§ 3.1.45 - Legge Regionale 29 dicembre 1976, n. 69.
Interventi d'urgenza per opere e lavori di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:29/12/1976
Numero:69


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale, entro i limiti della propria competenza, è autorizzata a provvedere, nei casi d'urgenza, con le modalità indicate negli articoli successivi:
Art. 2.      Le opere e i lavori di cui all'articolo precedente, sono autorizzati dall'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana o, in caso di sua assenza o impedimento, dai [...]
Art. 3.      Alla esecuzione delle opere e dei lavori previsti dall'articolo 1 l'Amministrazione regionale e gli Enti concessionari provvederanno nei modi indicati dagli articoli 67, 71 e 74 del regolamento [...]
Art. 4.      Qualora i lavori e le opere inerenti ad interventi di urgenza siano affidati in concessione, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, all'atto della [...]
Art. 5.      I lavori e le opere, di cui all'articolo 1, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, a tutti gli effetti di legge.
Art. 6.      L'importo di spesa di lire 50 milioni di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con la legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, è elevato a lire [...]
Art. 7.      Gli oneri relativi agli interventi previsti dalla presente legge fanno carico al capitolo 6162 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del [...]
Art. 8.      Salvi gli interventi in corso d'opera, la presente legge sostituisce - anche agli effetti dell'articolo 3, lettera a), della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, integrata con la legge [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.45 - Legge Regionale 29 dicembre 1976, n. 69.

Interventi d'urgenza per opere e lavori di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana. [*]

(B.U. 29 dicembre 1976, n. 115).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale, entro i limiti della propria competenza, è autorizzata a provvedere, nei casi d'urgenza, con le modalità indicate negli articoli successivi:

     a) alla esecuzione di lavori ed opere diretti a prevenire eventi dannosi in di pendenza di fenomeni di dissesto idrogeologico;

     b) al ripristino della efficienza delle opere pubbliche di bonifica, di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale e delle opere di miglioramento fondiario d'interesse collettivo, danneggiate o distrutte;

     c) alla regolazione del deflusso dei corsi d'acqua montani, sconvolti od alterati;

     d) alla salvaguardia dei vivai forestali da situazioni metereologiche avverse.

 

     Art. 2.

     Le opere e i lavori di cui all'articolo precedente, sono autorizzati dall'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana o, in caso di sua assenza o impedimento, dai Direttori regionali dell'agricoltura e delle foreste secondo le rispettive competenze.

     Per procedere a tali interventi è sufficiente la redazione, da parte del Dirigente preposto al Servizio della bonifica ed irrigazione presso la Direzione regionale dell'agricoltura o dei Dirigenti preposti agli Ispettorati ripartimentali delle foreste secondo le rispettive competenze, di un processo verbale di urgenza dal quale emergano i danni avvenuti e le conseguenze di essi o di una perizia sommaria delle spese da sostenere: tali atti sostituiscono il progetto esecutivo e sono approvati dal Direttore regionale competente.

     Le opere e i lavori previsti dalle lettere a), b), c) del precedente articolo 1 possono essere affidati in concessione alle Comunità montane o ad altri Enti pubblici: in tali ipotesi la perizia sommaria di cui al comma precedente sarà redatta dall'Ente concessionario ed approvata dal Direttore regionale competente.

     Dell'autorizzazione di cui al primo comma verrà data immediata comunicazione alla Giunta regionale per gli ulteriori provvedimenti.

     Qualora l'intervento intrapreso non venga approvato dalla Giunta regionale, saranno liquidate le sole spese incontrate per la parte eseguita, tenendo presente, in caso di cottimo, quanto stabilito dall'articolo 41 del Capitolato generale di appalto approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

 

     Art. 3.

     Alla esecuzione delle opere e dei lavori previsti dall'articolo 1 l'Amministrazione regionale e gli Enti concessionari provvederanno nei modi indicati dagli articoli 67, 71 e 74 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, osservate, in quanto applicabili, per la contabilità dei lavori, le disposizioni di cui al Capo IV, Sezione III di detto regolamento.

 

     Art. 4.

     Qualora i lavori e le opere inerenti ad interventi di urgenza siano affidati in concessione, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, all'atto della concessione, corrisponderà anticipatamente la somma del 50 per cento dell'importo complessivo della concessione.

     La somma anticipata sarà recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare eccede i due decimi dell'importo della concessione.

     Il decreto di concessione comprenderà, oltre all'importo necessario per l'esecuzione delle opere e dei lavori, anche quello, in percentuale, necessario per le spese generali e per gli oneri di finanziamento.

 

     Art. 5.

     I lavori e le opere, di cui all'articolo 1, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 6.

     L'importo di spesa di lire 50 milioni di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con la legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, è elevato a lire 150 milioni per gli interventi di urgenza previsti dalla presente legge.

 

     Art. 7.

     Gli oneri relativi agli interventi previsti dalla presente legge fanno carico al capitolo 6162 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, la cui denominazione viene così modificata: «Interventi di urgenza per opere e lavori di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana» [1].

 

     Art. 8.

     Salvi gli interventi in corso d'opera, la presente legge sostituisce - anche agli effetti dell'articolo 3, lettera a), della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, integrata con la legge regionale 17 luglio 1976, n. 32

- la legge regionale 27 gennaio 1967, n. 2 e successive modificazioni ed

integrazioni.

     E' abrogato l'articolo 31 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22.

 

     Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[1] Vedi anche l'art. 9 della L.R. 3 giugno 1978, n. 48.