§ 5.4.81 - Legge Regionale 24 giugno 1991, n. 25.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1988, n. 11: «Norme a tutela della cultura «Rom» nell'ambito del territorio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:24/06/1991
Numero:25


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 


§ 5.4.81 - Legge Regionale 24 giugno 1991, n. 25.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1988, n. 11: «Norme a tutela della cultura «Rom» nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», già modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 54.

(B.U. 25 giugno 1991, n. 82).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. La lettera d) del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 8 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 10 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. L'articolo 13 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. L'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è abrogato.

 

     Art. 8.

     1. L'articolo 17 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9. [1]

     1. L'articolo 18 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, viene sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. L'articolo 19 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, l'alinea «Alla Consulta spetta:» è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è abrogato.

 

     Art. 12. [2]

     1. All'articolo 21, comma 1, della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è soppresso l'inciso «(eventualmente tramite il servizio sociale)».

 

     Art. 13.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, trovano ulteriore applicazione per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14.

     1. In relazione al disposto dell'articolo 18 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge, lo stanziamento del capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è ridotto di lire 25 milioni per l'anno 1992; il codice di finanza regionale del medesimo capitolo è sostituito dal seguente: 2.1.153.2.06.06 e nella denominazione del predetto capitolo la locuzione «Finanziamenti» viene sostituita dalla locuzione «Assegnazione alle Province».

     2. Per gli anni successivi al 1991 si provvederà ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. In relazione alla riduzione disposta dal comma 1, lo stanziamento del capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa precitato è impinguato in ragione di lire 25 milioni per l'anno 1992.


[1] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.