§ 97.3.1 - Legge 29 giugno 1929, n. 1366.
Legge organica sulla produzione zootecnica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.3 disciplina generale
Data:29/06/1929
Numero:1366


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione bovina, ovina e suina, il ministero dell'economia nazionale incoraggia l'attuazione, in ogni provincia del regno, di un [...]
Art. 2.      L'azione integratrice del ministero dell'economia nazionale, nei limiti dei fondi disponibili, si svolge in relazione alle condizioni ed ai bisogni della zootecnia delle singole province, avuto [...]
Art. 3.      Il programma di cui al primo comma dell'art. 1 sarà formulato, con carattere di continuità, dalla cattedra ambulante di agricoltura e deliberato in apposita adunanza della sezione agricola e [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      L'azione direttiva ed integratrice che il ministero dell'economia nazionale è chiamato a svolgere per favorire l'incremento ed il miglioramento della ippicoltura, nell'intento di renderla meglio [...]
Art. 10.      Le iniziative di cui al precedente articolo, quando siano direttamente attuate dal ministero dell'economia nazionale, dovranno essere contenute in un programma organico che abbia carattere di [...]
Art. 11.      Ai consorzi di allevatori possono essere ceduti a prezzo di favore, per la monta di fattrici dei soci e di terzi, stalloni provenienti dai depositi di allevamento quadrupedi, ed accordate [...]
Art. 12.      Benefici analoghi a quelli previsti nel primo comma del precedente articolo potranno essere concessi ai consorzi di allevatori, che si propongano di impiantare o di gestire stazioni di monta [...]
Art. 13.      L'intervento del ministero dell'economia nazionale alle manifestazioni ippiche (corse, concorsi ippici, e gare funzionali), quando a siffatte manifestazioni non provveda direttamente esso [...]
Art. 14.      I cavalli stalloni e gli asini stalloni, a chiunque appartenenti, non possono essere adibiti al salto di giumente o di asine di proprietà altrui, anche gratuitamente, se non siano stati prima [...]
Art. 15.      Per ogni circoscrizione dei depositi stalloni di cui al regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125, è istituita una commissione per l'esame dei cavalli stalloni e degli asini stalloni per i quali è [...]
Art. 16.      Le modalità per l'approvazione dei cavalli e degli asini stalloni saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 17.      Il ministro per l'economia nazionale è autorizzato ad emanare disposizioni intese a disciplinare, ed anche a vietare, la monta girovaga.
Art. 18.      Con decreto reale su proposta del ministro per l'economia nazionale, e di concerto col ministro per la guerra, potrà essere esteso l'obbligo della preventiva approvazione anche ai cavalli ed [...]
Art. 19.      Le trasgressioni alle disposizioni dell'art. 14sono punite con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000, e, in caso di recidiva, da lire 100.000 a lire 1.000.000
Art. 20.      La sorveglianza sulla esecuzione delle disposizioni previste negli articoli 4,5,7,14, 16, 17 e18 della presente legge è affidata ai componenti le commissioni per l'approvazione degli stalloni, [...]
Art. 21.      Le iniziative di carattere zootecnico, attuate dalle istituzioni locali col contributo governativo, rimangono soggette alla vigilanza del ministero dell'economia nazionale.
Art. 22.      E' istituito presso il ministero dell'economia nazionale il "consiglio zootecnico", il quale è l'organo consultivo tecnico della pubblica amministrazione in materia zootecnica.
Art. 23.      Col regolamento di esecuzione della presente legge sarà determinata la composizione del comitato e verranno stabilite le norme per il funzionamento del consiglio e del comitato medesimo.
Art. 24.      Alle spese per l'applicazione delle disposizioni tutte contenute nella presente legge e di quelle che verranno emanate per la esecuzione di essa, verrà provveduto coi fondi stanziati nel [...]
Art. 25.      Con decreto reale, su proposta del ministro per l'economia nazionale, di concerto con quelli per la giustizia e per le finanze, sarà emanato il regolamento per la esecuzione della presente legge.
Art. 26.      Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia zootecnica, per le quali siasi provveduto con la presente legge.


§ 97.3.1 - Legge 29 giugno 1929, n. 1366. [1]

Legge organica sulla produzione zootecnica.

(G.U. 8 agosto 1929, n. 184).

 

Incoraggiamenti alla produzione bovina, ovina e suina.

