§ 4.5.29 - Legge Regionale 4 settembre 1991, n. 42.
Norme in materia di recupero di aree degradate a seguito di attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:04/09/1991
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge disciplina le iniziative, le modalità e le procedure di intervento relative al recupero di aree il cui degrado sia conseguente ad attività, anche non autorizzate, di [...]
Art. 2.      1. Ferme restando le competenze in materia già attribuite all'Amministrazione regionale dalla normativa vigente, al fine del più ampio raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, alla [...]
Art. 3.      1. Per interventi di recupero, oggetto dei finanziamenti previsti dalla presente legge, si intendono le attività:
Art. 4.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni, singoli o associati nelle forme di cui al Capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, contributi «una tantum» fino al 100% [...]
Art. 5.      1. Non possono formare oggetto di finanziamento ai sensi della presente legge le attività di ripristino e recupero ambientale previste nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi delle [...]
Art. 6.      1. Ai fini dell'inserimento nel programma annuale di interventi, nonchè dell'ammissione ai finanziamenti previsti all'articolo 4, i Comuni, singoli o associati nelle forme di cui al Capo VIII [...]
Art. 7.      1. I progetti relativi agli interventi inseriti nel programma regionale di cui all'articolo 6, sono adottati dai Comuni proponenti con apposito atto deliberativo e sottoposti, prima della [...]
Art. 8.      1. Per l'adozione del primo programma di interventi i Comuni, singoli o associati nelle forme di cui al Capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, devono presentare le istanze di finanziamento [...]
Art. 9.      1. Alla lettera d) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39 sono aggiunte le parole: «, purchè non conseguente ad attività di smaltimento dei rifiuti o [...]
Art. 10.      1. L'articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'articolo 33 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, è abrogato.
Art. 11.      1. Per gli interventi previsti dalla presente legge ed avuto riguardo a quanto disposto con l'articolo 7, comma quarto, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44 i soggetti beneficiari delle [...]
Art. 12.      1. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
Art. 13.      1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e [...]
Art. 14.      1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni [...]
Art. 15.      1. All'onere complessivo di lire 5.000 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, previsto dalla presente legge, si [...]


§ 4.5.29 - Legge Regionale 4 settembre 1991, n. 42. [1]

Norme in materia di recupero di aree degradate a seguito di attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive.

(B.U. 5 settembre 1991, n. 114).

 

Art. 1.

     1. La presente legge disciplina le iniziative, le modalità e le procedure di intervento relative al recupero di aree il cui degrado sia conseguente ad attività, anche non autorizzate, di smaltimento dei rifiuti o estrattive.

     2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale tende al perseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) prevenire situazioni di pericolo o di danno all'igiene e alla salute pubblica o, comunque, di alterazione dell'equilibrio ambientale, nel suo complesso o in singoli settori;

     b) tutelare le condizioni delle acque sotterranee;

     c) consentire il recupero delle condizioni naturali e biologiche favorevoli ad un ripristino ambientale completo ed all'equilibrata ripresa dei cicli naturali interessanti la flora e la fauna;

     d) ripristinare l'aspetto paesaggistico di tali aree in relazione al contesto ambientale in cui sono inserite;

     e) individuare quei procedimenti tecnici dell'attività di prevenzione e risanamento che consentano, ove possibile ed economicamente conveniente per il pubblico interesse, il recupero ed il riutilizzo di tali aree coerentemente con il contesto ambientale circostante.

 

     Art. 2.

     1. Ferme restando le competenze in materia già attribuite all'Amministrazione regionale dalla normativa vigente, al fine del più ampio raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, alla stessa compete:

     a) adottare un programma annuale di interventi, secondo la procedura di cui all'articolo 6;

     b) promuovere studi e ricerche sulle tecniche e sulle metodologie di recupero;

     c) individuare, elaborare e finanziare interventi a carattere sperimentale;

     d) procedere, anche direttamente o in concessione, ad interventi di particolare rilevanza sotto il profilo dell'entità finanziaria e del rischio connesso all'attività di recupero.

     2. Le iniziative di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 non fanno parte del programma annuale di interventi, ma devono formare oggetto di autonoma autorizzazione da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     1. Per interventi di recupero, oggetto dei finanziamenti previsti dalla presente legge, si intendono le attività:

     a) di bonifica di aree ove risultino inquinamenti del suolo o del sottosuolo;

     b) di sistemazione definitiva di aree ai fini del ripristino ambientale e paesaggistico, anche attraverso l'esecuzione di infrastrutture di accesso viabile adeguatamente inserite e collocate al fine del più funzionale recupero e riuso del territorio interessato;

     c) di solo asporto o pulizia di materiale comunque depositato, qualora la Giunta regionale ne abbia dichiarato la rilevanza.

 

     Art. 4.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni, singoli o associati nelle forme di cui al Capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, contributi «una tantum» fino al 100% della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 3.

     2. Nella spesa ammissibile è da ricomprendersi la spesa per l'eventuale acquisizione dell'area o la sistemazione dell'accesso viabile.

     3. Salvo quanto previsto all'articolo 5, i contributi possono venir concessi agli Enti di cui al comma 1 anche quando gli interventi di recupero avvengano su terreni privati, qualora motivati da ragioni di pubblico interesse come previste all'articolo 1, comma 2, e salvo il preventivo assenso della proprietà.

