§ 4.10.141 - Legge Regionale 3 settembre 1984, n. 48.
Interventi straordinari per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10-11 settembre 1983.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:03/09/1984
Numero:48


Sommario
Art. 1.      Il finanziamento straordinario, per l'importo complessivo di lire 48 miliardi, assegnato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con l'articolo 5 ter del decreto legge 7 novembre 1983, n. [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui al precedente articolo 1 sono destinati:
Art. 3.      Gli stanziamenti di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) della presente legge, sono utilizzabili mediante programmi predisposti dalle singole Direzioni competenti previa consultazione con e [...]
Art. 4.      Agli interventi di cui all'articolo 2, lettera c), provvede la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, mediante conferimento di contributi in [...]
Art. 5.      L'Amministrazione regionale, per realizzare le opere previste dai programmi di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 4 della presente legge, può procedere al trasferimento della potestà [...]
Art. 6.      Limitatamente agli eventi dannosi contemplati dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine, ai Comuni ed alle Comunità montane interessate [...]
Art. 7.      Gli interventi di cui al Titolo II, Capo I, della legge regionale 28 agosto 1982 n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche per il ripristino o per l'esecuzione di [...]
Art. 8.      Gli interventi di cui al Titolo II, Capo I, della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche per la ricostruzione di edifici distrutti [...]
Art. 9.      In deroga al termine indicato al primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, le richieste dei benefici di cui al Titolo II della legge regionale citata, relativi [...]
Art. 10.      La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, inserita con l'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 5, e modificata [...]
Art. 11.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni che, per la riparazione o la ricostruzione di malghe di loro proprietà danneggiate o distrutte dal nubifragio verificatosi nel [...]
Art. 12.      Per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 26.000 milioni, suddivisa in ragione di [...]
Art. 13.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.141 - Legge Regionale 3 settembre 1984, n. 48.

Interventi straordinari per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10-11 settembre 1983.

(B.U. 4 settembre 1984, n. 83).

 

CAPO I

Interventi di ripristino e riassetto

 

Art. 1.

     Il finanziamento straordinario, per l'importo complessivo di lire 48 miliardi, assegnato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con l'articolo 5 ter del decreto legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge 23 dicembre 1983, n. 748, verrà impiegato, secondo le disposizioni della presente legge, per la realizzazione delle opere di ripristino nonchè di quelle ritenute necessarie per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10-11 settembre 1983 in provincia di Udine.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui al precedente articolo 1 sono destinati:

     a) lire 26 miliardi per interventi di ripristino e/o prevenzione e/o riassetto di opere idraulico-forestali e idrogeologiche;

     b) lire 8 miliardi per interventi di ripristino e di prevenzione di opere pubbliche varie;

     c) lire 12 miliardi per il ripristino della viabilità provinciale e comunale ivi comprese le opere necessarie per l'ammodernamento della rete viaria;

     d) lire 500 milioni per gli interventi di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2;

     e) lire 500 milioni per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33;

     f) lire 500 milioni per gli interventi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69;

     g) lire 500 milioni per rimborsi di spese sostenute dai Comuni per interventi di pronto soccorso non coperte dal fondo accreditato dallo Stato alla Prefettura di Udine

 

     Art. 3.

     Gli stanziamenti di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) della presente legge, sono utilizzabili mediante programmi predisposti dalle singole Direzioni competenti previa consultazione con e comunità montane interessate e con l'Amministrazione provinciale di Udine.

 

     Art. 4.

     Agli interventi di cui all'articolo 2, lettera c), provvede la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, mediante conferimento di contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti locali titolari delle strade oggetto di opere di ripristino e di ammodernamento della rete viaria, ovvero mediante esecuzione a propria cura e spese delle opere medesime secondo le modalità di cui al successivo articolo 5 [*].

     Agli interventi di cui all'articolo 2, lettera d), provvedono le Direzioni regionali competenti secondo la corrispondente normativa di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2.

     Agli interventi di cui all'articolo 2, lettera g), provvede la Direzione regionale degli enti locali su presentazione dei titoli di spesa approvati con deliberazione del Consiglio comunale.

     I programmi degli interventi di cui al precedente articolo 3 sono coordinati dall'Assessore delegato alla protezione civile, sentito un apposito Comitato composto dagli Assessori preposti alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, ai lavori pubblici, alle foreste e alla pianificazione e bilancio, nonchè dai relativi Direttori regionali, ed approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore delegato alla protezione civile.

     I programmi stessi dovranno indicare le modalità di esecuzione degli interventi ai sensi del presente articolo 4 e/o del successivo articolo 5.

 

     Art. 5.

