§ 4.10.16 - Legge Regionale 21 gennaio 1975, n. 5.
Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, già modificata dalla legge regionale 30 novembre 1973, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:21/01/1975
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Per gli scopi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 1971, n 67, come modificata dalla legge regionale 30 novembre 1973, n. 56, è autorizzato, nell'esercizio finanziario [...]
Art. 2.      Con gli stanziamenti previsti dal precedente articolo 1 potranno essere concessi e liquidati concorsi negli interessi ed eventuali contributi annui costanti anche per prestiti erogati dagli [...]
Art. 3.      Per gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n 33 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1974, l'ulteriore [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, istituito con l'articolo 4 della presente legge, si applicano anche alle domande di [...]
Art. 6      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.16 - Legge Regionale 21 gennaio 1975, n. 5.

Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, già modificata dalla legge regionale 30 novembre 1973, n. 56, concernente integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

(B.U. 23 gennaio 1975, n. 7).

 

Art. 1.

     Per gli scopi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 1971, n 67, come modificata dalla legge regionale 30 novembre 1973, n. 56, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1974, un limite d'impegno di lire 400 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

     Il predetto onere di lire 400 milioni relativo alle annualità autorizzate per l'esercizio finanziario 1974 fa carico al capitolo 6278 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 400 milioni a lire 800 milioni.

     A favore di detto capitolo si provvede:

     - per lire 145 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo);

     - per lire 205 milioni a fronte della maggiore entrata di pari importo, per interessi attivi di tesoreria, accertata sul capitolo 354 del relativo stato di previsione del bilancio predetto, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 205 milioni;

     - per lire 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 5303 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974.

     L'onere di lire 400 milioni, conseguente alle singole annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte alla maggiore spesa di lire 255 milioni con la cessazione della spesa di lire 205 milioni autorizzata con l'articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, fino all'esercizio 1974 e mediante riduzione della quota di lire 50 milioni degli stanziamenti autorizzati per ciascuno degli esercizi 1975-1976 con l'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1972, n. 15.

 

     Art. 2.

     Con gli stanziamenti previsti dal precedente articolo 1 potranno essere concessi e liquidati concorsi negli interessi ed eventuali contributi annui costanti anche per prestiti erogati dagli istituti ed enti di credito a partire dal 17 settembre 1974.

 

     Art. 3.

     Per gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n 33 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1974, l'ulteriore stanziamento di lire 140 milioni da destinare alle aziende danneggiate nel 1973.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 6264 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, cui si provvede mediante storno di detto importo di lire 140 milioni dai capitoli 5303, 6271 e 6272 del medesimo stato di previsione, rispettivamente per lire 50 milioni, 70 milioni e 20 milioni.

     La variazione dello stanziamento relativo al capitolo 6264, disposta dal presente articolo, viene conseguentemente apportata anche nell'elenco 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, approvato con l'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 1.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, istituito con l'articolo 4 della presente legge, si applicano anche alle domande di contributo presentate per i danni subiti negli anni 1973 e 1974.

 

     Art. 6

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norme introduttive dell'ultimo comma dell'art. 3 della L.R. 29 dicembre 1965, n. 33.