§ 4.2.77 - Legge Regionale 4 settembre 1990, n. 40.
Interventi straordinari per il potenziamento e il completamento di impianti fognari interessanti le aree costiere e modifiche alle leggi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:04/09/1990
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. Nell'ambito degli interventi generali di salvaguardia del mare Adriatico ed al fine di tutelare l'ambiente marino e gli usi che gli sono propri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a [...]
Art. 2.      1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
Art. 3.      1. Nell'ambito degli interventi contemplati dal comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e dal comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.2.77 - Legge Regionale 4 settembre 1990, n. 40. [1]

Interventi straordinari per il potenziamento e il completamento di impianti fognari interessanti le aree costiere e modifiche alle leggi regionali 30 gennaio 1989, n. 2, e 7 febbraio 1990, n. 3, in materia di infrastrutture energetiche.

(B.U. 5 settembre 1990, n. 108).

 

Art. 1.

     1. Nell'ambito degli interventi generali di salvaguardia del mare Adriatico ed al fine di tutelare l'ambiente marino e gli usi che gli sono propri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e loro consorzi contributi straordinari, fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione, il potenziamento e il completamento di impianti di depurazione e fitodepurazione e di reti fognarie interessanti le aree costiere.

     2. Al fine dell'individuazione delle opere ammissibili ai finanziamenti di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, approva un apposito programma triennale di interventi.

     3. Alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dal presente articolo si provvede con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 2.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2334 (2.1.232.5.08.16) con la denominazione «Contributi straordinari a Comuni e loro Consorzi per la realizzazione, il potenziamento ed il completamento di impianti di depurazione e fitodepurazione e di reti fognarie interessanti le aree costiere - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

     3. Al predetto onere complessivo di lire 15.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 4 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     4. Sul precitato capitolo 2334 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5.000 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 3.

     1. Nell'ambito degli interventi contemplati dal comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e dal comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, devono intendersi ricompresi anche gli interventi effettuati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

     2. Nella denominazione del capitolo 2664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, la locuzione «Contributi per» viene sostituita dalla locuzione «Spese e contributi per» e la locuzione «nonché finanziamenti alla S.N.A.M. S.p.A. per la costruzione di condotte di allacciamento delle reti interne ai Comuni a quella nazionale di distribuzione del gas combustibile» viene soppressa.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.