni per l'esercizio 1978.

 

     Art. 65.

     Per gli oneri previsti dalla lettera d) dell'articolo 5 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 70 milioni, di cui lire 52 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7534 con la denominazione: «Contributi una tantum alle Associazioni di produttori agricoli per l'avviamento delle relative gestioni» e con lo stanziamento complessivo di lire 70 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 52 milioni per l'esercizio 1978 cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, lettera e), legge 9 maggio 1975, n. 153.

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 562 con la denominazione: «Acquisizione di fondi per l'erogazione di contributi una tantum alle Associazioni di produttori agricoli per l'avviamento delle relative gestioni (articolo 30 legge 9 maggio 1975, n. 153)» e con lo stanziamento complessivo di lire 70 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 52 milioni per l'esercizio 1978.

 

     Art. 66.

     Per gli oneri previsti dalla lettera b) dell'articolo 11 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1.350 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7535 con la denominazione: «Erogazioni per la concessione del premio di apporto strutturale» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.350 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, lettera b), della legge 9 maggio 1975, n. 153.

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito, al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 563 con la denominazione: «Acquisizione di fondi per la concessione del premio di apporto strutturale (articolo 41 legge 9 maggio 1975, n. 153)» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.350 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1978.

 

     Art. 67.

     Per gli oneri previsti dagli articoli 23 e 24 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 3.032 milioni, di cui lire 758 milioni per l'esercizio 1978 [10].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7536 con la denominazione: «Concessione dell'indennità compensativa agli imprenditori agricoli, singoli od associati, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni» e con lo stanziamento complessivo di lire 3.032 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981 di cui lire 758 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte mediante stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 15, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni.

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 564 con la denominazione: «Acquisizione di fondi per la concessione dell'indennità compensativa agli imprenditori agricoli, singoli od associati (articoli 5 e 6 legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni)» e con lo stanziamento complessivo di lire 3.032 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 758 milioni per l'esercizio 1978.

 

     Art. 68.

     Per gli oneri previsti dall'ultimo comma dell'articolo 23 della presente legge è autorizzata per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 240 milioni, di cui lire 120 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7537 con la denominazione: «Concessione dell'indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli, singoli od associati, aventi una superficie inferiore a tre ettari dai medesimi coltivata» e con lo stanziamento complessivo di lire 240 milioni per gli esercizi 1978-1981 di cui lire 120 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede come segue:

     a) per lire 60 milioni relativi all'esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (Rubrica n. 5 - Partita n. 3 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo) ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

     b) per lire 180 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 60 milioni per l'esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 5 - Partita n. 2

- dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 69.

     Per le finalità previste dell'articolo 25 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 280 milioni, di cui lire 160 milioni per l'esercizio 1978. Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7542 con la denominazione: «Indennità annua integrativa regionale a favore di giovani coltivatori diretti, proprietari, affittuari, mezzadri e loro coadiuvanti familiari in forma stabile e permanente, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che esercitano o si impegnano ad esercitare l'attività agricola e la cui azienda abbia il piano di sviluppo approvato ai sensi dell'articolo 25 legge regionale 12 giugno 1978, n. 62» e con lo stanziamento complessivo di lire 280 milioni per gli esercizi 1978-1981, di cui lire 160 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 5 - Partita n. 2

- dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 70.

     Per le finalità previste dall'articolo 26 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1978, il limite di impegno di lire 100 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1999.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7538 con la denominazione: «Contributi in conto interessi per mutui agevolati per investimenti collettivi» e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 100 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978.

     All'onere complessivo di lire 400 milioni si provvede come segue:

     a) per lire 100 milioni relativi all'annualità per l'esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (Rubrica n. 5 - Partita n. 3 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

     b) per lire 300 milioni relativi alle annualità dal 1979 al 1981 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 71.

     Per gli oneri relativi alla concessione dei contributi in conto capitale previsti dal terzo comma dell'articolo 26 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1.420.500.000, di cui lire 330.500.000 per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7539 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per investimenti collettivi ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni», e con lo stanziamento complessivo di lire 1.420.500.000 per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 330.500.000 per l'esercizio 1978, cui si fa fronte mediante stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 15, lettera e), della legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni.

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 565 con la denominazione: «Acquisizione di fondi per l'erogazione di contributi in conto capitale per investimenti collettivi (articolo 12 legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni)» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.420.500.000 per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 330.500.000 per l'esercizio 1978.

 

     Art. 72.

     Per gli oneri previsti dal punto 3) dell'articolo 28 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 303.000.000, di cui lire 98.500.000 per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - 5ezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7540 con la denominazione: «Contributi in conto capitale alle Comunità montane per la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni» e con lo stanziamento complessivo di lire 303.000.000 per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 98.500.000 per l'esercizio 1978, cui si fa fronte mediante stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 15, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni.

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio 1978 viene istituito al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 566 con la denominazione: «Acquisizione di fondi per l'erogazione di contributi in conto capitale alle Comunità montane per la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni (articolo 4 legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni)» e con lo stanziamento complessivo di lire 303.000.000 per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 98.500.000 per l'esercizio 1978.

 

     Art. 73.