 

     Art. 1.

     Allo scopo di promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione bovina, ovina e suina, il ministero dell'economia nazionale incoraggia l'attuazione, in ogni provincia del regno, di un programma organico e metodico di attività deliberato dal consiglio provinciale dell'economia, sulle proposte della cattedra ambulante di agricoltura, alla quale è inoltre affidata l'esecuzione del programma stesso.

     Le iniziative per le quali è ammesso il contributo dello Stato sono le seguenti:

     a) impianto e funzionamento di pubbliche stazioni di monta dotate di ottimi riproduttori che si riconoscano idonei al miglioramento della produzione locale sulla base di un razionale indirizzo preventivamente tracciato;

     b) selezione e razionale allevamento di scelti nuclei di riproduttori;

     c) istituzione di libri genealogici;

     d) introduzione e diffusione della coltivazione delle piante foraggiere e conservazione dei foraggi mediante l'insilamento;

     e) diffusione della pratica applicazione dei principi fisiologici ed economici intorno alla razionale alimentazione del bestiame;

     f) rassegne e concorsi zootecnici ove siano in rapporto di stretta dipendenza con l'attuazione delle altre iniziative comprese nel programma di attività e risultino quindi indispensabili per il buon esito di quest'ultimo;

     g) prove e concorsi di reddito diretti alla selezione funzionale del bestiame;

     h) alpeggio di giovani riproduttori provenienti da nuclei già selezionati.

 

          Art. 2.

     L'azione integratrice del ministero dell'economia nazionale, nei limiti dei fondi disponibili, si svolge in relazione alle condizioni ed ai bisogni della zootecnia delle singole province, avuto anche riguardo all'entità del contributo delle istituzioni locali.

 

          Art. 3.

     Il programma di cui al primo comma dell'art. 1 sarà formulato, con carattere di continuità, dalla cattedra ambulante di agricoltura e deliberato in apposita adunanza della sezione agricola e forestale del consiglio dell'economia, che lo trasmetterà al ministero per la definitiva approvazione, corredandolo con la indicazione dell'ammontare dei contributi propri, e di altri enti locali interessati.

     Ogni altra iniziativa, che non sia compresa nel programma di cui sopra, non potrà beneficiare di alcun contributo da parte del ministero della economia.

     Il ministero dell'economia nazionale attua direttamente ogni iniziativa di carattere generale che sia ritenuta utile per completare e rendere maggiormente efficaci le iniziative di cui al seconda comma dell'art. 1.

 

          Art. 4. [2]

     E' vietato a chiunque di tenere, a qualsiasi titolo, maschi bovini interi di età superiore a quella prescritta dai regolamenti di cui al seguente articolo e che non abbiano conseguito l'approvazione per la monta pubblica o privata.

     Il servizio di approvazione dei tori e la relativa vigilanza sono affidati ai consigli provinciali dell'economia.

 

          Art. 5. [3]

     I regolamenti per la graduale applicazione della precedente disposizione, compilati dai consigli provinciali dell'economia e soggetti all'approvazione del ministero dell'economia nazionale, comprenderanno speciali norme relative alla età dei maschi interi da approvare, alle razze, alla tassa di monta, nonché ogni misura atta ad impedire che i soggetti non approvati siano destinati alla monta.

     Dei soggetti non approvati, quando non sia provveduto alla macellazione, sarà sempre prescritta la castrazione.

     L'approvazione potrà valere anche per una limitata zona della provincia.

     I regolamenti potranno prevedere l'applicazione di un diritto fisso per ogni bovino visitato, il cui provento sarà devoluto esclusivamente al funzionamento del servizio di approvazione ed alla vigilanza relativa.

 

          Art. 6. [4]

     La commissione locale di approvazione sarà, in ciascuna provincia, costituita dal reggente della sezione zootecnica della cattedra ambulante di agricoltura, o di altro reggente all'uopo delegato, del veterinario condotto del comune o del consorzio dei comuni nei quali debbano essere effettuate le visite e di un allevatore designato dalla federazione provinciale fascista degli agricoltori.

     Una commissione provinciale, composta del direttore della cattedra ambulante di agricoltura, del veterinario provinciale, e di un allevatore designato dalla federazione provinciale fascista degli agricoltori, oltre a concretare l'indirizzo generale da seguire nelle operazioni di visita, deciderà inappellabilmente in merito agli eventuali ricorsi contro le deliberazioni delle commissioni locali.

