§ 2.3.4 - Legge Regionale 15 novembre 1983, n. 79.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 28 ottobre 1980, n. 58 e 26 aprile 1976, n. 11, recanti norme di partecipazione ed adesione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 disciplina nomine e designazioni e partecipazioni in enti
Data:15/11/1983
Numero:79


Sommario
Art. 1.      All'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58, dopo la parola «articolo» sono aggiunte le parole «ovvero da una o più Regioni o Comitati organizzatori dalle stesse costituiti».
Art. 2.      La norma di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58, come modificata dall'articolo precedente, si applica anche alle iniziative già promosse, alla data di entrata in [...]
Art. 3.      All'articolo 3, primo comma, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58, le parole «Presidente della Giunta regionale» sono sostituite con le parole «Segretario Generale della Presidenza della [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      La Regione, nel riconoscimento della rilevanza per i propri fini istituzionali del Centro interregionale di studi e documentazioni - CINSEDO
Art. 6.      In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio [...]
Art. 7.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.3.4 - Legge Regionale 15 novembre 1983, n. 79.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 28 ottobre 1980, n. 58 e 26 aprile 1976, n. 11, recanti norme di partecipazione ed adesione ad Enti, Associazioni e Comitati.

(B.U. 16 novembre 1983, n. 114).

 

Art. 1.

     All'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58, dopo la parola «articolo» sono aggiunte le parole «ovvero da una o più Regioni o Comitati organizzatori dalle stesse costituiti».

 

     Art. 2.

     La norma di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58, come modificata dall'articolo precedente, si applica anche alle iniziative già promosse, alla data di entrata in vigore della presente legge, da una o più Regioni o da Comitati organizzatori dalle stesse costituiti.

 

     Art. 3.

     All'articolo 3, primo comma, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58, le parole «Presidente della Giunta regionale» sono sostituite con le parole «Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale».

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

     All'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 6 mano 1978, n. 16, sono soppresse le parole «di lire 6.000.000».

 

     Art. 5.

     La Regione, nel riconoscimento della rilevanza per i propri fini istituzionali del Centro interregionale di studi e documentazioni - CINSEDO

-, con sede in Roma, e per potersi avvalere dei servizi che lo Statuto del

Centro prevede siano forniti senza scopo di lucro, concede ad esso un

contributo annuale, inteso anche a sostenere l'organizzazione e le attività

svolte nel comune interesse delle Regioni e Province autonome.

 

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 6.

     In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene così modificata:

«Spese per la partecipazione agli oneri per convegni, congressi ed iniziative particolari promossi da istituzioni, fondazioni, enti, associazioni ovvero da una o più Regioni o Comitati organizzatori dalle stesse costituiti, ai quali aderisce la Regione nonchè a quelli per la partecipazione d'amministratori e funzionari ai suddetti convegni, congressi ed iniziative».

 

     Art. 7.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale

- Categoria IV, il capitolo 322 con la denominazione: «Contributo annuale a

favore del Centro interregionale di studi e documentazioni - CINSEDO - con

sede in Roma» e con lo stanziamento complessivo - in termini di competenza

- di lire 72 milioni, suddivisi in ragione di lire 24 milioni per ciascuno

degli esercizi 1983, 1984 e 1985.

     Al predetto onere di lire 72 milioni, in termini di competenza, si fa fronte come segue:

     - per lire 24 milioni, relative all'esercizio 1983, mediante storno di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell'Assessore alle Finanze n. 9 del. 9 febbraio 1983 - dal capitolo 6851 del precitato stato di previsione;

     - per le restanti lire 48 milioni, mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985.

     Sul precitato capitolo 322 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 24 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziano 1983.

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del capitolo 322 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983- 1985 ed al bilancio per l'esercizio 1983.

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norma sostitutiva del secondo comma dell'art. 1 della L.R. 26 aprile 1976, n. 11.