§ 3.12.31 - L.R. 28 agosto 1992, n. 28.
Istituzione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 artigianato
Data:28/08/1992
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Costituzione del Fondo.
Art. 2.  Dotazioni del Fondo.
Art. 3.  Finalità del Fondo.
Art. 4.  Gestione del Fondo.
Art. 5.  Supporto tecnico ed organizzativo al Comitato di gestione.
Art. 6.  Norme finanziarie.


§ 3.12.31 - L.R. 28 agosto 1992, n. 28. [1]

Istituzione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

(B.U. 2 settembre 1992, n. 69).

 

Art. 1. Costituzione del Fondo.

     1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legge 1º luglio 1992, n. 325, è istituito il «Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia», di seguito denominato Fondo.

     2. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

 

     Art. 2. Dotazioni del Fondo.

     1. Le dotazioni del Fondo sono costituite dai conferimenti previsti dalla presente legge e possono essere alimentate:

     a) dai conferimenti di fondi ordinari della Regione;

     b) dai conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;

     c) dai conferimenti dello Stato e di enti economici pubblici e privati;

     d) dai rientri, anche anticipati, delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;

     e) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.

 

     Art. 3. Finalità del Fondo.

     1. Le dotazioni del Fondo vengono utilizzate per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia, preferibilmente associate in consorzi.

     2. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono superare, in equivalente sovvenzione lorda, i limiti di intensità previsti all'articolo 9, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12.

     3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato, vengono determinate le misure dell'intervento ammissibile e dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di intervento, nel rispetto dei principi di diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

 

     Art. 4. Gestione del Fondo.

     1. L'amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione con sede presso l'Istituto di credito che assicura il supporto tecnico ed organizzativo al Comitato medesimo ai sensi dell'articolo 5.

     2. Il Comitato di gestione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato ed è composto:

     a) dal Presidente, designato tra i nominativi indicati dalle Organizzazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative;

     b) da sei componenti scelti tra i nominativi indicati dalle Organizzazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative;

     c) da due dipendenti regionali, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, designati, rispettivamente, dall'Assessore alle finanze e dall'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato.

     3. Al Comitato di gestione partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell'Istituto di credito di cui al comma 1. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Istituto di credito di cui al comma 1.

     4. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati nel mandato per una sola volta.

     5. Qualora, durante il quadriennio, si rendesse necessario sostituire taluno dei componenti in seno al Comitato, si provvede con le modalità indicate al comma 2 sino alla scadenza del mandato del Comitato di gestione medesimo.

     6. Al Presidente del Comitato è attribuita un'indennità mensile di carica di lire 500.000 Lorde ed ai componenti il Comitato stesso, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero di lire 90.000 Lorde.

     7. Gli importi di cui al comma 6 sono aggiornati all'inizio di ogni anno secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.

     8. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato, sono emanate le direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie del Fondo, nonché sulle modalità di funzionamento del Comitato.

     9. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato, ivi compresa l'indennità di carica e di presenza di cui ai commi 6 e 7, fanno carico al Fondo.

     10. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la vigilanza sulla gestione del Fondo.

     11. Il Comitato di gestione e l'Istituto di credito sono tenuti a fornire informazioni circa l'utilizzo delle dotazioni del Fondo. A tale scopo viene redatto altresì un rapporto annuale, da inviarsi all'Assessore alle finanze, che presenta una relazione sull'attività svolta alla Giunta ed al consiglio regionale.

 

     Art. 5. Supporto tecnico ed organizzativo al Comitato di gestione.

     1. Per assicurare al Comitato di gestione un adeguato supporto tecnico ed organizzativo nello svolgimento dei compiti di istituto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli- Venezia Giulia, di seguito denominato Mediocredito.

     2. Tale convenzione deve disciplinare le forme di assistenza tecnica ed organizzativa ed in particolare disciplinare le modalità ed i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento, di concessione delle garanzie sui finanziamenti accordati, nonché le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento ed alla gestione del Fondo. La medesima convenzione deve prevedere l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 11 e fissare, in relazione all'attività prevista dal comma 1 del presente articolo, il compenso annuo da riconoscere al Mediocredito, a carico del Fondo, che non può comunque essere superiore all'1% delle dotazioni del Fondo predetto.

     3. La convenzione di cui al comma 2 viene stipulata dall'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato.

 

     Art. 6. Norme finanziarie.

     1. Per le finalità previste dalla presente legge l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Fondo la somma complessiva di lire 15 miliardi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a).

     2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 15 miliardi, suddivisa in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1 - spese di investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1576 (2.1.264.5.10.23) con la denominazione: «Conferimenti al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15 miliardi, suddiviso in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

     4. Sul predetto capitolo 1576 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5 miliardi per l'anno 1992.

     5. All'onere complessivo di lire 15 miliardi in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede mediante storno dai sottonotati capitoli del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, per gli importi a fianco dei medesimi indicati:

     a) capitolo 8840: lire 6 miliardi, suddivisi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994;

     b) capitolo 8841: lire 3 miliardi, suddivisi in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994;

     c) capitolo 8860: lire 6 miliardi, suddivisi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

     6. All'onere di lire 5 miliardi in termini di cassa per l'anno 1992 si provvede mediante storno dai sottonotati capitoli del bilancio per l'anno 1992, per gli importi a fianco dei medesimi indicati:

     a) capitolo 8840: lire 2 miliardi;

     b) capitolo 8841: lire 1 miliardo;

     c) capitolo 8860: lire 2 miliardi.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.