     Per le finalità previste dagli articoli 42, 43, 44, secondo comma, e 46 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 300 milioni, di cui lire 240 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito, al Titolo Il - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7364 con la denominazione: «Spese e contributi per lo svolgimento dell'attività di informazione socio-economica» e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 240 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 8, lettera a), della legge 9 maggio 1975, n. 153.

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito, al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 567 con la denominazione: «Acquisizione di fondi per lo svolgimento dell'attività socio-economica (articoli 48 e 49, legge 9 maggio 1975, n. 153)», e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 240 milioni per l'esercizio 1978.

 

     Art. 74.

     Per le finalità previste dal quarto comma dell'articolo 44 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 140 milioni, di cui lire 80 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7541 con la denominazione: «Contributi una tantum alle Associazioni per l'assunzione e l'utilizzazione di consulenti socio- economici» e con lo stanziamento complessivo di lire 140 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 80 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 8, lettera c), legge 9 maggio 1975, n. 153.

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito, al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 568 con la denominazione: «Acquisizione di fondi per l'erogazione di contributi una tantum alle Associazioni per l'assunzione e l'utilizzazione di consulenti socio-economici (art. 60 legge 9 maggio 1975, n. 153)» e con lo stanziamento complessivo di lire 140 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 80 milioni per l'esercizio 1978.

 

     Art. 75.

     Per le finalità previste dall'articolo 45 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito «per memoria», al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7365 con la denominazione: «Spese per lo svolgimento dei corsi di formazione e perfezionamento e degli incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici ai sensi dell'articolo 51 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni".

     Sul precitato capitolo saranno iscritti gli stanziamenti corrispondenti alle assegnazioni statali disposte ai sensi dell'articolo 8, lettera b), della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni.

     Per l'iscrizione a bilancio delle assegnazioni suddette, nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito «per memoria», al Titolo II - Rubrica n 1 - Categoria X - il capitolo 569 con la denominazione: «Acquisizione di fondi per lo svolgimento dei corsi di formazione e perfezionamento e degli incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici (art. 51 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni)».

 

     Art. 76.

     Per le finalità previste dall'articolo 47 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 120 milioni, di cui lire 63 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito, al Titolo XII - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7366 con la denominazione: «Spese concernenti la redazione e la diramazione del bollettino mensile di informazione» e con lo stanziamento complessivo di lire 120 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 63 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 8, lettera e), della legge 9 maggio 1975, n. 153.

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 570 con la denominazione: «Acquisizione di fondi per la redazione e diramazione del bollettino mensile di informazione (art. 54 legge 9 maggio 1975, n. 153)» e con lo stanziamento complessivo di lire 120 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 63 milioni per l'esercizio 1978.

 

     Art. 77.

     Per le finalità previste dagli articoli 48, 52 e 53 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 400 milioni, di cui lire 170 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7367 con la denominazione: «Spese per lo svolgimento dell'attività di qualificazione professionale degli agricoltori» e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 170 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato, ai sensi dell'articolo 8, lettera d), della legge 9 maggio 1975, n. 153.

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito, al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 571 con la denominazione: «Acquisizione di fondi per lo svolgimento dell'attività di qualificazione professionale degli agricoltori (articoli 55 e 56 legge 9 maggio 1975, n. 153)» e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 170 milioni per l'esercizio 1978.

 

     Art. 78.

     Per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della legge 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla presente legge regionale, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 70 milioni, di cui lire 37 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7368 con la denominazione: «Spese per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e loro successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento complessivo di lire 70 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 37 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 572 con la denominazione: «Acquisizione di fondi per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 (articolo 10, primo comma, legge 9 maggio 1975, n. 153)» e con lo stanziamento complessivo di lire 70 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 37 milioni per l'esercizio 1978.

 

     Art. 79.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 aprile 1981, n. 19.

[1/1] Le attribuzioni dell'amministrazione regionale relative all'applicazione della presente legge in materia di contributi per la contabilità aziendale sono state trasferite all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura ai sensi dell'art. 1 della L.R. 26 agosto 1983, n. 73.

[2] Comma così modificato dal 1º comma dell'art. 2 della L.R. 23 aprile 1981, n. 19.

[3] Comma cosi sostituito dall'art. 2, ultimo comma della L.R. 23 aprile 1981, n. 19 e dall'art. 8 della L.R. 26 agosto 1983, n. 73.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 aprile 1981, n. 19.

[5] Vedi nota che precede.

[6] Articoli abrogati dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12.

[6] Articoli abrogati dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12.

[6] Articoli abrogati dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12.

[6] Articoli abrogati dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12.

[6] Articoli abrogati dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12.

[6] Articoli abrogati dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12.

[6] Articoli abrogati dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12.

[6] Articoli abrogati dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12.

[7] Per le disposizioni finanziarie, a seguito delle modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 23 aprile 1981, n. 19, vedi ora gli artt. 33 e seguenti della medesima legge regionale.

[8] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 42 della L.R. 23 aprile 1981, n. 19, nonché la riduzione del limite di impegno di cui all'art. 16 della L.R. 13 agosto 1986, n. 34 e all'art. 14 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30.

[9] Vedi nota che precede.

[10] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della L.R. 26 agosto 1983, n. 75 e agli artt. 15 e 17 della L.R. 13 agosto 1986, n. 34.