§ 3.1.64 - Legge Regionale 23 aprile 1981, n. 19.
Norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 62: «Attuazione, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:23/04/1981
Numero:19


Sommario
Art. 33.      Gli oneri derivanti dall'applicazione del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, fanno carico al capitolo [...]
Art. 34.      Gli oneri derivanti dall'applicazione del quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, fanno carico al capitolo [...]
Art. 35.      Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 bis della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, inserito con l'articolo 6 della presente legge, fanno carico al capitolo 7307 dello stato [...]
Art. 36.      Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 ter della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, inserito con l'articolo 7 della presente legge, fanno carico al capitolo 7308 dello stato [...]
Art. 37.      Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 quater della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, inserito con l'articolo 8 della presente legge, fanno carico al capitolo 7309 dello [...]
Art. 38.      Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dall'articolo 17 della presente legge, fanno carico al capitolo 7311 dello [...]
Art. 39.      Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come modificato con l'articolo 19 della presente legge, fanno carico al capitolo 7317 dello [...]
Art. 40.      Gli oneri derivanti dall'applicazione del secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dall'articolo 20 della presente legge, fanno carico al [...]
Art. 41.      Per le finalità previste dall'articolo 45 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'esercizio 1981.
Art. 42.      In via di interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 59 e del primo comma dell'articolo 60 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, i riferimenti al primo comma e, [...]
Art. 43.      Il limite di impegno di lire 100 milioni autorizzato nell'esercizio 1978 con l'articolo 70 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è revocato.
Art. 44.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.64 - Legge Regionale 23 aprile 1981, n. 19. [1]

Norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 62: «Attuazione, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee relative all'ammodernamento dell'agricoltura ed agli interventi speciali per le zone montane e svantaggiate».

(B.U. 24 aprile 1981, n. 46).

 

     Artt. 1. - 32.

     (Omissis) [2].

 

Art. 33.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, fanno carico al capitolo 7305 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981.

     In relazione al disposto del precedente articolo 5, le denominazioni dei capitoli 7305 della spesa e 559 dell'entrata del piano e del bilancio citati vengono così modificate:

     Capitolo 7305: - «Contributi aggiuntivi in conto capitale alle aziende agricole il cui piano di sviluppo approvato preveda un orientamento produttivo verso la produzione bovina, ovina e caprina».

     Capitolo 559 - «Acquisizione di fondi per l'erogazione di contributi aggiuntivi in conto capitale alle aziende agricole il cui piano di sviluppo approvato preveda un orientamento produttivo verso la produzione bovina, ovina e caprina (articolo 23, legge 9 maggio 1975, n. 153)».

 

     Art. 34.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, fanno carico al capitolo 7306 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981.

     In relazione al disposto del precedente articolo 5, le denominazioni dei capitoli 7306 della spesa e 560 dell'entrata del piano e del bilancio citati vengono così modificate:

     Capitolo 7306: - «Contributi integrativi in conto capitale alle aziende agricole situate nelle zone montane e in talune zone svantaggiate e a queste assimilate, il cui piano di sviluppo approvato prevede un orientamento produttivo verso la produzione bovina, ovina e caprina».

     Capitolo 560 - «Acquisizione di fondi per l'erogazione di contributi integrativi in conto capitale alle aziende agricole situate nelle zone montane e in talune zone svantaggiate e a queste assimilate, il cui piano di sviluppo approvato preveda un orientamento produttivo verso la produzione bovina, ovina e caprina (articolo 10, terzo comma, legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni)».

 

     Art. 35.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 bis della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, inserito con l'articolo 6 della presente legge, fanno carico al capitolo 7307 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981, istituito ai sensi dell'articolo 6, terzo comma della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 36.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 ter della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, inserito con l'articolo 7 della presente legge, fanno carico al capitolo 7308 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981.

     In relazione al disposto del precedente articolo 7, le denominazioni dei capitoli 7308 della spesa e 561 dell'entrata del piano e del bilancio citati vengono così modificate:

Capitolo 7308: - «Contributi a favore degli imprenditori agricoli per la tenuta della contabilità aziendale»;

Capitolo 561 - «Acquisizione di fondi per la concessione di contributi a favore degli imprenditori agricoli per la tenuta della contabilità aziendale (articolo 29, legge 9 maggio 1975, n. 153)».

 

     Art. 37.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 quater della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, inserito con l'articolo 8 della presente legge, fanno carico al capitolo 7309 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981, istituito ai sensi dell'articolo 6, terzo comma della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

     In relazione al disposto del precedente articolo 8, la denominazione del capitolo 7309 della spesa viene così modificata: «Contributi alle Associazioni di produttori agricoli per l'avviamento delle relative gestioni».

 

     Art. 38.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dall'articolo 17 della presente legge, fanno carico al capitolo 7311 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981.

     In relazione al disposto del precedente articolo 17, le denominazioni dei capitoli 7311 della spesa e 564 dell'entrata del piano e del bilancio citati vengono così modificate:

Capitolo 7311: - «Assegnazione agli enti di cui al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni, di fondi per la concessione agli imprenditori agricoli singoli od associati, alle cooperative, alle società semplici e alle società di persone operanti nel settore agricolo di un'indennità compensativa degli svantaggi naturali insiti nei territori nei quali operano».

Capitolo 564 - «Acquisizione di fondi per l'assegnazione dei medesimi agli enti di cui al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni, per la concessione agli imprenditori agricoli singoli od associati, alle cooperative, alle società semplici e alle società di persone, operanti nel settore agricolo di un'indennità compensativa degli svantaggi naturali insiti nei territori nei quali operano (articoli 5 e 6 legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni)».

 

     Art. 39.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come modificato con l'articolo 19 della presente legge, fanno carico al capitolo 7317 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981, istituito ai sensi dell'articolo 6, terzo comma della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

     In relazione al disposto del precedente articolo 19, la denominazione del capitolo 7317 viene così modificata: «Indennità annua integrativa regionale a favore di giovani di età compresa fra i 18 ed i 35 anni, che esercitano e si impegnano a continuare l'attività agricola in azienda che abbia il piano di sviluppo approvato».

 

     Art. 40.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dall'articolo 20 della presente legge, fanno carico al capitolo 8915 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981.

 

     Art. 41.

     Per le finalità previste dall'articolo 45 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'esercizio 1981.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7166 con la denominazione: «Spese per lo svolgimento dei corsi di formazione e perfezionamento e degli incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici ai sensi dell'articolo 51 della legge 9 maggio 1975 n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 120 milioni per l'esercizio 1981, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 7312 del citato stato di previsione della spesa, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

 

     Art. 42.

     In via di interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 59 e del primo comma dell'articolo 60 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, i riferimenti al primo comma e, rispettivamente, al settimo comma dell'articolo 4 della legge medesima si intendono integrati con il riferimento all'articolo 29 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62.

 

     Art. 43.

     Il limite di impegno di lire 100 milioni autorizzato nell'esercizio 1978 con l'articolo 70 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è revocato.

     Per le finalità previste dall'articolo 26 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 100 milioni.

     Le annualità relative faranno carico allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2002.

     L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 100 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 7313 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 44.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Norme sostitutive, modificative ed integrative della L.R. 12 giugno 1978, n. 62.