§ 4.5.39 - Legge Regionale 8 giugno 1995, n. 23.
Modifica dei termini di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, in materia di parchi naturali ed ambiti di tutela [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:08/06/1995
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Proroga del termine previsto dall'articolo 2, ottavo comma, della legge regionale n. 11/83).
Art. 2.  (Modifica dei termini di cui all'articolo 2, quarto e quinto comma, della legge regionale n. 11/83).
Art. 3.  (Contributi ai Comuni per i centri visite dei parchi naturali dell'Isonzo e della Laguna).


§ 4.5.39 - Legge Regionale 8 giugno 1995, n. 23.

Modifica dei termini di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, in materia di parchi naturali ed ambiti di tutela ambientale, e dell'articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, recante contributi ai Comuni per i centri visite dei parchi naturali dell'Isonzo e della Laguna.

(B.U. 14 giugno 1995, n. 24).

 

Art. 1. (Proroga del termine previsto dall'articolo 2, ottavo comma, della legge regionale n. 11/83).

     1. Il termine del 31 marzo previsto dall'articolo 2, ottavo comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, è prorogato, per l'anno 1995, al 31 ottobre.

 

     Art. 2. (Modifica dei termini di cui all'articolo 2, quarto e quinto comma, della legge regionale n. 11/83).

     1. Nelle more dell'approvazione della nuova legge regionale in materia di parchi e riserve, i termini di cui al quarto comma, lettera b), e quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, ancorchè già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati alla data di entrata in vigore di tale nuova legge regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

 

     Art. 3. (Contributi ai Comuni per i centri visite dei parchi naturali dell'Isonzo e della Laguna). [1]

     1. L'articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8. è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 8/95, come sostituito dal comma 1, devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.