§ 3.13.1 - Legge Regionale 18 ottobre 1965, n. 21. [*]
Istituzione dell'Ente per lo sviluppo dell'Artigianato del Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.13 ente per lo sviluppo dell'artigianato
Data:18/10/1965
Numero:21


Sommario
Art. 1.      E' istituito l'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli- Venezia Giulia (E.S.A.) avente personalità giuridica pubblica, il cui funzionamento è regolato dalle norme della presente legge.
Art. 2.      L'E.S.A., in armonia con la programmazione regionale, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'artigianato regionale, attuando le iniziative idonee a sostenerlo e a tutelarlo.
Art. 3.      Per il raggiungimento degli scopi e per l'esercizio delle attività indicate nell'articolo precedente, l'Ente potrà valersi della collaborazione di altri Enti aventi fini analoghi.
Art. 4.      L'Ente ha un patrimonio ed un bilancio proprio.
Art. 5.      Sono organi dell'Ente:
Art. 6.      1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale [...]
Art. 7.      Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Ente; e conseguentemente provvede, fra l'altro:
Art. 8.      Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni mese ed ogni qualvolta si sia ritenuto opportuno dal Presidente; in via straordinaria, quando ne sia fatta domanda motivata da almeno un [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      Il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, scelto in una rosa di nomi indicati dalle organizzazioni artigiane della [...]
Art. 11.      Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale e designati come segue: due Sindaci effettivi, di cui [...]
Art. 12.      Il Consiglio sindacale deve:
Art. 13.      Alla direzione dell'Ente è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio d'Amministrazione, previo pubblico concorso o, eccezionalmente, per chiamata, il quale sovraintende al personale e agli [...]
Art. 14.      Al Presidente e ai Sindaci dell'Ente, è dovuta un'indennità di carica. Ai Consiglieri di Amministrazione, è dovuto un gettone di presenza
Art. 14 bis.      Presso l'Ente è istituito un Comitato tecnico consultivo, composto:
Art. 15.      L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1º gennaio e termina con il 31 dicembre.
Art. 16.      Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse, nel termine di cinque giorni, per l'approvazione, al Presidente della Giunta Regionale o all'Assessore da lui delegato [...]
Art. 17.      L'Assessore dell'artigianato può disporre, in ogni tempo, ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Ente.
Art. 18.      Per la costituzione del patrimonio iniziale dell'Ente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 300.000.000.
Art. 19.      Per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge, la Regione è altresì autorizzata a concedere un contributo annuale, da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio regionale, [...]
Art. 20.      Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente provvederà a deliberare i regolamenti interni.
Art. 21.      In caso di estinzione dell'Ente, il patrimonio mobiliare e immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.
Art. 22.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.


§ 3.13.1 - Legge Regionale 18 ottobre 1965, n. 21. [*]

Istituzione dell'Ente per lo sviluppo dell'Artigianato del Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.). [1]

(B.U. 19 ottobre 1965, n. 19).

 

Art. 1.

     E' istituito l'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli- Venezia Giulia (E.S.A.) avente personalità giuridica pubblica, il cui funzionamento è regolato dalle norme della presente legge.

     L'Ente ha sede nella città di Udine e potrà avere uffici decentrati nelle località di maggior interesse per l'artigianato del Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 2.

     L'E.S.A., in armonia con la programmazione regionale, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'artigianato regionale, attuando le iniziative idonee a sostenerlo e a tutelarlo.

     A tal fine:

     a) presta la sua assistenza tecnica alle imprese artigiane e promuove l'aggiornamento tecnologico e l'incremento della produttività aziendale;

     b) presta la sua assistenza commerciale per il collocamento in Italia e all'estero dei prodotti artigiani e cura la partecipazione a mostre e fiere regionali, nazionali e internazionali;

     c) incoraggia lo sviluppo delle attività artistiche e tradizionali dell'artigianato regionale;

     d) cura l'aggiornamento tecnico-professionale dei titolari di imprese artigiane e dei familiari collaboratori di imprese artigiane individuali di cui all'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, anche mediante corsi e raccolte tecnologiche [1]a;

     e) promuove la cooperazione nell'artigianato, con particolare riferimento alle associazioni consortili;

     f) presta la sua consulenza e la sua collaborazione agli organi ed Enti preposti alla programmazione, al credito ed all'istruzione professionale, relativamente ai problemi che interessano l'artigianato regionale;

     g) promuove la ricerca delle fonti di rifornimento di materie prime, di semilavorati, di energia e di carburanti e di ogni altro prodotto necessario all'attività della impresa artigiana;

     h) esegue tutti quegli altri compiti o incarichi che possono essergli affidati dall'Amministrazione regionale, nell'interesse dell'artigianato regionale.