     L'Amministrazione regionale, per realizzare le opere previste dai programmi di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 4 della presente legge, può procedere al trasferimento della potestà di eseguire le opere e delle relative funzioni all'Amministrazione provinciale di Udine, alle Amministrazioni comunali o alle competenti Comunità montane e loro Consorzi, a cui saranno contemporaneamente conferiti i necessari mezzi, ovvero all'affidamento in appalto o in economia secondo le rispettive norme di legge statali e/o regionali o secondo quanto previsto ai commi successivi.

     L'Amministrazione regionale nonchè gli enti indicati al precedente comma possono eseguire le opere mediante l'istituto della concessione, la quale avrà ad oggetto sia la costruzione sia l'espletamento delle relative funzioni pubbliche.

     La scelta del concessionario può essere fatta tra società, imprese di costruzione singole o associate o loro consorzi, con preferenza per i consorzi e per le associazioni, anche temporanee, costituiti con una partecipazione almeno del 40% da imprese ubicate nel territorio regionale.

     L'Amministrazione concedente, che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, può procedere all'affidamento, anche a trattativa privata, sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'Amministrazione stessa secondo i criteri di cui all'articolo 24, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

     L'affidamento in concessione deve essere disposto mediante convenzione che disciplini i rapporti tra concedente e concessionario e preveda tra l'altro:

     a) l'eventuale predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi secondo le norme vigenti;

     b) l'acquisizione da parte del concessionario dei necessari atti autorizzativi entro termini stabiliti;

     c) le modalità per la partecipazione del concedente alla vigilanza sui lavori ed ai collaudi in corso d'opera e definitivi;

     d) le modalità ed i termini per la consegna dell'opera al concedente e le relative penalità in caso di ritardo;

     e) le modalità ed i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e la determinazione delle ritenute di garanzia;

     f) le modalità ed i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;

     g) i casi di decadenza della concessione e le modalità e la relativa declaratoria;

     h) l'eventuale clausola compromissoria.

     Per le finalità del presente articolo, il grado di partecipazione in consorzi o in associazioni di imprese, anche riunite ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 584, è determinato dall'apporto economico delle singole imprese desumibile dall'atto di costituzione del consorzio o dell'associazione temporanea, nonchè dalla classifica d'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57.

     Agli effetti del terzo e quarto comma del presente articolo, la gara sarà preceduta da un bando e dall'avviso di invito alla partecipazione dei soggetti ivi previsti.

     Il bando indicherà i criteri generali di valutazione cui si atterrà l'organo dell'Amministrazione incaricato dell'esame comparativo delle offerte.

 

     Art. 6.

     Limitatamente agli eventi dannosi contemplati dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine, ai Comuni ed alle Comunità montane interessate contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per il ripristino di manufatti ed opere poste a difesa

finalizzate al sostegno di edifici; a tali fini si applica la procedura di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.

 

CAPO II

Norme finali è finanziarie

 

     Art. 7.

     Gli interventi di cui al Titolo II, Capo I, della legge regionale 28 agosto 1982 n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche per il ripristino o per l'esecuzione di opere e di manufatti attigui o adiacenti agli edifici e finalizzati alla difesa degli stessi da cedimenti o da franamenti.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per le richieste di benefici già presentate ai sensi dell'articolo 16 della citata legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, per le avversità e relative delimitazioni di cui al D.P.G.R. n. 0686/Pres. del 22 dicembre 1983 e n. 0217/Pres. del 30 marzo 1984 nonchè n. 0178/Pres. del 26 aprile 1983, così come modificato dal n. 0433/Pres. del 9 settembre 1983.

 

     Art. 8.

     Gli interventi di cui al Titolo II, Capo I, della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche per la ricostruzione di edifici distrutti o irreparabilmente danneggiati dagli eventi calamitosi indicati all'articolo 13 della citata legge regionale.

     Qualora la ricostruzione in sito non sia consentita dalle norme urbanistiche vigenti, ovvero non sia compatibile con le condizioni geologiche dell'area, anche per le eventuali mutate situazioni conseguenti all'evento calamitoso le provvidenze di cui alla citata legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, sono ammesse anche per la ricostruzione di edifici su nuove aree di sedime nell'ambito dello stesso territorio comunale, purchè riconosciute idonee dal punto di vista della sicurezza idrogeologica, salvo il rispetto della normativa urbanistica.

 

     Art. 9.

     In deroga al termine indicato al primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, le richieste dei benefici di cui al Titolo II della legge regionale citata, relativi alle eccezionali avversità atmosferiche, come riconosciute e verificatesi negli ambiti territoriali delimitati con D.P.G.R. n. 0653/Pres. del 28 novembre 1983, potranno pervenire alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10.

