§ 3.1.96 - L.R. 6 giugno 1986, n. 24.
Norma transitoria di integrazione della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, in materia di procedura per la realizzazione delle opere di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:06/06/1986
Numero:24


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis. 
Art. 2.      E' abrogata la legge regionale 25 novembre 1965, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.1.96 - L.R. 6 giugno 1986, n. 24.

Norma transitoria di integrazione della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, in materia di procedura per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale. Abrogazione della legge regionale 25 novembre 1965, n. 28 e successive modifiche e integrazioni.

(B.U. 7 luglio 1986, n. 57).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 1 bis. [2]

     Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di sistemazione idraulico-forestale potranno essere eseguiti in economia dagli Uffici della Direzione regionale delle foreste nella forma dell'amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari.

 

     Art. 2.

     E' abrogata la legge regionale 25 novembre 1965, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.

     Le funzioni attribuite dalla vigente legislazione al Comitato regionale consultivo dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana nei settori di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura sono devolute al Comitato consultivo per le bonifiche, di cui agli articoli 32 e 33 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 79 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14.

[2] Articolo inserito dall'art. 64 della L.R. 28 gennaio 1987, n. 3.