 

          Art. 7. [5]

     Nelle province in cui il numero complessivo dei tori approvati risulti inadeguato alle esigenze della produzione bovina locale, i prefetti, quando ne sia fatta richiesta motivata dai consigli provinciali dell'economia, su parere proposta della cattedra ambulante di agricoltura, potranno prescrivere la costituzione dei consorzi obbligatori di allevatori, aventi lo scopo di provvedere all'acquisto ed al mantenimento di altri tori, riconosciuti idonei, fino al raggiungimento del numero minimo prestabilito per ciascun territorio comunale, dagli stessi consigli dell'economia.

     Le spese di funzionamento dei consorzi saranno ripartite fra gli allevatori consorziati in proporzione alle bovine da ciascuno di essi possedute.

     Con speciale regolamento, proposto dal consiglio dell'economia e approvato dal ministro per l'economia nazionale d'intesa con quello per la giustizia, saranno stabilite le norme per la costituzione ed il funzionamento del consorzio e in generale per quanto concerne l'azione che il consorzio stesso può esplicare in relazione ai suoi fini.

 

          Art. 8. [6]

     Le contravvenzioni alle disposizioni previste nell'art. 4 sono punite con l'ammenda da lire mille a lire quattromila; in caso di recidiva, con l'ammenda da lire duemila a lire diecimila [7].

     Per la inosservanza di disposizioni stabilite nei regolamenti previsti dagli articoli 5 e 7, potrà essere comminata, nei regolamenti stessi, la pena dell'ammenda in misura non superiore ai limiti fissati nel comma precedente [8].

     Il contravventore è ammesso a far domanda di oblazione.

     Sulla domanda provvede il prefetto, presidente del consiglio provinciale dell'economia, il quale determina, discrezionalmente, la somma da pagare a titolo di oblazione, entro i limiti dell'ammenda.

     La domanda per oblazione non è ammessa in caso di recidiva. Il provento dell'ammenda o dell'oblazione sarà devoluto per un terzo allo scopritore della infrazione.

     Nel regolamento saranno stabilite le norme per assicurare al servizio di visita dei tori il provento residuale delle contravvenzioni e delle oblazioni di cui al precedente comma.

 

Incoraggiamento alla produzione equina.

 

          Art. 9.

     L'azione direttiva ed integratrice che il ministero dell'economia nazionale è chiamato a svolgere per favorire l'incremento ed il miglioramento della ippicoltura, nell'intento di renderla meglio rispondente alle necessità agricole, commerciali e militari del paese, è diretta ad imprimere uniformità di caratteri e di tipo alla produzione delle diverse zone ippiche, sulla base di indirizzi razionali e costanti preventivamente tracciati.

     Per conseguire tale scopo, il ministero provvede, direttamente, od a mezzo delle istituzioni locali, mediante adeguati finanziamenti, alla attuazione delle seguenti iniziative:

     1) selezione e premiazioni:

     a) di cavalle fattrici riconosciute particolarmente idonee alla produzione di cavalli e di muli per l'esercito;

     b) di asine fattrici appartenenti alle razze di maggior pregio;

     c) di puledri interi e di puledre nate da cavalle o da asine selezionate, che diano affidamento di diventare buoni riproduttori;

     2) impianto di pubbliche stazioni di monta cavalline ed asinine, dotate di stalloni miglioratori;

     3) premiazione dei migliori asini e cavalli stalloni, funzionanti in pubbliche stazioni di monta;

     4) impianto e funzionamento dei libri genealogici per la iscrizione dei riproduttori cavallini e asinini selezionati;

     5) cessione a prezzo di favore di stalloni, tratti dai depositi di allevamento quadrupedi;

     6) rassegne dirette alla selezione dei soggetti da allevamento, e dei riproduttori adulti, in stretta correlazione con l'attuazione delle iniziative di cui sopra;

     7) corse e concorsi ippici, e gare funzionali.

 

          Art. 10.

     Le iniziative di cui al precedente articolo, quando siano direttamente attuate dal ministero dell'economia nazionale, dovranno essere contenute in un programma organico che abbia carattere di continuità e di metodo, e sia formulato di concerto col ministero della guerra.

