§ 5.9.35 - Legge Regionale 25 ottobre 1994, n. 16.
Interventi regionali a tutela del talento atletico.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 attività ricreative e sportive
Data:25/10/1994
Numero:16


Sommario
Art. 2.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera un finanziamento di lire 200 milioni, per ciascuno degli anni dal [...]
Art. 3.      1. Entro tre mesi dall'entrata i vigore della presente legge la Giunta regionale approva un Regolamento che disciplini la concessione del finanziamento di cui all'articolo 2 e che preveda, [...]
Art. 4.      1. La domanda per la concessione del finanziamento di cui all'articolo 2, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare, è presentata [...]
Art. 5.      1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
Art. 6.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]


§ 5.9.35 - Legge Regionale 25 ottobre 1994, n. 16.

Interventi regionali a tutela del talento atletico. [1]

(B.U. 26 ottobre 1994, n. 43).

 

     [Art. 1.

     1. La Regione, nell'ambito della promozione della cultura e della pratica dello sport e del tempo libero, valorizza il talento atletico degli abitanti nel Friuli-Venezia Giulia, sviluppandone qualità e risorse umane.

 

Art. 2.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera un finanziamento di lire 200 milioni, per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, per l'assegnazione di borse di studio agli atleti ed ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi, per l'assegnazione di premi alle società di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonchè per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzione con le Università o Istituti scientifici regionali.

 

     Art. 3.

     1. Entro tre mesi dall'entrata i vigore della presente legge la Giunta regionale approva un Regolamento che disciplini la concessione del finanziamento di cui all'articolo 2 e che preveda, d'intesa con la FIDAL, la costituzione di un apposito organismo che raggruppi i giovani atleti regionali di accertato talento sportivo.

 

     Art. 4.

     1. La domanda per la concessione del finanziamento di cui all'articolo 2, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare, è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive. Il finanziamento predetto può essere erogato in via anticipata cd in un'unica soluzione. Il decreto di concessione ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.

 

     Art. 5.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, alla Rubrica n. 23 - programma 2.4.4. - spese correnti - categoria 1.6 - Sezione VIII - è istituito il capitolo 6113 (1.1.162.2.08.09) con la denominazione: «Finanziamento al Comitato regionale della Federazione italiana atletica leggera per l'assegnazione di borse di studio ad atleti e tecnici e di premi alle società di appartenenza, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi e per la promozione dell'immagine, nonchè per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzione con Università o Istituti scientifici della Regione» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.

     3. Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci (Rubrica n. 29 - Partita n. 13 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     4. Sul precitato capitolo 6113 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]


[1] Legge abrogata dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.