     Allo stesso fine l'E.S.A. ha facoltà [1]b:

     1) di concedere contributi sugli interessi delle operazioni bancarie a breve termine contratte dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane, per esigenze connesse alla gestione dell'azienda, all'esportazione di prodotti e di servizi ed all'esecuzione di lavori all'estero [2];

     2) di concedere contributi, una tantum, fino al 30% della spesa occorrente, per l'acquisto e la messa in opera di macchinari, impianti ed attrezzature, a favore delle imprese artigiane insediate in zone montane del territorio regionale, nonché a favore delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane, anche se insediate in altre zone del territorio regionale [3];

     3) di concedere contributi, una tantum, fino al 20% della spesa occorrente, per la costruzione di nuovi laboratori artigiani e per l'acquisto delle relative aree, a favore di imprese artigiane insediate in zone montane del territorio regionale, nonché a favore delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane, anche se insediate in altre zone del territorio regionale;

     4) di concedere contributi, una tantum, fino al 20% della spesa occorrente, a favore delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane per la costruzione o per l'adattamento o per l'acquisto di immobili che servano al conseguimento delle loro finalità istituzionali;

     5) di prestare - previa costituzione di apposito fondo nel proprio bilancio - garanzie fideiussorie, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 1944 del Codice Civile, per il pagamento del capitale e degli interessi dei mutui o prestiti contratti da imprese artigiane o da cooperative artigiane o da consorzi fra imprese artigiane ed assistiti da contributo regionale o dal contributo previsto al punto 1) del presente comma, sempreché i mutuatari non siano in grado di offrire agli Istituti mutuanti le garanzie da essi richieste [4].

 

     Art. 3.

     Per il raggiungimento degli scopi e per l'esercizio delle attività indicate nell'articolo precedente, l'Ente potrà valersi della collaborazione di altri Enti aventi fini analoghi.

     L'Ente, inoltre, si avvarrà:

     a) delle informazioni, dei dati statistici e delle notizie fornitigli dalle Camere di commercio, industria e agricoltura e dalle Commissioni, provinciali, circondariale e regionale per l'artigianato;

     b) della consulenza e della collaborazione, in via eccezionale, di esperti di riconosciuto valore nello studio di problemi tecnici, artistici, economici e commerciali dell'artigianato.

     L'eventuale partecipazione finanziaria ad altri Enti deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 4.

     L'Ente ha un patrimonio ed un bilancio proprio.

     Alle spese per il funzionamento e per l'attività dell'Ente si provvede:

     a) con le rendite patrimoniali;

     b) con gli eventuali proventi di servizi ed attività;

     c) con i contributi disposti dalla Regione;

     d) con le oblazioni volontarie o liberalità disposte da Enti pubblici o da privati;

     e) con i proventi di particolari operazioni autorizzate a termini di legge.

 

     Art. 5.

     Sono organi dell'Ente:

     a) il Consiglio di Amministrazione;

     b) il Presidente;

     c) il Collegio dei Sindaci.

 

     Art. 6.

     1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'artigianato ed è composto da undici membri, così individuati:

     a) il Presidente dell'Ente, che lo presiede;

     b) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato esperto in materia di artigianato;

     c) sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative operanti nella regione, designati dalla Federazione regionale;

     d) due rappresentanti designati dalle Università della regione scelti tra esperti delle discipline economiche, di marketing, bancarie, ingegneristiche;

     e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

     2. Il Direttore dell'Ente partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e ne controfirma i verbali.

     3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     4. Il Presidente designa un componente del Consiglio di amministrazione che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore ai trenta giorni, al componente medesimo spetta, a decorrere dal trentunesimo giorno e per il periodo di sostituzione, l'indennità prevista per il Presidente dell'Ente ai sensi dell'articolo 14 [5].

 

     Art. 7.

     Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Ente; e conseguentemente provvede, fra l'altro:

     a) a compilare il bilancio preventivo e il conto consultivo;

     b) a formare i programmi di attività dell'Ente;

     c) a determinare i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dell'Ente;

     d) ad accettare donazioni e liberalità;

     e) a deliberare su ogni altro atto di ordinaria amministrazione;

     f) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione.

 

     Art. 8.

     Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni mese ed ogni qualvolta si sia ritenuto opportuno dal Presidente; in via straordinaria, quando ne sia fatta domanda motivata da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio dei Sindaci.

     Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti aventi diritto a voto.

     (Omissis) [5]a.

     I Consiglieri di Amministrazione che mancassero tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, senza giustificati motivi, si intendono dimissionari.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [5]b.

 

     Art. 10.

     Il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, scelto in una rosa di nomi indicati dalle organizzazioni artigiane della regione, ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle deliberazioni regolarmente approvate.

     In caso d'urgenza, per l'ordinaria amministrazione, il Presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale ne darà comunicazione per la ratifica nella prima seduta successiva.

     Tali provvedimenti d'urgenza debbono essere immediatamente trasmessi all'Assessore dell'artigianato, che può pronunciarne l'annullamento, per illegittimità, entro cinque giorni dal ricevimento.

 

     Art. 11.

     Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale e designati come segue: due Sindaci effettivi, di cui almeno uno iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, e uno supplente dall'Assessore delle finanze; un Sindaco effettivo ed uno supplente dall'Assessore dell'artigianato.

     I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

 

     Art. 12.

     Il Consiglio sindacale deve:

     a) esaminare i bilanci;

     b) predisporre le relazioni che accompagnano i bilanci stessi;

     c) controllare la gestione finanziaria dell'Ente.

     Il Collegio dei Sindaci assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 13.

     Alla direzione dell'Ente è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio d'Amministrazione, previo pubblico concorso o, eccezionalmente, per chiamata, il quale sovraintende al personale e agli uffici, cura, sotto la vigilanza del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercitando tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti interni [5]c.

 

     Art. 14.

     Al Presidente e ai Sindaci dell'Ente, è dovuta un'indennità di carica. Ai Consiglieri di Amministrazione, è dovuto un gettone di presenza [5]d.

 

     Art. 14 bis.

     Presso l'Ente è istituito un Comitato tecnico consultivo, composto:

     1) da tre membri del Consiglio di Amministrazione, eletti nel proprio seno, di cui due scelti nella categoria a) dell'art. 6, uno dei quali con funzioni di Presidente;

     2) da due esperti designati, rispettivamente, dall'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato e dall'Assessore alle finanze.

     I singoli membri del Comitato durano in carica due anni e comunque non oltre la scadenza del Consiglio di Amministrazione dell'E.S.A. e possono essere riconfermati.

     Alle sedute del Comitato partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell'Ente, il quale funge anche da Segretario.

     Il Comitato esprime parere:

     a) sulle domande rivolte ad ottenere i contributi previsti dal terzo comma, numeri 1) e 2), dell'art. 2 e la garanzia prevista dal n. 3) dello stesso comma dell'art. 2;

     b) in ogni altro caso previsto da leggi o regolamenti regionali;

     c) su di ogni altro argomento che il suo Presidente ritenga di sottoporre al suo esame [6].

 

     Art. 15.

     L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1º gennaio e termina con il 31 dicembre.

     Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il mese di ottobre, per l'esercizio successivo; entro il mese di aprile deve essere approntato il conto consuntivo per l'esercizio trascorso. Detto conto e la relazione che lo accompagna devono essere depositati presso il Consiglio Regionale entro il 30 settembre.

 

     Art. 16.

     Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse, nel termine di cinque giorni, per l'approvazione, al Presidente della Giunta Regionale o all'Assessore da lui delegato e diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell'approvazione o dopo trascorsi venti giorni dal loro ricevimento senza che sia stato adottato alcun provvedimento.

     Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del precedente art. 7, devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale, per il tramite dell'Assessore dell'artigianato; e non possono avere esecuzione se non dopo tale approvazione.

 

     Art. 17.

     L'Assessore dell'artigianato può disporre, in ogni tempo, ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Ente.

     Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto od uno o più dei suoi componenti possono essere revocati per gravi irregolarità amministrative o per gravi violazioni della presente legge e dei regolamenti dell'Ente, con decreto motivato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore dell'artigianato, previa deliberazione della Giunta medesima, sentite le deduzioni del Consiglio di Amministrazione e dei componenti cui la revoca si riferisce.

     In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore dell'artigianato, previa deliberazione della Giunta medesima, nomina un Commissario straordinario, che non può rimanere in carica più di sei mesi.

     In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, di rinuncia o decadimento di uno o più dei suoi membri, la sostituzione avviene con il medesimo metodo di nomina previsto dall'articolo 6 della presente legge.

 

     Art. 18.

     Per la costituzione del patrimonio iniziale dell'Ente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 300.000.000.

 

     A tale onere si farà fronte con lo stanziamento inscritto al capitolo 25812731 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1965.

 

     La denominazione di detto capitolo è così modificata: «Fondo per la costituzione del patrimonio iniziale dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia».

 

     Art. 19.

     Per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge, la Regione è altresì autorizzata a concedere un contributo annuale, da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio regionale, in rapporto alle disponibilità finanziarie ed alle necessità dell'Ente medesimo [7].

     Per l'esercizio finanziario 1965 il contributo sarà determinato con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro il limite massimo complessivo di L. 200.000.000.

     Nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1965 è istituito il capitolo 14804303 con la seguente denominazione: «Contributo a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato».

     A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 200.000.000 dal capitolo 25812731 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1965.

 

     Art. 20.

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente provvederà a deliberare i regolamenti interni.

     L'assunzione del personale, salvo quello per il primo impianto degli uffici dell'Ente, deve avvenire per pubblico concorso.

     Con successiva legge regionale sarà determinata la dotazione organica del personale e saranno stabilite le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale medesimo.

 

     Art. 21.

     In caso di estinzione dell'Ente, il patrimonio mobiliare e immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.

 

     Art. 22.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 ottobre 2001.

[1] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[1]1a Lettera così sostituita dall'art. 35 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[1]1b Comma così aggiunto dall'art. 3 della L.R. 1 giugno 1970, n. 17 e sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 novembre 1971, n. 52. Vedi anche l'art. 4 della legge citata, nonché l'art. 12 della L.R. 13 maggio 1975, n. 22. Vedi inoltre la contribuzione straordinaria di cui all'art. 37 della L.R. 29 giugno 1983, n. 70, all'art. 29 della L.R. 24 luglio 1984, n. 30 e all'art. 75 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[2] Vedi anche i contributi straordinari di cui al II comma dell'art. 9 della L.R. 1º luglio 1976, n. 28, all'art. 11 della L.R. 28 luglio 1979, n. 39, all'art. 15 della L.R. 2 agosto 1982, n. 51, all'art. 19 della L.R. 30 gennaio 1984 n. 4, all'art. 15 della L.R. 29 gennaio 1985, n. 8, all'art. 72 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3 e all'art. 46 della L.R. 1 febbraio 1991, n. 4 nonché il rifinanziamento di cui al sedicesimo comma dell'art. 2 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14, all'art. 71 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2 ed all'art. 38 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30.

[3] Per l'interpretazione autentica del presente punto, vedi l'art. 4 della L.R. 1 giugno 1970, n. 17.

[4] Vedi anche l'apporto di lire 300 milioni di cui all'art. 9, I comma, della L.R. 1 luglio 1976, n. 28.

[5] Articolo già modificato dall'art. 95, I comma, della L.R. 5 agosto 1975, n. 48, dall'art. 217 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53 e dall'art. 18 della L.R. 14 giugno 1983, n. 54 e così sostituito dall'art. 17 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[5]5a Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[5]5b Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[5]5c Vedi anche il quinto comma dell'art. 6 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48, come inserito dall'art. 4 della L.R. 14 febbraio 1978, n. 11. I riferimenti vanno ora rimandati alle corrispondenti norme della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[5]5d Articolo così modificato dall'art. 19, comma 2, della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[6] Articolo così aggiunto dall'art. 5 della L.R. 1º giugno 1970, n. 17.

[7] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 4 della L.R. 24 aprile 1978, n. 26, nonché il rifinanziamento di cui all'art. 32 della L.R. 28 luglio 1980, n. 27 e all'art. 33 della L.R. 6 settembre 1991, n. 47.