     Le iniziative, attuate a mezzo delle istituzioni locali, e con contributo statale, dovranno riportare la preventiva approvazione del ministero della economia nazionale, e rivestire analogo carattere di continuità e di metodo.

 

          Art. 11.

     Ai consorzi di allevatori possono essere ceduti a prezzo di favore, per la monta di fattrici dei soci e di terzi, stalloni provenienti dai depositi di allevamento quadrupedi, ed accordate sovvenzioni per l'acquisto di asini e cavalli stalloni che siano riconosciuti idonei al miglioramento della produzione locale, secondo l'indirizzo ippico seguito nella zona.

     La concessione dei benefici di cui al precedente comma sarà subordinata al riconoscimento della regolarità di costituzione dei consorzi e della efficienza e continuità del loro funzionamento.

 

          Art. 12.

     Benefici analoghi a quelli previsti nel primo comma del precedente articolo potranno essere concessi ai consorzi di allevatori, che si propongano di impiantare o di gestire stazioni di monta pubblica, allo scopo di sostituire gradatamente e metodicamente le stazioni dipendenti dai depositi cavalli stalloni in base ad una convenzione tecnico-finanziaria, da stipularsi col ministero dell'economia nazionale.

 

          Art. 13.

     L'intervento del ministero dell'economia nazionale alle manifestazioni ippiche (corse, concorsi ippici, e gare funzionali), quando a siffatte manifestazioni non provveda direttamente esso stesso, si esplica esclusivamente attraverso il jockey club italiano, la società degli steeple chases d'Italia, la società per il cavallo italiano da sella e la unione ippica italiana per le corse al trotto, nella rispettiva competenza, e secondo programmi aventi caratteri di continuità e di metodo, preventivamente approvati.

     Le istituzioni anzidette sono soggette al controllo tecnico del ministero dell'economia nazionale, il quale ha diritto ad un proprio rappresentante nei rispettivi organi direttivi.

 

          Art. 14.

     I cavalli stalloni e gli asini stalloni, a chiunque appartenenti, non possono essere adibiti al salto di giumente o di asine di proprietà altrui, anche gratuitamente, se non siano stati prima approvati per la monta pubblica.

     Sono esclusi dall'obbligo dell'approvazione a norma del precedente comma, i riproduttori appartenenti ai depositi stalloni, di cui al regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125.

     E' vietato ai possessori di giumente od asine di far coprire le medesime da stallone non approvato, salvo che si tratti di stallone dello stesso proprietario delle fattrici, o di stallone dei depositi predetti.

 

          Art. 15.

     Per ogni circoscrizione dei depositi stalloni di cui al regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125, è istituita una commissione per l'esame dei cavalli stalloni e degli asini stalloni per i quali è stata richiesta la preventiva approvazione.

     La commissione ha sede presso la direzione del deposito stalloni, ed è costituita: da un allevatore, estraneo al deposito stesso, nominato dal ministero dell'economia nazionale, entro una terna di nomi proposti dalla confederazione nazionale fascista degli agricoltori, per il tramite del ministero delle corporazioni, e con funzioni di presidente, da un rappresentante del ministero della guerra, dal direttore del deposito cavalli stalloni; ed inoltre, per ogni provincia della circoscrizione, dal direttore della cattedra ambulante di agricoltura e dal veterinario provinciale.

     In caso di impedimento, i membri della commissione saranno sostituiti da supplenti preventivamente designati dalle competenti amministrazioni centrali.

     Il ministero dell'economia nazionale può disporre che un suo speciale delegato partecipi ai lavori della commissione con voto deliberativo.

 

          Art. 16.

     Le modalità per l'approvazione dei cavalli e degli asini stalloni saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

 

          Art. 17.

     Il ministro per l'economia nazionale è autorizzato ad emanare disposizioni intese a disciplinare, ed anche a vietare, la monta girovaga.

 

          Art. 18.

     Con decreto reale su proposta del ministro per l'economia nazionale, e di concerto col ministro per la guerra, potrà essere esteso l'obbligo della preventiva approvazione anche ai cavalli ed agli asini stalloni destinati alla monta privata.

 

          Art. 19.

     Le trasgressioni alle disposizioni dell'art. 14sono punite con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000, e, in caso di recidiva, da lire 100.000 a lire 1.000.000 [9].