     4. Nel caso di mancato assenso della proprietà e per i soli interventi ritenuti espressamente di particolare rilevanza dalla Giunta regionale in sede di adozione del programma annuale, il Direttore regionale dell'ambiente provvede con il decreto di concessione contributiva alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.

     5. La concessione ed erogazione dei contributi avviene con le modalità di cui agli articoli da 8 a 11 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

 

     Art. 5.

     1. Non possono formare oggetto di finanziamento ai sensi della presente legge le attività di ripristino e recupero ambientale previste nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi delle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35 e 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche e integrazioni.

     2. E' fatta salva, al di fuori dei programmi annuali previsti all'articolo 2, comma 1, lettera a), la facoltà contributiva di cui all'articolo 27 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65.

 

     Art. 6.

     1. Ai fini dell'inserimento nel programma annuale di interventi, nonchè dell'ammissione ai finanziamenti previsti all'articolo 4, i Comuni, singoli o associati nelle forme di cui al Capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, presentano alla Direzione regionale dell'ambiente apposita istanza completa di un elaborato operativo tendente ad individuare sul rispettivo territorio gli interventi di recupero, distinti secondo le tipologie di cui all'articolo 3, singolarmente corredati dall'indicazione della previsione di spesa ed accompagnati da una relazione recante l'individuazione motivata delle priorità.

     2. Sulla base degli elaborati presentati ai sensi del comma 1 ed in relazione alle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, individua gli interventi prioritari, autorizzando la spesa preventivata.

     3. Devono ritenersi prioritari gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, nonchè gli interventi di recupero delle zone interessate da pubbliche discariche prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

     4. L'Assessore regionale all'ambiente provvede alla comunicazione agli Enti interessati, fissando i termini per la presentazione dei progetti esecutivi.

 

     Art. 7.

     1. I progetti relativi agli interventi inseriti nel programma regionale di cui all'articolo 6, sono adottati dai Comuni proponenti con apposito atto deliberativo e sottoposti, prima della formale concessione della contribuzione e della relativa esecuzione, all'approvazione e contestuale autorizzazione all'esecuzione da parte dell'Assessore regionale all'ambiente, previo parere favorevole del Comitato tecnico regionale, da assumersi sentita l'Unità sanitaria locale competente per territorio, che deve esprimersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto il parere si intende reso favorevolmente.

     2. In attesa di una organica revisione delle competenze delle singole Sezioni del Comitato tecnico regionale, il parere di cui al comma 1 compete alla Sezione quarta, integrata ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65.

     3. L'autorizzazione dell'Assessore regionale all'ambiente di cui al comma 1 sostituisce, ove necessari, i provvedimenti previsti dalle disposizioni di cui:

     a) all'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, in materia di vincolo idrogeologico;

     b) all'articolo 2 e all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36, in materia di tutela ambientale e paesaggistica;

     c) all'articolo 19 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto ambientale.

     4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo parere favorevole dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

     5. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo parere favorevole della Direzione regionale della pianificazione territoriale. Resta fermo il parere della Commissione consultiva per i beni ambientali, previsto dall'articolo 2, comma 4, e dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 36 del 1989.

     6. Nel caso di cui al comma 3, lettera c), l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio di piano, una volta esperita la procedura di cui al Capo III, Sezione II, della legge regionale n. 43 del 1990. In tal caso i pareri del Comitato tecnico regionale e dell'Unità sanitaria locale competente per territorio di cui al precedente comma 1 sono resi, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17 e ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della citata legge regionale n. 43 del 1990.

 

     Art. 8.

     1. Per l'adozione del primo programma di interventi i Comuni, singoli o associati nelle forme di cui al Capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, devono presentare le istanze di finanziamento di cui all'articolo 6 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9.

     1. Alla lettera d) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39 sono aggiunte le parole: «, purchè non conseguente ad attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive.».

 

     Art. 10.

     1. L'articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'articolo 33 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, è abrogato.

     2. Sono fatti salvi i finanziamenti già assentiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 33 della citata legge regionale n. 30 del 1987 prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11.

     1. Per gli interventi previsti dalla presente legge ed avuto riguardo a quanto disposto con l'articolo 7, comma quarto, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44 i soggetti beneficiari delle provvidenze regionali possono affidare incarichi operativi a Consorzi.

 

     Art. 12.

     1. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 11 programma 1.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - il capitolo 2401 [2.1.232.5.08.16.] con la denominazione «Contributi «una tantum» a favore di Comuni, singoli o associati, per il recupero di aree degradate da attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     3. Sul precitato capitolo 2401 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 13.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 11 programma 0.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 2201 [2.114220816] con la denominazione «Spese per studi e ricerche sulle tecniche e sulle metodologie di recupero di aree degradate da attività di smaltimento rifiuti o estrattive - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     3. Sul precitato capitolo 2201 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 14.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 11 programma 1.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - il capitolo 2402 [2.1.210.5.08.16.] con la denominazione «Spese per interventi a carattere sperimentale, di particolare rilevanza finanziaria, o ad elevato rischio, per il recupero di aree degradate da attività di smaltimento rifiuti o estrattive - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     3. Sul precitato capitolo 2402 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 15.

     1. All'onere complessivo di lire 5.000 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, previsto dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 (Partita n. 21 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 5 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4 con le limitazioni di cui al comma 105 del medesimo art. 5, L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.