     La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, inserita con l'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 5, e modificata dall'articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 9, relativa alla documentazione a corredo delle pratiche, si applica - oltre che per gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 - anche per gli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della citata legge regionale, nonchè per gli analoghi interventi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 [1].

 

     Art. 11.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni che, per la riparazione o la ricostruzione di malghe di loro proprietà danneggiate o distrutte dal nubifragio verificatosi nel territorio montano il 10-11 settembre 1983, si avvalgono delle provvidenze previste dall'articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, contributi integrativi in misura pari alla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile e il contributo concesso [2].

     Per beneficiare dei contributi integrativi di cui al precedente comma i Comuni interessati debbono presentare domanda alla Direzione regionale dell'agricoltura entro 60 giorni dal ricevimento del decreto di concessione del contributo disposto a termini della richiamata legge 15 ottobre 1981, n. 590.

     La spesa per la concessione dei contributi integrativi di cui al presente articolo grava sulle autorizzazioni di spesa previste per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33.

 

     Art. 12.

     Per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 26.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1984, di lire 9.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1986.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo II

- Sezione V Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione

regionale delle foreste - Categoria IX - il capitolo 6197 con la

denominazione «Spese per interventi di ripristino e/o prevenzione e/o

riassetto di opere idraulico-forestali e idrogeologiche nel territorio

montano colpito dal nubifragio del settembre 1983» e con lo stanziamento

complessivo, in termini di competenza, di lire 26.000 milioni, suddiviso in

ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1984, di lire 9.000 milioni per

l'anno 1985 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1986.

     Al predetto onere di lire 26.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984 (Rubrica n. 3 - Partita n. 37 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Sul precitato capitolo 6197 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.000 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984.

     Per la realizzazione degli interventi previsti dai precedenti articoli 2, lettera b), e 6, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo II

- Sezione V Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 8229 con la

denominazione: «Oneri per interventi di ripristino e di prevenzione di

opere pubbliche varie nel territorio montano colpito dal nubifragio del

settembre 1983, nonchè per il ripristino di manufatti ed opere poste a

difesa o finalizzate al sostegno di edifici danneggiati» e con lo

stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.000 milioni

suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 2.000

milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

     Al predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 36 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Sul precitato capitolo 8229 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

     Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1984, di lire 4.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1986.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo II

- Sezione V  Rubrica n. 11 - Categoria IX - il capitolo 8535 con la

denominazione: «Oneri per il ripristino della viabilità provinciale e

comunale, ivi comprese le opere necessarie per l'ammodernamento della rete

viaria, nella zona montana colpita dal nubifragio del settembre 1983» e con

lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 12.000

milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1984, di

lire 4.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1986.

     Al predetto onere di lire 12.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 38 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Sul precitato capitolo 8535 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984.

     Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera d), è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno e 1984.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo II

- Sezione V Rubrica n. 3 - Categoria XV - il capitolo 7004 con la

denominazione: «Fondo per l'assegnazione di contributi in conto capitale

per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende di cui

all'articolo 19 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, a danneggiate

in conseguenza del nubifragio del settembre 1983 nell'Alta Carnia  Fondi

statali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500

milioni per l'anno 1984.

     Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 38 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Con deliberazione della Giunta regionale viene stabilita la ripartizione del fondo di cui al precedente quattordicesimo comma fra i settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo. In base a tale ripartizione il Presidente della Giunta provvede, con proprio decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, ad istituire gli appositi capitoli di spesa, da attribuirsi alle rispettive rubriche di competenza.

     Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera e), è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo II

- Sezione V Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7506 con la

denominazione: «Interventi diretti a ripristinare l'efficienza produttiva

delle aziende agricole danneggiate in conseguenza del nubifragio del

settembre 1983 nell'Alta Carnia» e con lo stanziamento, in termini di

competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.

     Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 37 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Sul precitato capitolo 7506 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984.

     Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera f), è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-X986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo II

- Sezione V Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7189 con la

denominazione: «Interventi di urgenza per opere e lavori di competenza

della Direzione regionale dell'agricoltura nella zona montana colpita dal

nubifragio del settembre 1983» e con lo stanziamento, in termini di

competenza, di lire 500 milioni, per l'anno 1984.

     Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 37 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Sul precitato capitolo 7189 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984.

     Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera g), è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo I

- Sezione IV Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione

regionale degli enti locali - Categoria IV - il capitolo 434 con la

denominazione: «Rimborsi ai Comuni della zona montana colpita dal

nubifragio del settembre 1983 delle spese sostenute per interventi di

pronto soccorso» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire

500 milioni per l'anno 1984.

     Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 38 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Sul precitato capitolo 434 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984.

 

     Art. 13.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 44 della L.R. 6 settembre 1991, n. 47 ed all'art. 109 della  L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[1] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 17 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.

[2] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.