     Per la inosservanza di disposizioni stabilite nei provvedimenti di cui agli articoli 16, 17 e 18, potrà essere comminata, nei provvedimenti stessi, la pena della sanzione amministrativa, in misura non superiore ai limiti fissati nel comma precedente [10].

     Nel caso di condanna, in seguito ad uso per la monta pubblica di stallone non approvato, il giudice ordinerà sempre la castrazione dello stallone.

     La disposizione del precedente comma sarà applicabile anche nel caso in cui l'obbligo della preventiva approvazione venisse esteso, a norma dell'art. 18, ai cavalli ed agli asini stalloni destinati alla monta privata.

     Il provento della sanzione amministrativa sarà devoluto per un terzo agli scopritori delle contravvenzioni [11].

 

Disposizioni generali.

 

          Art. 20.

     La sorveglianza sulla esecuzione delle disposizioni previste negli articoli 4,5,7,14, 16, 17 e18 della presente legge è affidata ai componenti le commissioni per l'approvazione degli stalloni, ed ai loro supplenti, ai tecnici delle cattedre ambulanti di agricoltura, agli ufficiali e sottufficiali dei depositi cavalli stalloni, agli ufficiali dei depositi di allevamento quadrupedi, ai veterinari provinciali, consorziali e comunali, ai direttori delle stazioni di monta dei depositi stalloni, agli agenti della milizia nazionale forestale, alle guardie municipali e campestri, ed agli agenti tutti della forza pubblica.

 

          Art. 21.

     Le iniziative di carattere zootecnico, attuate dalle istituzioni locali col contributo governativo, rimangono soggette alla vigilanza del ministero dell'economia nazionale.

 

          Art. 22.

     E' istituito presso il ministero dell'economia nazionale il "consiglio zootecnico", il quale è l'organo consultivo tecnico della pubblica amministrazione in materia zootecnica.

     Allo stesso consiglio sono deferite le attribuzioni ora spettanti al consiglio ippico, istituito col regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, e che viene soppresso colla presente legge.

     Il consiglio zootecnico è presieduto dal ministro per l'economia nazionale, ed in sua vece dal sottosegretario di Stato da cui dipendono i servizi della agricoltura, ed è composto dal direttore generale dell'agricoltura con funzioni di vicepresidente, dal capo del servizio ippico e veterinario del ministero della guerra, dal capo del servizio veterinario presso la direzione generale della sanità pubblica, da tre allevatori designati, per il tramite del ministero delle corporazioni, dalla confederazione nazionale fascista degli agricoltori, da un solo delegato per tutte le istituzioni ippiche di cui all'art. 13 della presente legge, da tre tecnici specializzati in zootecnia, da un direttore di cattedra ambulante di agricoltura, dal capo dell'ispettorato dei servizi zootecnici dell'economia nazionale, e dal capo della divisione zootecnica dello stesso ministero.

     In seno al consiglio sarà costituito un "comitato esecutivo" avente per compito la trattazione degli affari più urgenti, o di minore rilievo.

 

          Art. 23.

     Col regolamento di esecuzione della presente legge sarà determinata la composizione del comitato e verranno stabilite le norme per il funzionamento del consiglio e del comitato medesimo.

 

          Art. 24.

     Alle spese per l'applicazione delle disposizioni tutte contenute nella presente legge e di quelle che verranno emanate per la esecuzione di essa, verrà provveduto coi fondi stanziati nel capitolo 35 di parte ordinaria del bilancio del ministero dell'economia nazionale per il corrente esercizio e nei corrispondenti degli esercizi venturi, nonché nel capitolo 102 e corrispondenti capitoli futuri di parte straordinaria.

 

          Art. 25.

     Con decreto reale, su proposta del ministro per l'economia nazionale, di concerto con quelli per la giustizia e per le finanze, sarà emanato il regolamento per la esecuzione della presente legge.

 

          Art. 26.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia zootecnica, per le quali siasi provveduto con la presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 1962, n. 4, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 1962, n. 4, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 1962, n. 4, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 1962, n. 4, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 1962, n. 4, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo.

[7] Comma così sostituito dall'art. unico del D.Lgs.C.P.S. 9 ottobre 1947, n. 1426.

[8] Comma così sostituito dall'art. unico del D.Lgs.C.P.S. 9 ottobre 1947, n. 1426.

[9] Comma già modificato dell'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dagli artt. 32 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[10] Comma così modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[11] Comma così modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689.