§ 3.1.44 - L.R. 20 dicembre 1976, n. 65.
Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:20/12/1976
Numero:65


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di consentire la realizzazione, da parte di enti pubblici, cooperative e privati, degli interventi di rimboschimento, di ricostituzione e trasformazione dei boschi, nonché di [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi a totale carico il costo degli interventi diretti a prevenire ed eliminare i danni provocati alle piante forestali da cause avverse, [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  [8]
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59, che siano incompatibili con quelle della presente legge


§ 3.1.44 - L.R. 20 dicembre 1976, n. 65. [1]

Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale.

(B.U. 20 dicembre 1976, n. 110).

 

     Art. 1.

     Allo scopo di consentire la realizzazione, da parte di enti pubblici, cooperative e privati, degli interventi di rimboschimento, di ricostituzione e trasformazione dei boschi, nonché di operazioni colturali e di opere immediatamente connesse l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire e potenziare, con tutti i mezzi necessari per aumentarne l'efficienza, vivai gestiti dal Corpo forestale regionale, ed a provvedere alla manutenzione ed alla coltura dei vivai stessi ed all'approvvigionamento di semi e piantine.

     Tra le spese di cui al comma precedente sono comprese quelle per l'acquisto, per l'affitto e la concessione dei terreni adibiti a vivaio forestale.

     Le sementi dovranno provenire da boschi iscritti al «Libro Nazionale Boschi da Seme» o, qualora ciò non fosse possibile, da boschi che la Direzione regionale delle foreste riterrà idonei. Per favorire la formazione ed il miglioramento di parchi e giardini l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a coltivare piante forestali idonee ed a fornirle gratuitamente agli Enti pubblici.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi a totale carico il costo degli interventi diretti a prevenire ed eliminare i danni provocati alle piante forestali da cause avverse, fisiche e biologiche.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, ad assumere a totale carico il costo per la stipula di convenzioni, realizzate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, per il monitoraggio degli agenti patogeni e per la gestione dell'inventario fitopatologico [2].

     L'Amministrazione regionale potrà inoltre sostituirsi agli Enti pubblici, alle cooperative ed ai privati negli interventi previsti dal D.M. 20 maggio 1926 e 12 febbraio 1938, assumendosi il carico delle relative spese.

 

     Art. 3. [3]

     1. Al fine di realizzare un programma straordinario di interventi per l’incremento della produzione legnosa, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane concedono, a favore di enti e imprese, singole o associate, contributi per l’impianto e le cure colturali relative al primo anno, di specie forestali a rapido accrescimento, con priorità per le piantagioni realizzate da cooperative, da coltivatori diretti o da piccole imprese.

 

     Art. 4. [4]

     1. I contributi di cui all’articolo 3 sono concessi per superfici minime, di un ettaro nei territori di pianura e di mezzo ettaro nei territori di montagna, anche se formate da appezzamenti non contigui.

     2. I beneficiari sono obbligati a non eseguire trasformazioni colturali, sui terreni oggetto dell’impianto, per un periodo di otto anni per il pioppo e di quindici anni per le altre specie.

     3. Il periodo di tempo di cui al comma 2 decorre dalla data in cui l’ente concedente riceve la comunicazione di conclusione dei lavori da parte del beneficiario. L’ente concedente può prevedere sanzioni nei riguardi dei beneficiari che non rispettano tale obbligo di comunicazione.

 

     Art. 5. [5]

     1. L’impegno di spesa relativo ai contributi concessi ai sensi dell’articolo 3 è assunto sulla base dei singoli preventivi di spesa, conformi al prezziario unico stabilito dalla Regione.

     2. In sede di collaudo degli impianti l’ente concedente accerta, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), la provenienza o l’identità clonale dei materiali di riproduzione utilizzati.

 

     Art. 6. [6]

     [L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa per la compilazione dei piani economici occorrenti per la razionale gestione dei beni silvo-pastorali della Regione, dei Comuni ed altri Enti di cui agli articoli 130 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché la spesa per i piani relativi alla conoscenza, conservazione ed organizzazione dei sistemi ecologici naturali.

     I progetti di massima di cui all'articolo 43 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 dovranno comprendere anche il piano di assestamento generale di tutti i beni agro-silvo-pastorali ricadenti nei bacini montani, senza esclusione delle parti eccedenti il loro perimetro.

     Al piano di assestamento generale si applicano gli articoli 45 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.]

 

     Art. 7. [7]

     [L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo forestale e naturalistico, con particolare riguardo al settore della idrologia forestale, delle sistemazioni idraulico - forestali, del rimboschimento, degli inerbimenti, degli interventi colturali nei boschi, delle utilizzazioni forestali, della tecnica di impianto e coltura dei vivai, delle moderne tecniche dei lavori di assestamento e delle cartografie forestali, in coordinamento con gli studi relativi alla Carta tecnica regionale.]

 

     Art. 8. [8]

     1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere al Consorzio boschi carnici, agli altri consorzi forestali pubblici e privati, alle associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci e ad aziende speciali, sulla base di progetti o programmi specifici, contributi:

     a) per la gestione e il potenziamento dei beni silvo - pastorali dei Comuni a essi affidati o direttamente acquistati o comunque avuti in gestione, fino al 75 per cento delle spese correnti, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento previsti dalle vigenti disposizioni;

     b) per il miglioramento e l’incremento del patrimonio silvo - pastorale fino al 100 per cento della spesa, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano pubblici, e fino al 60 per cento della spesa nel caso in cui i soggetti beneficiari siano consorzi forestali privati. In entrambi i casi il contributo va commisurato, previa valutazione di congruità da parte della Direzione centrale della Regione competente in materia di risorse forestali o dell’ Ufficio tecnico erariale (UTE), al valore agricolo medio del terreno fissato ai sensi delle leggi vigenti, cui vanno aggiunti gli oneri di contratto.

     2. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere anticipazioni:

     a) pari al 50 per cento delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, quali risultanti dal bilancio di previsione;

     b) fino al 90 per cento delle spese di cui alla lettera b) del comma 1, quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti o degli acquisti incrementativi.

 

     Art. 9. [9]

     Gli oneri previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli 6163, 6164, 6166, 6167 e 6269 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, che presentano sufficiente disponibilità.

 

     Art. 10. [10]

     [All'onere di lire 450 milioni previsto dal precedente articolo 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 5, partita n. 5, dell'elenco 5 allegato al piano e bilancio medesimi).

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6354 con la denominazione: «Contributi per interventi straordinari diretti a incrementare la produzione legnosa mediante l'esecuzione di piantagioni forestali a rapido accrescimento» e con lo stanziamento di lire 450 milioni per l'esercizio 1976.]

 

     Art. 11.

     Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59, che siano incompatibili con quelle della presente legge.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9, fatto salvo quanto previsto dall'art. 98 della stessa L.R. 9/2007.

[2] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[4] Articolo modificato dall'art. 7 della L.R. 14 febbraio 1995, n. 10 e dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2000, n. 20, ora così sostituito dall'art. 30 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2000, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 30 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[6] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. La disposizione che ha abrogato il presente articolo è stata abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[7] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. La disposizione che ha abrogato il presente articolo è stata abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[8] Articolo modificato dall'art. 57 della L.R. 30 gennaio 1986, n. 5, dall'art. 74 della L.R. 29 gennaio 1985, n. 8 nel testo risultante dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 1991, n. 36, dall'art. 18 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10, ora così sostituito dall'art. 30 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[9] Articolo così modificato dall'art. 30 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[10] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. La disposizione che ha abrogato il presente articolo è stata abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.